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CITTÀ DEL VATICANO
1995
1
SEGRETERIA DI STATO
Prot. N. 359.032/G.N.
Il Santo Padre Giovanni Paolo II,
nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato
il giorno 7 Novembre 1994, ha approvato il nuovo Statuto del Fondo
Assistenza Sanitaria per il personale degli Organismi ed Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica, anche
non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano.
Il Santo Padre ha disposto la
promulgazione del suddetto Statuto e la sua pubblicazione in « Acta
Apostolicae Sedis », stabilendo che esso entri in vigore a decorrere dal l Gennaio 1995.
+ ANGELO cardo SODANO Segretario di Stato
STATUTO
Art. l
È costituito nella Città del Vaticano il Fondo Assistenza Sanitaria (F.A.S.)
per il personale degli Organismi ed Enti gestiti amministrativamente, in
modo diretto, dalla Sede Apostolica, anche non aventi sede nello Stato della
Città del Vaticano.
Art. 2
1. Il Fondo Assistenza Sanitaria ha personalità giuridica ed ha sede
nella Città del Vaticano.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ha la rappresentanza
legale.
Art. 3
l. Il Fondo Assistenza Sanitaria è amministrato dal Consiglio di
Amministrazione sotto la vigilanza della Commissione Cardinalizia
dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, integrata dal
Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città
del Vaticano, qualora non ne sia già membro.
2. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Segretario dell'
Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, è composto da:
- il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria;
- il Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano;
- il Capo dell'Ufficio Legale del Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano;
- un Membro designato dal Cardinale Segretario di Stato tra il personale
in servizio della Sede Apostolica;
- un Membro designato dal Cardinale Presidente dell'Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica;
- un Membro designato dal Cardinale Presidente della Pontificia
Commissione per lo Stato della Città del Vaticano;
- un Membro designato dal Prefetto della Congregazione per
l'Evangelizzazione dei Popoli;
- un Membro designato dal Direttore Generale della Radio Vaticana.
3. I Membri del Consiglio di Amministrazione assumono la loro carica una
volta avutane comunicazione da parte del Cardinale Segretario di Stato e
durano in carica per un quinquennio.
4. Il Presidente nomina un Segretario.
5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre
volte l'anno e su richiesta di almeno cinque suoi componenti.
6. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voto spetta
al Presidente la decisione finale.
Art. 4
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo:
a) determina gli indirizzi generali e vigila sull'andamento della
gestione del Fondo;
b) stabilisce i criteri generali in tema di convenzionamento, ratifica o
revoca le convenzioni;
c) determina le tariffe e le modalità relative alle spese di assistenza
delle diverse prestazioni erogabili, nella forma diretta o indiretta, a
carico del Fondo;
d) propone alla Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica eventuali concorsi alle spese
d’assistenza, a carico degli assistiti;
e) predispone il bilancio annuale e la relativa relazione da presentare
alla Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della
Sede Apostolica;
f) delibera in merito alla stipula di apposite convenzioni con Enti,
previdenziali e non, anche esterni all'ordinamento vaticano, per esigenze
assistenziali ed assicurative;
g) determina l'ambito delle deleghe da attribuire alla Giunta Esecutiva
per la gestione ordinaria del Fondo.
Art. 5
1. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è costituita una Giunta
Esecutiva, composta da:
- il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria, Presidente;
- un Officiale Medico delegato del Direttore dei Servizi Sanitari dello
Stato della Città del Vaticano;
- il Capo dell'Ufficio Legale del Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano;
- il Membro del Consiglio designato dal Cardinale Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
2. La Giunta Esecutiva provvede alla gestione ordinaria del Fondo,
nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 6
l. Il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria, scelto tra i laureati in
medicina e chirurgia, è nominato dal Sommo Pontefice.
2. Al Direttore spetta la gestione tecnico-amministrativa in conformità
alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e dalla
Giunta Esecutiva. In particolare, il Direttore:
a) è capo dei servizi dell'Ufficio, dei quali propone al Presidente del
Consiglio di Amministrazione la composizione;
b) collabora con il Presidente nella programmazione delle adunanze del
Consiglio di Amministrazione e nella preparazione dei provvedimenti, e ne
cura l'esecuzione;
c) segue lo studio delle proposte relative alla normativa riguardante il
Fondo.
