ISTRUZIONE
SU ALCUNE QUESTIONI CIRCA LA COLLABORAZIONE DEI FEDELI LAICI AL
MINISTERO DEI SACERDOTI
LIBRERIA EDITRICE VATICANA CITTÀ DEL VATICANO 1997
PREMESSA
Dal mistero della Chiesa scaturisce la chiamata rivolta a tutte le membra
del Corpo mistico affinché partecipino attivamente alla missione e
all'edificazione del Popolo di Dio in una comunione organica, secondo i diversi
ministeri e carismi. L'eco di tale chiamata è risuonata ripetutamente nei
documenti del Magistero, particolarmente dal Concilio Ecumenico Vaticano II (1)
in poi. Soprattutto nelle ultime tre Assemblee generali ordinarie del Sinodo dei
Vescovi, si è riaffermata l'identità, nella comune dignità
e diversità di funzioni, propria dei fedeli laici, dei sacri ministri e
dei consacrati, e si sono incoraggiati tutti i fedeli ad edificare la Chiesa
collaborando in comunione per la salvezza del mondo.
Occorre tener presente l'urgenza e l'importanza dell'azione apostolica dei
fedeli laici nel presente e nel futuro dell'evangelizzazione. La Chiesa non può
prescindere da quest'opera, perché è connaturale ad essa, in
quanto Popolo di Dio, e perché ne ha bisogno per realizzare la propria
missione evangelizzatrice.
La chiamata alla partecipazione attiva di tutti i fedeli alla missione della
Chiesa non è rimasta inascoltata. Il Sinodo dei Vescovi del 1987 ha
constatato « come lo Spirito abbia continuato a ringiovanire la Chiesa
suscitando nuove energie di santità e di partecipazione in tanti fedeli
laici. Ciò è testimoniato, tra l'altro, dal nuovo stile di
collaborazione tra sacerdoti, religiosi e fedeli laici; dalla partecipazione
attiva nella liturgia, nell'annuncio della Parola di Dio e nella catechesi; dai
molteplici servizi e compiti affidati ai fedeli laici e da essi assunti; dal
rigoglioso fiorire di gruppi, associazioni e movimenti di spiritualità e
di impegno laicali; dalla partecipazione più ampia e significativa delle
donne nella vita della Chiesa e nello sviluppo della società ».(2)
Parimenti nella preparazione del Sinodo dei Vescovi del 1994 sulla vita
consacrata si è riscontrato « dappertutto un desiderio sincero di
instaurare autentici rapporti di comunione e di collaborazione tra Vescovi,
istituti di vita consacrata, clero secolare e laici ».(3) Nella successiva
Esortazione apostolica post-sinodale il Sommo Pontefice conferma l'apporto
specifico della vita consacrata alla missione e alla edificazione della
Chiesa(4).
Si ha, in effetti, una collaborazione di tutti i fedeli in entrambi gli
ambiti della missione della Chiesa, sia in quello spirituale di portare il
messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomini, sia in quello temporale di
permeare e perfezionare l'ordine delle realtà secolari con lo spirito
evangelico.(5) Specialmente nel primo ambito evangelizzazione e
santificazione « l'apostolato dei laici e il ministero pastorale si
completano a vicenda ».(6) In esso, i fedeli laici, di entrambi i sessi,
hanno innumerevoli occasioni di rendersi attivi, con la coerente testimonianza
di vita personale, familiare e sociale, con l'annunzio e la condivisione del
vangelo di Cristo in ogni ambiente e con l'impegno di enucleare, difendere e
rettamente applicare i principi cristiani ai problemi attuali.(7)In particolare,
i Pastori sono esortati a « riconoscere e promuovere i ministeri, gli
uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento sacramentale
nel Battesimo e nella Cresima, nonché per molti di loro, nel Matrimonio ».(8)
In realtà, la vita della Chiesa in questo campo ha conosciuto,
soprattutto dopo il notevole impulso dato dal Concilio Vaticano II. e dal
Magistero Pontificio, una sorprendente fioritura di iniziative pastorali.
Oggi, in particolare, il prioritario compito della nuova evangelizzazione,
che investe l'intero popolo di Dio, richiede, insieme allo « speciale
protagonismo » dei sacerdoti, anche il pieno ricupero della coscienza
dell'indole secolare della missione del laico.(9)
Questa impresa spalanca ai fedeli laici gli orizzonti immensi, alcuni dei
quali ancora da esplorare, dell'impegno nel secolo, nel mondo della cultura,
dell'arte e dello spettacolo, della ricerca scientifica, del lavoro, dei mezzi
di comunicazione, della politica, dell'economia, ecc. e chiede loro la genialità
di creare sempre più efficaci modalità affinché questi
ambiti trovino in Gesù Cristo la pienezza del loro significato.(10)
Entro questa vasta area di concorde operosità, sia specificamente
spirituale o religiosa, sia nella consecratio mundi, esiste un campo
speciale, quello che riguarda il sacro ministero del clero, nell'esercizio del
quale possono essere chiamati a coadiuvare i fedeli laici, uomini e donne, e,
naturalmente, anche i membri non ordinati degli Istituti di Vita Consacrata e
delle Società di Vita Apostolica. A tale ambito particolare si riferisce
il Concilio Ecumenico Vaticano II, laddove insegna: « Infine la gerarchia
affida ai laici alcuni compiti, che sono più intimamente collegati con i
doveri dei pastori, come nell'esposizione della dottrina cristiana, in alcuni
atti liturgici, nella cura delle anime ».(11)
Proprio perché si tratta di compiti più intimamente collegati
con i doveri dei pastori che per essere tali devono essere insigniti del
sacramento dell'Ordine si richiede, da parte di tutti coloro che in
qualche modo vi sono coinvolti, una particolare diligenza perché siano
ben salvaguardate, sia la natura e la missione del sacro ministero, sia la
vocazione e l'indole secolare dei fedeli laici. Collaborare non significa
infatti sostituire.
Dobbiamo constatare con viva soddisfazione che in molte Chiese particolari
la collaborazione dei fedeli non ordinati al ministero pastorale del clero si
svolge in maniera assai positiva, con abbondanti frutti di bene, nel rispetto
dei limiti fissati dalla natura dei sacramenti e dalla diversità dei
carismi e delle funzioni ecclesiali, con soluzioni generose e intelligenti per
far fronte a situazioni di mancanza o scarsità di sacri ministri.(12) In
questo modo si è reso perspicuo quell'aspetto della comunione, per cui
alcuni membri della Chiesa si adoperano sollecitamente a rimediare, nella misura
in cui è loro possibile, non essendo insigniti del carattere del
sacramento dell'Ordine, a situazioni di emergenza e di croniche necessità
in alcune comunità.(13) Tali fedeli sono chiamati e deputati ad assumere
precisi compiti, tanto importanti quanto delicati, sostenuti dalla grazia del
Signore, accompagnati dai sacri ministri e bene accolti dalle comunità in
favore delle quali prestano il proprio servizio. I sacri pastori sono
profondamente riconoscenti per la generosità con la quale numerosi
consacrati e fedeli laici si offrono per questo specifico servizio, svolto con
fedele sensus Ecclesiae ed edificante dedizione. Particolare gratitudine
ed incoraggiamento va a quanti svolgono questi compiti in situazioni di
persecuzione della comunità cristiana, negli ambiti di missione, siano
essi territoriali o culturali, laddove la Chiesa è ancora scarsamente
impiantata, o la presenza del sacerdote è solo sporadica.(14)
Non è questo il luogo per approfondire tutta la ricchezza teologica e
pastorale del ruolo dei fedeli laici nella Chiesa. Essa è già
stata ampiamente illustrata dall'Esortazione apostolica Christifideles
laici.
