ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE E
LA REPUBBLICA DI CROAZIA CIRCA QUESTIONI ECONOMICHE
La Santa Sede e la Repubblica di Croazia in conformità alle norme
dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni
giuridiche; cercando la Chiesa Cattolica nella Repubblica di Croazia di
assicurare le condizioni materiali dell'attività pastorale, in accordo con le
disposizioni del Concilio Vaticano II e le norme canoniche; fondandosi la
Repubblica di Croazia sulle norme della Costituzione e sulle leggi
corrispondenti; tenendo in considerazione la Repubblica di Croazia il grande
ruolo della Chiesa Cattolica nell'attività sociale, educativa, culturale e
caritativa; hanno stabilito di comune accordo quanto segue:
Articolo 1
1. Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica, in conformità alle norme del diritto canonico, possono
liberamente ricevere elemosine e offerte
da parte dei fedeli ed accettare da loro altre forme di contributi
tradizionali per il mantenimento delle istituzioni ecclesiastiche.
2. Le
donazioni di cui al § 1 di questo Articolo, non sono soggette alle norme del
sistema tributario della Repubblica di Croazia.
Articolo 2
Nell'intento di
regolare il finanziamento della Chiesa Cattolica in modo aggiornato ed
efficace, in accordo con l'organizzazione democratica della società, la
Repubblica di Croazia si assume l'obbligo di:
1. a) restituire alla Chiesa
Cattolica quelle proprietà espropriate durante il regime comunista jugoslavo
che è possibile restituire, secondo le disposizioni legislative; b) trovare una
sostituzione corrispondente per la parte dei beni che non possibile
restituire; c) pagare alle persone giuridiche della Chiesa Cattolica una
compensazione in denaro per le rimanenti proprietà che non saranno restituite;
2. assicurare alla Chiesa Cattolica una determinata somma annuale in denaro,
riconoscendo di pubblica utilità il lavoro da essa svolto nei campi culturale,
educativo, sociale ed etico.
Articolo 3
1. La Repubblica di Croazia si impegna
a restituire alla Chiesa Cattolica, in un termine di tempo ragionevole, le
proprietà che è possibile restituire secondo le disposizioni legislative.
2.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Accordo, la commissione
mista, composta in modo paritetico da rappresentanti del Governo della
Repubblica di Croazia e della Conferenza Episcopale Croata, redigerà l'elenco
delle proprietà che saranno restituite, fissando il termine per la
restituzione.
Articolo 4
La Repubblica di Croazia, d'accordo con le competenti
autorità della Chiesa Cattolica e in conformità con le disposizioni
legislative, effettuerà una appropriata sostituzione della parte dei beni che
non è in grado di restituire alla Chiesa Cattolica. Tale sostituzione con le sue
scadenze saranno ugualmente stabilite dalla commissione mista entro un anno
dalla entrata in vigore del presente Accordo.
Articolo 5
1. La Repubblica di
Croazia, a partire dall'anno 2000, corrisponderà alle persone giuridiche della
Chiesa Cattolica, in luogo dei beni espropriati che non è in grado di
restituire, un equo compenso in denaro in quattro rate annuali.
2. I.'importo
totale del compenso per i beni espropriati da pagarsi in denaro, verrà stabilito
da una commissione ecclesiastico-statale di tecnici, in base alla
quantificazione del valore di tali beni, secondo le disposizioni legislative, al
più tardi entro un anno dalla entrata in vigore di questo Accordo.
3. L'ente
competente della Repubblica di Croazia verserà trimestralmente alla Chiesa
Cattolica una somma in denaro sul conto del Fondo Centrale della Conferenza
Episcopale Croata per le istituzioni ecclesiastiche. Il Fondo Centrale
distribuirà la somma pervenuta alle Arcidiocesi, agli Istituti di Vita
Consacrata e alle Società di Vita Apostolica secondo il valore della proprietà
ad ognuno espropriata.
Articolo 6
1. Basandosi sulla Costituzione e sulle leggi
corrispondenti, la Repubblica di Croazia riconosce il valore di utilità sociale
del lavoro svolto dalla Chiesa Cattolica a servizio dei cittadini nel campo
culturale, educativo, sociale ed etico (cfr. Art. 2 § 2 del presente Accordo).
2. Affinché la Chiesa Cattolica possa in modo adeguato continuare la sua
attività nella promozione del bene comune, la Repubblica di Croazia Le
assicurerà mensilmente, dal bilancio annuale statale, la somma corrispondente a
due stipendi medi lordi moltiplicati per il numero delle parrocchie esistenti
nella Repubblica di Croazia al giorno dell'entrata in vigore del presente
Accordo.
3. La Conferenza Episcopale Croata farà avere al competente Ufficio
Statale, entro il l° dicembre di ogni anno, la lista, delle parrocchie di nuova
erezione o di quelle soppresse, al fine di aggiornare quanto disposto nel § 2
del presente Articolo. Non entreranno a far parte di tale lista le nuove
parrocchie di città con meno di 3000 fedeli e di villaggio con meno di 1000
fedeli.
