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ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO
LATERANENSE
LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi
in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal
Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla
sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio
Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la
comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 della
Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere
modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti
di revisione costituzionale;
hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni
consensuali del Concordato lateranense:
ART. 1
La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani,
impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla
reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
ART. 2
1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di
svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione
e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di
organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e
del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. È ugualmente assicurata la reciproca
libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza
Episcopale Italiana, le Conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i
fedeli, cosi come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e
documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. È garantita ai cattolici e alle loro
associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione
del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede
vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
ART. 3
1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente
determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non
includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede
vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata
dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle competenti
autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei
Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, cosi come dei
Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per
l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno
nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano
cittadini italiani.
ART. 4
1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno
facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare
oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla
cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe,
oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica
alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di
vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare
accordati agli studenti delle università italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità
informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione
del loro ministero.
ART. 5
1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la
competente autorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare,
per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne
dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.
3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni,
fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la
costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere
parrocchiali.
ART. 6
La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le
altre festività religiose determinate d'intesa tra le Parti.
ART. 7
1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20
della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne
sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità
ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità
giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati
secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o
di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di
ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o
di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli
aventi fine di beneficenza o di istruzione.
4. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti
ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di
tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime
tributario previsto per le medesime.
5. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni
all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette
effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime
vigente.
6. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta
ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono
però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti
delle persone giuridiche.
7. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una
Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro
approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni
ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e
degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti
ecclesiastici.
In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente
testo concordatario.
ART. 8
1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le
norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei
registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito
dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli
effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile
riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio
originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le
dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile
circa l'età richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile
considera inderogabile.
La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione
di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.
La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo
dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla
celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per
la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e
ne dà notizia al parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se
l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la
trascrizione oltre il termine prescritto.
La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei
due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione
dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato
libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione,
e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo
ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse,
dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello
competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere
della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato
assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non
difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione
italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una
sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno
dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al
giudice competente per la decisione sulla materia.
3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa
Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica
sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della
famiglia, fondamento della società.
ART. 9
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della,
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione,
garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di
ogni ordine e grado e istituti di educazione.
A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole
dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame
di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e
tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità
della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei
genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale
diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa
dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
ART. 10
1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri
istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline
ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere
unicamente dall'autorità ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche,
determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla
Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di
paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei
dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso,
della competente autorità ecclesiastica.
ART. 11
1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla
polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o
di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non
possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e
nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati
dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e
secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali
autorità.
ART. 12
1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano
per la tutela del patrimonio storico ed artistico.
Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di
carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno
opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei
beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle
biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla
base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane
esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con
l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione,
rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.
Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti
di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento
delle sacre reliquie.
ART. 13
1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato
lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello
scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le
disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono
abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione
tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi
accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e
la Conferenza Episcopale Italiana.
ART. 14
Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione
delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana
affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica
da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
| AGOSTINO CARD. CASAROLI |
B. CRAXI |
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato
lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con
opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle
convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione,
dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'Art. 1
Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai
Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato
italiano.
2. In relazione all'Art. 4
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli
Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto
ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui
all'art. 11.
b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà
comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei
procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato
lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento
canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'art. 23, secondo
comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle
sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da
tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente
garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all'Art. 7
a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per
gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo
accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed
ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi
lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all'Art. 8
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b), si intendono
come impedimenti inderogabili della legge civile:
1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di
mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli
effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea
retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli
796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della
specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo
matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge
italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti
al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che
sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del
merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati,
prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme
dell'art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847,
per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità
giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.
5. In relazione all'Art . 9
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al
n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della
libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità
scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito
dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che
sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la
Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i
diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in
relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli
insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente
nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme
particolari.
6. In relazione all'Art. 10
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 – che non innova l'art.