Art. 7
l. Il Collegio dei Sindaci, composto di tre Membri, di cui uno con
funzioni di Presidente, è nominato dal Cardinale Segretario di Stato su
proposta della Commissione Cardinalizia dell' Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica integrata dal Cardinale Presidente della Pontificia
Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, qualora non ne sia già
membro, e dura in carica tre anni.
2. Il Collegio dei Sindaci è invitato alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
3. Il Collegio dei Sindaci ha funzione di revisore dei conti ed elabora
una relazione al bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 8
l. Sono iscritti al Fondo Assistenza Sanitaria:
a) i dipendenti di ruolo e a contratto degli Organismi ed Enti di cui
all'art. 1. Al momento della loro assunzione, l'Amministrazione provvede
alla loro iscrizione;
b) gli ex dipendenti titolari di pensione secondo il disposto del
successivo art. 9.
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere iscritto al
Fondo Assistenza Sanitaria anche il personale di Organismi ed Enti
indirettamente amministrati dalla Sede Apostolica, su richiesta delle
rispettive Amministrazioni.
3. Possono essere iscritte, su loro richiesta e secondo le modalità
contributive stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le persone
autorizzate a risiedere nello Stato della Città del Vaticano e che non
abbiano diritto all’iscrizione per altro titolo.
4. Sulla base di adeguate motivazioni il Consiglio di Amministrazione,
previo nulla osta della Commissione Cardinalizia dell' Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica, può autorizzare l'iscrizione di altre
persone, definendone le modalità contributive.
5. Le modalità contributive di cui ai commi 3 e 4 non possono essere
inferiori a quanto disposto all'art. 11 n. 1, secondo capoverso.
Art. 9
1. L'iscrizione al Fondo è estesa:
a) agli ex dipendenti degli Organismi ed Enti di cui all'art. 8, ai quali
spetti la pensione a decorrere dal periodo immediatamente successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro con detti Organismi ed Enti;
b) agli assistiti aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità
al momento della morte del dipendente o pensionato, alle condizioni di cui
al successivo art. l0.
2. I titolari di pensione di cui alle lettere a) e b) possono rinunciare
in via definitiva all'iscrizione al Fondo.
Art. l0
L'assistenza del Fondo è estesa:
a) ai figli dell'iscritto che non abbiano compiuto i diciotto anni e
agli affidati a norma di legge, durante il periodo di affidamento;
b) ai figli dell'iscritto maggiori di anni diciotto compiuti:
- se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari
superiori o di un corso universitario di I o di II livello (diploma
universitario o laurea), o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Sede
Apostolica;
- senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio
Medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città
del Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro
proficuo, regolare e continuativo;
c) al coniuge, ai genitori ovvero ad un fratello o ad una sorella, celibe
o nubile o in condizione di vedovanza, conviventi con l'iscritto, se non
dispongono di redditi da qualsiasi attività lavorativa o da altro cespite
economico o da pensione superiore al 50% della retribuzione iniziale
(stipendio base + ASI) del I livello funzionale retributivo, quale previsto
dalle apposite tabelle per il personale della Sede Apostolica.
Art. 11
1. Per gli iscritti dipendenti in servizio, il Fondo è alimentato:
a) dal contributo dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende,
nella misura del 4,50% della retribuzione, attualmente composta da
stipendio base, scatti biennali ed aggiunta speciale di indicizzazione per
tredici mensilità, nonché dall'eventuale indennità fissa per responsabilità
dirigenziale;
b) dal contributo dell'iscritto nella misura del 2% della retribuzione
ordinaria, come specificato nella lettera a);
c) da eventuali elargizioni.
I contributi di cui alle lettere a) e b) non potranno essere in alcun
caso inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della retribuzione
ordinaria del I livello, comprensiva di stipendio base ed aggiunta speciale
di indicizzazione.
