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CONVENTIO*
INTER APOSTOLICAM SEDEM ET REGNUM HISPANIAE
QUIBUSADAM DE COMMUNIS COMMODI QUAESTIONIBUS IN TERRA SANCTA
ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE
E
IL REGNO DI SPAGNA SU QUESTIONI DI COMUNE INTERESSE IN TERRA SANTA
La Santa Sede e la Spagna, allo scopo di adattare alle
circostanze attuali l'opera secolare svolta dalla Spagna in Terra Santa,
convengono su quanto segue:
Articolo 1
La Spagna riconosce la totale e unica competenza della Sede
Apostolica e della Custodia di Terra Santa, secondo gli Statuti della
medesima, nel libero e indipendente esercizio della loro giurisdizione
relativa alla conservazione e amministrazione dei Luoghi Santi e delle
istituzioni del Medio Oriente dove la Custodia di Terra Santa svolge la sua attività.
Articolo 2
La Custodia di Terra Santa trasmetterà all'«Obra Pía de los Santos Lugares» i titoli di proprietà
che siano in suo possesso, così come i
documenti necessari per la trascrizione nei Registri delle Proprietà in favore
della «Obra Pía de los Santos Lugares», oppure, se sarà il caso, per
l'alienazione dei seguenti immobili, dei quali riconosce la «Obra Pía» come
unica proprietaria, per titoli storici:
- il terreno dell'ex-Cimitero di Jaffa; - l'Oliveto di Ramleh;
- il complesso del Frantoio di Ramleh; - l'Ospizio di Pera (Istambul).
Articolo 3
Il Governo Spagnolo darà alla «Obra Pía de los Santos Lugares» istruzioni per
l'alienazione dei menzionati immobili, da
compiersi entro due anni, da computarsi a partire dalla data in cui abbia
ottenuto l'iscrizione dei medesimi a proprio nome nei rispettivi Registri
delle Proprietà o da quando possano essere messi in vendita.
Articolo 4
§ 1 – La «Obra Pía de los Santos Lugares» consegnerà alla Custodia di
Terra Santa il 20% dell'importo netto ottenuto dalla vendita di ciascuno degli
immobili. Si intenderà per importo netto quanto risulterà dal sottrarre dalla
somma pagata dal compratore tanto le spese e le imposte che abbiano avuto o
abbiano luogo e che siano state pagate per la loro iscrizione nel Registro delle
Proprietà in favore della «Obra Pía de los Santos Lugares», come le spese
che debbano essere da questa sostenute in conseguenza della vendita.
§ 2 – Per fissare l'importo netto si sottrarranno anche gli
indennizzi che la «Obra Pía de los Santos Lugares» dovesse pagare agli occupanti degli immobili, così come le spese che potrebbero derivare da
eventuali azioni giudiziarie necessarie per il loro allontanamento.
§ 3 – Analogamente, se l'alienazione dovesse aver luogo
tramite permuta, la «Obra Pía de los Santos Lugares» consegnerà alla Custodia
di Terra Santa il 20% del valore netto dell'immobile che la medesima «Obra Pía» trasferirà. Detto valore netto sarà costituito dal risultato ottenuto
sottraendo dal valore di tassazione denunciato nel documento ufficiale di
permuta le spese, le imposte ed eventualmente gli indennizzi menzionati nei
precedenti paragrafi di questo stesso articolo.
§ 4 – La «Obra Pía de los Santos Lugares» si impegnerà a
comunicare alla Custodia di Terra Santa, documentandolo, il prezzo totale
concordato per l'alienazione di ciascun immobile.
Articolo 5
Se la «Obra Pía de los Santos Lugares» ritenesse di non
poter procedere, per cause di forza maggiore, all'alienazione entro il periodo
di due anni previsto nell'articolo 3, ne darà conto alla Custodia di Terra
Santa, ritenendosi prorogato il periodo fino alla cessazione delle menzionate
cause. A partire da quel momento, la «Obra Pía de los Santos Lugares» disporrà
di un periodo massimo di un anno per procedere all'alienazione.
Articolo 6
Se la «Obra Pía de los Santos Lugares» considera
economicamente insoddisfacenti le condizioni ottenibili per l'alienazione di
qualsiasi degli immobili, ne darà conto alla Custodia di Terra Santa allo
scopo di stabilire di comune accordo una proroga.
Articolo 7
La «Obra Pía de los Santos Lugares» e la Custodia di
Terra Santa impiegheranno il ricavato netto delle alienazioni per i fini
istituzionali ad esse propri, reinvestendo in Terra Santa il ricavato
dall'alienazione dell'ex-Cimitero di Jaffa, dell'Oliveto di Ramleh e del
complesso del Frantoio di Ramleh.
Articolo 8
§ 1 – Si riconosce alla «Obra Pía de los Santos Lugares»
la nuda proprietà della «Casa di Spagna» di Damasco.
§ 2 – La Custodia di Terra Santa non farà obiezioni alla
proprietà della «Obra Pía» sull'antica «Casa Nova» di Jaffa.
§ 3 – La Custodia di Terra Santa e la «Obra Pía de los Santos Lugares» sono d'accordo nel non promuovere controversie a
proposito di nessuna delle proprietà da ciascuna di esse attualmente possedute
e che, di conseguenza, risulteranno come proprietà definitivamente acquisite e
iscritte a nome degli attuali possessori. La Custodia di Terra Santa e la «Obra Pía de los Santos Lugares» si assisteranno reciprocamente per realizzare tali
iscrizioni.