Lo scopo del presente documento, invece, è semplicemente quello di
fornire una risposta chiara ed autorevole alle pressanti e numerose richieste
pervenute ai nostri Dicasteri da parte di Vescovi, presbiteri e laici i quali,
di fronte a nuove forme di attività « pastorale » dei fedeli
non ordinati nell'ambito delle parrocchie e delle diocesi, hanno chiesto di
essere illuminati.
Spesso, infatti, si tratta di prassi che, seppur nate in situazioni di
emergenza e precarietà, e sovente sviluppatesi nella volontà di
prestare un generoso aiuto nell'attività pastorale, possono avere
conseguenze gravemente negative a scapito della retta comprensione della vera
comunione ecclesiale. Tali prassi in realtà sono maggiormente presenti in
alcune regioni e, talvolta, variano di molto all'interno della medesima regione.
Esse, tuttavia, richiamano la grave responsabilità pastorale di
quanti, soprattutto Vescovi,(15) sono preposti alla promozione e alla tutela
della disciplina universale della Chiesa sulla base di alcuni principi
dottrinali già chiaramente enunciati dal Concilio Ecumenico Vaticano
II(16) e dal successivo Magistero Pontificio.(17)
Si è svolto un lavoro di riflessione all'interno dei nostri
Dicasteri, si è riunito un Simposio al quale hanno partecipato
rappresentanti degli Episcopati maggiormente interessati al problema e, infine,
è stata condotta un'ampia consultazione tra numerosi Presidenti di
Conferenze Episcopali ed altri Presuli ed esperti di diverse discipline
ecclesiastiche ed aree geografiche. Ne è risultata una chiara convergenza
nel senso preciso della presente Istruzione che, tuttavia, non pretende di
essere esauriente, sia perché si limita a considerare i casi attualmente
più conosciuti, sia per l'estrema varietà di circostanze
particolari nelle quali tali casi si verificano.
Il testo, redatto sulla sicura base del magistero straordinario ed ordinario
della Chiesa, viene affidato, per la sua fedele applicazione, ai Vescovi
interessati, ma è portato a conoscenza anche dei Presuli di quelle
circoscrizioni ecclesiastiche che, pur non registrando al momento prassi
abusive, potrebbero esserne interessate in breve tempo, attesa l'attuale rapidità
di diffusione dei fenomeni.
Prima di rispondere ai casi concreti a noi pervenuti, si ritiene necessario
premettere, in merito al significato dell'Ordine sacro nella costituzione della
Chiesa, alcuni brevi ed essenziali elementi teologici atti a favorire una
motivata comprensione della stessa disciplina ecclesiastica la quale, nel
rispetto della verità e della comunione ecclesiale, intende promuovere i
diritti e i doveri di tutti, per quella « salvezza delle anime che deve
essere nella Chiesa la legge suprema ».(18)
PRINCIPI TEOLOGICI
1. Il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale
Cristo Gesù, Sommo ed Eterno Sacerdote, ha voluto che il suo unico e
indivisibile sacerdozio fosse partecipato alla sua Chiesa. Questa è il
popolo della nuova alleanza, nel quale, « per la rigenerazione e l'unzione
dello Spirito Santo, i battezzati vengono consacrati per formare un tempio
spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le attività
del cristiano, sacrifici spirituali e far conoscere i prodigi di Colui che dalle
tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce (cf 1 Pt 2, 4-10) ».(19)
« Non c'è quindi che un popolo di Dio scelto da Lui: un solo
Signore, una sola fede, un solo battesimo (Ef 4, 5); comune è la
dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia
di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione ».(20) Vigendo tra
tutti « una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione
comune a tutti i fedeli nell'edificare il Corpo di Cristo », alcuni sono
costituiti, per volontà di Cristo, « dottori, dispensatori dei
misteri e pastori per gli altri ».(21) Sia il sacerdozio comune dei fedeli,
sia il sacerdozio ministeriale o gerarchico, « quantunque differiscano
essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro,
poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all'unico
sacerdozio di Cristo ».(22) Tra di essi si ha una efficace unità
perché lo Spirito Santo unifica la Chiesa nella comunione e nel servizio
e la provvede di diversi doni gerarchici e carismatici.(23)
La differenza essenziale tra il sacerdozio comune ed il sacerdozio
ministeriale non si trova, dunque, nel sacerdozio di Cristo, il quale resta
sempre unico e indivisibile, e neanche nella santità alla quale tutti i
fedeli sono chiamati: « Il sacerdozio ministeriale, infatti, non significa
di per sé un maggior grado di santità rispetto al sacerdozio
comune dei fedeli; ma, attraverso di esso, ai presbiteri è dato da Cristo
nello Spirito un particolare dono, perché possano aiutare il popolo di
Dio ad esercitare con fedeltà e pienezza il sacerdozio comune che gli è
conferito ».(24) Nell'edificazione della Chiesa, Corpo di Cristo, vige la
diversità di membra e di funzioni, ma uno è lo Spirito, il quale
per l'utilità della Chiesa distribuisce i suoi vari doni con magnificenza
proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei servizi (cf 1
Cor 12, 1-11).(25)
La diversità riguarda il modo della partecipazione al
sacerdozio di Cristo ed è essenziale nel senso che « mentre il
sacerdozio comune dei fedeli si realizza nello sviluppo della grazia battesimale
vita di fede, di speranza e di carità, vita secondo lo Spirito
il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio comune, è
relativo allo sviluppo della grazia battesimale di tutti i cristiani ».(26)
Di conseguenza, il sacerdozio ministeriale « differisce essenzialmente dal
sacerdozio comune dei fedeli poiché conferisce un potere sacro per il
servizio dei fedeli ».(27) A questo scopo il sacerdote è esortato a «
crescere nella consapevolezza della profonda comunione che lo lega al Popolo di
Dio » per « suscitare e sviluppare la corresponsabilità nella
comune e unica missione di salvezza, con la pronta e cordiale valorizzazione di
tutti i carismi e i compiti che lo Spirito offre ai credenti per l'edificazione
della Chiesa ».(28)
Le caratteristiche che differenziano il sacerdozio ministeriale dei Vescovi
e dei presbiteri da quello comune dei fedeli, e delineano in conseguenza anche i
confini della collaborazione di questi al sacro ministero, si possono così
sintetizzare:
a) il sacerdozio ministeriale ha la sua radice nella successione
apostolica, ed è dotato di una potestà sacra,(29) la quale
consiste nella facoltà e nella responsabilità di agire in persona
di Cristo Capo e Pastore;(30)
b) esso rende i sacri ministri servitori di Cristo e della Chiesa,
per mezzo della proclamazione autorevole della parola di Dio, della celebrazione
dei sacramenti e della guida pastorale dei fedeli.(31)
Porre le fondamenta del ministero ordinato nella successione apostolica, in
quanto tale ministero continua la missione ricevuta dagli Apostoli da parte di
Cristo, è punto essenziale della dottrina ecclesiologica cattolica.(32)
Il ministero ordinato, pertanto, viene costituito sul fondamento degli
Apostoli per l'edificazione della Chiesa:(33) « è totalmente al
servizio della Chiesa stessa »(34). « Alla natura sacramentale del
ministero ecclesiale è intrinsecamente legato il carattere di servizio. I
ministri, infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, il quale
conferisce missione e autorità, sono veramente « servi di Cristo »,
ad immagine di lui che ha assunto liberamente per noi « la condizione di
servo » (Fil 2, 7). Poiché la parola e la grazia di cui sono
ministri non sono le loro, ma quelle di Cristo che le ha loro affidate per gli
altri, essi si faranno liberamente servi di tutti »(35).