L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende esegue la ritenuta del
contributo dovuto e ne effettua il versamento al Fondo Assistenza Sanitaria
unitamente alla propria quota contributiva entro dieci giorni dall'avvenuto
pagamento della retribuzione.
2. Per gli iscritti che beneficiano di pensione vaticana o di altri Enti
diretta, indiretta o di reversibilità, il Fondo è alimentato:
a) Per il titolare di pensione vaticana:
l) dal contributo dell' Amministrazione dalla quale il dipendente o dante
causa apparteneva al momento del collocamento in quiescenza, nella misura
del 4,5% della pensione diretta, indiretta o di reversibilità per tredici
mensilità;
2) dal contributo dell'iscritto nella misura del 2% della pensione, come
specificato al punto l).
Il versamento al Fondo Assistenza Sanitaria della quota contributiva
dell' Amministrazione e della quota contributiva del pensionato ritenuta
dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Gestione Fondo
Pensioni, è effettuato entro dieci giorni dal pagamento della pensione.
b) Per il titolare di pensione di altri Enti:
l) dal contributo dell' Amministrazione dalla quale il dipendente o dante
causa apparteneva al momento del collocamento in quiescenza nella misura del
4,5% della pensione diretta, indiretta o di reversibilità per tredici
mensilità;
2) dal contributo dell'iscritto nella misura del 2% della pensione, come
specificato al punto l), da versarsi semestralmente da parte dell'iscritto
alle Amministrazioni di cui al precedente punto l).
L'Amministrazione effettua semestralmente il versamento al Fondo
Assistenza Sanitaria della propria quota contributiva e della quota contributiva
dell'iscritto.
3. Variazioni delle aliquote contributive di cui al numeri l e 2 possono
essere disposte dal Segretario di Stato, su proposta della Commissione Cardinalizia
dell' Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
Art. 12
l. Il Fondo Assistenza Sanitaria ha bilancio proprio e propria
contabilità.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il l0 gennaio e termina il 31
dicembre.
3. La relazione e il bilancio dell'esercizio, predisposti dal Consiglio
di Amministrazione entro il mese di marzo, sono presentati alla Commissione
Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica,
corredati dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
4. Il bilancio annuale viene presentato anche alla Prefettura per gli
Affari Economici della Santa Sede.
5. Il servizio di cassa è affidato all'Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica.
Art. 13
1. L'eventuale avanzo di bilancio è destinato al fondo di riserva.
2. Per la copertura dell'eventuale disavanzo è utilizzato il fondo di
riserva.
3. Qualora questo risulti insufficiente si provvede con contributi
straordinari da parte delle varie Amministrazioni in misura proporzionale
ai rispettivi contributi ordinari corrisposti durante l'anno.
Art. 14
1. Il Fondo, in conformità con il Regolamento, provvede:
a) ad erogare, in caso di malattia, l'assistenza medico chirurgica;
b) ad erogare, in caso di gravidanza, l'assistenza ostetrica;
c) alle prestazioni odontoiatriche, limitatamente alla terapia
conservativa;
d) alla somministrazione di farmaci, in conformità al proprio repertorio;
e) alla corresponsione di contributi, per le prestazioni integrative, in
rapporto alle risorse disponibili.
2. Non danno diritto all'assistenza:
a) le malattie dolosamente contratte o aggravate;
b) gli interventi e le applicazioni di carattere estetico.
Art. 15
l. Le prestazioni sanitarie sono erogate dal Fondo Assistenza Sanitaria
in forma diretta o indiretta:
- in forma diretta, dagli Ambulatori del Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano ovvero da Centri o Medici convenzionati esterni;
- in forma indiretta, da Centri o Medici non convenzionati.
2. Negli Ambulatori del Governatorato dello Stato della Città del
Vaticano le prestazioni sanitarie agli assistiti del Fondo vengono erogate
sotto la vigilanza della Direzione dei Servizi Sanitari.
Art. 16
1. Le prestazioni del Fondo iniziano all'atto dell'assunzione per le
persone di cui all'art. 8, n. 1 lettera a), e all'atto dell'iscrizione per
le altre persone.
