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CONVENTIO
INTER APOSTOLICAM SEDEM ET HUNGARIAE REM
PUBLICAM DE OPE FERENDA MINISTERII PUBLICI INCEPTIS ALIISQUE NEGOTIIS PROPRIE
RELIGIOSIS SEU «VITAE FIDEI» AB ECCLESIA CATHOLICA IN HUNGARIA EXPLENDIS, NEC
NON DE QUIBUSDAM CAUSIS AD PATRIMONIUM SPECTANTIBUS
ACCORDO
fra la Santa Sede e
la Repubblica di Ungheria sul finanziamento delle attività di servizio pubblico
e di altre prettamente religiose («della vita di fede») svolte in Ungheria dalla
Chiesa Cattolica, e su alcune questioni di natura patrimoniale
La Santa Sede e
la Repubblica di Ungheria (in seguito: le Parti)
riferendosi
all'Accordo
stipulato a Budapest il 9 febbraio 1990 sul riallacciamento delle relazioni
diplomatiche, secondo il quale le Parti avevano deciso di risolvere nel futuro,
di comune accordo, particolari questioni di mutuo interesse,
desiderose
di
trovare una soluzione duratura per il finanziamento delle attività di servizio
pubblico e dell'attività «della vita di fede» svolte in Ungheria dalla Chiesa
Cattolica (in seguito: Chiesa), come pure per alcune questioni di natura
patrimoniale,
tenendo presente
la Legge sulla libertà di coscienza, di religione
e sulle Chiese (Legge IV del 1990), come pure la Legge sulla sistemazione della
condizione dello stato di proprietà degli ex-immobili della Chiesa (Legge XXXII
del 1991), hanno convenuto quanto segue:
I
Articolo 1
Per il finanziamento delle attività di servizio pubblico della Chiesa, contemplate nella Legge IV del 1990,
valgono le regole generali per le istituzioni statali secondo la medesima Legge
e le disposizioni del presente Accordo.
Articolo 2
La Chiesa riceve per gli
istituti di istruzione pubblica da essa gestiti (asili infantili, scuole
primarie e secondarie, internati) sussidi finanziari di livello eguale ai
gestori statali e comunali di simili istituti.
Articolo 3
1) La Chiesa riceve
per gli studenti di formazione non teologica di tutti i corsi, ammessi prima del
1° settembre 1997 agli istituti universitari di educazione superiore, la
«normativa» (sussidio dato per legge) di formazione e il contributo per gli
studenti allo stesso livello delle «normative» versate per simile titolo
giuridico agli istituti di educazione superiore dello Stato. Dopo il 1°
settembre 1997, per gli studenti che ricevono il finanziamento statale saranno
corrisposti la stessa «normativa» di formazione e il contributo per gli studenti
e tutti gli altri contributi identici a quelli assegnati agli istituti statali
secondo la legge sull'educazione superiore. Uguale trattamento vale anche
riguardo alle sovvenzioni centrali per l'educazione superiore assegnate sulla
base di concorsi. In questi istituti di educazione superiore, in ciascun corso,
la proporzione dei posti di studenti sussidiati dallo Stato, dal 1° settembre
1997 in poi, non può essere inferiore alla proporzione di questi studenti
esistente nel primo corso dell' anno 1997 rispetto a tutti gli studenti
sussidiati dallo Stato. Conosciuti i dati dei cinque anni accademici successivi
all'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti faranno il punto sulla
situazione.
2) Per il mantenimento degli istituti di educazione superiore e dei
convitti lo Stato garantisce almeno il 50% della «normativa» di formazione.
3) Lo Stato ungherese assicura agli alunni sussidiati dallo Stato degli
istituti universitari e di educazione superiore le medesime prestazioni, in
eguale misura e in base ai medesimi titoli giuridici, che agli studenti
sussidiati dallo Stato degli istituti superiori dello Stato, anche per quanto
riguarda il contributo di alloggio.
4) Gli stessi principi valgono per gli istituti superiori «accreditati», che
danno una formazione connessa con la vita religiosa (di teologia, ecc. ) dei
quali una lista tassativa figura nell'Appendice n. 1 dell'Accordo con le
seguenti particolarità:
a) Quanto alla determinazione della sovvenzione, per gli istituti di livello
universitario sarà normativa la somma assegnata alla Facoltà di Lettere e, per
le Scuole Superiori, quella assegnata nella sezione classica delle Scuole
Superiori di Pedagogia.
b) Lo Stato garantisce il finanziamento per tutti questi istituti e per tutti
gli studenti. Il numero complessivo dei posti finanziati dallo Stato non potrà
superare i 2.500 annui.
c) Il finanziamento di eventuali nuovi istituti si farà
con un'intesa separata da stipularsi tra le competenti autorità dello Stato e la
Conferenza Episcopale Ungherese.