2. Unità e diversificazione dei compiti ministeriali
Le funzioni del ministero ordinato, prese nel loro insieme, costituiscono,
in ragione del loro unico fondamento(36), una indivisibile unità. Una e
unica, in effetti, come in Cristo(37), è la radice dell'azione salvifica,
significata e realizzata dal ministro nello svolgimento delle funzioni di
insegnare, santificare e reggere gli altri fedeli. Questa unità qualifica
essenzialmente l'esercizio delle funzioni del sacro ministero, che sono sempre
esercizio, sotto diverse prospettive, del ruolo di Cristo, Capo della Chiesa.
Se, dunque, l'esercizio da parte del ministro ordinato del munus
docendi, sanctificandi et regendi costituisce la sostanza del ministero
pastorale, le diverse funzioni dei ministri sacri, formando una indivisibile
unità, non possono essere capite separatamente le une dalle altre,
anzi devono essere considerate nella loro mutua corrispondenza e complementarietà.
Solo per alcune di esse, e in certa misura, possono cooperare con i pastori
altri fedeli non ordinati, se sono chiamati a svolgere detta collaborazione
dalla legittima Autorità e nei debiti modi. « Infatti Gesù
Cristo, nel suo corpo che è la Chiesa, continuamente dispensa i doni dei
servizi, grazie ai quali, per sua virtù, noi ci prestiamo aiuto
vicendevolmente in ordine alla salvezza »(38). « L'esercizio di
questi compiti non fa del fedele laico un pastore: in realtà non è
il compito a costituire il ministero, bensì l'ordinazione sacramentale.
Solo il Sacramento dell'Ordine attribuisce al ministero ordinato dei Vescovi e
dei presbiteri una peculiare partecipazione all'ufficio di Cristo Capo e Pastore
e al suo sacerdozio eterno. Il compito esercitato in veste di supplenza, invece,
deriva la sua legittimazione, immediatamente e formalmente, dalla deputazione
ufficiale data dai pastori, e nella sua concreta attuazione è diretto
dall'autorità ecclesiastica »(39).
Occorre riaffermare questa dottrina perché alcune prassi miranti a
supplire alle carenze numeriche di ministri ordinati nel seno della comunità,
in taluni casi, hanno potuto far leva su una concezione di sacerdozio comune dei
fedeli che ne confonde l'indole e il significato specifico, favorendo, tra
l'altro, la diminuzione dei candidati al sacerdozio ed oscurando la specificità
del seminario come luogo tipico per la formazione del ministro ordinato. Si
tratta di fenomeni intimamente connessi, sulla cui interdipendenza si dovrà
opportunamente riflettere per trarre sapienti conclusioni operative.
3. Insostituibilità del ministero ordinato
Una comunità di fedeli, per essere chiamata Chiesa e per esserlo
veramente, non può derivare la sua guida da criteri organizzativi di
natura associativa o politica. Ogni Chiesa particolare deve a Cristo la
sua guida, perché è Lui fondamentalmente ad aver concesso alla
stessa Chiesa il ministero apostolico, per cui nessuna comunità ha il
potere di darla a se stessa(40) o di stabilirla per mezzo di una delega.
L'esercizio del munus di magistero e di governo richiede, in effetti, la
canonica o giuridica determinazione da parte dell'autorità
gerarchica(41).
Il sacerdozio ministeriale, dunque, è necessario all'esistenza stessa
della comunità come Chiesa: « Non si deve pensare al sacerdozio
ordinato (...) come se fosse posteriore alla comunità ecclesiale quasi
che questa possa essere concepita come già costituita senza tale
sacerdozio ».(42) Infatti, se nella comunità viene a mancare il
sacerdote, essa si trova priva dell'esercizio e della funzione sacramentale di
Cristo Capo e Pastore, essenziale per la vita stessa della comunità
ecclesiale.
Il sacerdozio ministeriale è pertanto assolutamente insostituibile.
Se ne deduce immediatamente la necessità di una pastorale vocazionale che
sia zelante, bene ordinata e continua per dare alla Chiesa i necessari ministri,
come pure la necessità di riservare una accurata formazione a quanti, nei
seminari, si preparano a ricevere il presbiterato. Ogni altra soluzione per far
fronte ai problemi derivanti dalla carenza di sacri ministri non può che
risultare precaria.
« Il dovere di dare incremento alle vocazioni sacerdotali spetta a
tutta la comunità cristiana, che è tenuta ad assolvere questo
compito anzitutto con una vita perfettamente cristiana ».(43) Tutti i
fedeli sono corresponsabili nel contribuire ad incoraggiare le risposte positive
alla vocazione sacerdotale, con una sempre più fedele sequela di Gesù
Cristo, superando l'indifferenza dell'ambiente, soprattutto nelle società
fortemente segnate dal materialismo.
4. La collaborazione di fedeli non ordinati al ministero pastorale
Nei documenti conciliari, tra i vari aspetti della partecipazione dei fedeli
non insigniti del carattere dell'Ordine alla missione della Chiesa, viene
considerata la loro diretta collaborazione con i compiti specifici dei
pastori.(44) Infatti, « quando la necessità o l'utilità della
Chiesa lo esige, i pastori possono affidare ai fedeli non ordinati, secondo le
norme stabilite dal diritto universale, alcuni compiti che sono connessi con il
loro proprio ministero di pastori ma che non esigono il carattere dell'Ordine ».(45)
Tale collaborazione è stata successivamente regolata dalla legislazione
postconciliare e, in modo particolare, dal nuovo Codice di Diritto Canonico.
