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CONVENTIO*
INTER SANCTAM SEDEM ET REMPUBLICAM
AUSTRIACAM
ACCORDO ADDIZIONALE
FRA LA
SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA AUSTRIACA
ALLA CONVENZIONE
FRA LA
SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA AUSTRIACA
PER IL REGOLAMENTO DI RAPPORTI PATRIMONIALI DEL 23 GIUGNO 1960.
FRA LA SANTA SEDE
rappresentata dal suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Dr. Opilio
Rossi, Arcivescovo tit. di Ancira e Nunzio Apostolico in Austria,
E LA REPUBBLICA AUSTRIACA
rappresentata dai suoi Plenipotenziari il Signor Dr. Wilfried Platzer,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Segretario Generale del Ministero
degli Affari Esteri, e il Signor Dr. Alois Mock, Ministro Federale per
l'Istruzione, viene concluso, a complemento della Convenzione fra la Santa Sede
e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23
giugno 1960, il seguente Accordo Addizionale.
Articolo I
La somma di 50 milioni di scellini, di cui all'Articolo II, Capov. 1, lettera
a della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il
Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 giugno 1960, verrà elevata a partire
dall'anno 1970 a 67 milioni di scellini.
Articolo II
L'Articolo XXII del Concordato del 5 giugno 1933 vale, per analogia, per la
soluzione di difficoltà concernenti l'interpretazione del presente Accordo
Addizionale.
Articolo III
Questo Accordo Addizionale, il cui testo italiano e tedesco sono ugualmente
autentici, dev'essere ratificato e gli istrumenti di ratifica devono essere
scambiati al più presto in Roma. Esso entra in vigore il giorno dello scambio
degli istrumenti di ratifica.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo in doppio
originale.
Fatto a Vienna, il 29 settembre 1969.
Per la Santa Sede:
Für den Heiligen Stuhl:
OPILIO ROSSI
Conventione inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Austriacam rata habita,
die XXIII mensis Februarii anno MCMLXX Ratihabitionis Instrumenta accepta et
reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die XXIII Februarii anno MCMLXX,
huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Austriacam icta
vigere coepit ad normam articuli III eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. LXII (1970), n.3, pp.
163-164
© Copyright 1969 - Libreria Editrice Vaticana
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