38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 – si atterrà alla sentenza 195/1972
della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all'Art. 13 n. 1
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel
rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che
apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la
Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
| AGOSTINO CARD. CASAROLI |
|
B. CRAXI |
| L. S. |
|
L. S. |
PROTOCOLLO
DI APPROVAZIONE DELLE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA MATERIA DI CUI ALL'ART. 7
N. 6 DELL'ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA
MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE
Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari
Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino
Casaroli, e
il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Onorevole
Bettino Craxi,
esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma
dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18
febbraio 1984, e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto
dello stesso anno,
preso atto che le norme predette rientrano nell'ambito del mandato conferito
alla Commissione paritetica,
considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri
enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a
modificare gli articoli 17 comma 3°, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario
dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative,
tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro
intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle
modificazioni relative agli arti-coli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme,
convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica
Italiana, su quanto segue :
ART. 1
Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti
ecclesiastici, istituita a norma dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede
e l'Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo
firmato dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche
concordate con le lettere di cui all'allegato 1.
ART. 2
Resta inteso che tali norme non concernono la condizione giuridica della
Santa Sede e dei suoi organi.
ART. 3
Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie disciplinate dalle
norme predette le disposizioni degli art. 13, n. 2 e 14 dell'Accordo 18 febbraio
1984.
ART. 4
Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando,
con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme
approvate in data odierna.
ART. 5
Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in vigore alla data
dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e
del Protocollo medesimo.
Roma, 15 novembre 1984.
| AGOSTINO CARD. CASAROLI |
|
B. CRAXI |
| L. S. |
|
L. S. |
ALLEGATO
SCAMBIO DI LETTERE TRA SUA EMINENZA REVERENDISSIMA IL SIGNOR CARDINALE
AGOSTINO CASAROLI, SEGRETARIO DI STATO, PREFETTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI
PUBBLICI DELLA CHIESA, E SUA ECCELLENZA L'ONOREVOLE SIGNORE BΕΤΤIΝΟ CRAXI,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
CONSIGLIO
PER GLI AFFARI PUBBLICI
DELLA CHIESA |
| IL PREFETTO |
N. 7126/84 Dal Vaticano, 15 novembre 1984
Signor Presidente del Consiglio,
La Commissione paritetica istituita all'atto della firma dell'Accordo tra la
Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ha sottoposto
all'approvazione delle Alte Parti, il giorno 8 agosto st. a., a compimento del
suo mandato, le norme da essa formulate circa gli enti ed i beni ecclesiastici
in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e
degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti
ecclesiastici.
Prima di procedere all'approvazione di dette norme, la Santa Sede – attesi
anche i rilievi ad essa esposti in merito dalla Presidenza della Conferenza
Episcopale Italiana – ritiene di dover proporre al Governo italiano la
modificazione di talune disposizioni delle norme stesse e l'interpretazione di
altre: ciò al fine di garantire la possibilità stessa di dare l'avvio al nuovo
sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica e di
rendere l'applicazione delle nuove norme sicura e rispondente alla concorde
volontà delle Alte Parti.
I. Si tratta, anzitutto, delle disposizioni relative ai seguenti articoli, la
cui proposta modificazione viene indicata con sottolineatura:
1) Art. 46, comma 1:
A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal
proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del
clero della Chiesa cattolica italiana».
2) Art. 47, comma 1:
«Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il
1989 alla Conferenza Episcopale Italiana e al Fondo edifici di culto in forza
delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo
n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002,
n. 2031 e 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del
capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».
3) Art. 50.
«I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo
Culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al
capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese
concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e
il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali
destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a
favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti,
rispettivamente ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984,
nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di
chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni
finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali
dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per
il pagamento di residui passivi perenti. Lο stanziamento del suddetto
capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà
comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986
le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa
speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e
integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.
Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese
continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente,
rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il Culto, del Fondo di
beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali,
nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di
chiese.
Per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989 gli stessi contributi, concorsi,
assegni e spese, aumentati del 5% rispetto all'importo dell'anno precedente,
sono invece corrisposti alla Conferenza Episcopale Italiana, ad eccezione della
somma di L. 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno
1987, al Fondo edifici di culto di cui all'art. 55 delle presenti norme.
Le erogazioni alla Conferenza Episcopale Italiana, da effettuarsi in unica
soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che
sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono,
comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo
51 e il finanziamento dell'attività dell'Istituto di cui all'art. 21, comma
terzo.
Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue
annualità dei limiti di impegno iscritti, sino tutto l'anno finanziario 1984,
sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici».
