INTERVENTO
DELL'ARCIVESCOVO JEAN-LOUIS TAURAN ALLA VI ASSEMBLEA GENERALE DELLA PONTIFICIA
ACCADEMIA PER LA VITA
Venerdì, 11 febbraio 2000
Ripercorrendo l'evolversi del dibattito nelle sedi internazionali in questi
ultimi cinque anni, appare quanto l'Evangelium vitae (1) sia stata
attuale. L'Enciclica presentava autorevolmente la posizione della Chiesa su una
serie di attentati alla vita umana, specie al suo inizio ed al suo termine, che
assumono un carattere nuovo in quanto aspirano a essere riconosciuti come
diritti (2). E in effetti, negli anni seguenti, i momenti fondamentali della
vita umana, come pure la sua trasmissione, sono stati presenti come forse mai
prima non solo nella ricerca scientifica, ma anche nella formulazione delle
politiche e nella produzione di strumenti giuridici internazionali.
Per avere un quadro adeguato, si deve premettere una distinzione
fondamentale. Da una parte, vi sono le linee di tendenza emerse nelle Conferenze
globali organizzate dalle N.U., che sono piuttosto di natura
"politica", e però informano l'azione degli organismi internazionali
del sistema delle N.U. Dall'altra parte, c'è il livello normativo, proprio
delle convenzioni, le quali obbligano gli Stati, spesso limitandosi a singole
questioni.
La difesa della vita alle Conferenze globali (Il Cairo e Beijing)
Dopo la caduta della contrapposizione ideologica tra i blocchi, pareva
possibile, all'inizio degli anni '90, elaborare un consenso mondiale sui
principali problemi dell'umanità. Si ebbe cosi una serie di Conferenze globali
organizzate dalle N.U., le quali - è giusto darne atto - hanno contribuito a
mettere a fuoco le necessità e le prospettive dell'umanità e a definire in
modo più equilibrato lo sviluppo, che non è solo economico, ma sostenibile,
umano e sociale ["Place people at the centre of development and direct our
economies to meet human needs more effectively" (3)]. Per quanto riguarda
la difesa della vita umana, il clima culturale era allora segnato da due
elementi: innanzitutto, da previsioni apocalittiche di una crescita
demografica superiore alle risorse del pianeta, e, in secondo luogo, da una
ideologia di femminismo radicale che reclamava la possibilità, per la donna, a
disporre in modo totale del proprio corpo, ivi compreso un figlio non ancora
generato.
In questo contesto, l'International Conference on Population and
Development, al Cairo (5-13 settembre 1994), pose l'accento non sullo
sviluppo, bensì sul controllo della popolazione, e vide una forte spinta a
porre al centro la "salute riproduttiva delle donne" (4). Cosi,
l'aborto venne considerato come una dimensione della politica demografica e come
un servizio sanitario ("reproductive health service"). D'altra parte,
però, nonostante forti pressioni, anche per l'impegno deciso della Delegazione
della Santa Sede, fu riaffermato il principio ottenuto a Città del Messico nel
1984 e cioè che in nessun caso l'aborto potesse essere considerato un mezzo di
pianificazione familiare (5), e non fu proclamato il cosiddetto "diritto
all'aborto". Questi punti furono mantenuti anche un anno dopo, alla Fourth
World Conference on Women (Beijing, 4-15 settembre 1995), dove le pressioni
già attive al Cairo tornarono ancora più forti, diffondendo nei documenti
finali il linguaggio su cui la Santa Sede aveva posto nel 1994 le proprie serie
riserve. Una valutazione equilibrata di questi grandi incontri internazionali
deve tener comunque presente che altre conclusioni - come quelle del Vertice
Mondiale sullo Sviluppo Sociale di Copenaghen, nel 1995, o del Vertice Mondiale
sulla Sicurezza Alimentare a Roma, nel 1996 - sono risultate, specie sui temi
sociali, decisamente più vicine alle posizioni della Santa Sede. Le tendenze
presenti al Cairo ed a Beijing sono riaffiorate al momento in cui le N.U. hanno
voluto dare una valutazione, a distanza di cinque anni, dell'attuazione del
Programma d'Azione del Cairo. Si voleva introdurre la nuova espressione equivoca
"contraccezione d'emergenza" (emergency contraception) che
copre la realtà di un aborto precoce, indotto con pillole. La Santa Sede, con
l'appoggio dell'Argentina, del Nicaragua e di alcuni altri Paesi riuscì a non
far approvare questa espressione (6). La Santa Sede, inoltre ha denunciato la
tendenza ad accettare un esercizio della sessualità fuori dal matrimonio, anche
per gli adolescenti, e a considerare l'aborto come una dimensione delle
politiche demografiche e come un metodo di scelta (7).
Anche in vista dell'azione nella società in difesa della vita umana, ci
chiediamo: qual è il peso delle conclusioni di questi incontri mondiali?
Ricordiamo che esse non sono testi normativi per gli Stati, ma stabiliscono, per
consenso, principi generali che hanno soltanto valore orientativo ("soft
law"). Questi principi sono intesi a creare o confermare tendenze, che
influenzano poi le decisioni politiche dei singoli Paesi. Inoltre, questi
principi possono divenire condizioni per gli aiuti multilaterali o anche
bilaterali ai Paesi poveri.
