ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE E
LA REPUBBLICA DI MALTA SUL RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI AI
MATRIMONI CANONICI E ALLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ
E DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI CIRCA GLI STESSI MATRIMONI
La Santa Sede e la Repubblica di Malta,
– tenendo conto, da parte della Santa Sede, della dottrina
cattolica sul matrimonio, come è anche espressa nel Codice di Diritto Canonico, nonché dell'insegnamento del Concilio Ecumenico Vaticano II sulle relazioni tra
la Chiesa e lo Stato e, da parte della Repubblica di Malta, dei principi sanciti
nella Costituzione di Malta;
– volendo assicurare, nel rispetto dei diritti
fondamentali dell'uomo e dei valori della famiglia basata sul matrimonio, una
libera scelta in materia matrimoniale;
hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire ad un
accordo sul riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni canonici e alle
decisioni delle Autorità e dei tribunali ecclesiastici circa gli stessi
matrimoni.
A tale fine la Santa Sede, rappresentata da Mons. Pier
Luigi Celata, Arcivescovo titolare di Doclea, Nunzio Apostolico a Malta, e la
Repubblica di Malta, rappresentata dal Prof. Guido de Marco, Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri, hanno stabilito, di comune intesa, quanto
segue.
Articolo 1
1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni
celebrati a Malta secondo le norme canoniche della Chiesa Cattolica, dal
momento della loro celebrazione, a condizione che:
a) risulti da un attestato del «Marriage Registrar» che
sono state eseguite le pubblicazioni richieste dalla legge civile, o che vi è
stata dispensa dalle stesse, costituendo tale attestato una prova definitiva ed
insindacabile della regolarità delle pubblicazioni o della dispensa dalle
stesse;
b) il Parroco del luogo dove è stato celebrato il matrimonio
trasmetta al Registro Pubblico un esemplare originale dell'atto di matrimonio
redatto nella forma stabilita di comune intesa fra le Alte Parti, e sottoscritto
dall'Ordinario del luogo o dal Parroco o dal loro Delegato, che ha assistito
alla celebrazione del matrimonio.
2. La Santa Sede prende atto che la Repubblica di Malta
riconosce gli effetti civili dei matrimoni canonici quando non sussista fra i
contraenti un impedimento che, secondo la legge civile, produca la nullità del
matrimonio e che la stessa legge civile consideri inderogabile o non
dispensabile.
Articolo 2
1. L'atto di matrimonio deve essere trasmesso al Registro
Pubblico per la debita trascrizione entro cinque giorni utili dalla celebrazione
del matrimonio.
2. Qualora la trasmissione dell'atto di matrimonio non venga
effettuata entro il termine stabilito, rimane l'obbligo del Parroco di
effettuarla al più presto possibile. Le parti, o anche una di esse, hanno sempre
il diritto di chiedere tale trasmissione. La trasmissione tardiva non osta alla
trascrizione.
3. Ove consti che le condizioni stabilite nell'articolo 1
siano state soddisfatte, il Direttore del Registro Pubblico trascrive l'atto di
matrimonio e, al più presto possibile, ne dà notizia in iscritto al Parroco.
Articolo 3
La Repubblica di Malta riconosce per tutti gli effetti
civili, nei termini del presente Accordo, le sentenze di nullità e i decreti di
ratifica di nullità di matrimonio emessi dai tribunali ecclesiastici e diventati
esecutivi.
Articolo 4
1. Ai fini del riconoscimento degli effetti civili di cui
all'art. 3, la Santa Sede prende atto che:
a) dal momento in cui viene notificata al «Registrar of Courts»
l'accettazione, da parte della Cancelleria dei tribunali
ecclesiastici, della domanda presentata da almeno una delle parti per ottenere
la dichiarazione di nullità di un matrimonio canonico celebrato dopo l'entrata
in vigore del presente Accordo, è riconosciuta unicamente agli stessi tribunali
ecclesiastici la competenza di decidere in merito, purché i tribunali civili
non abbiano già emanato una sentenza passata in giudicato, basata sugli stessi
capi di nullità;
b) qualora risulti che sia stata ammessa dal giudice
ecclesiastico la rinuncia ad una causa iniziata presso i tribunali
ecclesiastici o che una causa sia canonicamente caduta in perenzione, i
tribunali civili potranno riprendere l'esame della causa eventualmente già
iniziata presso di essi e sospesa in virtù di quanto disposto alla precedente
lettera a).
2. La Chiesa illuminerà i futuri sposi in merito alla
specifica natura del matrimonio canonico e, di conseguenza, alla giurisdizione
ecclesiastica in materia di vincolo matrimoniale.
I futuri sposi prenderanno formalmente atto di ciò, per
accettazione, in iscritto.