Articolo 4
1) Il patrimonio culturale della
Chiesa e specificamente gli oggetti di valore e i documenti custoditi nei suoi
archivi, nelle sue biblioteche, nei suoi musei e in altre sue collezioni
costituiscono parte importante dell'insieme dell'eredità culturale ungherese.
La Chiesa e lo Stato ungherese si impegnano a collaborare per la salvaguardia,
la valorizzazione e il godimento di tale patrimonio.
2) Lo Stato ungherese contribuirà al restauro e alla salvaguardia delle memorie del patrimonio
culturale religioso, degli edifici monumentali e delle opere d'arte in possesso
di enti ed istituzioni della Chiesa in misura pari alla parte di simile
patrimonio appartenente allo Stato. Parimente contribuirà al funzionamento degli
Archivi e delle Biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni della Chiesa. La
base per calcolare quest'ultimo contributo sarà quello dell'anno 1997, tenuto
sempre conto delle possibilità del bilancio e dell'attività da svolgere.
3) Al
fine di applicare i principi che figurano nei capoversi 1) e 2), come pure le particolarità di carattere religioso, si stipulerà un'apposita intesa tra i
competenti organi dello Stato e la Conferenza Episcopale Ungherese.
II
Articolo
1
Lo Stato ungherese riconosce l'esigenza concernente la consegna degli
ex-immobili ecclesiastici elencati nell'Appendice n. 2 dell'Accordo. Lo Stato
trasferisce in proprietà ecclesiastica gli immobili secondo le disposizioni
della Legge sulla sistemazione della condizione dello stato di proprietà degli
ex-immobili della Chiesa (Legge XXXII del 1991) nel periodo che corre tra 1998 e
2011 con quote annuali di un valore d'uguale entità.
Articolo 2
1) Lo Stato
ungherese nel quadro dell'applicazione parziale della Legge citata nell'Art. 1
Cap. II, converte il valore degli immobili non elencati nell'Appendice n. 2 in
una fonte di reddito da destinare alla Chiesa per le attività «della vita di
fede» (attività non di servizio pubblico).
2) Lo Stato ungherese considera
l'indennizzo in denaro come un investimento a lungo termine il cui reddito
viene rivalutato in base alla svalutazione media del fiorino, calcolata secondo
il paniere di divise, della quale si tiene conto nel bilancio. L'entità della
rivalutazione deve essere corretta secondo la misura reale della svalutazione
dopo l'approvazione della legge sull'esecuzione del bilancio.
3) L'entità del reddito basata sulla somma dell'indennizzo in denaro, sarà del
5%, cioè quella prevedibile dagli investimenti a lungo termine in divise. Tale
reddito dovrà essere raggiunto in modo che a partire dal 1998 esso sarà del 4,5%
e verrà aumentato a partire dal 2001 al 5%. La somma di base per il 1997 del
reddito da versare alla Chiesa - calcolando in 42 miliardi di fiorini l'indennizzo
in denaro - sarà di 1.890 milioni di fiorini.
Articolo 3
La Chiesa Cattolica con l'applicazione del presente Accordo considera
soddisfatta la sua esigenza di compensazione e di sistemazione immobiliare
basata sulla Legge XXXII del 1991.
Articolo 4
1) Lo Stato ungherese assicura per legge che le persone fisiche, a partire
dal 1° gennaio 1998, possano destinare l'1% della loro IRPEF progressiva in
favore della Chiesa di loro scelta oppure di un fondo statale speciale.
2) Lo Stato ungherese garantisce alle Chiese lo 0,5% dell'IRPEF progressiva
dell'anno precedente fino al 2001, in modo che, se la somma indicata dai
cittadini contribuenti sarà inferiore a detto ammontare, essa sarà completata
dal medesimo Stato ungherese. Tale somma aggiuntiva sarà assegnata alle Chiese
nella proporzione delle indicazioni dei cittadini che esprimono l'opzione.
Comunque, la somma che sarà garantita alla Chiesa Cattolica non può essere
inferiore a 1.700 milioni di fiorini. Nel 2001 le Parti esamineranno la
situazione di detta fonte di reddito. (Il significato di IRPEF progressiva
spiegato nel Protocollo addizionale dell'Accordo).