2. Le prestazioni terminano alla cessazione del rapporto di lavoro
qualora non sia maturato il diritto alla pensione.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro a motivo dell'infermità,
senza che sia maturato il diritto alla pensione, le prestazioni continuano
per sei. mesi a far tempo dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 17
L'iscritto è tenuto a denunciare al Fondo lo stato di malattia, che
richieda un'assistenza medico-chirurgica, propria o dei suoi familiari,
entro tre giorni dall'inizio della malattia. Tale obbligo, inderogabile per
ogni forma di ricovero, salvo cause di forza maggiore, non sussiste quando
l'infermo si serve degli ambulatori interni o di medici convenzionati
esterni per l'assistenza domiciliare.
Art. 18
Per i ricoveri ospedalieri o in casa, di cura, per le prestazioni
specialistiche e gli accertamenti esterni, sia in caso di assistenza in
forma diretta che indiretta, occorre la preventiva autorizzazione
dell'Ufficio del Fondo.
Art. 19
1. Le prestazioni del Fondo a favore degli assistiti sono gratuite se
effettuate con i mezzi sanitari direttamente forniti dal Fondo, fatto salvo
il concorso di cui all'art. 4 lettera d).
2. Qualora l'assistito intenda servirsi dell'assistenza indiretta, il
Fondo concorre alla spesa nella misura prevista dall'art. 4 lettera c).
Art. 20
Per le malattie ad andamento cronico comportanti lungodegenze, il
Consiglio di Amministrazione può deliberare, su proposta del Direttore del
Fondo, la concessione di contributi per l'assistenza di ricovero o
infermieristica in relazione alle disponibilità finanziarie.
Art. 21
1. Le prestazioni integrative di cui all'art. 14 lettera e) comprendono:
a) protesi dentarie, interventi di paradontologia, terapia ortodontica;
b) protesi oculari;
c) protesi e presidi vari;
d) prestazioni infermieristiche.
2. Le prestazioni debbono essere preventivamente autorizzate
dall'Ufficio del Fondo.
3. La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 22
Il Fondo provvede agli accertamenti di controllo a mezzo di medici propri
o della Direzione dei Servizi Sanitari.
Art. 23
l. Per il prelevamento dei medicinali o di altri mezzi terapeutici, in
caso di assistenza in forma diretta, l'iscritto deve servirsi della
Farmacia Vaticana o di altra Farmacia convenzionata.
2. Per l'acquisto di medicinali, in caso di assistenza in forma
indiretta, il Fondo provvede al rimborso del 70% del costo.
Art. 24
Le spese sostenute dal Fondo Assistenza Sanitaria per infortunio o
malattia riconosciuti dipendenti da causa di servizio sono a carico delle
Amministrazioni di appartenenza dell'iscritto.
Art. 25
l. Nel caso di malattia causata o aggravata da fatto doloso o colposo di
terzi, l'assistito fruisce delle prestazioni impegnandosi:
a) a preservare il diritto di surrogazione del Fondo Assistenza Sanitaria
nei confronti dei responsabili del fatto doloso o colposo nei termini di
legge;
b) a rimettere al Fondo l'eventuale importo percepito a titolo di
risarcimento fino alla concorrenza delle spese di assistenza
medico-chirurgica sostenute o da sostenersi dal Fondo stesso in previsione
della completa guarigione.
2. Il Fondo Assistenza Sanitaria si riserva, qualora necessario, l'azione
di surroga nei confronti del responsabile per il recupero delle spese
sostenute o da sostenere.
Art. 26 1. Gli eventuali reclami da parte degli iscritti debbono essere
presentati al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera in merito.
2. Contro la decisione del Consiglio è ammesso il ricorso alla
Commissione Cardinalizia.
3. La decisione pronunziata dalla Commissione Cardinalizia è
definitiva.
Norme transitorie Art. 27 Per coloro i quali non possono più essere assistiti dal Fondo in base
alle presenti norme, le prestazioni continuano per trenta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime.
