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SECRETARIA STATUS*
DECRETUM
Prot. N. 415.660/G.N.
IL CARDINALE ANGELO SODANO
Segretario di Stato
Visto l'Art. 31 del Regolamento Pensioni 1992, su proposta del Comitato
Consultivo del Fondo Pensioni,
APPROVA
le seguenti
NORME DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 6, 4° COMMA E 12, 2° COMMA
DEL REGOLAMENTO PENSIONI 1992. TITOLO I
Accensione di polizza assicurativa a favore del personale dipendente che,
alla data di cessazione dal servizio, non abbia maturato il diritto a
prestazioni pensionistiche immediate o differite (Art. 6, 4° comma del Reg. Pens.
1992).
Art. 1
(soggetti interessati)
Le Norme del presente Titolo si applicano a tutto il Personale,
ecclesiastico, religioso e laico, senza distinzione di anzianità di servizio e
di forma di contratto di assunzione - ruolo prova, ruolo ordinario, contratti
speciali e a termine - che alla data di cessazione dal servizio non abbia
maturato il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite.
Art. 2
(effetti della normativa)
Alla data di cessazione dal servizio le posizioni dei dipendenti di cui al
precedente Art. 1 sono estinte mediante accensione, da parte dell'Ufficio Fondo
Pensioni in qualità di contraente, di una polizza di assicurazione per una
rendita vitalizia differita con controassicurazione.
Art. 3
(condizioni della polizza)
§ 1. Beneficiario della rendita di cui all'Art. 2 è il dipendente assicurato
al compimento dell'età di collocamento a riposo prevista dal Regolamento del
Personale dell'Ente di appartenenza vigente al momento della cessazione dal
servizio.
Al compimento di tale età, la Società di Assicurazione erogherà la prima rata
della rendita.
§ 2. L'importo della prima annualità sarà pari al rateo di pensione maturato
alla cessazione dal servizio, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento
Pensioni vigente e rivalutato all'anno di godimento in base alle variazioni
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
della città di Roma.
Le rate successive alla prima saranno rivalutate annualmente secondo il
criterio precedentemente indicato.
§ 3. Il godimento della rendita vitalizia inizierà al termine del periodo di
differimento, in caso di sopravvivenza dell'assicurato a tale data, e continuerà
fino al decesso di quest'ultimo.
§ 4. In caso di premorienza dell'assicurato durante il periodo di
differimento della rendita, ai superstiti designati dall'assicurato-beneficiario
sarà versato il premio pagato aumentato delle quote annuali di adeguamento in
conformità al criterio indicato al precedente 2° comma.
§ 5. Qualora la morte del dipendente cessato dal servizio avvenga prima
dell'accensione della polizza assicurativa, il Fondo Pensioni verserà il rateo
di pensione maturato alla cessazione dal servizio ai superstiti del dipendente,
individuati secondo la normativa applicata in relazione all'ordinamento
pensionistico vaticano.
Art. 4
(versamento del premio)
Il Fondo Pensioni, all'accensione della polizza, verserà alla Società di
Assicurazione prescelta dallo stesso Fondo il premio unico che è a totale suo
carico.
Art. 5
(impegno del Fondo)
L'Ufficio del Fondo Pensioni si impegna con una dichiarazione scritta, che
costituisce parte integrante della polizza, a rinunciare alla revoca o modifica
della designazione del « beneficiario ».
Art. 6
(riscatto della polizza)
Nel caso in cui l'assicurato-beneficiario sia riassunto in servizio,
l'Ufficio del Fondo Pensioni, dietro autorizzazione scritta dello stesso
assicurato, riscatterà la polizza per ricongiungere, agli effetti della
pensione, differenti periodi di servizio.
TITOLO II
Riscatto di periodi di studi universitari trascorsi prima dell'assunzione in
servizio (Art. 12, 2° comma)
Art. 7
(incidenza del riscatto)
Il riscatto del periodo di corso legale degli studi universitari incide solo
sulla misura della pensione.
Art. 8
(procedura)
La domanda di riscatto, compilata su apposito modello fornito dall'Ufficio
del Fondo Pensioni, deve essere presentata dal dipendente ali'« Amministrazione
del Patrimonio della Sede Apostolica Gestione del Fondo Pensioni » corredata
della prescritta documentazione (Allegato A).
Art. 9
(riscatto di anni residui)
Il dipendente in servizio al 31 dicembre 1992 ed in possesso del diploma di
laurea, che ai sensi dell'Art. 12, 3° comma del vigente Regolamento Pensioni
beneficia degli effetti derivanti dall'Art. 18 del Regolamento Pensioni del 23
dicembre 1963, può richiedere, sempre che ne sussistano le condizioni, il
riscatto del residuo numero di anni della durata statutaria del corso di studi
relativo alla medesima laurea.
Art. 10
(conseguimento del diploma dopo l'assunzione)
Il dipendente che abbia conseguito il diploma dopo l'assunzione in servizio
può chiedere il riscatto solo per i periodi di studio trascorsi prima
dell'assunzione.
I periodi di studio da riscattare si ricavano moltiplicando la durata
statutaria dei corsi per un coefficiente dato dal rapporto tra il numero di
esami sostenuti con esito favorevole ed il numero complessivo degli esami
previsti dagli statuti dei singoli corsi.