Articolo 5
Le sentenze di nullità e i decreti di ratifica di nullità
di matrimonio emessi dai tribunali ecclesiastici sono riconosciuti come efficaci
per gli effetti civili, a condizione che:
a) dalle parti, o da una di esse, sia presentata domanda alla
Corte d'Appello insieme con una copia autentica della sentenza o decreto, e con
una dichiarazione di esecutività secondo il diritto canonico rilasciata dal
tribunale che ha emanato la decisione esecutiva;
b) consti alla Corte d'Appello che:
I. il tribunale ecclesiastico era competente a conoscere della
causa di nullità del matrimonio in quanto questo era stato celebrato secondo la
forma canonica della Chiesa Cattolica o con dispensa da essa;
II. nel procedimento giudiziario canonico è stato assicurato
alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo
sostanzialmente non difforme dai principi della Costituzione di Malta;
III. nel caso di un matrimonio celebrato a Malta dopo l'11
agosto 1975 è stato consegnato, o trasmesso, al Registro Pubblico l'atto di
matrimonio prescritto dalla legge civile;
IV. non esiste una sentenza contraria emanata dai tribunali
civili e passata in giudicato, basata sugli stessi capi di nullità.
Articolo 6
Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 si applicano
anche:
a) ai matrimoni canonici celebrati prima dell'entrata in
vigore del presente Accordo;
b) alle sentenze di nullità e ai decreti di ratifica di
nullità di matrimonio emanati dai tribunali ecclesiastici tra il 16 luglio 1975
e l'entrata in vigore del presente Accordo:
I. quando la domanda per il riconoscimento degli effetti
civili sia presentata da ambedue le parti o, almeno, da una di esse non
contraddicente l'altra parte;
II. nel caso che vi sia una parte contraddicente, quando, dopo
che alla stessa parte sia stato concesso dalla Corte d'Appello un termine, non
superiore a due mesi, per presentare istanza al tribunale ecclesiastico contro
la sentenza di nullità o il decreto di ratifica di nullità di matrimonio, sia
trascorso inutilmente tale termine o, se sia stata interposta l'istanza, il competente tribunale ecclesiastico abbia respinto l'istanza o confermato la
precedente sentenza di nullità o decreto di ratifica di nullità di matrimonio.
Articolo 7
1. I decreti del Romano Pontefice «super matrimonio rato et
non consummato» sono riconosciuti per gli effetti civili dalla Repubblica di
Malta, dietro richiesta, accompagnata da copia autentica del decreto pontificio,
presentata alla Corte d'Appello dalle parti o da una di esse.
2. La Corte d'Appello ordina il riconoscimento dei decreti di
cui al numero 1 del presente articolo se consta ad essa che gli stessi decreti
sono reativi a matrimoni celebrati secondo le norme canoniche della Chiesa
Cattolica:
a) dopo l'entrata in vigore del presente Accordo;
b) anche prima dell'entrata in vigore di questo Accordo, a
condizione che la copia del decreto sia presentata da ambedue le parti o almeno
da una di esse non contraddicente l'altra parte.
Articolo 8
Nell'espletamento delle proprie funzioni in ordine al
riconoscimento dei decreti di cui all'articolo 7, come pure delle sentenze di
nullità e dei decreti di ratifica di nullità di matrimonio di cui all'articolo
3, la Corte d'Appello non procede al riesame del merito.
Articolo 9
Gli effetti civili derivanti dal riconoscimento di cui agli
articoli 3 e 7 sono regolati dalla legge civile.
Articolo 10
Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o
di applicazione del presente Accordo, la Santa Sede e la Repubblica di Malta
affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una commissione paritetica
che sarà composta, per parte della Santa Sede, dal Nunzio Apostolico a Malta e
dal Presidente della Conferenza Episcopale Maltese o da loro delegati, e, per
parte della Repubblica di Malta, dal Ministro della Giustizia e dall'Avvocato
Generale o da loro delegati.
Articolo 11
Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le
Parti si scambieranno ufficiale comunicazione dell'avvenuta piena applicazione
di tutte le disposizioni dello stesso Accordo mediante gli strumenti giuridici
propri dei rispettivi ordinamenti.
Fatto alla Valletta, Malta, il 3 febbraio
millenovecentonovantatre, in doppio originale in lingua italiana ed inglese,
ambedue i testi facendo ugualmente fede.
| Per la Santa Sede |
Per la Repubblica di Malta |
| Pier Luigi Celata |
Guido de Marco |
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'Accordo sul riconoscimento
degli effetti civili ai matrimoni canonici e alle decisioni delle Autorità e dei
tribunali ecclesiastici circa gli stessi matrimoni, la Santa Sede e la
Repubblica di Malta, desiderando precisare ulteriormente alcune disposizioni
dello stesso Accordo per assicurarne un'accurata applicazione ed evitare ogni difficoltà d' interpretazione, dichiarano di comune intesa:
I. In relazione all'articolo 1.1b)
a) Le Alte Parti stabiliranno, di comune intesa, il modulo
dell'atto di matrimonio prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, mediante
scambio di Note tra la Nunziatura Apostolica ed il Ministero degli Affari
Esteri.
