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HOME STATUTO E REGOLAMENTO CARTA DEI SERVIZI

CITTÀ DEL VATICANO

1995

1

SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 359.032/G.N.

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 7 Novembre 1994, ha approvato il nuovo Statuto del Fondo Assistenza Sanitaria per il personale degli Organismi ed Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica, anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano.

Il Santo Padre ha disposto la promulgazione del suddetto Statuto e la sua pubblicazione in « Acta Apostolicae Sedis », stabilendo che esso entri in vigore a decorrere dal l Gennaio 1995.

+ ANGELO cardo SODANO Segretario di Stato

 

STATUTO

Art. l

È costituito nella Città del Vaticano il Fondo Assistenza Sanitaria (F.A.S.) per il personale degli Organismi ed Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica, anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano.

Art. 2

1. Il Fondo Assistenza Sanitaria ha personalità giuridica ed ha sede nella Città del Vaticano.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ha la rappresentanza legale.

Art. 3

l. Il Fondo Assistenza Sanitaria è amministrato dal Consiglio di Amministrazione sotto la vigilanza della Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, integrata dal Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, qualora non ne sia già membro.

2. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Segretario dell' Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, è composto da:

- il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria;

- il Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano;

- il Capo dell'Ufficio Legale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

- un Membro designato dal Cardinale Segretario di Stato tra il personale in servizio della Sede Apostolica;

- un Membro designato dal Cardinale Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

- un Membro designato dal Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano;

- un Membro designato dal Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;

- un Membro designato dal Direttore Generale della Radio Vaticana.

3. I Membri del Consiglio di Amministrazione assumono la loro carica una volta avutane comunicazione da parte del Cardinale Segretario di Stato e durano in carica per un quinquennio.

4. Il Presidente nomina un Segretario.

5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno e su richiesta di almeno cinque suoi componenti.

6. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voto spetta al Presidente la decisione finale.

Art. 4

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo:

a) determina gli indirizzi generali e vigila sull'andamento della gestione del Fondo;

b) stabilisce i criteri generali in tema di convenzionamento, ratifica o revoca le convenzioni;

c) determina le tariffe e le modalità relative alle spese di assistenza delle diverse prestazioni erogabili, nella forma diretta o indiretta, a carico del Fondo;

d) propone alla Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica eventuali concorsi alle spese d’assistenza, a carico degli assistiti;

e) predispone il bilancio annuale e la relativa relazione da presentare alla Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

f) delibera in merito alla stipula di apposite convenzioni con Enti, previdenziali e non, anche esterni all'ordinamento vaticano, per esigenze assistenziali ed assicurative;

g) determina l'ambito delle deleghe da attribuire alla Giunta Esecutiva per la gestione ordinaria del Fondo.

Art. 5

1. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è costituita una Giunta Esecutiva, composta da:

- il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria, Presidente;

- un Officiale Medico delegato del Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano;

- il Capo dell'Ufficio Legale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

- il Membro del Consiglio designato dal Cardinale Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

2. La Giunta Esecutiva provvede alla gestione ordinaria del Fondo, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

l. Il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria, scelto tra i laureati in medicina e chirurgia, è nominato dal Sommo Pontefice.

2. Al Direttore spetta la gestione tecnico-amministrativa in conformità alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta Esecutiva. In particolare, il Direttore:

a) è capo dei servizi dell'Ufficio, dei quali propone al Presidente del Consiglio di Amministrazione la composizione;

b) collabora con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e nella preparazione dei provvedimenti, e ne cura l'esecuzione;

c) segue lo studio delle proposte relative alla normativa riguardante il Fondo.

Art. 7

l. Il Collegio dei Sindaci, composto di tre Membri, di cui uno con funzioni di Presidente, è nominato dal Cardinale Segretario di Stato su proposta della Commissione Cardinalizia dell' Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica integrata dal Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, qualora non ne sia già membro, e dura in carica tre anni.

2. Il Collegio dei Sindaci è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Collegio dei Sindaci ha funzione di revisore dei conti ed elabora una relazione al bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

l. Sono iscritti al Fondo Assistenza Sanitaria:

a) i dipendenti di ruolo e a contratto degli Organismi ed Enti di cui all'art. 1. Al momento della loro assunzione, l'Amministrazione provvede alla loro iscrizione;

b) gli ex dipendenti titolari di pensione secondo il disposto del successivo art. 9.