Art. 11
(titolari di più diplomi)
I titolari di più diplomi possono riscattarne uno solo, a loro scelta.
Art. 12
(limiti del riscatto)
Il riscatto deve riferirsi al periodo di studi universitari del corso cui si
riferisce il diploma conseguito, nel limite massimo della sua durata statutaria,
e può essere chiesto anche limitatamente a singoli periodi di studio.
In questo caso i restanti periodi di studio della durata statutaria del corso
potranno essere oggetto di una o più domande di riscatto in tempi successivi.
Art. 13
(entità del riscatto)
L'entità del riscatto è stabilita dal Presidente dell'Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica a norma dell'Art. 12, 2° comma del Regolamento
Pensioni 1992.
Art. 14
(pagamento del riscatto)
§ 1. Il pagamento del riscatto potrà essere eseguito in un'unica soluzione
oppure, in tutto o in parte in forma dilazionata per un massimo di 60 rate
mensili costanti comprensive di interessi.
§ 2. Il numero delle rate non potrà comunque essere superiore al numero di
mesi di effettivo servizio residuo del dipendente.
§ 3. Il tasso di interesse annuo per il pagamento dilazionato è pari al tasso
annuo medio di rendimento tecnico finanziario del Fondo Pensioni, relativo
all'anno nel quale viene chiesta la dilazione.
Art. 15
(esito della domanda)
L'Ufficio del Fondo Pensioni, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,
notifica mediante raccomandata A/R all'interessato il provvedimento di
accoglimento o di rigetto della domanda. Art. 16 (termine di pagamento)
§ 1. Il pagamento del riscatto in un'unica soluzione o della parte non
dilazionata, dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della raccomandata A/R di notifica del provvedimento di accoglimento
della domanda.
§ 2. Il termine di pagamento sopra indicato è perentorio e la sua
inosservanza determina automaticamente la caducazione della concessione.
§ 3. Se la domanda di riscatto viene presentata alla cessazione dal servizio,
la somma da pagare sarà ritenuta per intero sulla liquidazione.
Art. 17
(pagamento rateale)
§ 1. Le rate del pagamento dilazionato dovranno essere pagate tramite
l'Amministrazione di appartenenza del dipendente, con ritenute mensili sulla
retribuzione a decorrere dal mese successivo alla data di accoglimento della
domanda.
§ 2. In caso di sospensione della retribuzione, anche per eventuali
collocamenti in aspettativa, sarà cura del dipendente, per evitare la revoca
della concessione della dilazione di pagamento, versare in ogni modo alla
propria Amministrazione le rate di scadenza.
§ 3. I versamenti al Fondo Pensione delle rate mensili dei riscatti verranno
effettuati da ciascuna Amministrazione entro il decimo giorno successivo alla
fine di ciascun mese di competenza (cf Art. 8, 3° comma Regolamento Pensioni
1992).
§ 4. Qualora l'Amministrazione, per atti o fatti del dipendente, non possa
effettuare il pagamento della rata in scadenza entro il termine perentorio di
cui al precedente 2° comma, la concessione della dilazione di pagamento è
revocata automaticamente e senza ulteriore avviso ed il periodo temporale
riscattato è commisurato alla parte di capitale già rimborsato in base alle rate
pagate in conformità alle presenti norme.
Art. 18
(estinzione anticipata del debito)
§ 1. Il dipendente, in ogni caso, ha facoltà di estinguere il pagamento
dilazionato mediante versamento dell'intero debito residuo, maggiorato degli
interessi maturati dalla data di scadenza dell'ultima rata pagata fino alla data
del versamento a saldo.
§ 2. Gli interessi di cui al precedente 1° comma sono da computarsi come
interessi semplici al tasso d'interesse annuo di cui al precedente Art. 14, 3°
comma, assumendo come riferimento l'anno civile.
§ 3. La domanda di anticipata estinzione del pagamento dilazionato, deve
essere presentata all'Ufficio del Fondo Pensioni entro i primi dieci giorni del
mese successivo al mese di scadenza dell'ultima rata pagata.
§ 4. Il pagamento del debito residuo e dei relativi interessi dovrà essere
effettuato entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della
raccomandata A/R di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda di
estinzione anticipata del debito.
Il mancato pagamento determina automaticamente la revoca della domanda di
estinzione anticipata.
Art. 19
(revoca della dilazione di pagamento)
§ 1. Al dipendente che per qualsiasi motivo cessa dal servizio, viene
automaticamente revocata la concessione del pagamento dilazionato. Ove non sia
esercitata la facoltà di cui al successivo 2° comma, il periodo temporale già
riscattato è commisurato alla parte di capitale già rimborsato in base alle rate
pagate in conformità alle presenti norme.
§ 2. È data facoltà di estinguere, alle condizioni di cui all'Art. 18, 1°, 2°
e 4° comma, l'intero debito residuo.
La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio del Fondo Pensioni entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di cessazione dal servizio e la sua
inosservanza determina automaticamente la caducazione della concessione.
Città del Vaticano, 16 Febbraio 1998.
ANGELO card. SODANO
*A.A.S., vol. XC (1998), n. 3, pp. 215-221
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