Questo, dopo essersi riferito agli obblighi e diritti di tutti i fedeli(46),
nel titolo successivo, dedicato agli obblighi e diritti dei fedeli laici, tratta
non solo di quelli specifici della loro condizione secolare(47), ma anche di
altri compiti o funzioni a loro non pertinenti in modo esclusivo. Di questi,
alcuni spettano a qualsiasi fedele sia ordinato che non ordinato(48), altri
invece si collocano sulla linea di diretto servizio al sacro ministero dei
fedeli ordinati.49 Rispetto a questi ultimi compiti o funzioni, i fedeli non
ordinati non detengono un diritto ad esercitarli, ma sono « abili ad essere
assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi
che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto »(50),
oppure « in mancanza di ministri (...) possono supplire alcuni dei loro
uffici (...) secondo le disposizioni del diritto »(51).
Affinché una tale collaborazione sia armonicamente inserita nella
pastorale ministeriale, è necessario che, ad evitare deviazioni pastorali
ed abusi disciplinari, i principi dottrinali siano chiari e che,
conseguentemente, con coerente determinazione, si promuova in tutta la Chiesa
un'attenta e leale applicazione delle disposizioni vigenti, non allargando,
abusivamente, i termini di eccezionalità ai casi che non possono essere
giudicati come « eccezionali ».
Qualora, in qualche luogo, si verifichino abusi e prassi trasgressive, i
Pastori mettano in atto i mezzi necessari ed opportuni per impedire
tempestivamente la loro diffusione e per evitare che venga danneggiata la
corretta comprensione della natura stessa della Chiesa. In particolare, vorranno
applicare quelle norme disciplinari già stabilite, le quali insegnano a
conoscere e rispettare fattivamente la distinzione e la complementarietà
di funzioni che sono vitali per la comunione ecclesiale. Dove poi tali prassi
trasgressive sono già diffuse, diventa assolutamente indilazionabile che
intervenga responsabilmente l'autorità che deve farlo, rendendosi così
vera artefice di comunione, la quale può essere costituita esclusivamente
attorno alla verità. Comunione, verità, giustizia, pace e carità
sono termini interdipendenti(52).
Alla luce dei principi ora ricordati, si indicano qui appresso gli opportuni
rimedi per far fronte agli abusi segnalati ai nostri Dicasteri. Le disposizioni
che seguono sono desunte dalla normativa della Chiesa.
DISPOSIZIONI PRATICHE
Articolo 1
Necessità di una terminologia appropriata
Il Santo Padre, nel discorso rivolto ai partecipanti al Simposio sulla «
Collaborazione dei fedeli laici al ministero presbiterale », ha
sottolineato la necessità di chiarire e distinguere le varie accezioni
che il termine « ministero » ha assunto nel linguaggio teologico e
canonico(53).
§ 1. « Da un certo tempo è invalso l'uso di chiamare ministeri
non solo gli officia (uffici) e i munera(funzioni)
esercitati dai Pastori in virtù del sacramento dell'Ordine, ma anche
quelli esercitati dai fedeli non ordinati, in virtù del sacerdozio
battesimale. La questione lessicale diviene ancor più complessa e
delicata quando si riconosce a tutti i fedeli la possibilità di
esercitare in veste di supplenti, per deputazione ufficiale elargita dai
Pastori alcune funzioni più proprie dei chierici, le quali,
tuttavia, non esigono il carattere dell'Ordine. Bisogna riconoscere che il
linguaggio si fa incerto, confuso, e quindi non utile per esprimere la dottrina
della fede, tutte le volte che, in qualsiasi maniera, si offusca la differenza «
di essenza e non solo di grado » che intercorre tra il sacerdozio
battesimale e il sacerdozio ordinato »(54).
§ 2. « Ciò che ha permesso, in alcuni casi l'estensione del
termine ministero ai munera propri dei fedeli laici è il fatto
che anche questi, nella loro misura, sono partecipazione all'unico sacerdozio di
Cristo. Gli officia, loro affidati temporaneamente, sono invece
esclusivamente frutto di una deputazione della Chiesa. Solo il costante
riferimento all'unico e fontale « ministero di Cristo » (...)
permette, in una certa misura, di applicare anche ai fedeli non ordinati, senza
ambiguità, il termine ministero: senza, cioè, che esso
venga percepito e vissuto come indebita aspirazione al ministero ordinato,
o come progressiva erosione della sua specificità.
In questo senso originario, il termine ministero (servitium)
esprime soltanto l'opera con cui membri della Chiesa prolungano, al suo interno
e per il mondo, la missione e il ministero di Cristo. Quando, invece, il termine
viene differenziato nel rapporto e nel confronto tra i diversi munera e
officia, allora occorre avvertire con chiarezza che solo in
forza della sacra Ordinazione esso ottiene quella pienezza e univocità di
significato che la tradizione gli ha sempre attribuito »(55).
§ 3. Il fedele non ordinato può assumere la denominazione
generica di « ministro straordinario », solo se e quando è
chiamato dall'Autorità competente a compiere, unicamente in funzione di
supplenza, gli incarichi, di cui al can. 230, § 3(56), nonché ai
cann. 943 e 1112. Naturalmente può essere utilizzato il termine concreto
con cui viene canonicamente determinata la funzione affidata, ad es. catechista,
accolito, lettore, ecc.
La deputazione temporanea nelle azioni liturgiche, di cui al can. 230, §
2, non conferisce alcuna denominazione speciale al fedele non ordinato(57).
Non è lecito, pertanto, che i fedeli non ordinati assumano, per
esempio, la denominazione di « pastore », di « cappellano »,
di « coordinatore », « moderatore » o altre denominazioni
che potrebbero, comunque, confondere il loro ruolo con quello del pastore, che è
unicamente il
Vescovo e il presbitero(58).
Articolo 2
Il ministero della parola (59)
§ 1. Il contenuto di tale ministero consiste « nella predicazione
pastorale, nella catechesi e in tutta l'istruzione cristiana, nella quale
l'omelia liturgica deve avere un posto privilegiato »(60).
L'esercizio originario delle relative funzioni è proprio del Vescovo
diocesano, come moderatore, nella sua Chiesa, di tutto il ministero della
parola(61), ed è anche proprio dei presbiteri suoi cooperatori(62).
Questo ministero spetta anche ai diaconi, in comunione con il Vescovo ed il suo
presbiterio(63).