2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere iscritto al Fondo Assistenza Sanitaria anche il personale di Organismi ed Enti indirettamente amministrati dalla Sede Apostolica, su richiesta delle rispettive Amministrazioni.

3. Possono essere iscritte, su loro richiesta e secondo le modalità contributive stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le persone autorizzate a risiedere nello Stato della Città del Vaticano e che non abbiano diritto all’iscrizione per altro titolo.

4. Sulla base di adeguate motivazioni il Consiglio di Amministrazione, previo nulla osta della Commissione Cardinalizia dell' Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, può autorizzare l'iscrizione di altre persone, definendone le modalità contributive.

5. Le modalità contributive di cui ai commi 3 e 4 non possono essere inferiori a quanto disposto all'art. 11 n. 1, secondo capoverso.

Art. 9

1. L'iscrizione al Fondo è estesa:

a) agli ex dipendenti degli Organismi ed Enti di cui all'art. 8, ai quali spetti la pensione a decorrere dal periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con detti Organismi ed Enti;

b) agli assistiti aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità al momento della morte del dipendente o pensionato, alle condizioni di cui al successivo art. l0.

2. I titolari di pensione di cui alle lettere a) e b) possono rinunciare in via definitiva all'iscrizione al Fondo.

Art. l0

L'assistenza del Fondo è estesa:

a) ai figli dell'iscritto che non abbiano compiuto i diciotto anni e agli affidati a norma di legge, durante il periodo di affidamento;

b) ai figli dell'iscritto maggiori di anni diciotto compiuti:

- se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari superiori o di un corso universitario di I o di II livello (diploma universitario o laurea), o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Sede Apostolica;

- senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;

c) al coniuge, ai genitori ovvero ad un fratello o ad una sorella, celibe o nubile o in condizione di vedovanza, conviventi con l'iscritto, se non dispongono di redditi da qualsiasi attività lavorativa o da altro cespite economico o da pensione superiore al 50% della retribuzione iniziale (stipendio base + ASI) del I livello funzionale retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle per il personale della Sede Apostolica.

Art. 11

1. Per gli iscritti dipendenti in servizio, il Fondo è alimentato:

a) dal contributo dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende, nella misura del 4,50% della retribuzione, attualmente composta da stipendio base, scatti biennali ed aggiunta speciale di indicizzazione per tredici mensilità, nonché dall'eventuale indennità fissa per responsabilità dirigenziale;

b) dal contributo dell'iscritto nella misura del 2% della retribuzione ordinaria, come specificato nella lettera a);

c) da eventuali elargizioni.

I contributi di cui alle lettere a) e b) non potranno essere in alcun caso inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della retribuzione ordinaria del I livello, comprensiva di stipendio base ed aggiunta speciale di indicizzazione.

L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende esegue la ritenuta del contributo dovuto e ne effettua il versamento al Fondo Assistenza Sanitaria unitamente alla propria quota contributiva entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento della retribuzione.

2. Per gli iscritti che beneficiano di pensione vaticana o di altri Enti diretta, indiretta o di reversibilità, il Fondo è alimentato:

a) Per il titolare di pensione vaticana:

l) dal contributo dell' Amministrazione dalla quale il dipendente o dante causa apparteneva al momento del collocamento in quiescenza, nella misura del 4,5% della pensione diretta, indiretta o di reversibilità per tredici mensilità;

2) dal contributo dell'iscritto nella misura del 2% della pensione, come specificato al punto l).

Il versamento al Fondo Assistenza Sanitaria della quota contributiva dell' Amministrazione e della quota contributiva del pensionato ritenuta dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Gestione Fondo Pensioni, è effettuato entro dieci giorni dal pagamento della pensione.

b) Per il titolare di pensione di altri Enti:

l) dal contributo dell' Amministrazione dalla quale il dipendente o dante causa apparteneva al momento del collocamento in quiescenza nella misura del 4,5% della pensione diretta, indiretta o di reversibilità per tredici mensilità;

2) dal contributo dell'iscritto nella misura del 2% della pensione, come specificato al punto l), da versarsi semestralmente da parte dell'iscritto alle Amministrazioni di cui al precedente punto l).