4) Art. 51, commi 1 e 2:
«Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive
modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto
stabilito nel precedente art. 50.
Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua,
onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei
medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale,
previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986,
aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo
50, conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni
1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con
scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre» .
II. Ritengo opportuno, inoltre, allegare l'unanime dichiarazione messa a
verbale dalla Commissione paritetica all'atto conclusivo dei lavori, circa la
retta interpretazione degli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 delle norme predette.
III. Data la natura del tutto «sui generis» della personalità giuridica della
Santa Sede e delle sue peculiari esigenze, la Santa Sede propone di inserire nel
protocollo di approvazione una disposizione che chiarisca che le nuove norme non
concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.
La Santa Sede conferma la sua disponibilità ad esaminare col Governo italiano
questioni riguardanti le attività in Italia dell'Istituto per le Opere di
Religione.
Nel sottoporre alla Sua considerazione quanto sopra, sono a chiederLe, Signor
Presidente, a nome della Santa Sede, il consenso del Governo Italiano alla
corrispondente modificazione ed interpretazione delle norme da approvare.
Gradisca, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.
AGOSTINO CARD. CASAROLI
ALLEGATO
«La Commissione ha ritenuto superfluo formulare apposita norma per chiarire
che non sono oggetto di imposizione fiscale le somme che alla Conferenza
episcopale italiana perverranno in virtù degli articoli 47 e 50.
La Commissione ritiene, infatti, sulla base dei principi generali
dell'ordinamento giuridico italiano, che i trasferimenti di cui agli articoli
41, 42, 46, 47 e 50 sono per loro natura esclusi da ogni tributo, difettando i
presupposti per l'imposizione in virtù della effettiva destinazione delle somme.
Va considerato, comunque, che la tassazione avviene, come disposto
dall'articolo 25, nella fase finale a carico dei sacerdoti percipienti la
remunerazione, ovvero, sulla base dei principi generali, quando le somme
predette costituiscano o producano reddito imponibile».
____________________
A Sua Eccellenza l'Onorevole Signore BETTINO CRAXI
Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
ROMA
(con allegato)
|
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Roma, 15 novembre 1984
Eminenza Reverendissima,
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell' E . V . in data odierna
n. 7126/84.
Il Governo italiano ha esaminato le norme formulate dalla Commissione
paritetica istituita ai sensi dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e
la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 e sottoposte all'approvazione delle
Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno.
Preso atto che le norme formulate dalla Commissione paritetica rientrano
nell'ambito del mandato ad essa affidato, il Governo italiano ritiene che dette
norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo
dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e idonee a modificare gli articoli 17 comma
terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le
relative disposizioni applicative.
In vista dell'approvazione di dette norme il Governo italiano, nell'intento
di favorire l'avvio del nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto
dalla Commissione paritetica, ritiene di accettare le modifiche degli articoli
46, 47, 50 e 51 e le interpretazioni proposte dalla Santa Sede con la predetta
lettera della Eminenza Vostra.
Colgo l'occasione, Eminenza Reverendissima, per presentarLe i sensi della mia
più alta considerazione.
B. CRAXI
____________________
Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale AGOSTINO CASAROLI
Segretario di Stato di Sua Santità CITTÀ
DEL VATICAΝΟ ROMA
PROCESSO-VERBALE
I sottoscritti, debitamente autorizzati, si sono riuniti oggi per procedere
allo scambio delle Ratifiche di Sua Santità il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II
e del Signor Presidente della Repubblica italiana Sandro Pertini relative ai
seguenti Atti stipulati tra la Santa Sede e l'Italia:
a) ACCORDO che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;
b) PROTOCOLLO di approvazione delle norme circa gli
enti e beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni
finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione
patrimoniale degli enti ecclesiastici, firmato a Roma il 15 novembre 1984.
Gli strumenti di queste Ratifiche essendo stati trovati esatti e concordanti,
lo scambio è stato eseguito.
