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[AAS 75(1983), pp. 396-403]
Nella
costituzione apostolica “Divinus perfectionis Magister” del 25 gennaio
1983 è stata stabilita la procedura per le inchieste che d'ora in poi devono
essere svolte nelle cause dei santi da parte dei vescovi; così pure è stato
affidato a questa sacra congregazione il compito di emanare speciali Norme a
tale scopo. Perciò la medesima sacra congregazione ha redatto le norme che
seguono. Il sommo pontefice ha voluto che fossero esaminate dall'assemblea
plenaria dei padri preposti a detta congregazione tenuta nei giorni 22 e 23
giungo 1981; e poi, dopo aver sentito anche il parere di tutti i padri
preposti ai dicasteri della Curia romana, le ha ratificate e ne ha ordinato la
pubblicazione. 1.
a) L'attore promuove la causa di canonizzazione; chiunque faccia parte del
popolo di Dio o qualunque gruppo di fedeli ammesso dall'autorità
ecclesiastica può fungere da attore. b)
L'attore tratta la causa tramite un postulatore legittimamente costituito. 2.
a) Il postulatore viene costituito dall'attore mediante un mandato di procura
redatto a norma del diritto, con l'approvazione del vescovo. b)
Mentre la causa viene trattata presso la sacra congregazione, il postulatore,
approvato dalla stessa congregazione, deve avere dimora stabile a Roma. 3.
a) Possono svolgere la mansione di postulatore sacerdoti, membri di istituti
di vita consacrata e laici; tutti devono essere esperti in teologia, diritto
canonico e storia, come pure conoscere la prassi della sacra congregazione. b)
E' compito del postulatore anzitutto svolgere le indagini sulla vita del servo
di Dio di cui si tratta, per conoscere la sua fama di santità e l'importanza
ecclesiale della causa, e riferire al vescovo. c)
Al postulatore viene affidato anche il compito di amministrare i beni offerti
per la causa, secondo le norme date dalla sacra congregazione. 4.
Il postulatore ha il diritto di farsi sostituire, per mezzo di un legittimo
mandato e con il consenso degli attori, da altri che vengono chiamati
vice-postulatori. 5.
a) Nell'istruire le cause di canonizzazione, il vescovo competente è quello
nel cui territorio il servo di Dio è morto, a meno che particolari
circostanze, riconosciute dalla sacra congregazione, non consiglino
diversamente. b)
Se si tratta di un asserito miracolo, è competente il vescovo sul cui
territorio il fatto è avvenuto. 6.
a) Il vescovo può istruire la causa direttamente o tramite un suo delegato,
che sia sacerdote, veramente preparato in campo teologico, canonico e anche
storico se si tratta di cause antiche. b)
Anche il sacerdote che viene scelto come promotore di giustizia deve possedere
tali doti. c)
Tutti gli officiali che prendono parte alla causa devono giurare di adempiere
fedelmente il loro incarico, e sono tenuti al segreto. 7.
La causa può essere più recente o antica; è detta più recente, se il
martirio o le virtù del servo di Dio possono essere provati attraverso le
deposizioni orali di testimoni oculari; è detta antica quando le prove
relative al martirio o le virtù possono essere desunte soltanto da fonti
scritte. 8.
Chiunque intenda iniziare una causa di canonizzazione, presenti al vescovo
competente, tramite un postulatore, il libello di domanda, nel quale si
richiede l'istruzione della causa. 9.
a) Nelle cause più recenti, il libello di domanda non può essere presentato
prima di cinque anni dalla morte del servo di Dio. b)
Se viene presentato dopo 30 anni, il vescovo non può procedere alle fasi
successive se non si sia accertato, con un'attenta indagine, che nel caso non
c'è stata alcuna frode o inganno, da parte degli attori, nel procrastinare
l'introduzione della causa. 10.