Città del Vaticano, 7 novembre 1994
FONDO ASSISTENZA SANITARIA
In data 7 novembre 1994 il Santo Padre Giovanni Paolo II approvava il
nuovo Statuto del Fondo Assistenza Sanitaria per il personale degli
Organismi ed Enti gestiti amministrativamente dalla Sede Apostolica, anche
non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, e ne stabiliva
l'entrata in vigore per il l° gennaio 1995.
Per facilitare l'attuazione di varie disposizioni del nuovo Statuto è
stato predisposto un Regolamento, in particolare al fine di chiarire le
procedure da seguire da parte degli assistiti e degli organi stessi del FAS
per un più spedito ed efficiente servizio assistenziale. Il progetto,
redatto dall'Ufficio del FAS, è stato sottoposto al Consiglio di
Amministrazione, il quale, dopo averlo esaminato ed avervi introdotto alcune
modifiche, ne ha varato il testo in data 24 maggio 1995. Esso è stato
quindi portato a conoscenza degli Em.mi Cardinali della Commissione
Cardinalizia dell' APSA e dell'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato.
Compiuto così l'iter di perfezionamento del documento, con il presente
atto approvo, nel suo testo definitivo, l'unito
REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA
disponendo che esso sia portato a conoscenza di tutti gli
iscritti.
+ Mons. GIOVANNI LAJOLO Presidente
Città del Vaticano, 18 ottobre 1995 Festa di San Luca, evangelista,
medico
REGOLAMENTO
Titolo I
ISCRIZIONE AL FAS
Art. l
Le Amministrazioni degli Organismi ed Enti gestiti in modo diretto dalla
Sede Apostolica, di cui all'art. l dello Statuto, chiedono l'iscrizione al
Fondo Assistenza Sanitaria FAS per i rispettivi dipendenti di ruolo ed a
contratto al momento della loro assunzione.
A tal fine l'Ufficio di appartenenza del dipendente trasmette al FAS il
modo 1/FAS compilato in tutte le sue voci, contestualmente all'assunzione e
comunque entro trenta giorni dalla stessa.
Art. 2
Gli organismi ed Enti amministrati indirettamente dalla Sede Apostolica
possono chiedere l'iscrizione al FAS dei propri dipendenti di ruolo ed a
contratto. L'accoglimento della richiesta è deliberato dal Consiglio di
Amministrazione. L'Organismo od Ente che intende avvalersi di questa norma
deve chiedere l'iscrizione per tutto il personale già in servizio. In sede di
prima applicazione della norma i singoli dipendenti possono rinunciare, in via
definitiva, all'iscrizione, la quale è obbligatoria per tutto il personale
successivamente assunto.
Art. 3
Le persone autorizzate a risiedere nello S.C.V., che non abbiano diritto
all'iscrizione per altro titolo, possono chiedere l'iscrizione al FAS, secondo
le modalità contributive stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Ai fini dell'iscrizione gli interessati dovranno trasmettere al FAS il
modo 1/FAS/R, compilato in tutte le sue voci, unitamente alla documentazione
comprovante l'autorizzazione a risiedere nello S.C.V.
Art. 4
Sulla base di adeguate motivazioni e previo nulla osta della Commissione
Cardinalizia dell' Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il
Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'iscrizione di altre persone,
definendone le modalità contributive.
L'iscrizione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata
dalla Commissione Cardinalizia dell'APSA, verrà formalizzata dopo la
presentazione da parte dell'interessato del modo 1/FAS compilato in tutte le
sue voci.
Art. 5
L'iscrizione al FAS viene mantenuta senza interruzione nel passaggio
dalla condizione di dipendente a quella di pensionato per i dipendenti degli
Organismi ed Enti di cui all'art. 8 comma l e 2 dello Statuto ai quali spetti
la pensione a decorrere dal periodo immediatamente successivo alla cessazione
del rapporto di lavoro.
I titolari di pensione diretta possono rinunciare all'iscrizione al FAS.
La rinuncia, da intendersi in via definitiva, va notificata alla Direzione del
FAS, tramite il Fondo Pensioni.
Art. 6
L'iscrizione al FAS viene mantenuta senza interruzione agli aventi
diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. I titolari di pensione
indiretta o di reversibilità possono rinunciare all'iscrizione al FAS. La
rinuncia, da intendersi in via definitiva, va notificata per iscritto alla
Direzione del FAS tramite il Fondo Pensioni.