L'Amministrazione effettua semestralmente il versamento al Fondo Assistenza Sanitaria della propria quota contributiva e della quota contributiva dell'iscritto.

3. Variazioni delle aliquote contributive di cui al numeri l e 2 possono essere disposte dal Segretario di Stato, su proposta della Commissione Cardinalizia dell' Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Art. 12

l. Il Fondo Assistenza Sanitaria ha bilancio proprio e propria contabilità.

2. L'esercizio finanziario ha inizio il l0 gennaio e termina il 31 dicembre.

3. La relazione e il bilancio dell'esercizio, predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo, sono presentati alla Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, corredati dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

4. Il bilancio annuale viene presentato anche alla Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede.

5. Il servizio di cassa è affidato all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Art. 13

1. L'eventuale avanzo di bilancio è destinato al fondo di riserva.

2. Per la copertura dell'eventuale disavanzo è utilizzato il fondo di riserva.

3. Qualora questo risulti insufficiente si provvede con contributi straordinari da parte delle varie Amministrazioni in misura proporzionale ai rispettivi contributi ordinari corrisposti durante l'anno.

Art. 14

1. Il Fondo, in conformità con il Regolamento, provvede:

a) ad erogare, in caso di malattia, l'assistenza medico chirurgica;

b) ad erogare, in caso di gravidanza, l'assistenza ostetrica;

c) alle prestazioni odontoiatriche, limitatamente alla terapia conservativa;

d) alla somministrazione di farmaci, in conformità al proprio repertorio;

e) alla corresponsione di contributi, per le prestazioni integrative, in rapporto alle risorse disponibili.

2. Non danno diritto all'assistenza:

a) le malattie dolosamente contratte o aggravate;

b) gli interventi e le applicazioni di carattere estetico.

Art. 15

l. Le prestazioni sanitarie sono erogate dal Fondo Assistenza Sanitaria in forma diretta o indiretta:

- in forma diretta, dagli Ambulatori del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ovvero da Centri o Medici convenzionati esterni;

- in forma indiretta, da Centri o Medici non convenzionati.

2. Negli Ambulatori del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano le prestazioni sanitarie agli assistiti del Fondo vengono erogate sotto la vigilanza della Direzione dei Servizi Sanitari.

Art. 16

1. Le prestazioni del Fondo iniziano all'atto dell'assunzione per le persone di cui all'art. 8, n. 1 lettera a), e all'atto dell'iscrizione per le altre persone.

2. Le prestazioni terminano alla cessazione del rapporto di lavoro qualora non sia maturato il diritto alla pensione.

3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro a motivo dell'infermità, senza che sia maturato il diritto alla pensione, le prestazioni continuano per sei. mesi a far tempo dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 17

L'iscritto è tenuto a denunciare al Fondo lo stato di malattia, che richieda un'assistenza medico-chirurgica, propria o dei suoi familiari, entro tre giorni dall'inizio della malattia. Tale obbligo, inderogabile per ogni forma di ricovero, salvo cause di forza maggiore, non sussiste quando l'infermo si serve degli ambulatori interni o di medici convenzionati esterni per l'assistenza domiciliare.

Art. 18

Per i ricoveri ospedalieri o in casa, di cura, per le prestazioni specialistiche e gli accertamenti esterni, sia in caso di assistenza in forma diretta che indiretta, occorre la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del Fondo.

Art. 19

1. Le prestazioni del Fondo a favore degli assistiti sono gratuite se effettuate con i mezzi sanitari direttamente forniti dal Fondo, fatto salvo il concorso di cui all'art. 4 lettera d).

2. Qualora l'assistito intenda servirsi dell'assistenza indiretta, il Fondo concorre alla spesa nella misura prevista dall'art. 4 lettera c).

Art. 20

Per le malattie ad andamento cronico comportanti lungodegenze, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, su proposta del Direttore del Fondo, la concessione di contributi per l'assistenza di ricovero o infermieristica in relazione alle disponibilità finanziarie.

Art. 21

1. Le prestazioni integrative di cui all'art. 14 lettera e) comprendono:

a) protesi dentarie, interventi di paradontologia, terapia ortodontica;

b) protesi oculari;

c) protesi e presidi vari;

d) prestazioni infermieristiche.

2. Le prestazioni debbono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio del Fondo.

3. La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Il Fondo provvede agli accertamenti di controllo a mezzo di medici propri o della Direzione dei Servizi Sanitari.

