Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica
Articolo 172.
Spetta a questo ufficio di amministrare i beni di proprietā della Santa Sede,
destinati a fornire fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia
romana.
Articolo 173.
L'Ufficio č presieduto da un Cardinale, assistito da un determinato numero di
Cardinali, e consta di due sezioni, quella ordinaria e quella straordinaria,
sotto la guida di un prelato segretario.
Articolo 174.
La Sezione ordinaria amministra i beni che le sono affidati, avvalendosi,
quando sia opportuno, della collaborazione di esperti; cura la gestione del
personale della Santa Sede; sovraintende alla direzione amministrativa degli
enti che fanno capo ad essa; provvede a quanto č necessario per l'attivitā
ordinaria dei dicasteri; cura la contabilitā e redige il bilancio consuntivo, e
preventivo.
Articolo 175.
La Sezione straordinaria amministra i beni mobili propri e quelli ad essa
affidati da altri enti della Santa Sede.