§ 2. I fedeli non ordinati partecipano, secondo la loro indole, alla
funzione profetica di Cristo, sono costituiti suoi testimoni e provveduti del
senso della fede e della grazia della parola. Tutti sono chiamati a diventare,
sempre di più, « araldi efficaci della fede in ciò che si
spera (cf Eb 11, 1) »(64). Oggi, l'opera della catechesi, in
particolare, molto dipende dal loro impegno e dalla loro generosità al
servizio della Chiesa.
Pertanto, i fedeli e particolarmente i membri degli Istituti di vita
consacrata e delle Società di vita apostolica possono essere chiamati a
collaborare, nei modi legittimi, nell'esercizio del ministero della parola(65).
§ 3. Affinché l'aiuto di cui al § 2 sia efficace, è
necessario richiamare alcune condizioni relative alle modalità di essa.
Il CIC, can. 766, stabilisce le condizioni per le quali la competente
Autorità può ammettere i fedeli non ordinati a predicare in
ecclesia vel oratorio. La stessa espressione utilizzata, admitti
possunt, pone in risalto come in nessun caso si tratta di un diritto proprio
quale quello specifico dei Vescovi(66) o di una facoltà come quella dei
presbiteri o dei diaconi.(67)
Le condizioni a cui è sottoposta tale ammissione « se in
determinate circostanze c'è necessità di ciò »,
« se, in casi particolari, lo consiglia l'utilità »
evidenziano l'eccezionalità del fatto. Il can. 766, inoltre, precisa che
si deve sempre agire iuxta Episcoporum conferentiae praescripta. In
questa ultima clausola il canone citato stabilisce la fonte primaria per
discernere rettamente riguardo alla necessità o utilità,
nei casi concreti, giacché in dette prescrizioni della Conferenza
Episcopale, che abbisognano della « recognitio » della Sede
Apostolica, devono essere segnalati gli opportuni criteri che possano aiutare il
Vescovo diocesano nel prendere le appropriate decisioni pastorali, che gli sono
proprie per la natura stessa dell'ufficio episcopale.
§ 4. Nelle circostanze di scarsità di ministri sacri in
determinate zone, possono presentarsi situazioni permanenti ed oggettive di
necessità o di utilità, tali da suggerire l'ammissione di fedeli
non ordinati alla predicazione.
La predicazione nelle chiese e oratori, da parte dei fedeli non ordinati, può
essere concessa in supplenza dei ministri sacri o per speciali ragioni
di utilità nei casi particolari previsti dalla legislazione universale
della Chiesa o dalle Conferenze Episcopali e, pertanto, non può diventare
un fatto ordinario, né può essere intesa come autentica promozione
del laicato.
§ 5. Soprattutto nella preparazione ai sacramenti, i catechisti curino
di indirizzare l'interesse dei catechizzandi al ruolo e alla figura del
sacerdote come solo dispensatore dei divini misteri cui si vanno preparando.
Articolo 3
L'omelia
§ 1. L'omelia, forma eminente di predicazione « qua per anni
liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae christianae
exponuntur »(68), è parte della stessa liturgia.
Pertanto, l'omelia durante la celebrazione dell'Eucaristia deve essere
riservata al ministro sacro, sacerdote o diacono(69). Sono esclusi i fedeli non
ordinati, anche se svolgono il compito detto di « assistenti pastorali »
o di catechisti, presso qualsiasi tipo di comunità o aggregazione. Non si
tratta, infatti, di eventuale maggiore capacità espositiva o preparazione
teologica, ma di funzione riservata a colui che è consacrato con il
sacramento dell'Ordine sacro, per cui neppure il Vescovo diocesano è
autorizzato a dispensare dalla norma del canone(70), dal momento che non si
tratta di legge meramente disciplinare, bensì di legge che riguarda le
funzioni di insegnamento e di santificazione strettamente collegate tra di loro.
Non si può ammettere, perciò, la prassi, in talune occasioni
praticata, per la quale si affida la predicazione omiletica a seminaristi
studenti di teologia, non ancora ordinati.(71) L'omelia non può, infatti,
essere considerata come un allenamento per il futuro ministero.
Si deve ritenere abrogata dal can. 767, § 1 qualsiasi norma anteriore
che abbia ammesso fedeli non ordinati a pronunciare l'omelia durante la
celebrazione della S. Messa.(72)
§ 2. È lecita la proposta di una breve didascalia per favorire
la maggior comprensione della liturgia che viene celebrata ed anche,
eccezionalmente, qualche eventuale testimonianza, sempre adeguata alle norme
liturgiche ed offerta in occasione di liturgie eucaristiche celebrate in
particolari giornate (giornata del seminario o del malato, ecc.), se ritenuta
oggettivamente conveniente, come illustrativa dell'omelia regolarmente
pronunciata dal sacerdote celebrante. Queste didascalie e testimonianze non
devono assumere caratteristiche tali da poter essere confuse con l'omelia.
§ 3. La possibilità del « dialogo » nell'omelia(73) può
essere, talvolta, prudentemente usata dal ministro celebrante come mezzo
espositivo con il quale non si delega ad altri il dovere della predicazione.
§ 4. L'omelia al di fuori della S. Messa può essere pronunciata
da fedeli non ordinati in conformità al diritto o alle norme liturgiche e
nell'osservanza delle clausole in essi contenute.
§ 5. L'omelia non può essere affidata, in alcun caso, a
sacerdoti o diaconi che abbiano perso lo stato clericale o che, comunque,
abbiano abbandonato l'esercizio del sacro ministero(74).
Articolo 4
Il parroco e la parrocchia
I fedeli non ordinati possono svolgere, come di fatto in numerosi casi
lodevolmente avviene, nelle parrocchie, negli ambiti dei luoghi di cura, di
assistenza, di istruzione, nei penitenziari, presso gli Ordinariati militari,
ecc., compiti di effettiva collaborazione al ministero pastorale dei chierici.
Una forma straordinaria di collaborazione, nelle condizioni previste, è
quella regolata dal can. 517, § 2.
§ 1. La retta comprensione ed applicazione di tale canone, secondo il
quale « si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit
participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse
diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum
communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus
parochi instructus, curam pastoralem moderetur », richiede che tale
provvedimento eccezionale avvenga nell'accurato rispetto delle clausole in esso
contenute, ovvero:
a) ob sacerdotum penuriam, e non per ragioni di comodità
o di una equivoca « promozione del laicato », ecc.
b) fermo restando che si tratta di participatio in exercitio
curae pastoralis e non di dirigere, coordinare, moderare, governare la
parrocchia; cosa che, secondo il testo del canone, compete solo ad un sacerdote.
Proprio perché si tratta di casi eccezionali, bisogna anzitutto
considerare la possibilità di avvalersi, ad esempio, di sacerdoti anziani
ancora validi, o di affidare diverse parrocchie ad un solo sacerdote o ad un «
coetus sacerdotum ».(75)
Non va disattesa, in ogni caso, la preferenza che il medesimo canone
stabilisce per il diacono.