Le Alte Parti contraenti, nell'atto di procedere allo scambio delle
Ratifiche, dei predetti Atti, hanno riaffermato la loro volontà, di osservare
lealmente oltre al Trattato lateranense che, ha posto fine alla Questione Romana
– le nuove disposizioni che apportano modificazioni al Concordato lateranense,
impegnandosi a procedere sempre, nell'interpretazione ed applicazione nei
rispettivi ordinamenti di tutte le norme concordate, non solo nel doveroso
rispetto della lettera e dello spirito degli accordi, ma anche secondo quella
volontà di amichevole collaborazione che caratterizza i loro reciproci rapporti.
In fede di che, i sottoscritti hanno redatto il presente Processo-Verbale e
vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto in doppio originale, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il tre giugno
millenovecentottantacinque.
| AGOSTINO CARD. CASAROLI |
|
B. CRAXI |
| L. S. |
|
L. S. |
NORME CIRCA GLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E CIRCA LA REVISIONE
DEGLI IMPEGNI FINANZIARI DELLO STATO ITALIANO E DEGLI INTERVENTI DEL MEDESIMO
NELLA GESTIONE PATRIMONIALE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI.
DECRETO
IL CARDINALE AGOSTINO CASAROLI
SEGRETARIO DI STATO
PREFETTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI
DELLA CHIESA
Premesso che con lo scambio degli strumenti di ratifica, avvenuto in data
odierna in Vaticano, sono entrati in vigore l'Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense, ed il Protocollo del 18 novembre 1984, relativo alla
materia di cui all'art. 7 n. 6 di detto Accordo;
Atteso quanto stabilito nel citato Protocollo, art. 5;
Allo scopo di dare ad esso piena ed intera esecuzione in conformità a quanto
convenuto nell'art. 4 del medesimo Protocollo;
In virtù degli speciali poteri conferitigli a tal fine da Sua Santità il Papa
Giovanni Paolo II, emana, per quanto attiene all'ordinamento canonico, le
seguenti Norme:
TITOLO I
ENTI ECCLESIASTICI
CIVILMENTE RICONOSCIUTI
ART. 1
Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede
in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
ART. 2
Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte
della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.
Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per
gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento
della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in
conformità alle disposizioni dell'articolo 16.
L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine
di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se
connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.
ART. 3
Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi
rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità
ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.
ART. 4
Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento
dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
ART. 5
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro
delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice
civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di
rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere
fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto
per le persone giuridiche private.
I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono
trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
ART. 6
Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel
registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle
presenti norme.
La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30
settembre 1986.
Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie
devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.
Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti
potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro
predetto.
ART. 7
Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere
riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.
Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica
non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata al territorio
dello Stato o a territori di missione.
Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere
riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini
italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle
case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita
apostolica.
Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.
ART. 8
Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti
soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di
stabilità.
ART. 9
Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono
essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non
abbiano carattere locale.
ART. 10
Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica, non
riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute
alle condizioni previste dal codice civile.
Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza
dell'autorità ecclesiastica circa la lοrο attività di religione o di culto e i
poteri della medesima in ordine agli organi statutari.
In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.
ART. 11
Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e
non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi
sufficienti per la manutenzione e la ufficiatura.
ART. 12
Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la
sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle
esigenze religiose della popolazione.
ART. 13
La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile,
quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.
ART. 14
Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente,
può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali
non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali
della popolazione.
Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di
soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro
riconoscimento civile.
ART. 15
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività
diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste
dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984.
ART. 16
Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e
alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e
beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività
commerciali o a scopo di lucro.
ART. 17
Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si
applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
ART. 18
Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da
enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a
conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di
controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal
registro delle persone giuridiche.
ART. 19
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo
di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia
civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti
per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con
decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e
udito il parere del Consiglio di Stato.
ART. 20
La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro
estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel
registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica
competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.
L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro
dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo
comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.
Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento
ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi
e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro
ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
TITOLO II
BENI ECCLESIASTICI
E SOSTENTAMENTO DEL CLERO
ART. 21
In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del
Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal
canone 1274 del codice di diritto canonico.
Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti
Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme,
a quelli diocesani.
La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto
centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse
degli Istituti di cui ai commi precedenti.
ART. 22
L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero
acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi
la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei
relativi provvedimenti canonici.
La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento
civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione
di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.
ART. 23
Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal
Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale
italiana.
In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di
ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su
base elettiva.
ART. 24
Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad
assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale
italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in
favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.
Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone
1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero
come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.
I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la
remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo
comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo
comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.