Titolo II
ESTENSIONE DELL' ASSISTENZA AI FAMILIARI DELL'ISCRITTO
Art. 7
L'assistenza del FAS è estesa ai figli dell'iscritto minori di anni 18.
L'estensione avviene su presentazione all'Ufficio del Fondo del certificato di
nascita.
Art. 8
L'assistenza del FAS è estesa ai figli dell'iscritto maggiori di anni 18,
se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari superiori
o di un corso universitario o di studi riconosciuti equivalenti dalla Sede
Apostolica. Ai fini di questa estensione, all'inizio di ogni anno scolastico o
accademico, l'iscritto dovrà presentare domanda all'Ufficio del Fondo
corredata del relativo certificato d'iscrizione.
Art. 9
L'assistenza del FAS è estesa ai figli dell'iscritto maggiori di anni 18
riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e
continuativo, confacente con le loro attitudini a giudizio insindacabile del
collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato
della Città del Vaticano.
Ai fini di questa estensione l'iscritto dovrà inoltrare alla Direzione del
FAS domanda corredata di tutti i documenti idonei a valutare lo stato di
inabilità.
L'Ufficio del Fondo provvederà a chiedere la visita collegiale alla
Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano.
Art. l0
L'assistenza è estesa, per tutto il periodo di affidamento, agli affidati
all'iscritto a norma di legge. Ai fini di questa estensione l'iscritto dovrà
presentare alla Direzione del FAS una domanda corredata del titolo di
affidamento.
Art. 11
L'assistenza del FAS è estesa al coniuge, convivente con l'iscritto, che
non disponga di redditi superiori al limite stabilito dall'art. l0 lettera c)
dello Statuto.
Ai fini dell'estensione l'iscritto dovrà presentare all'Ufficio del Fondo i
certificati di matrimonio religioso e di stato di famiglia.
Egli dovrà inoltre redigere, sotto la sua responsabilità, una dichiarazione
della convivenza con il coniuge, con attestazione che i redditi del medesimo
non sono superiori a quanto previsto dal citato art. l0 lettera c).
L'attestazione resa ai sensi del precedente comma è considerata come
dichiarazione fatta a pubblico ufficiale.
Art. 12
L'assistenza del FAS può essere estesa ai genitori ovvero ad un fratello
o una sorella, celibe, nubile o in condizioni di vedovanza, purché conviventi
con l'iscritto, che non dispongano di redditi superiori a quanto previsto
dall'art. l0 lettera c) dello Statuto.
Ai fini di questa estensione l'iscritto dovrà presentare domanda
all'Ufficio del Fondo corredata del certificato di stato di famiglia.
L'iscritto dovrà inoltre redigere, sotto la sua responsabilità, una
dichiarazione della convivenza del familiare con attestazione che i redditi
del medesimo non sono superiori a quanto previsto dal citato art. l0 lettera
c).
Art. 13
L'iscritto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione del FAS ogni variazione del suo stato di famiglia e di reddito dei familiari
assistiti, suscettibili di modificare il diritto all'estensione
dell'assistenza. Tale comunicazione deve essere inoltrata entro trenta giorni
dal verificarsi della variazione.
Art. 14
La Direzione del FAS si riserva di richiedere pertinente documentazione e
di espletare gli accertamenti necessari per verificare la veridicità delle
attestazioni richieste per l'iscrizione dei familiari di cui agli artt. 11-13.
In caso di dichiarazione mendace il Consiglio di Amministrazione adotterà
i provvedimenti ritenuti necessari.
Art. 15
L'Ufficio del Fondo rilascia per ciascun assistito un documento attestante
il diritto all'assistenza. L'esibizione di detto documento, regolarmente
vidimato, è obbligatoria per accedere alle prestazioni in forma diretta e per ottenere le autorizzazioni dello stesso
Ufficio del Fondo. La validità del documento è annuale.