4. Nella somma di denaro, di cui al § 2 del presente Articolo, oltre
alle spese per il mantenimento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici,
sono incluse le spese per la costruzione e per il mantenimento delle chiese e
dei centri pastorali, che non sono iscritti nella lista dei monumenti culturali,
come pure il contributo per l'attività caritativa della Chiesa Cattolica.
5. La
somma erogata verrà trasmessa mensilmente all'Istituto Centrale della
Conferenza Episcopale Croata per il sostentamento del clero e degli altri
impiegati ecclesiastici.
6. Le autorità competenti della Chiesa Cattolica e
della Repubblica di Croazia, nello stabilire la menzionata somma di denaro,
hanno tenuto in conto la percentuale dei cittadini della Repubblica di Croazia
che si dichiarano cattolici.
Articolo 7
1. Per una equa distribuzione delle
menzionate erogazioni, la Conferenza Episcopale Croata erigerà l'Istituto
Centrale per il sostentamento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici.
Lo stesso faranno anche tutte le Arcidiocesi per il proprio territorio.
2. I
menzionati Istituti sono obbligati a rispettare le leggi della Repubblica di
Croazia in materia finanziaria.
Articolo 8
1. Gli Istituti per il mantenimento
del clero e degli altri impiegati ecclesiastici assicureranno i mezzi finanziari
per le retribuzioni mensili del clero e degli altri impiegati ecclesiastici
che lavorano nella pastorale, avendo in mente i principi di giustizia e di
comunione ecclesiale.
2. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi civili, i
beneficiari dei menzionati Istituti saranno soggetti alle prescrizioni statali.
Per il resto si comporteranno secondo le disposizioni ecclesiastiche.
Articolo
9
Per risolvere le questioni riguardanti le pensioni dei membri del clero, dei
religiosi e delle religiose, che hanno compiuto 65 anni di età, finora non
risolte in modo sistematico, la Repubblica di Croazia erogherà, durante i primi
dieci anni dell'applicazione del presente Accordo, l'importo di cui
all'Articolo 6 del presente Accordo, aumentato del 20%.
Articolo 10
1. Ai fini
tributari, le persone giuridiche della Chiesa Cattolica saranno considerate
Istituzioni senza fine di lucro.
2. La norma del §1del presente Articolo non
si applica alle attività a fine di lucro, organizzate dalle persone giuridiche
della Chiesa Cattolica.
Articolo
1. Su raccomandazione del Vescovo diocesano, le
autorità statali ogni anno esamineranno, approveranno e forniranno aiuto
finanziario ai singoli programmi e progetti delle persone giuridiche della
Chiesa Cattolica che sono utili al bene pubblico.
Articolo 12
1. Su proposta del
Vescovo diocesano, i piani per lo sviluppo delle città e dei luoghi abitati,
prevederanno le località adatte per la costruzione di nuove chiese e degli
edifici ecclesiastici necessari per il culto divino e per il lavoro pastorale
(cfr. l'Art. 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa
questioni giuridiche).
2. Poiché i centri pastorali assicureranno un servizio
pubblico di utilità sociale, gli enti competenti contribuiranno secondo le
proprie possibilità alla costruzione e al rinnovamento degli edifici
ecclesiastici.
Articolo l3
1. In conformità al § 1 dell'Articolo 15, il
presente Accordo sarà applicato a partire dal primo bilancio annuale dello
Stato che farà seguito alla sua entrata in vigore.
2. La commissione mista si
accorderà sulle particolarità connesse con l'applicazione delle norme
menzionate.
Articolo 14
La Santa Sede e la Repubblica di Croazia risolveranno di
comune accordo eventuali dubbi e difficoltà che potrebbero sorgere circa
l'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi punto del presente Accordo.
Articolo 15
1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme legali
proprie delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore al momento dello
scambio degli strumenti di ratifica.
2. Qualora una delle Alte Parti Contraenti
ritenesse che sono mutate radicalmente le circostanze nelle quali si è
stipulato il presente Accordo, cosi da ritenere necessario di modificarlo, si
procederà alle opportune trattative per aggiornarlo.
Firmato a Zagabria, il 9
ottobre l998, in doppio originale, ciascuno in lingua croata e italiana; ambedue
i testi sono ugualmente autentici.
| Giulio Einaudi |
dr. Jure Radić |
| per la Santa Sede |
za Republiku Hrvatsku |
Conventione inter Apostolica Sedem et Croatiae Rem Publicam rata
habita, die 14 mensis Decembris anno MCMXCVIII ratihabitationis instrumenta
accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana; a quo die Conventio
vigere coepit ad normam articuli XV eiusdem Pactionis.
© Copyright 1998 -
Libreria Editrice Vaticana
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