3) Lo Stato ungherese continuerà, secondo le sue possibilità, a dare sussidi
straordinari per scopi ben determinati che siano segnalati dalla Conferenza
Episcopale Ungherese.
4) Le diverse facilitazioni come pure le esenzioni dalle tasse, attualmente
in vigore, contemplate nelle leggi, sia nel campo IRPEF sia nell'imposta
concernente le società, che spettano in modo speciale alla Chiesa,
alle persone e alle attività ecclesiastiche, non saranno ridotte senza il
consenso della medesima.
III
Sulla base della decisione dei cittadini di valersi dei servizi pubblici
della Chiesa, la Chiesa ha diritto ad ulteriori sovvenzioni statali. Tale
sussidio dovrà assicurare che il gestore ecclesiastico riceva una sovvenzione
dello stesso livello dei gestori statali o comunali, in conformità con la Legge
IV del 1990. (Il modo di calcolare tale sovvenzione contenuto nel Protocollo
addizionale dell'Accordo).
IV
Le Appendici nn. 1 e 2 menzionate nel Cap. I Art. 3, capoverso 4) e nel Cap.
II Art. 1, come pure il Protocollo addizionale menzionato nel Cap. II, Art. 4,
capoverso 2) e nel Cap. III costituiscono parte integrante dell'Accordo e
formano con esso una sola unità.
V
1) Le Parti solveranno di comune accordo eventuali divergenze tra di loro
circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente
Accordo.
2) Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme procedurali
proprie delle Parti ed entrerà in vigore nel momento dello scambio degli
strumenti di ratifica da farsi al più presto possibile.
3) Nel caso che una delle Parti consideri che siano radicalmente mutate le circostanze nelle quali
si è stipulato il presente Accordo, così da ritenere necessario di modificarlo, si
procederà al più presto ad opportune trattative per aggiornarlo.
Firmato nella Città del Vaticano il 20 giugno 1997 in doppio originale,
ciascuno in lingua italiana e ungherese; ambedue i testi sono egualmente
autentici.
Angelo
Card. Sodano
Horn Gyula per la Santa Sede
a Magyar Köztársaság nevében
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
all'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sul finanziamento
delle attività di servizio pubblico e di altre prettamente religiose («della
vita di fede») svolte in Ungheria dalla Chiesa Cattolica, e su alcune questioni
di natura patrimoniale
Aggiunta al Cap. II, Art. 4.
L' IRPEF progressiva è la somma che rimane dopo aver detratto le agevolazioni
dalla tassa che grava sull'insieme dell'imponibile.
Aggiunta al Cap. III
1) Per calcolare tale finanziamento ogni anno nel quadro del progetto del
bilancio e sulla base dei dati che figurano separatamente per l'educazione
pubblica e per l'assistenza sociale dalla somma delle spese di funzionamento e
di restauro devono essere sottratte le entrate proprie. In base alla somma
risultante si determina la proporzione della «normativa»; la sovvenzione
complementare si stabilisce corrispondentemente. Dalla somma del finanziamento
complementare, calcolata come sopra, può essere detratta la somma di quelle
sovvenzioni speciali che sono ottenute dai gestori ecclesiastici e comunali,
come pure dalle loro istituzioni, sulla base di concorsi.
2) Tale sovvenzione deve essere calcolata secondo il numero degli alunni delle
scuole ecclesiastiche che figurano nei Piani di Sviluppo dell'Educazione
Pubblica delle province; essa poi è da progettarsi sulla base del numero medio
di utenti previsto per quell'anno.
3) La differenza tra i dati calcolati e reali dei comuni sarà regolata dopo aver
consultato il competente gestore ecclesiastico.
4) Il governo assicura anche alla Chiesa, alle stesse condizioni che ai comuni,
la copertura degli aumenti di stipendi degli impiegati nell'educazione pubblica
e nell'assistenza sociale.
5) Verificatesi tali condizioni, cesseranno i contratti di educazione pubblica
stipulati con i comuni o con lo Stato o eventuali altri contratti di contenuto
simile.
* * *
Conventione inter Apostolicam Sedem et Hungariae Rem Publicam rata habita,
die III mensis Aprilis anno MCMXCVIII ratihabitionis instrumenta accepta et
reddita mutuo fuerunt in Budapestini; a quo die Conventio vigere coepit ad
normam capituli V articuli II eiusdem Pactionis.
© Copyright 1998 - Libreria Editrice Vaticana
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