Esse seguiranno la stessa procedura qualora, in futuro,
concordassero di apportare modifiche a tale modulo.
b) Escluso il caso di pericolo di morte in cui si trovi
almeno una delle parti, il «Marriage Registrar», insieme all'attestato di cui
all'articolo 1.1.a), rilascia alle parti un modulo dell'atto di matrimonio,
debitamente riempito con tutti i dati relativi agli sposi. Il modulo cosi
preparato dev'essere consegnato alle parti al più presto dopo la scadenza del
periodo delle pubblicazioni e, in ogni caso, non più tardi di quattro giorni
prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio. Spetta alle parti
di trasmettere immediatamente tale modulo al Parroco del luogo della
celebrazione. Qualora rilevi qualche discrepanza tra i dati relativi agli sposi
come risultano dal modulo di cui sopra e dai documenti canonici, il Parroco deve
fare, al più presto possibile, le opportune verifiche al fine di concordare col
«Marriage Registrar» la corretta stesura dello stesso modulo.
II. In relazione all'articolo 1.2
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1,2 si intendono
come impedimenti considerati inderogabili o non dispensabili dalla legge civile:
a) il difetto di età, che è di sedici anni compiuti per ambedue
le parti;
b) l'infermità di mente di almeno una delle parti che rende
incapace di contrarre matrimonio;
c) la consanguineità in linea retta e, fino al secondo grado,
in linea collaterale;
d) la sussistenza di un precedente matrimonio, valido agli
effetti civili, di almeno una delle parti.
III. In relazione all'articolo 4.1.a)
L'accettazione da parte della Cancelleria dei tribunali
ecclesiastici viene immediatamente notificata in iscritto dal Cancelliere degli
stessi tribunali o da chi ne fa le veci.
IV. In relazione all'articolo 5.b.i)
Si considera che il tribunale ecclesiastico era competente
a conoscere della causa di nullità del matrimonio anche quando questo è stato
impugnato per difetto di qualche elemento richiesto per la validità della forma
canonica o della dispensa da essa.
V. In relazione agli articoli 6.b.i) e 7.2.b)
Il termine perentorio per la presentazione della nota di
contraddizione alla Corte di Appello è di dodici giorni utili dalla data della
notifica fatta dalla stessa Corte alla parte interessata.
VI. Col termine «parroco» si intende anche ogni
ecclesiastico equiparato al parroco, o che lo sostituisce, a norma del diritto
canonico.
Il presente Protocollo Addizionale fa parte integrante
dell'Accordo sul riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni canonici e
alle decisioni delle Autorità e dei tribunali ecclesiastici circa gli stessi
matrimoni, contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica di Malta.
Fatto alla Valletta, Malta, il 3 febbraio
millenovecentonovantatre, in doppio originale in lingua italiana ed inglese,
ambedue i testi facendo ugualmente fede.
| Per la Santa Sede |
Per la Repubblica di Malta |
| Pier Luigi Celata |
Guido de Marco |
SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE
La Santa Sede e la Repubblica di Malta, desiderando evitare
ogni difficoltà d'interpretazione ed assicurare la corretta applicazione
dell'Accordo sul riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni canonici e
alle decisioni delle Autorità e dei tribunali ecclesiastici circa gli stessi
matrimoni, firmato il 3 febbraio 1993, dichiarano di comune intesa che:
1. Le sentenze emanate dai tribunali ecclesiastici in cause di
nullità che sono a favore della validità del matrimonio, che non sono state
appellate o che sono state confermate in appello, comprese mutatis mutandis le
sentenze nelle cause di cui all'Articolo 6, b), (i) dell'Accordo, sono
riconosciute a tutti gli effetti di legge in Malta e saranno ritenute come res judicata e non riesaminabili sugli stessi capi dalle corti civili, a condizione
che alla Corte di Appello consti quanto è stabilito all'Articolo 5, b)
dell'Accordo. La stessa Corte, ai sensi dell'Articolo 8 dell'Accordo, non
procede al riesame del merito della causa.
2. Quando una domanda per ottenere la dichiarazione di nullità
del matrimonio è presentata alla corte civile, il giudice accerta la sua
competenza ai sensi dell'Articolo 4,1 dell'Accordo e del Numero 1 di questo
Protocollo.
Il presente Protocollo Addizionale fa parte integrante
dell'Accordo sul riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni canonici e
alle decisioni delle Autorità e dei tribunali ecclesiastici circa gli stessi
matrimoni, firmato a Malta tra la Santa Sede e la Repubblica di Malta il 3
febbraio 1993.
Fatto alla Valletta, Malta, il 6 gennaio
millenovecentonovantacinque in doppio originale in lingua italiana ed inglese,
ambedue i testi facendo ugualmente fede.
| Per la Santa Sede |
Per la Repubblica di Malta |
| Pier Luigi Celata |
Guido de Marco |
Percussa postquam est Conventio inter Apostolicam Sedem ac
Melitensem Rem Publicam, documenta ratihabitionis ipsius permutata sent aped
locum Valletta Melitae die XXV mensis Martii anno MCMXCV. Ex illa autem
consensione, quam perscriptae utriusque partis Notulae confirmaverant, a die XV Maii mensis eiusdem anni eadem rite valere coepit Pactio.
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