Art. 23

l. Per il prelevamento dei medicinali o di altri mezzi terapeutici, in caso di assistenza in forma diretta, l'iscritto deve servirsi della Farmacia Vaticana o di altra Farmacia convenzionata.

2. Per l'acquisto di medicinali, in caso di assistenza in forma indiretta, il Fondo provvede al rimborso del 70% del costo.

Art. 24

Le spese sostenute dal Fondo Assistenza Sanitaria per infortunio o malattia riconosciuti dipendenti da causa di servizio sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza dell'iscritto.

Art. 25

l. Nel caso di malattia causata o aggravata da fatto doloso o colposo di terzi, l'assistito fruisce delle prestazioni impegnandosi:

a) a preservare il diritto di surrogazione del Fondo Assistenza Sanitaria nei confronti dei responsabili del fatto doloso o colposo nei termini di legge;

b) a rimettere al Fondo l'eventuale importo percepito a titolo di risarcimento fino alla concorrenza delle spese di assistenza medico-chirurgica sostenute o da sostenersi dal Fondo stesso in previsione della completa guarigione.

2. Il Fondo Assistenza Sanitaria si riserva, qualora necessario, l'azione di surroga nei confronti del responsabile per il recupero delle spese sostenute o da sostenere.
   

Art. 26

1. Gli eventuali reclami da parte degli iscritti debbono essere presentati al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera in merito.

2. Contro la decisione del Consiglio è ammesso il ricorso alla Commissione Cardinalizia.

3. La decisione pronunziata dalla Commissione Cardinalizia è definitiva.

Norme transitorie

Art. 27

Per coloro i quali non possono più essere assistiti dal Fondo in base alle presenti norme, le prestazioni continuano per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime.

Città del Vaticano, 7 novembre 1994 

 

FONDO ASSISTENZA SANITARIA

In data 7 novembre 1994 il Santo Padre Giovanni Paolo II approvava il nuovo Statuto del Fondo Assistenza Sanitaria per il personale degli Organismi ed Enti gestiti amministrativamente dalla Sede Apostolica, anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, e ne stabiliva l'entrata in vigore per il l° gennaio 1995.

Per facilitare l'attuazione di varie disposizioni del nuovo Statuto è stato predisposto un Regolamento, in particolare al fine di chiarire le procedure da seguire da parte degli assistiti e degli organi stessi del FAS per un più spedito ed efficiente servizio assistenziale. Il progetto, redatto dall'Ufficio del FAS, è stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo averlo esaminato ed avervi introdotto alcune modifiche, ne ha varato il testo in data 24 maggio 1995. Esso è stato quindi portato a conoscenza degli Em.mi Cardinali della Commissione Cardinalizia dell' APSA e dell'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato.

Compiuto così l'iter di perfezionamento del documento, con il presente atto approvo, nel suo testo definitivo, l'unito

REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA

disponendo che esso sia portato a conoscenza di tutti gli iscritti.

 

+ Mons. GIOVANNI LAJOLO Presidente

 

Città del Vaticano, 18 ottobre 1995 Festa di San Luca, evangelista, medico

 

REGOLAMENTO

Titolo I

ISCRIZIONE AL FAS

 

Art. l

Le Amministrazioni degli Organismi ed Enti gestiti in modo diretto dalla Sede Apostolica, di cui all'art. l dello Statuto, chiedono l'iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria FAS per i rispettivi dipendenti di ruolo ed a contratto al momento della loro assunzione.

A tal fine l'Ufficio di appartenenza del dipendente trasmette al FAS il modo 1/FAS compilato in tutte le sue voci, contestualmente all'assunzione e comunque entro trenta giorni dalla stessa.

Art. 2

Gli organismi ed Enti amministrati indirettamente dalla Sede Apostolica possono chiedere l'iscrizione al FAS dei propri dipendenti di ruolo ed a contratto. L'accoglimento della richiesta è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo od Ente che intende avvalersi di questa norma deve chiedere l'iscrizione per tutto il personale già in servizio. In sede di prima applicazione della norma i singoli dipendenti possono rinunciare, in via definitiva, all'iscrizione, la quale è obbligatoria per tutto il personale successivamente assunto.