ART. 25
La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata,
ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa
anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e
assistenziali previsti dalle leggi vigenti.
ART. 26
Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti,
possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in
attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del
reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli
altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli
previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto
per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.
Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione
necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di
imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.
ART. 27
L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero
possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il
clero.
Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme
statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si
manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro
che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.
ART. 28
Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti
la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o
comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti
di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti
ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.
Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici
estinti a norma del comma precedente.
Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi
precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22.
L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.
ART. 29
Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono
determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle
diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.
Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che
conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei
relativi provvedimenti canonici.
Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi,
le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad
altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri
di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia
del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono
individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.
ART. 30
Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a
norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica
della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla
parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.
Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorità
ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali
estinte.
Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che priva le
singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei
relativi provvedimenti canonici.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di
chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi
qualora l'autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.
ART. 31
Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo
comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge
sono esenti da ogni tributo e onere.
Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti
dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai
medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per
le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.
Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare,
i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni
immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del
clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi
succedono.
Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.
ART. 32
Le liberalità disposte con atto anteriore al luglio 1987 a favore di un
beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il
sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del
beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima della
estinzione.
Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o
cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa
succede a norma dell'articolo 30.
ART. 33
I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto
diocesano per il sostentamento del clero:
a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano
sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i
quali esercitano il ministero;
b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.
ART . 34
L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma
dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non
raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma
dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante,
dandone comunicazione all'interessato.
La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di
composizione o di ricorso contro i provvedimenti dęll'Istituto. Tali procedure
devono assicurare una adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti
per la composizione o la definizione dei ricorsi.
Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al
Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737,
paragrafo 3, del codice di diritto canonico.
ART. 35
Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono
all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.
Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono
all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni
sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.
Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale
nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.
ART. 36
Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di
diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo
stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292,
paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà
produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini
della prescritta autorizzazione.
ART. 37
L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti
diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore
a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto
della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e
specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle
quali la vendita dovrebbe essere conclusa.
Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica
all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al
successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità
istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo
contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime
condizioni da parte dell'ente pubblico.
Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo
il seguente ordine di priorità: Stato, Comune, Università degli Studi,
Regione, Provincia.
Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica
della comunicazione di cui al secondo comma.
Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso
dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto,
salva diversa pattuizione.
Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato,
salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi
dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per
la parte residua, entro quattro mesi da tale data.
Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al
secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo
38.
Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il
termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente l'immobile
a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati
al Prefetto.
Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo
comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli
comunicati al Prefetto, è nullo.
Le disposizioni precedenti non si applicano quando:
a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li
esercitino.
La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la
vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre
anni dalla data di notificazione.
ART. 38
Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono
rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:
a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle
presenti norme e quello di comunicazione della proposta;
b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e
quello del pagamento.
ART. 39
L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un
consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti
designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza
episcopale italiana.
Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza
episcopale italiana.
ART. 40
Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono
costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e
dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma.
ART. 41
La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni
delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità
previste dall'articolo 48.
Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del
clero sono trasferite all'Istituto centrale.
ART. 42
Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun
esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione,
corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.
L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede
alle erogazioni necessarie.
ART. 43
Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun
esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale
devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione
ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.
ART. 44
Ira Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità
statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle
somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo
ufficiale della stessa Conferenza.
Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;
b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;
c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al
sostentamento del clero;
d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera
remunerazione;
e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una
integrazione;
f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e
assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;
g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli
Istituti per il sostentamento del clero;
h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48.
La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata
informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha
destinato le somme di cui all'articolo 47.
ART. 45
Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli
immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.
ART. 46
A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre
dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il
sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.
Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
ART. 47
Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il
1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza
delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del
capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n.
2002, n. 2031. e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla
base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse
sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a
scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle
scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si
stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991, e 1992 lo Stato corrisponde, entro il
mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di
anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma
pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo
50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente,
entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di
anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo di
imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici
sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta
precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.
ART. 48
Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato
per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai
rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per
esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi
caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.
ART. 49
Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione
paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale
italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo
46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al
fine di predisporre eventuali modifiche.