È da notare però che si è di fronte a tendenze che non si decidono su di
un solo termine o un solo paragrafo; mentre in sede di verifica "Cairo +
5" l'espressione "emergency contraception" non era
approvata, negli stessi giorni la pillola abortiva RU486 veniva liberalizzata,
con il nome di Mifegyne, in alcuni Stati europei (8). E questo grave fatto può
essere visto nella linea dell'altra affermazione del Programma di Azione della
Conferenza del Cairo "nei casi in cui l'aborto non è proibito dalla legge,
esso dovrebbe essere praticato in condizioni di sicurezza" (n. 8.25) (9).
Come sapete, la "pillola del giorno dopo" è distribuita, da parecchie
settimane, nelle scuole in Francia e, in via sperimentale, nelle farmacie di
Londra.
È da rilevare che le motivazioni addotte per sostenere queste tendenze sono
andate mutando. All'inizio - ad es. prima e durante la Conferenza del Cairo - si
agitava lo spettro di una crescita incontrollata della popolazione, ma questo
timore è stato smentito: mentre le proiezioni demografiche vengono
riviste al ribasso, i documenti internazionali associano ora al tema della
crescita demografica quello dell'"invecchiamento della popolazione".
Ultimamente, si è affermato il cosiddetto "human rights approach":
tutte queste tematiche vengono cioè viste in termini di diritti umani. Spesso,
si fa anche appello alla libertà individuale di disporre del proprio corpo, in
particolare per gli adolescenti.
Linee d'azione dei Comitati delle Convenzioni e delle Agenzie
del sistema delle Nazioni Unite
Le conclusioni delle Conferenze globali hanno anche un secondo effetto. Esse
costituiscono un orientamento per i Comitati delle Convenzioni e una direttiva
per l'azione politica delle agenzie e degli organismi internazionali, in
particolare quelli del sistema delle Nazioni Unite, ma anche di altri (10).
Così, il CEDAW, Comitato della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le
Forme di Discriminazione contro le Donne del 1979, che afferma i diritti delle
donne in materia di pianificazione familiare (11), ha emesso, nel febbraio 1999,
una Raccomandazione generale (12), in cui si auspica che le leggi che condannano
l'aborto come un crimine, vengano emendate nel senso di togliere le sanzioni a
carico delle donne (13); inoltre, si afferma che uno Stato è tenuto a fornire i
servizi di salute riproduttiva anche nel caso in cui i sanitari opponessero
obiezione di coscienza (14).
Possiamo dire, poi, che tutto il lavoro per lo sviluppo delle NU porta ora il
marchio del Cairo e di Pechino, e le linee operative dei piani d'azione di
quelle Conferenze vengono proposte nelle consulenze, nei contratti di
collaborazione e nelle varie forme di assistenza sia ai Governi che alle
istituzioni non statali: non dobbiamo meravigliarci se vengono proposte,
ad es., anche ad Università, case di cura o Diocesi cattoliche: in tal
caso, occorre valutare bene sia gli impegni che si assumono, sia l'impatto che
l'eventuale intesa con tale agenzia internazionale avrebbe
nel contesto locale.
Sul piano delle Dichiarazioni generali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità
ha cercato, almeno fino al 1998, di lasciare spazio alle opinioni contrarie ai
concetti di "salute riproduttiva" e "diritti riproduttivi".
Ciò ha permesso alla Santa Sede di far valere la propria voce, cosi che, ad
es., il documento con cui l'OMS (15) recepì le conclusioni della Conferenza del
Cairo ha evitato alcuni dei punti più conflittuali di quel Rapporto; inoltre,
il Comitato di etica sulla clonazione umana e sulla ricerca medica ha raggiunto
conclusioni relativamente accettabili. Per quanto riguarda le politiche concrete
in campo sanitario, è da tener presente che l'Organizzazione Mondiale della
Sanità assiste gli Stati nel formulare programmi sanitari nel quadro del
consenso mondiale. Molti programmi, poi, sono finanziati da alcuni Stati nonché
da fondazioni private. Così, accanto a molti programmi perfettamente
condivisibili, vi era e vi è il Programma di ricerca sulla riproduzione umana,
che mira a sviluppare la tecnologia della contraccezione e dell'aborto chimico.
È da rilevare però che l'attuale direzione dell'OMS, iniziata nel 1998, ha
preso una posizione molto più decisa in favore del controllo delle nascite e
della salute riproduttiva. Il livello dichiarativo si è allineato
all'orientamento pratico, purtroppo in un senso che la Santa Sede non può
condividere. Allo stesso tempo, la necessaria ristrutturazione ha eliminato i
settori più in dissenso con la nuova direzione (che erano anche quelli più in
sintonia con la sensibilità dell'Evangelium vitae): tra l'altro,
è stata congelata, e forse di fatto cancellata, la creazione di un comitato
etico. Cospicui sono, inoltre, i fondi destinati alla ricerca nel campo della
cosiddetta "reproductive health" (16).
Fra gli altri organismi, possiamo ricordare, come particolarmente
significativi, UNICEF e UNHCR. Il primo ha iniziato da tempo programmi
contraccettivi e di educazione sessuale; come noto, la Santa Sede ha sospeso il
proprio contributo simbolico all'UNICEF, di fronte al rifiuto di quest'ultimo di
garantire che esso non sarebbe andato a programmi contrari ai principi
cattolici.
