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ACCORDI TRA LA SANTA SEDE
E IL LIBERO STATO DI BAVIERA
ACCORDO
tra la Santa Sede e la Repubblica di Baviera con cui si apportano modifiche
ed integrazioni al Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924, modificato da
ultimo con l'Accordo del 7 luglio 1978.
TRA LA SANTA SEDE,
rappresentata dal suo plenipotenziario, Monsignor Joseph Uhač,
Arcivescovo titolare di Tharros, Nunzio Apostolico nella Repubblica Federale di
Germania,
E
LA REPUBBLICA DI BAVIERA,
rappresentata dal Signor Dr. h.c. Franz Josef Strauß,
Presidente dei Ministri,
viene concluso il seguente Accordo:
L'attuale indirizzo dell'Università, Cattolica di Eichstätt,
orientato alla formazione degli insegnanti, ha bisogno di essere modificato in
vista dello sviluppo a lungo termine nel numero degli studenti e delle limitate
possibilità professionali dei candidati all'insegnamento. All'ente gestore
dell'Università deve essere reso possibile, nel quadro della garanzia statale,
di istituire anche dei corsi di diploma, di magistero (Magisterstudiengänge)
e di complemento, così come di erigere una Facoltà di Scienze Economiche in
Ingolstadt.
Nel desiderio di assicurare così, in maniera stabile, l'attrattività e la
capacità funzionale dell'Università Cattolica di Eichstätt,
la Santa Sede e la Repubblica di Baviera hanno deciso di adattare il su
menzionato Concordato alle nuove esigenze. A tal fine la Santa Sede e la
Repubblica di Baviera hanno convenuto su quanto segue:
Gli articoli qui sotto indicati del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato
Bavarese del 29 marzo 1924, modificato da ultimo con l'Accordo fra la Santa Sede
e la Repubblica di Baviera del 7 luglio 1978, ricevono la formulazione seguente:
I. All'art. 5 il § 1 riceve la formulazione seguente:
«§ 1
Lo Stato garantisce l'istituzione ed il funzionamento di una Università
Cattolica in gestione ecclesiastica, avente
a) i seguenti corsi di studio a livello scientifico:
-Teologia cattolica,
-altre Scienze umanistiche, come Matematica e Geografia, secondo disposizioni
più particolari ad opera di uno scambio di Note tra la Nunziatura Apostolica ed
il Governo Bavarese,
Scienze economiche,
b) i seguenti corsi di studio a livello professionale superiore:
-Pedagogia religiosa e attività formativa della Chiesa,
-Materie sociali.
La sede dell'Università Cattolica è Eichstätt.
L'ubicazione dei corsi di studio a livello scientifico e di quelli a livello
professionale superiore è stabilita mediante scambio di Note tra la Nunziatura
Apostolica ed il Governo Bavarese.
L'erezione ed il funzionamento dell'Università Cattolica in gestione
ecclesiastica restano garantiti finché ed in quanto essa venga gestita nel
quadro delle leggi vigenti per tutti ed a tenore delle speciali norme del
presente Accordo».
II. All'art. 5 il § 2 co. 1 riceve la formulazione seguente:
«§ 2
(1) Lo Stato rimborsa all'ente gestore dell'Università Cattolica, dietro sua
richiesta, il 90 per cento delle spese effettivamente sostenute (anche per
investimenti). Verranno tuttavia prese in considerazione soltanto le spese per
un ammontare quale risulta per equiparabili Alte Scuole statali e istituzioni di
Alte Scuole statali. Con l'inizio dell'anno che segue l'avvio dell'attività
accademica della Facoltà di Scienze Economiche il rimborso delle spese da parte
dello Stato si riduce all'85 per cento».
III. All'art 5, § 2 co. 2, e §§ 4 e 5 le parole «Complesso Accademico
ecclesiastico» vengono sostituite con le parole «Università Cattolica». Questo
Accordo, i cui testi italiano e tedesco fanno ugualmente fede, dovrà essere
ratificato e gli Strumenti di ratifica dovranno essere scambiati, possibilmente
presto, a Bonn-Bad Godesberg.
Esso entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.
In fede di che il presente Accordo è stato sottoscritto.
Fatto in doppio originale.
Monaco, 8 giugno 1988
JOSEPH UHAČ
PROTOCOLLO FINALE
Nell'atto di sottoscrivere l'Accordo oggi concluso tra la Santa Sede e la
Repubblica di Baviera sono state fatte le seguenti concordi dichiarazioni che
costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso:
I. Nel Protocollo finale, all'art. 5 § 2, vengono aggiunti commi 3, 4 e 5:
(3) Il rimborso delle spese da parte dello Stato comprende anche le spese
dell'ente gestore dell'Università Cattolica, per i professori emeriti, per gli
officiali in pensione e per gli altri destinatari di previdenza del medesimo
ente.
(4) Il rimborso delle spese per costi di personale non relativi all'organico
e per costi di gestione può essere stabilito in maniera forfettaria d'intesa tra
lo Stato e l'ente gestore dell'Università Cattolica.
(5) Lo Stato rimborsa l'85 per cento delle spese per i costi (anche di
investimenti) relativi alla preparazione dello svolgimento dei corsi della
Facoltà di Scienze Economiche, in quanto la spesa sia fatta dopo il conferimento
dell'incarico di progettazione per la ristrutturazione dell'edificio destinato
alla Facoltà di Scienze Economiche.
II. Nel Protocollo finale, all'art. 5 § 1, all'art. 5 § 2, all'art. 5 §§ 1 e
2, all'art. 5 § 5, le parole «Complesso Accademico ecclesiastico» vengono
sostituite con le parole «Università Cattolica»; e all'art. 5 §§ 1 e 2, le
parole «ed anche di quelli esclusi dal medesimo § 1» vengono soppresse.
Monaco, 8 giugno 1988
JOSEPH UHAČ
Conventione inter Apostolicam
Sedem et Bavariam rata habita, die XXII, mense Iulio, anno MCMLXXXVIII
Ratihabitationis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, ab oedem
die, huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Bavariam pacta vigere coepit
secundum quod in eadem Pactione statutum est.
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