ART. 50
I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo
per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui
al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le
spese concernenti l'inventarlo degli stati patrimoniali degli istituti
ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso
e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti,
rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le
spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di
cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari
1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei
predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il
pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n.
4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato
dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni
conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di. cui alla
legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, che si
registreranno negli anni medesimi.
Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese
continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente,
rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di
beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riunite ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la
ricostruzione di chiese.
Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi,
assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno
precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad
eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a
decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle
presenti norme.
Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica
soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che
sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono,
comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo
51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto
di cui all'articolo 21, terzo comma.
Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità
dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul
capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
ART. 51
Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive
modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto
stabilito nel precedente articolo 50.
Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua,
onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei
medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale,
previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986,
aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50
conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni
1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con
scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.
L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione
di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della provincia competente per
territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore
di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.
Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in
conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali
facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi
dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in particolare la remunerazione dei
titolari degli uffici ecclesiastici congruati.
Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del
clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della
diocesi, a norma dell' articolo 24.
Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si
applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della
diocesi.
ART. 52
Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.
Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente
ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di
autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale
autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme
ricavate.
ART. 53
Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e
delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili
competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28
gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.
Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo
comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere
sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non
sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.
Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto
prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità
civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di
contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione
determinata con le modalità di cui all'articolo 38.
Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.
TITOLO III
FONDO EDIFICI DI CULTO
ART. 54
Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di
Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987.
Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto
destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di
religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica.
Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati
dalle disposizioni vigenti.
ART. 55
Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di
religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo
per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle
Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero
curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto
della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio
1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli
enti, aziende e patrimoni predetti.
ART. 56
Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base
alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato, con i privilegi,
le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.
ART. 57
L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero
dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei
culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei Prefetti.
Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.
Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua
proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da:
- il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
- il Direttore generale degli affari dei culti;
- 2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
- 1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- 1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- 3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con
apposito regolamento.
ART. 58
I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura
di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il
restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al
Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.
La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate,
salve le competenze del Ministero dei beni culturali ed ambientali, al Ministero
dei lavori pubblici.
ART. 59
Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono
sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo
stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno.
ART. 60
Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in
forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi
di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha
diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in
denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i
criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n.
607.
Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri
per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.
ART. 61
Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1° gennaio 1987, affranca i canoni
enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi,
delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante
il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i
criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n.
607.
ART. 62
I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a
vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di
beneficenza e religione nella città di Roma e del Patrimoni riuniti ex
economali, sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987, salva la facoltà degli
attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.
In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il canone
annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le
spese di volturazione e registrazione dei contratti.
ART. 63
L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende
e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma
determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte
la misura delle prestazioni stesse.
ART. 64
I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli
articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del
relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo.
In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e
seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.
ART. 65
Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile
abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili
dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga
all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n.
2.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 66
Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del
Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di
Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio
entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di
dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle
chiese parrocchiali di S. Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di
Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il
diritto canonico comune, dalla autorità ecclesiastica competente.
ART. 67
Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in
vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio
personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa
misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo
triennale.
I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla
data del 1° luglio 1984, e che continuino nelle proprie mansioni alla data di
entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.
ART. 68
Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad
appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari.
ART. 69
I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della
cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San
Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi
oneri, al Fondo edifici di culto.
ART. 70
Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul
bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del
bilancio della Presidenza della Repubblica.
ART. 71
Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano
ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza
dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di
culto.
Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato
ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del
regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in
vigore le disposizioni del medesimo articolo.
ART. 72
Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15
e 16 della legge 27 maggio 1929 n. 848, e dalle altre disposizioni che le
riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato
con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre
1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata
in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.
Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale
italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della
Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la
soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni
vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del
regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.
ART. 73
Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11
febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in
quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle
disposizioni vigenti.
ART. 74
Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge
27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre
1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e
le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti
norme.
ART. 75
Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello
della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana e negli Acta Apοstolicae Sedis.
L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei
rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.
Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle
presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza
episcopale italiana.
Dal Vaticano, 3 giugno 1985.
AGOSTINO CARD. CASAROLI
L. S.
| ACHILLE SILVESTRINI |
| Arcivescovo tit. di Novaliciana |
| Segretario del Consiglio |
| per gli Affari Pubblici della Chiesa |
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