L'Alto Commissariato delle N.U. per i Rifugiati provvede alla
sopravvivenza di 22,3 milioni di profughi e sfollati ("refugees, displaced
persons and returnees") in tutto il mondo. Nel novembre 1996, l'UNHCR
annunciava di associarsi all'UNFPA per offrire "emergency reproductive
health services" che includono la cosiddetta "contraccezione
post-coitale" o di emergenza e l'assistenza per "incomplete
abortions" nei campi di rifugiati nella guerra civile in Rwanda. Anche la
Federazione Internazionale della Croce Rossa e le "Red Crescent
Societies" hanno accettato di seguire questo progetto. L'UNHCR ha
pubblicato anche il famoso "Iteragency Field Manual" in cui si
sottolinea l'educazione sessuale da dare agli adolescenti come pure i
"reproductive services". Un esempio recente di queste politiche nei
confronti dei profughi è stato l'invio, annunciato dall'UNFPA durante la
recente crisi del Kosovo, di "emergency reproductive health kits" per
350.000 persone.
Per quanto riguarda i rapporti tra le agenzie internazionali, si passa
sempre di più da forme di partenariato per una collaborazione su programmi
specifici a tipi di alleanze strategiche dove la leadership tecnica di alcune
organizzazioni tende a perdere terreno a beneficio delle potenti agenzie
politicamente ed economicamente presenti sul territorio. L'ONUSIDA, il programma
delle Nazioni Unite di lotta contro l'AIDS, è emblematico su come questo tipo
di collaborazione tra le organizzazioni e le agenzie delle Nazioni Unite finisce
per svalutare la funzione tecnica di alcune agenzie e favorire
"lobbies" di varia natura.
Normative internazionali riguardo ai temi dell'Enciclica
Vogliamo ora passare agli strumenti giuridici normativi che, a livello
internazionale, regolano i momenti delicati dell'inizio, della fine e della
trasmissione della vita umana. E, mentre prima abbiamo colto delle tendenze, ora
conviene esaminare i singoli temi, tenendo presente anche il sorgere di
questioni nuove.
Diritto alla vita e aborto (17)
È importante ricordare innanzi tutto che gli strumenti giuridici
internazionali proclamano solennemente il diritto fondamentale alla vita (18).
È da avvertire però, che, sin dai primi dibattiti nelle sedi internazionali
dopo la Seconda Guerra Mondiale, le richieste, anche numerose e forti, di
definire questo diritto nel senso di una interdizione dell'aborto si scontrarono
con la resistenza di Paesi anche di tradizione protestante (19).
A livello degli strumenti giuridici delle N.U., l'affermazione più forte del
diritto alla vita anche del bimbo non nato è contenuta nella Dichiarazione
e nella Convenzione sui Diritti del Bambino (20). Il Principio 4 della
Dichiarazione, ripreso nel Preambolo della Convenzione, afferma che il bambino
ha bisogno di una "appropriata protezione legale, sia prima sia dopo la
nascita". Ma anche questa affermazione fu possibile lasciando alle
legislazioni nazionali di determinare il momento a partire dal quale c'è
l'essere umano.
A livello regionale, possiamo parlare di strumenti giuridici internazionali e
di politiche in materia di vita non nata nei Continenti Europeo ed Americano.
Per quanto riguarda il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, si dà in pratica
purtroppo per scontato che l'accesso all'aborto sia un fatto acquisito, benché
la legislazione di alcuni Paesi (Malta e Irlanda) non lo ammettano. Quando si
tratta di elaborare strumenti giuridici internazionali che possano toccare
questo tema - come la recente Convenzione sui diritti dell'uomo e la
biomedicina, del Consiglio d'Europa - si utilizzano terminologie che non
interferiscano con le legislazioni nazionali, per poter raggiungere il consenso.
È da notare poi che in situazioni particolari, come nel conflitto in Kosovo,
sia l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (21) sia il Parlamento
Europeo (22) hanno adottato risoluzioni che affermavano il diritto ad abortire
per le donne che avessero subito violenza.
La Convenzione Americana sui Diritti Umani (23), entrata in vigore nel
1978 e ratificata da 25 Paesi dell'America e dei Caraibi (sui 34 della regione)
è l'unica convenzione internazionale di diritti dell'uomo che dà
riconoscimento giuridico alla vita sin dal concepimento (24), e questo impegno
risulta chiaro agli Stati membri (25). A questa Convenzione, la Santa Sede ha
fatto più volte appello nei suoi interventi in sede di Organizzazione degli
Stati Americani, o di altre organizzazioni del cosiddetto "sistema
interamericano", e tali interventi hanno costantemente trovato buona
accoglienza.