Il postulatore, assieme al libello di domanda, deve presentare: a)nelle
cause sia più recenti sia antiche, una biografia di un certo valore storico
sul servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un'accurata relazione
cronologica sulla vita e le attività del servo di Dio, sulle sue virtù o
martirio, sulla forma di santità e di prodigi, senza omettere ciò che pare
contrario o meno favorevole alla causa stessa;(1)
b)tutti
gli scritti pubblicati dal servo di Dio in copia autentica; c)solo
nelle cause più recenti, un elenco delle persone che possono contribuire a
riconoscere la verità sulle virtù o il martirio del servo di Dio, come pure
sulla fama di santità o di prodigi, oppure impugnarla. 11.
a) Accettato il libello, il vescovo consulti la conferenza episcopale, almeno
regionale, sull'opportunità di introdurre la causa. b)
Inoltre faccia conoscere pubblicamente la petizione del postulatore della
propria diocesi e, se lo riterrà opportuno, anche nelle altre diocesi, con il
consenso dei rispettivi vescovi, invitando tutti i fedeli a dargli notizie
utili riguardanti la causa, se ne hanno da fornire. 12.
a) Se dalle informazioni ricevute fosse emerso qualche ostacolo di una certa
rilevanza contro la causa, il vescovo ne informi il postulatore, affinché lo
possa eliminare. b)
Se l'ostacolo non è stato rimosso e il vescovo perciò riterrà che la causa
non si può ammettere, avverta il postulatore, esponendo le motivazioni della
decisione. 13.
Se il vescovo intende introdurre la causa, chieda il voto di due censori
teologi circa gli scritti editi del servo di Dio; questi dicano se in tali
scritti c'è qualcosa di contrario alla fede e ai buoni costumi.(2) 14. a) Se i voti dei censori teologi sono favorevoli, il vescovo ordini che vengano raccolti tutti gli scritti del servo di Dio non ancora pubblicati, come pure tutti e singoli i documenti storici sia manoscritti sia stampati riguardanti in qualunque modo la causa. (3) b)
Nel fare tale ricerca, soprattutto quando si tratta di cause antiche, si
ricorra all'aiuto di esperti in storia e archivistica. c)
Adempiuto l'incarico, gli esperti presentino al vescovo, assieme agli scritti
raccolti, una diligente e distinta relazione, nella quale riferiscano e
garantiscano d'aver adempiuto fedelmente il compito loro affidato, uniscano un
elenco degli scritti e dei documenti, esprimano un giudizio circa la loro
autenticità e il loro valore, come pure circa la personalità del servo di
Dio, quale si desume dagli stessi scritti e documenti. 15.
a) Ricevuta la relazione, il vescovo consegni al promotore di giustizia o ad
un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a quel momento,
affinché possa predisporre gli interrogatori utili ad indagare e mettere in
luce la verità circa la vita, le virtù o il martirio, la fama di santità o
di martirio del servo di Dio. b)
Nelle cause antiche gli interrogatori riguardino soltanto la fama di santità
o di martirio ancora presente e, se è il caso, il culto reso al servo di Dio
in tempi più recenti. c)
Nel frattempo il vescovo invii alla Congregazione per le cause dei santi una
breve notizia sulla vita del servo di Dio e sull'importanza della causa, per
vedere se da parte della Santa Sede ci sia qualcosa in contrario. 16.
a) Quindi il vescovo o un suo delegato esamini i testimoni presentati dal
postulatore e gli altri che devono essere interrogati d'ufficio, assistito da
un notaio che trascrive le parole di chi depone, il quale alla fine conferma
la deposizione. Ma se urge l'esame dei testimoni per non perdere le prove, essi devono essere interrogati anche prima di completare la ricerca dei documenti (4) b)
All'esame dei testimoni partecipi il promotore di giustizia; qualora questi
non fosse stato presente, gli atti vengano poi sottoposti al suo esame,
affinché egli possa fare le sue osservazioni e proporre quanto gli parrà
necessario e opportuno. c)
I testimoni siano esaminati anzitutto sugli interrogatori stabiliti; poi il
vescovo o il suo delegato non tralasci di porre ai testimoni altre domande
necessarie o utili, affinché quanto essi hanno detto sia chiarito o le
eventuali difficoltà emerse siano appianate o superate. 17.