Art. 3

Le persone autorizzate a risiedere nello S.C.V., che non abbiano diritto all'iscrizione per altro titolo, possono chiedere l'iscrizione al FAS, secondo le modalità contributive stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'iscrizione gli interessati dovranno trasmettere al FAS il modo 1/FAS/R, compilato in tutte le sue voci, unitamente alla documentazione comprovante l'autorizzazione a risiedere nello S.C.V.

Art. 4

Sulla base di adeguate motivazioni e previo nulla osta della Commissione Cardinalizia dell' Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'iscrizione di altre persone, definendone le modalità contributive.

L'iscrizione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dalla Commissione Cardinalizia dell'APSA, verrà formalizzata dopo la presentazione da parte dell'interessato del modo 1/FAS compilato in tutte le sue voci.

Art. 5

L'iscrizione al FAS viene mantenuta senza interruzione nel passaggio dalla condizione di dipendente a quella di pensionato per i dipendenti degli Organismi ed Enti di cui all'art. 8 comma l e 2 dello Statuto ai quali spetti la pensione a decorrere dal periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

I titolari di pensione diretta possono rinunciare all'iscrizione al FAS. La rinuncia, da intendersi in via definitiva, va notificata alla Direzione del FAS, tramite il Fondo Pensioni.

Art. 6

L'iscrizione al FAS viene mantenuta senza interruzione agli aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. I titolari di pensione indiretta o di reversibilità possono rinunciare all'iscrizione al FAS. La rinuncia, da intendersi in via definitiva, va notificata per iscritto alla Direzione del FAS tramite il Fondo Pensioni.

Titolo II

ESTENSIONE DELL' ASSISTENZA AI FAMILIARI DELL'ISCRITTO

 

Art. 7

L'assistenza del FAS è estesa ai figli dell'iscritto minori di anni 18. L'estensione avviene su presentazione all'Ufficio del Fondo del certificato di nascita.

Art. 8

L'assistenza del FAS è estesa ai figli dell'iscritto maggiori di anni 18, se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari superiori o di un corso universitario o di studi riconosciuti equivalenti dalla Sede Apostolica. Ai fini di questa estensione, all'inizio di ogni anno scolastico o accademico, l'iscritto dovrà presentare domanda all'Ufficio del Fondo corredata del relativo certificato d'iscrizione.

Art. 9

L'assistenza del FAS è estesa ai figli dell'iscritto maggiori di anni 18 riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo, confacente con le loro attitudini a giudizio insindacabile del collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano.

Ai fini di questa estensione l'iscritto dovrà inoltrare alla Direzione del FAS domanda corredata di tutti i documenti idonei a valutare lo stato di inabilità.

L'Ufficio del Fondo provvederà a chiedere la visita collegiale alla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano.

Art. l0

L'assistenza è estesa, per tutto il periodo di affidamento, agli affidati all'iscritto a norma di legge. Ai fini di questa estensione l'iscritto dovrà presentare alla Direzione del FAS una domanda corredata del titolo di affidamento.

Art. 11

L'assistenza del FAS è estesa al coniuge, convivente con l'iscritto, che non disponga di redditi superiori al limite stabilito dall'art. l0 lettera c) dello Statuto.

Ai fini dell'estensione l'iscritto dovrà presentare all'Ufficio del Fondo i certificati di matrimonio religioso e di stato di famiglia.

Egli dovrà inoltre redigere, sotto la sua responsabilità, una dichiarazione della convivenza con il coniuge, con attestazione che i redditi del medesimo non sono superiori a quanto previsto dal citato art. l0 lettera c).

L'attestazione resa ai sensi del precedente comma è considerata come dichiarazione fatta a pubblico ufficiale.

Art. 12

L'assistenza del FAS può essere estesa ai genitori ovvero ad un fratello o una sorella, celibe, nubile o in condizioni di vedovanza, purché conviventi con l'iscritto, che non dispongano di redditi superiori a quanto previsto dall'art. l0 lettera c) dello Statuto.

Ai fini di questa estensione l'iscritto dovrà presentare domanda all'Ufficio del Fondo corredata del certificato di stato di famiglia. L'iscritto dovrà inoltre redigere, sotto la sua responsabilità, una dichiarazione della convivenza del familiare con attestazione che i redditi del medesimo non sono superiori a quanto previsto dal citato art. l0 lettera c).