Una questione specifica, nel contesto dell'aborto, è costituita dalla
problematica della cosiddetta "gravidanza forzata". Si tratta del
caso, particolarmente odioso, in cui una donna, violentata per motivi etnici,
sia costretta a dare alla luce il bambino contro la propria volontà. Il
termine, in sé ambiguo (26), di "forced pregnancy", era
comparso nei documenti finali della Conferenza di Vienna, in riferimento diretto
a situazioni di conflitto, ed era stato ripreso alle Conferenze del Cairo e di
Beijing. Allorché si trattò di istituire il Tribunale Penale Internazionale,
alla Conferenza Diplomatica di Roma, nell'estate 1998, alcuni Paesi, di fronte
agli stupri etnici continuati in Bosnia-Erzegovina, volevano inserire la
"gravidanza forzata" come forma specifica nell'elenco dei crimini
contro l'umanità. Poiché il termine rischiava di essere interpretato come
giustificazione dell'aborto, sia in situazioni di conflitto armato sia come
precedente per altre situazioni, la Santa Sede, non avendo ottenuto la
cancellazione o la sostituzione del termine, volle che esso fosse chiaramente
definito. Cosi, il crimine è stato ancorato nel diritto internazionale, senza
alcun riconoscimento dell'aborto come diritto. Non mancarono resistenze, ma alla
fine i delegati definirono la "forced pregnancy" come "The
unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of
affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave
violation of international law. This definition shall not in any way be
interpreted as affecting national laws relating to pregnancy".
Sperimentazione sugli embrioni (27)
La sperimentazione sugli embrioni umani è un punto su cui il dibattito
internazionale ha incontrato difficoltà tali da non avere ancora trovato un
consenso. A livello mondiale, la Dichiarazione Universale UNESCO sul Genoma
Umano e i Diritti dell'Uomo, pur trattando di sperimentazioni sui geni,
nonostante le osservazioni fatte presenti, insieme ad altri, anche dalla Santa
Sede, tace in merito. Una difficoltà è costituita dalla tendenza avviata dal
"Rapporto Warnock" e seguita tra l'altro dalla legislazione inglese,
che accetta la sperimentazione sugli embrioni fino al 14° giorno. Questo
significa non riconoscere carattere pienamente umano all'embrione sino al
completamento del periodo dell'impianto. Per ottenere il consenso inglese, e
d'altra parte sentendo l'esigenza di proteggere l'embrione, i negoziatori del
testo della Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, aperta
alla firma dal Consiglio d'Europa ad Oviedo nel 1997, hanno rinviato una
trattazione dell'argomento ad un futuro Protocollo addizionale, fissando
nell'art. 18 della Convenzione due punti che, pur insufficienti, non sono, in
linea di principio, senza valore; [1] qualora la legge consenta la ricerca sugli
embrioni, essa deve assicurare all'embrione una protezione adeguata, e [2] è
proibita la creazione di embrioni ai fini di ricerca. Sarebbe molto auspicabile
che il Protocollo addizionale proponga un pieno rispetto dell'embrione umano:
anche se non accogliesse molte adesioni, costituirebbe un'affermazione di
principi chiara nel diritto internazionale.
Genoma umano e clonazione
Accanto alle sperimentazioni sugli embrioni, pare utile accennare a due temi
che negli ultimi anni hanno assunto particolare rilievo, e cioè al trattamento
del patrimonio genetico umano ed alla clonazione umana.
Di fronte allo sviluppo ed alle conquiste scientifiche del Progetto Genoma,
si era delineata la prospettiva di una possibile appropriazione e di uno
sfruttamento economico dei geni umani in quanto tali. L'allora Direttore
Generale dell'UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, prese l'iniziativa di uno
strumento giuridico che stabilisse principi in questo delicato e ancora
inesplorato settore. Nel gennaio 1993 prese l'avvio il processo che portò alla
elaborazione, effettuata dal Comitato Consultivo Internazionale di Bioetica,
della Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti dell'Uomo.
Essa fu adottata dall'UNESCO il 12 novembre 1997 e poi dall'Assemblea Generale
delle Nazioni il 9 dicembre 1998 (28). Questo documento è stato seguito con
attenzione, lungo tutto il suo iter, dalla Santa Sede (29), che ha sostenuto,
oltre a vari altri punti, soprattutto la necessità di porre l'accento sulla
protezione di ogni singolo essere umano (piuttosto che su quello dell'insieme
dei geni dell'umanità), l'interdizione di ogni clonazione umana,
l'inadeguatezza del concetto di "patrimonio dell'umanità" per il
patrimonio genetico, la necessità della difesa dell'embrione, il controllo
degli interessi politici, economici e militari che possono influire
sulla ricerca genetica.
La Dichiarazione adottata, oltre a vari principi sul rispetto dei pazienti,
proclama il genoma umano, con una formula poco felice, patrimonio dell'umanità
(seppure "in senso simbolico"), proibisce di trarre dai geni umani nel
loro stato naturale profitto economico (30) ed afferma che la clonazione di
esseri umani - purtroppo soltanto a fini riproduttivi - è contraria alla dignità
umana e non dovrebbe essere permessa (31). Questo rifiuto della clonazione,
inizialmente non previsto, fu aggiunto verso la conclusione dell'elaborazione
del testo, in seguito al noto esperimento della pecora Dolly.
Mentre la Dichiarazione dell'UNESCO è, per sua natura, una proclamazione di
principi (è però previsto un meccanismo per seguirne l'applicazione negli
Stati), il primo strumento giuridico vincolante su quest'ultimo tema è stato
elaborato dal Consiglio d'Europa: il 12 gennaio 1998, 19 Paesi (32) hanno
firmato a Parigi un Protocollo alla Convenzione Europea di Biomedicina che
interdice la clonazione di esseri umani. Esso, prevedendo anche gravi
sanzioni penali, interdice "toute intervention ayant pour but de créer
un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou
mort", con qualsiasi tecnica ed escludendo deroghe neppure per ragioni
di sicurezza pubblica, prevenzione di infrazioni penali, di protezione della
salute pubblica o di protezione dei diritti e libertà altrui.