Resta comunque affermato, nella stessa normativa canonica, che queste forme
di partecipazione nella cura delle parrocchie non possono surrogare, in alcun
modo, l'ufficio di parroco. La normativa sancisce infatti che anche in quei casi
eccezionali « Episcopus dioecesanus [...] sacerdotem constituat aliquem
qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur
». L'ufficio di parroco, infatti, può essere validamente affidato
soltanto ad un sacerdote (cf can. 521, § 1), anche nei casi di oggettiva
penuria di clero.(76)
§ 2. Al riguardo si deve anche tener conto che il parroco è il
pastore proprio della parrocchia a lui affidata(77) e rimane tale fino a quando
non abbia cessato dal suo ufficio pastorale.(78)
La presentazione delle dimissioni del parroco per aver compiuto 75 anni di
età non lo fa cessare ipso iure dal suo ufficio pastorale. La
cessazione si verifica solo quando il Vescovo diocesano dopo prudente
considerazione di ogni circostanza abbia accettato definitivamente le sue
dimissioni, a norma del can. 538, § 3, e glielo abbia comunicato per
iscritto.(79) Anzi, alla luce di situazioni di penuria di sacerdoti esistente in
alcuni luoghi, sarà saggio usare, al riguardo, particolare prudenza.
Anche in considerazione del diritto che ogni sacerdote ha di esercitare le
funzioni inerenti all'ordine ricevuto, a meno che non ricorrano gravi motivi di
salute o di disciplina, si ricorda che il 75o anno di età non costituisce
un motivo obbligante per il Vescovo diocesano ad accettare le dimissioni. Ciò
anche per evitare una concezione funzionalistica del sacro ministero.(80)
Articolo 5
Gli organismi di collaborazione nella Chiesa particolare
Questi organismi, richiesti e sperimentati positivamente nel cammino del
rinnovamento della Chiesa secondo il Concilio Vaticano II. e codificati dalla
legislazione canonica, rappresentano una forma di partecipazione attiva alla
vita e alla missione della Chiesa come comunione.
§ 1. La normativa codiciale sul consiglio presbiterale stabilisce
quali sacerdoti ne possano essere membri.(81) Esso è infatti riservato ai
sacerdoti, perché trova il suo fondamento nella comune partecipazione del
Vescovo e dei presbiteri nel medesimo sacerdozio e ministero.(82)
Non possono pertanto godere del diritto di voce attiva e passiva, né
i diaconi, né i fedeli non ordinati, anche se collaboratori dei sacri
ministri, così come i presbiteri che abbiano perso lo stato clericale o
che, comunque, abbiano abbandonato l'esercizio del sacro ministero.
§ 2. Il consiglio pastorale, diocesano e parrocchiale(83) e il
consiglio parrocchiale per gli affari economici,(84) dei quali fanno
parte anche fedeli non ordinati, godono unicamente di voto consultivo e non
possono, in alcun modo, diventare organismi deliberativi. Possono essere eletti
a tali incarichi soltanto quei fedeli che possiedono le qualità richieste
dalla normativa canonica.(85)
§ 3. È proprio del parroco presiedere i consigli parrocchiali.
Sono pertanto invalide, quindi nulle, le decisioni deliberate da un consiglio
parrocchiale riunitosi senza la presidenza del parroco o contro di lui.(86)
§ 4. Tutti i consigli diocesani possono esprimere validamente il
proprio consenso ad un atto del Vescovo soltanto quando tale consenso è
richiesto espressamente dal diritto.
§ 5. Attese le realtà locali, gli Ordinari possono avvalersi di
speciali gruppi di studio o di esperti in questioni particolari. Tuttavia essi
non possono costituire organismi paralleli o di esautorazione dei consigli
diocesani presbiterale e pastorale, come pure dei consigli parrocchiali,
regolati dal diritto universale della Chiesa nei cann. 536, § 1 e 537.(87)
Se tali organismi sono sorti in passato in base a consuetudini locali o a
circostanze particolari, si pongano in atto i mezzi necessari per renderli
conformi alla vigente legislazione della Chiesa.
§ 6. I Vicari foranei, chiamati anche decani, arcipreti o con
altro nome, e coloro i quali ne tengono le veci, « pro-vicari », «
pro-decani », ecc. devono essere sempre sacerdoti.(88) Pertanto, chi non è
sacerdote non può essere validamente nominato a tali incarichi.
Articolo 6
Le celebrazioni liturgiche
§ 1. Le azioni liturgiche devono manifestare con chiarezza l'unità
ordinata del Popolo di Dio nella sua condizione di comunione organica(89) e
quindi l'intima connessione intercorrente tra l'azione liturgica e la natura
organicamente strutturata della Chiesa.
Ciò avviene quando tutti i partecipanti svolgono con fede e devozione
il ruolo che è proprio di ciascuno.
§ 2. Affinché, anche in questo campo, sia salvaguardata
l'identità ecclesiale di ciascuno, vanno rimossi gli abusi di vario
genere che sono contrari al dettato del can. 907, secondo cui nella celebrazione
eucaristica, ai diaconi e ai fedeli non ordinati non è consentito
proferire le orazioni e qualsiasi altra parte riservata al sacerdote celebrante
soprattutto la preghiera eucaristica con la dossologia conclusiva
o eseguire azioni e gesti che sono propri dello stesso celebrante. È
altresì grave abuso che un fedele non ordinato eserciti, di fatto, una
quasi « presidenza » dell'Eucaristia lasciando al sacerdote soltanto
il minimo per garantirne la validità.
Nella stessa linea risulta evidente l'illiceità di usare, nelle
azioni liturgiche, da parte di chi non è ordinato, paramenti riservati ai
sacerdoti o ai diaconi (stola, pianeta o casula, dalmatica).
Si deve cercare di evitare accuratamente perfino l'apparenza di confusione
che può sorgere da comportamenti liturgicamente anomali. Come i ministri
ordinati sono richiamati all'obbligo di indossare tutti i paramenti sacri
prescritti, così i fedeli non ordinati non possono assumere quanto non è
loro proprio.
Ad evitare confusioni fra la liturgia sacramentale presieduta da un
sacerdote o diacono con altri atti animati o guidati da fedeli non ordinati, è
necessario che per questi ultimi si adoperino formulazioni chiaramente distinte.
Articolo 7
Le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero
§ 1. In alcuni luoghi le celebrazioni domenicali(90) sono guidate, per
mancanza di presbiteri o diaconi, da fedeli non ordinati. Questo servizio,
valido quanto delicato, viene svolto secondo lo spirito e le norme specifiche
emanate in merito dalla competente Autorità ecclesiastica.(91) Per
guidare le suddette celebrazioni il fedele non ordinato dovrà avere uno
speciale mandato dal Vescovo, il quale avrà cura di dare le opportune
indicazioni circa la durata, il luogo, le condizioni e il presbitero
responsabile.