Art. 13

L'iscritto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione del FAS ogni variazione del suo stato di famiglia e di reddito dei familiari assistiti, suscettibili di modificare il diritto all'estensione dell'assistenza. Tale comunicazione deve essere inoltrata entro trenta giorni dal verificarsi della variazione.

Art. 14

La Direzione del FAS si riserva di richiedere pertinente documentazione e di espletare gli accertamenti necessari per verificare la veridicità delle attestazioni richieste per l'iscrizione dei familiari di cui agli artt. 11-13.

In caso di dichiarazione mendace il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 15

L'Ufficio del Fondo rilascia per ciascun assistito un documento attestante il diritto all'assistenza. L'esibizione di detto documento, regolarmente vidimato, è obbligatoria per accedere alle prestazioni in forma diretta e per ottenere le autorizzazioni dello stesso Ufficio del Fondo. La validità del documento è annuale.

Alla scadenza del periodo autorizzato, qualora non siano intervenuti motivi di decadenza, l'assistito è tenuto a chiederne la convalida all'Ufficio del Fondo.

 

Titolo III

LE PRESTAZIONI

 

Art. 16

L'assistito, in caso di malattia per la quale richieda l'assistenza medica o chirurgica del FAS, deve darne notizia all'Ufficio del Fondo entro tre giorni dall'inizio della malattia, mediante presentazione della certificazione medica, che può essere trasmessa anche a mezzo lettera o fax.

La denuncia telefonica, da effettuare entro tre giorni dall'avvenuto ricovero, è ammessa solo per i ricoveri urgenti.

Art. 17

La denuncia di malattia di cui al precedente articolo non è prevista per le malattie assistite dai medici del Poliambulatorio della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano o dai medici convenzionati esterni per l'assistenza domiciliare, salvo che non siano proposte prestazioni specialistiche in convenzione esterna.

La denuncia di malattia è obbligatoria quando si prevede un ricovero in ospedale, clinica o casa di cura, anche se convenzionati con il FAS e quando l'iscritto intende servirsi dell'assistenza indiretta.

Art. 18

Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 14 dello Statuto sono erogate dal FAS in forma diretta nel Poliambulatorio della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, sotto la vigilanza della medesima Direzione o da centri e medici convenzionati esterni.

Art. 19

A cura del Direttore del FAS, d'intesa con il Direttore dei Servizi Sanitari, è predisposto un elenco delle prestazioni cliniche, specialistiche, di laboratorio o strumentali, la cui prescrizione deve essere stabilita o confermata dal medico interni sta o dallo specialista della branca, del Poliambulatorio o convenzionato esterno.

Art. 20           

L'assistenza sanitaria viene erogata dal Poliambulatorio per tutte le prestazioni ivi effettuabili, secondo i parametri e le modalità stabilite dalla Direzione dei Servizi Sanitari d'intesa con la Direzione del FAS.

Art. 21

In caso d'urgenza, attestata da certificazione medica, l'Ufficio del FAS può autorizzare l'esecuzione in convenzione esterna di prestazioni specialistiche non effettuabili in tempi sufficientemente rapidi nel Poliambulatorio.

Art. 22

Le prestazioni specialistiche, soggette a prenotazione, richieste dai medici del Poliambulatorio o dai medici convenzionati esterni effettuabili nello stesso Poliambulatorio, si prenotano direttamente presso gli Uffici della Direzione dei Servizi Sanitari, salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento.

Le prestazioni specialistiche richieste da medici non convenzionati sono autorizzate dall'Ufficio del FAS.

Art. 23

Le prestazioni specialistiche effettuate in assistenza diretta sono gratuite, salvo l'eventuale concorso alle spese stabilito a norma dell'art. 4, lettera d) dello Statuto.

Art. 24

Gli assistiti possono ritirare gratuitamente, dalla Farmacia Vaticana o da altre farmacie convenzionate, tutti i farmaci elencati nel repertorio farmaceutico del FAS, prescritti da medici del Poliambulatorio o convenzionati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 4, lettera d) dello Statuto.

Art. 25

Le prescrizioni effettuate da medici non convenzionati sono ammesse al prelevamento con le stesse modalità previste dal precedente articolo, previa autorizzazione dell'Ufficio del Fondo.