Sia nel caso della Dichiarazione UNESCO sia in quello del Protocollo del
Consiglio d'Europa, si deve constatare che il consenso raggiungibile (e non
senza fatica) a livello internazionale, anche in un momento in cui l'opinione
pubblica era in grande maggioranza sensibile e favorevole a norme precise, è
stato per escludere la clonazione umana a fini riproduttivi, ma non quella
rivolta ad altri scopi, come ad es. di ricerca o terapeutici.
Questioni di brevettabilità della vita umana
Nell'aprile 1994, con l'entrata in vigore dell'Accordo di Marrakesh, è stata
istituita l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Dal punto di vista della
difesa della vita, può essere importante l'accordo sulla protezione della
proprietà intellettuale (33). I base ad esso, gli Stati sono tenuti a concedere
brevetti ai prodotti farmaceutici ed alle invenzioni biotecnologiche. Tuttavia,
uno Stato può escludere dal regime di brevettabilità quelle invenzioni che
esso ritiene inammissibile per motivi morali o di ordine pubblico e buon costume
(34). Come noto, il brevetto conferisce al titolare il monopolio dello
sfruttamento di un'invenzione per 20 anni. Se un prodotto o un'invenzione sono
esclusi dal brevetto, possono essere sfruttati, ma in regime di libera
concorrenza; cioè, chiunque è libero di "copiare".
Attualmente, le ricerche biotecnologiche richiedono investimenti enormi, per
cui il monopolio dello sfruttamento commerciale è condizione sine qua non
per il lancio di un prodotto (altrimenti, esso non sarebbe remunerativo). Per
questo, se uno Stato escludesse il brevetto per un genere di prodotti, le Società
produttrici non lo immetterebbero su quel mercato. Questa norma appare
importante, specie di fronte a possibili prodotti e procedimenti ottenuti con
l'impiego di feti abortivi, embrioni o mediante clonazione umana.
Tuttavia, non è escluso che i produttori, che premono per espandere il
mercato, insistano per ottenere brevetti, e si prospetti un cambiamento delle
norme. Per tale eventualità, è importante la Direttiva Europea 98/44/CE, del 6
luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (35).
Questa direttiva di per sé obbliga soltanto gli Stati membri dell'Unione
Europea; tuttavia essa fornisce una serie di definizioni sostanziali sulla
brevettabilità, con cui dovranno confrontarsi e armonizzarsi gli Stati membri
dell'Organizzazione Mondiale del Commercio OMC/WTO (162 Paesi), e che costituirà
un orientamento dottrinale e de iure condendo per gli altri Stati e anche
per l'eventuale armonizzazione giuridica all'interno dei diversi blocchi
economico-commerciali in costituzione (MERCOSUR, APEC, ecc.) (36). La direttiva
europea fissa il principio che è proibito brevettare il corpo umano, le sue
parti e le cellule umane germinali; essa vieta inoltre la brevettabilità
dell'embrione umano, dei metodi di clonazione umana e quella dei procedimenti di
modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano (37). È
proibita, inoltre, la brevettabilità dell'utilizzo di embrioni umani a fini
industriali o commerciali. Questo testo dell'Unione Europea è importante in
quanto colma un vuoto giuridico; il rispetto di questi principi dipenderà però
anche dall'interpretazione giurisprudenziale e dalla volontà politica dei Paesi
europei nei futuri negoziati a livello mondiale.
Pena di morte
Come noto, sulla pena capitale le posizioni, tradizionalmente, si dividono:
mentre alcuni Stati considerano a ragione come una conquista della civiltà
giuridica l'abolizione della pena di morte, altri invece ritengono quest'ultima
una misura efficace ed esemplare. Quando l'Enciclica annovera "tra i segni
di speranza" la "sempre più diffusa avversione dell'opinione pubblica
alla pena di morte" (38), ed afferma che "il problema va inquadrato
nell'ottica di una giustizia penale (...) sempre più conforme alla dignità
dell'uomo", può richiamarsi a fatti giuridici precisi. In sede di
Consiglio d'Europa, il Protocollo N. 6 della Convenzione europea sui diritti
dell'uomo, concernente la pena di morte, del 28 aprile 1984, sancì nel suo
articolo 1 che "la pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato
a una tale pena né eseguito", ammettendo eccezioni soltanto per il tempo
di guerra o di pericolo imminente di conflitto (39). Questa tendenza è andata,
nell'ambito europeo, rafforzandosi: l'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa, nell'ottobre 1994, ha adottato una Raccomandazione che chiede
l'abolizione totale della pena di morte in tutti gli Stati membri, respingendo a
larghissima maggioranza un emendamento che intendeva salvaguardare il diritto
degli Stati nei casi di alto tradimento e spionaggio. Eguale tendenza si
registrava anche presso l'Unione Europea: il Parlamento Europeo, nel marzo
1992, ha adottato una Risoluzione che propone l'abolizione della pena capitale
in tutti i Paesi del mondo. I Paesi dell'Unione Europea sono impegnati a negare
l'estradizione agli imputati che potrebbero essere condannati a morte. Inoltre,
l'impegno per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo pone questo
punto come condizione per i negoziati con gli altri Paesi.