§ 2. Tali celebrazioni, i cui testi devono essere quelli approvati
dalla competente Autorità ecclesiastica, si configurano sempre come
soluzioni temporanee.(92) È proibito inserire nella loro struttura
elementi propri della liturgia sacrificale, soprattutto la « preghiera
eucaristica » anche se in forma narrativa, per non ingenerare errori nella
mente dei fedeli.(93) A tale scopo deve essere sempre ribadito ai partecipanti a
queste celebrazioni che esse non sostituiscono il Sacrificio eucaristico e che
il precetto festivo lo si soddisfa soltanto partecipando alla S. Messa.(94) In
tali casi, laddove le distanze e le condizioni fisiche lo permettano, i fedeli
devono essere stimolati e aiutati a fare il possibile per adempiere al precetto.
Articolo 8
Il ministro straordinario della sacra Comunione
I fedeli non ordinati già da tempo collaborano in diversi ambiti
della pastorale con i sacri ministri perché « il dono ineffabile
dell'Eucaristia sia sempre più profondamente conosciuto e perché
si partecipi alla sua efficacia salvifica con sempre maggiore intensità »(95).
Si tratta di un servizio liturgico che risponde ad oggettive necessità
dei fedeli, destinato soprattutto agli infermi e alle assemblee liturgiche nelle
quali sono particolarmente numerosi i fedeli che desiderano ricevere la sacra
Comunione.
§ 1. La disciplina canonica sul ministro straordinario della sacra
Comunione deve, però, essere rettamente applicata per non ingenerare
confusione. Essa stabilisce che ministro ordinario della sacra Comunione è
il Vescovo, il presbitero e il diacono(96), mentre sono ministri straordinari
sia l'accolito istituito, sia il fedele a ciò deputato a norma del can.
230 § 3(97).
Un fedele non ordinato, se lo suggeriscono motivi di vera necessità,
può essere deputato dal Vescovo diocesano, in qualità di ministro
straordinario, a distribuire la sacra Comunione anche fuori della celebrazione
eucaristica, ad actum vel ad tempus, o in modo stabile, adoperando per
questo l'apposita forma liturgica di benedizione. In casi eccezionali ed
imprevisti l'autorizzazione può essere concessa ad actum dal
sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.(98)
§ 2. Perché il ministro straordinario, durante la celebrazione
eucaristica, possa distribuire la sacra Comunione, è necessario o che non
siano presenti ministri ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente
impediti.(99) Può svolgere altresì il medesimo incarico anche
quando, a causa della particolarmente numerosa partecipazione di fedeli che
desiderano ricevere la sacra Comunione, la celebrazione eucaristica si
prolungherebbe eccessivamente per l'insufficienza di ministri ordinari. (100)
Tale incarico è suppletivo e straordinario (101) e
deve essere esercitato a norma del diritto. A tale scopo è opportuno che
il Vescovo diocesano emani norme particolari che, in stretta armonia con la
legislazione universale della Chiesa, regolino l'esercizio di tale incarico. Si
deve prevedere, tra l'altro, che il fedele a ciò deputato venga
debitamente istruito sulla dottrina eucaristica, sull'indole del suo servizio,
sulle rubriche da osservare per la dovuta riverenza a così augusto
Sacramento e sulla disciplina circa l'ammissione alla Comunione.
Per non ingenerare confusioni sono da evitare e rimuovere talune prassi,
invalse da qualche tempo in alcune Chiese particolari, come ad esempio:
il comunicarsi da se stessi come se si trattasse di concelebranti;
associare alla rinnovazione delle promesse dei sacerdoti, nella S.
Messa crismale del Giovedì Santo, anche altre categorie di fedeli che
rinnovano i voti religiosi o ricevono il mandato di ministri straordinari della
Comunione.
l'uso abituale dei ministri straordinari nelle SS. Messe, estendendo
arbitrariamente il concetto di « numerosa partecipazione ».
Articolo 9
L'apostolato per gli infermi
§ 1. In questo campo, i fedeli non ordinati possono apportare una
preziosa collaborazione. (102) Sono innumerevoli le testimonianze di opere e
gesti di carità che persone non ordinate, sia singolarmente che in forme
di apostolato comunitario, compiono verso gli infermi. Ciò costituisce
una presenza cristiana di prima linea nel mondo della sofferenza e della
malattia. Laddove i fedeli non ordinati accompagnano gli infermi nei momenti più
gravi è loro precipuo compito suscitare il desiderio dei sacramenti della
Penitenza e dell'Unzione, favorendone le disposizioni e aiutandoli nel preparare
una buona confessione sacramentale e individuale come altresì per
ricevere la Santa Unzione. Nel ricorrere all'uso dei sacramentali i fedeli non
ordinati avranno cura che tale gesto non induca a ravvisare in esso quei
sacramenti la cui amministrazione è propria ed esclusiva del Vescovo e
del presbitero. In nessun caso possono fare unzioni quanti non sono sacerdoti, né
con olio benedetto per l'Unzione degli infermi, né con olio non
benedetto.
§ 2. Per l'amministrazione di questo sacramento, la legislazione
canonica recepisce la dottrina teologicamente certa e la prassi multisecolare
della Chiesa, (103) secondo le quali l'unico ministro valido è il
sacerdote. (104) Detta normativa è pienamente coerente con il mistero
teologico significato e realizzato per mezzo dell'esercizio del servizio
sacerdotale.
Deve affermarsi che l'esclusiva riserva del ministero dell'Unzione al
sacerdote è in rapporto con la relazione di detto sacramento con il
perdono dei peccati e la degna ricezione dell'Eucaristia. Nessun altro può
svolgere il ruolo di ministro ordinario o straordinario del sacramento, e
qualsiasi azione in questo senso costituisce simulazione del sacramento. (105)
Articolo 10
L'assistenza ai Matrimoni
§ 1. La possibilità di delegare fedeli non ordinati ad assistere
ai Matrimoni può rivelarsi necessaria, in circostanze molto particolari
di grave mancanza di ministri sacri.
Essa, però, è condizionata al verificarsi di tre requisiti. Il
Vescovo diocesano, infatti, può concedere tale delega unicamente nei casi
in cui mancano sacerdoti o diaconi e soltanto dopo aver ottenuto, per la propria
diocesi, il voto favorevole della Conferenza episcopale e la necessaria licenza
della Santa Sede. (106)
§ 2. Anche in questi casi deve essere osservata la normativa canonica
sulla validità della delega (107) e sulla idoneità, capacità
ed attitudine del fedele non ordinato. (108)
§ 3. Eccetto il caso straordinario previsto dal can. 1112 del CIC, per
assoluta mancanza di sacerdoti o di diaconi che possano assistere alla
celebrazione del Matrimonio, nessun ministro ordinato può autorizzare un
fedele non ordinato per tale assistenza e la relativa petizione e ricezione del
consenso matrimoniale a norma del can. 1108, § 2.