I testimoni devono essere testimoni oculari; a questi, se occorre, possono
essere aggiunti altri testimoni che hanno sentito da coloro che hanno visto;
ma tutti siano degni di fede. 18.
Come testimoni siano presentati anzitutto i consanguinei e parenti del servo
di Dio e quanti altri abbiano vissuto con e frequentato il servo di Dio. 19.
A prova del martirio o dell'esercizio delle virtù e della fama dei prodigi di
un servo di Dio che sia appartenuto a qualche istituto di vita consacrata, una
parte notevole di testimoni presentati devono essere estranei; a meno che ciò
sia impossibile, a motivo della particolare vita del servo di Dio. 20.
Non siano ammessi a testimoniare: a)il
sacerdote, per quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza
attraverso la confessione sacramentale; b)i
confessori abituali o i direttori spirituali del servo di Dio, per quanto
riguarda anche tutto ciò che il servo di Dio ha loro manifestato nel foro di
coscienza fuori della confessione sacramentale. c)il
postulatore nella causa, finché svolge l'incarico. 21.
a) Il vescovo o il delegato chiami d'ufficio alcuni testimoni, che siano in
grado di contribuire, se occorre, al completamento dell'inchiesta, soprattutto
se sono contrari alla causa stessa. b)
Devono essere chiamati come testimoni d'ufficio gli esperti che hanno svolto
le indagini sui documenti e redatto la relazione sui medesimi; essi devono
dichiarare sotto giuramento: 1)di avere svolto tutte le indagini e di aver
raccolto tutta la documentazione riguardante la causa; 2)di non aver alterato
o mutilato alcun documento o testo. 22.
a) I medici curanti, quando si tratta di guarigioni prodigiose, vanno prodotti
come testimoni. b)
Qualora essi si rifiutassero di presentarsi al vescovo o al delegato, questi
provveda che redigano sotto giuramento, se possibile, una relazione scritta da
mettere agli atti sulla malattia e il suo decorso, o almeno si cerchi di
ottenere tramite interposta persona, un loro giudizio, da sottoporre poi ad
esame. 23.
I testimoni nella loro testimonianza, che dev'essere confermata con
giuramento, devono indicare la fonte della loro conoscenza di quanto
asseriscono; diversamente la loro testimonianza è da ritenersi nulla. 24.
Se un testimone preferisce consegnare al vescovo o al suo delegato, sia
contestualmente alla deposizione sia al di fuori di essa, qualche scritto da
lui redatto in precedenza, tale scritto venga accettato, purché il teste
stesso provi con giuramento che ne è l'autore e che in esso sono esposte cose
vere; e tale scritto venga accluso agli atti della causa. 25.
a) Qualunque sia il modo con cui i testimoni hanno rilasciato le informazioni,
il vescovo o il delegato abbia diligente cura di autenticarle sempre con la
sua firma e col proprio timbro. b)
I documenti e le testimonianze scritte, sia raccolte dagli esperti sia
rilasciate da altri, siano dichiarate autentiche con l'apposizione del nome e
del timbro di un notaio o di un pubblico ufficiale che ne faccia fede. 26.
a) Se le indagini sui documenti o sui testimoni devono essere svolte in altra
diocesi, il vescovo o il delegato mandi una lettera al vescovo competente, il
quale procederà secondo le norme qui stabilite. b)
Gli atti di tale inchiesta siano conservati nell'archivio della curia, ma una
copia redatta a norma dei nn. 29-30 sia mandata al vescovo richiedente. 27.
a) Il vescovo o il delegato si interessi con somma diligenza e impegno affinché
nel raccogliere le prove nulla sia omesso, di quanto in qualunque modo ha
attinenza con la causa, tenendo presente che il felice esito della causa
dipende in gran parte dalla sua buona istruzione. b)
Raccolte quindi tutte le prove, il promotore di giustizia esamini tutti gli
atti e documenti per potere, se gli parrà necessario, richiedere ulteriori
indagini. c)
Al postulatore dev'essere data anche la facoltà di esaminare gli atti per
potere, se lo ritiene opportuno, completare le prove con nuovi testimoni o
documenti. 28.