La presa di posizione dell'Evangelium vitae (40) ha attirato
l'attenzione anche a livello internazionale. Come noto, l'enciclica afferma che
"alla misura estrema della soppressione del reo" non si deve giungere
"se non in casi di assoluta necessità, quando cioè la difesa della società
non fosse possibile altrimenti", rilevando anche che "oggi, però, a
seguito dell'organizzazione sempre più adeguata dell'istituzione penale, questi
casi sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti"
(41).
Nel giugno seguente alla pubblicazione dell'Enciclica, il Parlamento Europeo
ha chiesto agli Stati Uniti di rinunciare all'applicazione della pena capitale.
Nel maggio 1999, lo stesso Parlamento di Strasburgo ha reiterato la richiesta
che la questione della moratoria universale delle esecuzioni fosse inclusa nella
successiva Assemblea Generale ONU.
Significativo appare il seguito a livello delle Nazioni Unite. Nel maggio
1996 - a poco più di un anno dalla pubblicazione dell'Enciclica - la 5ª
sessione della Commissione delle N.U. per la Prevenzione del Crimine e la
Giustizia Penale (42) prese in esame il tema, ed il Rapporto del Segretario
Generale dedicò un intero numero (43) alla posizione espressa da Giovanni Paolo
II nell'Evangelium vitae.
Nel Gruppo di lavoro sull'argomento, il III, l'Austria, con Germania e
Italia, presentò un progetto di risoluzione (44), che però si scontrò con
l'opposizione dei Paesi islamici, per i quali era questione di diritto divino,
ed altri Paesi, come Tunisia e Giappone. Come compromesso finale, la risoluzione
adottata affermò "takes note with appreciation of the continuing
process towards worldwide abolition of the death penalty". D'altro
canto, però, la proposta di una moratoria delle esecuzioni capitali, presentata
all'Assemblea Generale nel novembre 1999, fu rinviata di fronte alla forte
opposizione da parte di molti Paesi.
È importante rilevare che i Tribunali internazionali per il Rwanda e per
l'ex-Jugoslavia non hanno previsto la pena capitale. Questo è particolarmente
significativo nel caso del Rwanda: un imputato processato nel Paese
africano è passibile di morte, mentre non lo è qualora venga condannato dal
Tribunale internazionale. La Conferenza diplomatica di Roma, che ha istituito il
Tribunale Penale Internazionale, non ha previsto, fra le pene, quella capitale.
Eutanasia
Il dibattito intorno alla "morte dolce", affrontato talora con
definizioni non adeguate alla realtà scientifica né ai termini della questione
etica, era iniziato prima della pubblicazione dell'Evangelium vitae. Si
può rilevare che a livello internazionale - sul tema, il dibattito si è sinora
limitato alle istituzioni europee - quando si è trattato di votare per
strumenti giuridici, ha sinora prevalso la difesa della vita.
In sede di Parlamento Europeo, ancora nel 1991, una risoluzione
sull'assistenza ai morenti, che di fatto ammetteva l'eutanasia ed era stata
approvata dalla Commissione per l'ambiente, la sanità e la protezione dei
consumatori, non fu presentata in plenaria, anche per l'interessamento degli
episcopati europei e dei parlamentari sensibili alla posizione cattolica. Lo
stesso Parlamento, nel 1996 (45), ha adottato una Risoluzione sugli attacchi
contro il diritto alla vita dei portatori di handicap: in essa, si rifiuta
energicamente la tesi secondo cui i minorati, i pazienti in stato di "coma
vigile" ed i neonati non abbiano un
diritto illimitato alla vita, afferma che il diritto alla vita è
accordato ad ogni uomo indipendentemente dalla salute, dal sesso, dalla razza e
dall'età, e si pronuncia contro l'eutanasia attiva dei pazienti in coma vigile
e dei neonati con handicap (46).
L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, nel giugno 1999, ha
approvato una Raccomandazione a favore del mantenimento del divieto assoluto di
porre intenzionalmente fine alla vita dei malati terminali e dei moribondi.
Tutti gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure legislative
necessarie per la protezione giuridica e sociale dei malati terminali; a tutti
devono essere assicurate le cure palliative anche a domicilio, e la disponibilità
di antidolorifici, anche nel caso in cui essi possano avere, come effetto
secondario, un peggioramento delle condizioni del malato. Questa presa di
posizione ha quindi respinto la tesi del "diritto alla morte"
sostenuta da molte organizzazioni, e potrebbe riaprire il dibattito in Olanda e
Svizzera, dove l'eutanasia è praticata nel quadro di una stretta
regolamentazione, e influire in quelli, come Belgio e Lussemburgo, dove sono
stati ultimamente presentati progetti di legge sul tema.