§ 4 – Resta confermata, infine, la riserva posta dalla
Spagna, e accettata dalla Custodia, in occasione della cessione a quest'ultima
del terreno di 2.000 m² per il Convento francescano di Betlemme, nel 1874.
Articolo 9
Il «modus operandi» per l'esecuzione del presente Accordo
è determinato nell'Annesso, che forma parte integrante e inseparabile del
medesimo.
Articolo 10
I dubbi o le difficoltà che potrebbero sorgere
nell'interpretazione o nell'applicazione di tutto quanto è stato convenuto
saranno sottoposti alla Commissione prevista nell'Articolo 1 dell'Annesso. Se
la Commissione non vi trovasse soluzione, i dubbi o le difficoltà saranno
risolti di comune accordo tra la Santa Sede e la Spagna.
Articolo 11
Il presente Accordo consta di due esemplari, in italiano e
in spagnolo, ambedue ugualmente autentici.
Articolo 12
Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data
in cui le Alte Parti Contraenti si comunicheranno di aver completato i
rispettivi tramiti interni riguardanti i Trattati Internazionali.
Firmato in Madrid, il 21 di dicembre del 1994.
| LUIS SOLANA |
MARIO TAGLIAFERRI |
| Ministro de Asuntos Exteriores |
Nunzio Apostolico |
| POR EL REINO DE ESPAÑA |
PER LA SANTA SEDE |
ANNESSO ALL'ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE
E IL REGNO DI SPAGNA
Articolo 1
All'entrata in vigore dell'Accordo al quale si riferisce
il presente Annesso, sarà costituita a Gerusalemme una Commissione formata dal
Rappresentante Pontificio, dal Console Generale di Spagna, come Rappresentante
della «Obra Pía de los Santos Lugares» e della Spagna, e da un Rappresentante
autorizzato della Custodia di Terra Santa.
Il Governo spagnolo potrà designare, ritenendolo conveniente, un ulteriore Rappresentante, se lo considera utile per la migliore
realizzazione di qualche punto dell'Accordo.
Articolo 2
§ 1 – Subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, Rappresentanti della
Custodia e della «Obra Pía de los Santos Lugares»
procederanno ad eseguire quanto convenuto tra la Santa Sede e la Spagna.
§ 2 – Saranno prese anche le misure necessarie per la
revoca dell'azione giudiziaria promossa dalla Custodia di Terra Santa nei
confronti della «Obra Pía de los Santos Lugares» per impugnare il titolo di proprietà di questa sull'ex-Cimitero di Jaffa, procedendo, se necessario,
all'iscrizione del medesimo a nome della «Obra Pía».
§ 3 – La «Obra Pía de los Santos Lugares»
e la Custodia
di Terra Santa prenderanno le misure adeguate, affinché le persone installate
nell'ex-Cimitero di Jaffa lo abbandonino e lo lascino libero.
§ 4 – Se nel Corso di lavori o in altre circostanze
nell'ex-Cimitero di Jaffa fossero rinvenuti resti mortali, la «Obra Pía de los Santos Lugares» ne avviserà immediatamente la Custodia di Terra Santa affinché
questa provveda a compiere il necessario per procedere all'esumazione.
Articolo 3
All'entrata in vigore dell'Accordo, del quale il presente
Annesso fa parte, un Rappresentante della Custodia di Terra Santa e uno della «Obra Pía de los Santos Lugares» procederanno alla stesura di un inventario di
tutti i quadri, oggetti di culto artistici, ornamenti sacri e altri oggetti di
valore storico e significativi della presenza e dell'azione della Spagna in
Terra Santa e che dovranno far parte del Museo di «San Juan de la Montaña».
Per questo lavoro, servirà da indicazione la pubblicazione
«La Huella de España en Tierra Santa».
Articolo 4
Dove esistano, saranno conservati ed eventualmente rimessi
in ordine le Insegne e i Simboli della Spagna e le lapidi a ricordo di
contributi spagnoli, specialmente nei cinque Conventi dove si è svolta per
secoli l'azione della Spagna (San Pietro di Jaffa, San Nicodemo di Ramleh, «San Juan de la Montaña», Damasco e Nicosia).
Articolo 5
Ogni anno, in occasione della Festa Nazionale Spagnola, la
Custodia di Terra Santa celebrerà un solenne atto liturgico per la Spagna,
nella Chiesa di San Salvatore in Gerusalemme.
Similmente, la Custodia di Terra Santa celebrerà
annualmente una Santa Messa, nella Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme,
in data da convenire, per le Loro Maestà Reali, i Governanti e il Popolo di
Spagna.
Firmato in Madrid, il 21 di dicembre del 1994.
| LUIS SOLANA |
MARIO TAGLIAFERRI |
| Ministro de Asuntos Axteriores |
Nunzio Apostolico |
| POR EL REINO DE ESPAÑA |
PER LA SANTA SEDE |
Inter Sanctam Sedem Regnumque Hispaniae Conventio
quibusdam de communis commodi quaestionibus in Terra Sancta subsignata est
Matriti die XXI mensis Decembris, anno MCMXCIV; quae quidem Conventio, per
notationum commutationem inter Hispaniae Legationem et Secretariam Status,
valere incepit die IV mensis Iulii, anno MCMXCV, ad normam eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. LXXXVII (1995), n. 9, pp. 780-789
© Copyright 1994 - Libreria Editrice Vaticana
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