a) Prima che l'inchiesta sia conclusa il vescovo o il delegato ispezioni
diligentemente la tomba del servo di Dio, la camera nella quale abitò o morì
e altri eventuali luoghi dove si possano mostrare segni di culto in suo onore,
e faccia una dichiarazione circa l'osservanza dei decreti di Urbano VIII sulla
non esistenza di culto (5) b)
Di tutto ciò che è stato fatto si rediga una relazione da allegare agli
atti. 29.
a) Completati gli atti istruttori, il vescovo o il delegato ordini che sia
redatta una copia conforme, a meno che, considerate le circostanze sicure,
abbia già permesso di prepararla durante la fase istruttoria. b)
La copia conforme sia trascritta dagli atti originali e venga fatta in duplice
esemplare. 30.
a) Fatta la copia conforme, la si confronti con l'originale, e il notaio firmi
ciascuna pagina almeno con le sigle e vi apponga il suo timbro. b)
L'originale chiuso in busta e contrassegnato dai timbri sia custodito
nell'archivio della curia. 31.
a) La copia conforme dell'inchiesta e i documenti allegati vengano trasmessi
per via sicura alla sacra congregazione in duplice esemplare debitamente
chiusi e contrassegnati dai timbri, assieme ad una copia dei libri del servo
di Dio esaminati dai censori teologi e sottoposti al loro giudizio.
(6)
b)
Se è necessaria una traduzione degli atti e dei documenti in una lingua
ammessa presso la sacra congregazione, si producano due copie della versione
dichiarata autentica, e siano inviate a Roma assieme alla copia conforme. c)
Il vescovo o il delegato mandi inoltre al cardinale prefetto una dichiarazione
sulla credibilità dei testimoni e la legittimità degli atti. 32.
L'inchiesta sui miracoli va istruita separatamente dall'inchiesta sulle virtù
o il martirio e si svolga secondo le norme che seguono(7) 33.
a) Il vescovo competente a norma del n. 5 b, dopo aver ricevuto il libello del
postulatore assieme ad una breve ma accurata relazione dell'asserito miracolo
e ai documenti ad esso relativi, chieda il giudizio di uno o due esperti. b)
Se avrà poi deciso di istruire l'inchiesta giuridica, esaminerà di persona o
tramite un suo delegato tutti i testimoni, secondo le norme stabilite sopra ai
nn. 15a, 16-18 e 21-24. 34.
a) Se si tratta di guarigione da una malattia, il vescovo o il delegato chieda
l'aiuto di un medico, il quale pone le domande ai testimoni per chiarire
meglio le cose secondo la necessità e le circostanze. b)
Se il guarito è ancora vivente, alcuni esperti lo visitino, per costatare se
la guarigione è duratura. 35.
La copia conforme dell'inchiesta assieme ai documenti allegati sia inviata
alla sacra congregazione, secondo quanto stabilito ai nn. 29-31. 36.
Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici
sui servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo
esame. Ma
anche fuori della chiesa ci si deve astenere da quegli atti che potrebbero
indurre i fedeli a ritenere a torto che l'inchiesta, fatta dal vescovo sulla
vita e sulle virtù o sul martirio del servo di Dio, comporti automaticamente
la certezza della futura canonizzazione del servo di Dio stesso. Giovanni
Paolo II, per divina provvidenza papa, nell'udienza concessa il 7 febbraio
1983 al sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione, si è degnato di
approvare e ratificare le presenti norme, ordinandone la pubblicazione e
l'entrata in vigore da oggi stesso. Esse dovranno debitamente e devotamente
essere osservate da tutti i vescovi che istruiscono le cause di canonizzazione
e da quanti altri direttamente interessati, nonostante qualsiasi disposizione
in contrario, anche degna di speciale menzione. Roma,
dalla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, 7 febbraio 1983. Pietro
Card. Palazzini Traian
Crisan 1 Cfr. Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister, n. 2.1. 2. Cfr. ibid., 2.2. 3. Cfr. ibid., n. 2.3. 4. Cfr. ibid., n. 2.4. 5. Cfr. ibid., n. 2.6. 6. Ibid. 7. Ibid., n. 2, 5.
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