Conclusione
In questo momento, le politiche e le norme internazionali sulla vita umana
presentano un quadro frastagliato, una scacchiera complessa, con elementi
fissati in tempi di sensibilità diverse, e ancora in movimento. Se, tuttavia,
vogliamo coglierne la "logica", per cosi dire, possiamo rilevare che:
a) si ha una buona tutela della vita dell'uomo nato, anche nei confronti degli
interessi della ricerca scientifica e, almeno sinora, anche della volontà
soggettiva: l'idea dell'eutanasia non è accettata. In questo senso, si può
notare una non-accettazione, almeno a livello globale, della pena di morte; b)
qualora vi sia un interesse di un individuo nato contro la vita di un essere
umano non nato (feto o embrione), quest'ultima viene sacrificata (cfr per
l'aborto, la procreazione assistita, l'utilizzo degli embrioni soprannumerari ed
anche la clonazione a fini terapeutici); c) l'interesse della ricerca
scientifica tende a prevalere sul rispetto della vita non nata; d) si hanno
isolati limiti fermi: il rifiuto della clonazione a fini riproduttivi, e,
in Europa, il rifiuto della creazione di embrioni a scopi di ricerca.
I questo insieme, che si afferma in un quadro di positivismo giuridico, è
facile notare incoerenze e contraddizioni vistose. I vista dell'azione a favore
della vita, mi pare utile tener presente che, in realtà, queste politiche
internazionali sono la conseguenza ed il riflesso di correnti di pensiero - che
potremmo chiamare edonistiche e neo-malthusiane - forti nei Paesi sviluppati,
associate ad interessi economici e politici veri o presunti. Il consenso
politico raggiunto ad una Conferenza mondiale oppure l'applicazione di una
Convenzione possono avere un notevole influsso a livello nazionale; ma a loro
volta sono condizionati dall'opinione pubblica, che può essere influenzata da
quanto si opera dal basso. D'altra parte, gli strumenti giuridici
internazionali, pur con i loro limiti, contengono principi, ai quali possono
fare appello i cittadini per richiedere agli Stati una maggiore protezione della
vita umana. Inoltre, lo spazio per un'azione "dal basso", ispirata
dalla carità, appare ampio. Si può fare molto per la vita e per creare
un'opinione pubblica più aperta alla speranza, prima che il problema arrivi a
livello di dibattito mondiale. E si può agire a molti livelli, da quello
nazionale fino a quello locale: dall'attenzione alla concessione di
brevetti, a misure pratiche di solidarietà alle madri che hanno difficoltà ad
accogliere una vita che nasce, all'insistenza per il diritto all'obiezione di
coscienza senza discriminazione per gli operatori sanitari,
all'impegno per una ricerca scientifica che rispetti la
vita.
1) Di seguito citata come EV.
2) EV 11.
3) Copenhagen Declaration on Social Development (12.03.1995) n. 26 a.
4) "Women's reproductive health".
5) "In no case should abortion be promoted as a means of family
planning" (ICDP Platform 8.25).
6) Essa avrebbe praticamente vanificato la proibizione dell'aborto come metodo
di pianificazione familiare, sanzionata al Cairo.
7) Cfr la Dichiarazione interpretativa di S. E. Mons. Renato R. Martino alla
Sessione speciale dell'Assemblea Generale ONU (30 giugno - 2 luglio 1999), in
L'Osservatore Romano del 5-6 luglio 1999, p. 2.
8) La pillola, commercializzata in Francia, Gran Bretagna e Svezia, è stata
autorizzata il 6 luglio 1999 in Germania ed ha avuto il giorno seguente il
"via libera" delle autorità mediche belghe; la ditta produttrice
prevede una prossima approvazione in Austria, Danimarca, Spagna, Finlandia e
Paesi Bassi.
9) "In circumstances where abortion is not against the law, such abortion
should be safe"; "Dans les cas où il n'est pas interdit par la loi,
l'avortement devrait être pratiqué dans de bonnes conditions de sécurité".
10) Gli organismi internazionali più influenzati sono, nel sistema dell'ONU,
UNICEF, UNFPA, OMS, UNDP e le Commissioni Economiche dell'ONU CE, CEA, CEPAL,
ESCAP. In particolare, l'UNFPA con l'IPPF (International Planned Parenthood
Federation) ha programmi in 157 Paesi, spingendo a cambiare leggi e ad attuare
programmi di pianificazione delle nascite, con la disponibilità di 335 milioni
di US$. Tra quelli non appartenenti al sistema ONU, si segnalano la Banca
Mondiale, le Banche regionali per lo sviluppo e l'OCDE.
11) Convenzione citata, art. 12 e 14.
12) Relativa all'art. 12 della Convenzione.
13) "When possible, legislation criminalizing abortion could be amended to
remove punitive provisions imposed on women who undergo abortion": Implementation
of art. 21 of the Convention... General recommendation on article 12:
Women and health (1 February 1999) n. 31c, p. 14.
14) "It is discriminatory for a State party to refuse to legally provide
for the performance of certain reproductive health services for women. For
instance, if health service providers refuse to perform such services based on
conscientious objection, measures should be introduced to ensure that women are
referred to alternative health providers" (ibidem, n. 11 p. 5).
15) Cfr Risoluzione dell'Assemblea OMS WHA 48.10, del 12 maggio 1995.