Art. 26

Per i ricoveri In assistenza diretta od indiretta in ospedali, cliniche o case di cura è obbligatoria la previa autorizzazione dell'Ufficio del Fondo. Deroga è ammessa per i ricoveri urgenti, la cui denuncia deve effettuarsi entro tre giorni.

Art. 27

In caso di gravidanza il FAS assicura l'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica per tutta la durata della gravidanza, del parto e del puerperio.

Lo stato di gravidanza e la sede ove si intende partorire dovranno essere notificati al FAS con le stesse modalità previste per la malattia.

Art. 28

Per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie di cui all’art. 14 dello Statuto qualora l'iscritto intenda servirsi dell'assistenza indiretta, il FAS concorre alla spesa nella misura prevista dall' Art. 4, lettera c) dello Statuto.

Per quanto concerne l'assistenza farmaceutica indiretta, il FAS provvede al rimborso del 70% del costo, limitatamente ai farmaci elencati nel proprio repertorio farmaceutico.

Art. 29

Qualsiasi prestazione indiretta medica o farmaceutica, in assistenza indiretta, sarà rimborsata nella misura prevista solo se previamente autorizzata dall'Ufficio del FAS. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una certificazione medica comprensiva delle generalità del paziente e della diagnosi ed all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 17.

Su richiesta dell'iscritto, al te mine di ciascun ciclo di malattia, e comunque non oltre tre mesi dall'effettuazione dell'ultima prestazione, verrà istruita la pratica di rimborso per le spese sostenute e documentate.

Art. 30

Le spese affrontate per tutte le prestazioni in assistenza indiretta debbono essere documentate con regolari fatture o ricevute in originale.

I documenti prodotti sono restituiti all'interessato su sua richiesta.

Art. 31

Al termine di un ricovero autorizzato in assistenza indiretta è d'obbligo presentare con i documenti di cui all' art. 30 una copia della cartella clinica.

 

Titolo IV

CONTRIBUTI INTEGRATIVI

 

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione, in rapporto alle risorse disponibili, stabilisce la misura complessiva dei contributi per le prestazioni integrative previste dall'art. 21, n. l, dello Statuto.

Per i singoli casi, previamente autorizzati dall'Ufficio del Fondo, la concessione del contributo è stabilita dalla Giunta Esecutiva sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente.

Art. 33

I contributi per le prestazioni odontoiatriche possono essere concessi per:

a) protesi dentarie parziali e totali, fisse e mobili;

b) interventi di paradontologia;

c) interventi di ortodonzia o protesi ortodontiche.

Art. 34

Le protesi oculari, ai fini della concessione dei contributi, comprendono, oltre alle protesi sostitutive, gli occhiali e le lenti a contatto.

Per il contributo per gli occhiali e le lenti a contatto si richiede la prescrizione di un oculista del Poliambulatorio o convenzionato esterno.

La concessione non può essere rinnovata prima che siano trascorsi due anni dalla precedente, salvo i casi di variazione del visus.

Art. 35

Le protesi e presidi vari, per i quali può essere con­cesso un contributo, comprendono in particolare le protesi ortopediche, le protesi acustiche, cinti erniari, busti e calze elastiche.

Il contributo è concesso nei casi preventivamente autorizzati dall'Ufficio del FAS e sottoposti, se ritenuto necessario, a visita specialistica per opportuna verifica. La concessione non può essere rinnovata prima che siano trascorsi due anni dalla precedente, salvo i casi di variazione della patologia.

Art. 36

Per le malattie ad andamento cronico anche comportanti lungodegenza, a richiesta dell'interessato può essere concesso un contributo per l'assistenza infermieristica o per il ricovero in strutture per lungodegenti. A tal fine, dopo opportuni accertamenti, il Direttore del FAS propone la concessione di un contributo al Consiglio di Ammi­nistrazione che delibera in relazione alle disponibilità finanziarie.

Titolo V

RECLAMI

 

Art. 37

I reclami di cui all'art. 26 dello Statuto debbono essere presentati dall'iscritto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto del reclamo. Il reclamo deve contenere l'esposizione del fatto, i suoi motivi ed essere sottoscritto dall'interessato.

Art. 38

Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione l'interessato può ricorrere alla Commissione Cardinalizia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La decisione della Commissione Cardinalizia non può essere impugnata.

  

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