Alla scadenza del periodo autorizzato, qualora non siano intervenuti motivi
di decadenza, l'assistito è tenuto a chiederne la convalida all'Ufficio del
Fondo.
Titolo III
LE PRESTAZIONI
Art. 16
L'assistito, in caso di malattia per la quale richieda l'assistenza medica
o chirurgica del FAS, deve darne notizia all'Ufficio del Fondo entro tre
giorni dall'inizio della malattia, mediante presentazione della certificazione
medica, che può essere trasmessa anche a mezzo lettera o fax.
La denuncia telefonica, da effettuare entro tre giorni dall'avvenuto
ricovero, è ammessa solo per i ricoveri urgenti.
Art. 17
La denuncia di malattia di cui al precedente articolo non è prevista per le
malattie assistite dai medici del Poliambulatorio della Direzione dei Servizi
Sanitari dello Stato della Città del Vaticano o dai medici convenzionati
esterni per l'assistenza domiciliare, salvo che non siano proposte prestazioni
specialistiche in convenzione esterna.
La denuncia di malattia è obbligatoria quando si prevede un ricovero in
ospedale, clinica o casa di cura, anche se convenzionati con il FAS e quando
l'iscritto intende servirsi dell'assistenza indiretta.
Art. 18
Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 14 dello Statuto sono erogate dal
FAS in forma diretta nel Poliambulatorio della Direzione dei Servizi Sanitari
dello Stato della Città del Vaticano, sotto la vigilanza della medesima
Direzione o da centri e medici convenzionati esterni.
Art. 19
A cura del Direttore del FAS, d'intesa con il Direttore dei Servizi
Sanitari, è predisposto un elenco delle prestazioni cliniche, specialistiche,
di laboratorio o strumentali, la cui prescrizione deve essere stabilita o
confermata dal medico interni sta o dallo specialista della branca, del
Poliambulatorio o convenzionato esterno.
Art. 20
L'assistenza sanitaria viene erogata dal Poliambulatorio per tutte le
prestazioni ivi effettuabili, secondo i parametri e le modalità stabilite
dalla Direzione dei Servizi Sanitari d'intesa con la Direzione del FAS.
Art. 21
In caso d'urgenza, attestata da certificazione medica, l'Ufficio del FAS
può autorizzare l'esecuzione in convenzione esterna di prestazioni
specialistiche non effettuabili in tempi sufficientemente rapidi nel
Poliambulatorio.
Art. 22
Le prestazioni specialistiche, soggette a prenotazione, richieste dai
medici del Poliambulatorio o dai medici convenzionati esterni effettuabili
nello stesso Poliambulatorio, si prenotano direttamente presso gli Uffici
della Direzione dei Servizi Sanitari, salvo quanto previsto dall'art. 21 del
presente Regolamento.
Le prestazioni specialistiche richieste da medici non convenzionati sono
autorizzate dall'Ufficio del FAS.
Art. 23
Le prestazioni specialistiche effettuate in assistenza diretta sono
gratuite, salvo l'eventuale concorso alle spese stabilito a norma dell'art.
4, lettera d) dello Statuto.
Art. 24
Gli assistiti possono ritirare gratuitamente, dalla Farmacia Vaticana o da
altre farmacie convenzionate, tutti i farmaci elencati nel repertorio
farmaceutico del FAS, prescritti da medici del Poliambulatorio o convenzionati
esterni, salvo quanto previsto dall'art. 4, lettera d) dello Statuto.
Art. 25
Le prescrizioni effettuate da medici non convenzionati sono ammesse al
prelevamento con le stesse modalità previste dal precedente articolo, previa
autorizzazione dell'Ufficio del Fondo.
Art. 26
Per i ricoveri In assistenza diretta od indiretta in ospedali, cliniche o
case di cura è obbligatoria la previa autorizzazione dell'Ufficio del Fondo.
Deroga è ammessa per i ricoveri urgenti, la cui denuncia deve effettuarsi
entro tre giorni.
Art. 27
In caso di gravidanza il FAS assicura l'assistenza medico-chirurgica ed
ostetrica per tutta la durata della gravidanza, del parto e del puerperio.