16) Nel Progetto di Budget - Programma 2000-2001, il "programma sistemi
sanitari e salute comunitaria" conosce un aumento del 20,37% del suo
budget. Esso potrà contare su 145.022.000 US$, l'ammontare più consistente
dopo quello destinato alle malattie trasmissibili. Di questa somma, 21.622.000 $
provengono dal budget ordinario, mentre 123.400.000 $ da altri fondi. Si nota
che 64.561.000 $ (circa il 50%) saranno destinati alla salute e ricerca
riproduttiva. Gli altri capitoli del programma che beneficeranno del
finanziamento sono i sistemi sanitari, la salute e lo sviluppo del bambino e
dell'adolescente, la salute della donna. L'indicazione è chiara:
incrementare e diffondere idee, iniziative, programmi sulla salute riproduttiva
nell'ottica laicista con tutte le conseguenze morali relative alla sessualità e
alla famiglia.
17) Cfr EV 13.17.58-60.
18) Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 3 "Everyone
has the right to life, liberty and security of person"; Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici, art. 6.1 "Every human
being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No
one shall be arbitrarily deprived of his life".
19) In particolare, Gran Bretagna e Danimarca.
20) "Whereas the child, by reason of his physical and mental immaturity,
needs special safeguards and care, including appropriate legal protection,
before as well as after birth" (Preamble of the Declaration of the Rights
of the Child, proclaimed by General Assembly resolution 1386 - XIV - of 20
November 1959); "...He shall be entitled to grow and develop in health; to
this end, special care and protection shall be provided both to him and his
mother, including adequate pre-natal and post-natal care" (ibid., Principle
4). Venti anni dopo, nella Convenzione, si richiamò nel Preambolo il Principio
4 della Dichiarazione e si riconobbe all'art. 6 che "every child has the
inherent right to life"; ma si formulò nell'art. 1 la definizione "a
child means every human being below the age of eighteen year..." ponendo il
termine "ad quem", ma non indicando con precisione l'inizio e
lasciando l'interpretazione del termine "human being" alle
legislazioni nazionali, proprio al fine di rendere "accettabile" il
testo anche per quei Paesi che non volevano una proibizione internazionale
dell'aborto.
21) Seconda parte, aprile 1999.
22) Sessione di marzo 1999.
23) Pacto de San José de Costa Rica, del 22 novembre 1969, entrato in
vigore il 18 luglio 1978.
24) Art. 4 1 "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
25) Questa è una delle ragioni per cui gli USA non hanno ratificato.
L'Argentina, nella riforma costituzionale del 22 agosto 1994, all'articolo 22,
ha dato gerarchia costituzionale alle dichiarazioni di Diritti della Convenzione
Americana, insieme a quelle dei due Patti sui diritti umani delle Nazioni Unite.
Nel 1998, anche il Salvador ha incorporato nella costituzione le disposizioni
della Convenzione Americana.
26) In quanto è difficile vedere come delitto la nascita di un essere umano
innocente; si è piuttosto in presenza di una somma di crimini già gravemente
sanzionati: la violenza sessuale, il sequestro di persona, etc.
27) Cfr EV 63.
28) 85ª sessione plenaria, Risoluzione 53/152 del 9 dicembre 1998.
29) Oltre che dalla Conferenza Episcopale Francese, che pubblicò una
interessante e tempestiva presa di posizione.
30) Cfr Art. 4: "Le génome humain en son état naturel ne peut
donner lieu à des gains pécuniaires".
31) Cfr Art. 11: "Des pratiques qui sont contraires à la dignité
humaine, telles que le clonage à des fins de reproduction d'êtres humains, ne
doivent pas être permises".
32) Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia,
Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Portogallo, Romania, San Marino, Slovenia,
Spagna, Svezia, Macedonia e Turchia. L'entrata in vigore è prevista quando
almeno 5 Paesi firmatari abbiano ratificato. Il Protocollo è aperto alla firma
dei 41 Stati membri del CdE e di altri che hanno partecipato alla sua
elaborazione, come Australia, Canada, Giappone, Santa Sede e Stati Uniti.
33) Si tratta del cosiddetto accordo ADPIC/TRIPs' (Aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce / Trade related aspects of
intellectual property rights), che stabilisce un regime comune di protezione
della proprietà intellettuale.
34) Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (Marrakech,
15 aprile 1994) - Annexe 1c: Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC), art. 27 e 73.
35) Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998
sulla Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea, serie L n. 213, 30 luglio 1998, p. 13. Gli
Stati membri dell'UE devono adeguare le rispettive normative nazionali alla
Direttiva entro il 30 luglio 2000.
36) Sarebbe un esempio di come il livello regionale può influenzare
positivamente sul livello universale.
37) Direttiva 98/44/CE, Articolo 6, 2.
38) EV 27.
39) Protocollo N. 6 cit., art. 2; gli Stati devono dare comunicazione al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa circa la propria legislazione. Ai
Paesi che hanno aderito in seguito al Consiglio, viene chiesto di conformare le
proprie norme in senso abolizionista. [nel 1995, l'Ucraina ha affermato che
avrebbe rispettato una moratoria delle esecuzioni fino all'abolizione della pena
capitale entro tre anni.]
40) Cfr EV 27.55-56.
41) EV 56.
42) Vienna, 21-31 maggio 1996.
43) Doc. E/CN.15/1996/19, N. 42 p. 11.
44) Doc. E/CN. 15/1996/L.17.
45) Sessione del 20-24 maggio 1996.
46) È da notare, tuttavia, che non si tratta del diritto alla vita dei bambini
non nati.
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