Lo stato di gravidanza e la sede ove si intende partorire dovranno essere
notificati al FAS con le stesse modalità previste per la malattia.
Art. 28
Per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie di cui all’art. 14 dello
Statuto qualora l'iscritto intenda servirsi dell'assistenza indiretta, il FAS
concorre alla spesa nella misura prevista dall' Art. 4, lettera c) dello
Statuto.
Per quanto concerne l'assistenza farmaceutica indiretta, il FAS provvede
al rimborso del 70% del costo, limitatamente ai farmaci elencati nel proprio
repertorio farmaceutico.
Art. 29
Qualsiasi prestazione indiretta medica o farmaceutica, in assistenza
indiretta, sarà rimborsata nella misura prevista solo se previamente
autorizzata dall'Ufficio del FAS. L'autorizzazione è subordinata alla
presentazione di una certificazione medica comprensiva delle generalità del
paziente e della diagnosi ed all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 17.
Su richiesta dell'iscritto, al te mine di ciascun ciclo di malattia, e
comunque non oltre tre mesi dall'effettuazione dell'ultima prestazione, verrà
istruita la pratica di rimborso per le spese sostenute e documentate.
Art. 30
Le spese affrontate per tutte le prestazioni in assistenza indiretta
debbono essere documentate con regolari fatture o ricevute in originale.
I documenti prodotti sono restituiti all'interessato su sua richiesta.
Art. 31
Al termine di un ricovero autorizzato in assistenza indiretta è d'obbligo
presentare con i documenti di cui all' art. 30 una copia della cartella
clinica.
Titolo IV
CONTRIBUTI INTEGRATIVI
Art. 32
Il Consiglio di Amministrazione, in rapporto alle risorse disponibili,
stabilisce la misura complessiva dei contributi per le prestazioni
integrative previste dall'art. 21, n. l, dello Statuto.
Per i singoli casi, previamente autorizzati dall'Ufficio del Fondo, la
concessione del contributo è stabilita dalla Giunta Esecutiva sulla base delle
disponibilità finanziarie di cui al comma precedente.
Art. 33
I contributi per le prestazioni odontoiatriche possono essere concessi per:
a) protesi dentarie parziali e totali, fisse e mobili;
b) interventi di paradontologia;
c) interventi di ortodonzia o protesi ortodontiche.
Art. 34
Le protesi oculari, ai fini della concessione dei contributi, comprendono,
oltre alle protesi sostitutive, gli occhiali e le lenti a contatto.
Per il contributo per gli occhiali e le lenti a contatto si richiede la
prescrizione di un oculista del Poliambulatorio o convenzionato esterno.
La concessione non può essere rinnovata prima che siano trascorsi due anni
dalla precedente, salvo i casi di variazione del visus.
Art. 35
Le protesi e presidi vari, per i quali può essere concesso un contributo,
comprendono in particolare le protesi ortopediche, le protesi acustiche,
cinti erniari, busti e calze elastiche.
Il contributo è concesso nei casi preventivamente autorizzati dall'Ufficio
del FAS e sottoposti, se ritenuto necessario, a visita specialistica per
opportuna verifica. La concessione non può essere rinnovata prima che siano
trascorsi due anni dalla precedente, salvo i casi di variazione della
patologia.
Art. 36
Per le malattie ad andamento cronico anche comportanti lungodegenza, a
richiesta dell'interessato può essere concesso un contributo per l'assistenza infermieristica o per il
ricovero in strutture per lungodegenti. A tal fine, dopo opportuni
accertamenti, il Direttore del FAS propone la concessione di un contributo
al Consiglio di Amministrazione che delibera in relazione alle disponibilità
finanziarie.
Titolo V
RECLAMI
Art. 37
I reclami di cui all'art. 26 dello Statuto debbono essere presentati
dall'iscritto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento oggetto del reclamo. Il reclamo deve contenere l'esposizione
del fatto, i suoi motivi ed essere sottoscritto dall'interessato.
Art. 38
Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione l'interessato può
ricorrere alla Commissione Cardinalizia nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione. La decisione della Commissione Cardinalizia non può essere
impugnata. |