Articolo 11
Il ministro del Battesimo
È particolarmente lodevole la fede con la quale non pochi cristiani,
in dolorose situazioni di persecuzione, ma anche nei territori di missione e in
casi di speciale necessità, hanno assicurato e assicurano tuttora
il sacramento del Battesimo alle nuove generazioni, stante l'assenza dei
ministri ordinati.
Oltre al caso di necessità, la normativa canonica prevede che,
qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito, (109) il fedele non
ordinato possa essere designato ministro straordinario del Battesimo. (110)
Tuttavia si deve fare attenzione ad interpretazioni troppo estensive ed evitare
di concedere tale facoltà in forma abituale.
Così, per esempio, l'assenza o l'impedimento, che rendono lecita la
deputazione di fedeli non ordinati ad amministrare il Battesimo, non possono
configurarsi con l'eccessivo lavoro del ministro ordinario o con la sua non
residenza nel territorio della parrocchia, come neanche con la sua non
disponibilità per il giorno previsto dalla famiglia. Tali motivazioni non
costituiscono altrettante ragioni sufficienti.
Articolo 12
La guida della celebrazione delle esequie ecclesiastiche
Nelle attuali circostanze di crescente scristianizzazione e di
allontanamento dalla pratica religiosa, il momento della morte e delle esequie
può, talvolta, costituire una fra le più opportune occasioni
pastorali per un incontro diretto dei ministri ordinati con quei fedeli che,
abitualmente, non frequentano.
Pertanto è auspicabile che, anche con sacrificio, i sacerdoti o i
diaconi presiedano personalmente i riti funebri secondo i più lodevoli
usi locali, per pregare convenientemente per i defunti, avvicinandosi altresì
alle famiglie e profittandone per una opportuna evangelizzazione.
I fedeli non ordinati possono guidare le esequie ecclesiastiche solo nel
caso di vera mancanza di un ministro ordinato ed osservando le norme liturgiche
in merito. (111) A tale compito dovranno essere ben preparati, sia sotto il
profilo dottrinale che liturgico.
Articolo 13
Necessaria selezione ed adeguata formazione
È dovere dell'Autorità competente, quando ricorresse
l'oggettiva necessità di una « supplenza », nei casi elencati
negli articoli precedenti, di scegliere il fedele che sia di sana dottrina ed
esemplare condotta di vita. Non possono pertanto essere ammessi all'esercizio di
questi compiti quei cattolici che non conducano una vita degna, non godano di
buona fama, o si trovino in situazioni familiari non coerenti con l'insegnamento
morale della Chiesa. Inoltre, essi devono possedere la formazione dovuta per
l'adeguato adempimento della funzione loro affidata.
A norma del diritto particolare perfezionino le loro conoscenze
frequentando, per quanto è possibile, i corsi di formazione, che
l'Autorità competente organizzerà nell'ambito della Chiesa
particolare, (112) in ambienti differenziati dai seminari, che vanno riservati
ai soli candidati al sacerdozio, (113) avendo grande cura affinché la
dottrina insegnata sia assolutamente conforme al magistero ecclesiale e il clima
sia veramente spirituale.
CONCLUSIONE
La Santa Sede affida il presente documento allo zelo pastorale dei Vescovi
diocesani delle varie Chiese particolari e agli altri Ordinari, nella fiducia
che la sua applicazione produca frutti abbondanti per la crescita, nella
comunione, dei sacri ministri e dei fedeli non ordinati.
Infatti, come ha ricordato il Santo Padre, « occorre riconoscere,
difendere, promuovere, discernere e coordinare con saggezza e determinatezza il
dono peculiare di ogni membro della Chiesa, senza confusioni di ruoli, di
funzioni o di condizioni teologiche e canoniche ». (114)
Se, da una parte, la scarsità numerica dei sacerdoti è
specialmente avvertita in alcune zone, in altre si verifica una promettente
fioritura di vocazioni che lascia intravedere positive prospettive per
l'avvenire. Le soluzioni proposte per la scarsità dei ministri ordinati,
pertanto, non possono essere che transitorie e sincrone ad una prioritaria
pastorale specifica per la promozione delle vocazioni al sacramento dell'Ordine.
(115)
A tale proposito ricorda il Santo Padre che « in alcune situazioni
locali si sono create soluzioni generose ed intelligenti. La stessa normativa
del Codice di Diritto canonico ha offerto possibilità nuove che però
vanno applicate rettamente, per non cadere nell'equivoco di considerare
ordinarie e normali soluzioni normative che sono state previste per situazioni
straordinarie di mancanza o di scarsità di sacri ministri ». (116)
Questo documento intende tracciare precise direttive per assicurare
l'efficace collaborazione dei fedeli non ordinati in tali contingenze e nel
rispetto dell'integralità del ministero pastorale dei sacerdoti. «
Occorre far comprendere che queste precisazioni e distinzioni non nascono dalla
preoccupazione di difendere dei privilegi clericali, ma dalla necessità
di essere obbedienti alla volontà di Cristo, rispettando la forma
costitutiva che Egli ha indelebilmente impresso alla Sua Chiesa ». (117)
La loro retta applicazione, nel quadro della vitale « communio »
gerarchica, gioverà agli stessi fedeli laici, invitati a sviluppare tutte
le ricche potenzialità delle rispettive identità e la «
disponibilità sempre più grande a viverla nel compimento della
propria missione ». (118)
L'appassionata raccomandazione che l'Apostolo delle genti rivolge a Timoteo,
« Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù (...) annunzia la
parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci,
rimprovera, esorta (...) vigila attentamente (...) adempi il tuo ministero »
(2 Tim 4, 1-5), interpella in modo speciale i sacri Pastori chiamati a
svolgere il compito loro proprio di « promuovere la disciplina comune a
tutta la Chiesa (...) urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche ».
(119)
Tale gravoso dovere costituisce lo strumento necessario affinché le
ricche energie insite in ogni stato di vita ecclesiale vengano correttamente
indirizzate secondo i mirabili disegni dello Spirito e la communio sia
realtà effettiva nel quotidiano cammino dell'intera comunità.
La Vergine Maria, Madre della Chiesa, alla cui intercessione affidiamo
questo documento, aiuti tutti a comprenderne gli intendimenti e a compiere ogni
sforzo per la sua fedele applicazione ai fini di una più ampia fecondità
apostolica.
Sono revocate le leggi particolari e le consuetudini vigenti, che siano
contrarie a queste norme, come altresì eventuali facoltà concesse
ad experimentum dalla Santa Sede o da qualsiasi altra Autorità ad
essa sottoposta.
Il Sommo Pontefice, in data 13 agosto 1997, ha approvato in forma specifica
la presente Istruzione ordinandone la promulgazione.
Dal Vaticano, 15 agosto 1997, solennità dell'Assunzione della
B.V. Maria.
Congregazione per il Clero
Darío Castrillón Hoyos Pro-Prefetto
Crescenzio Sepe Segretario
Pontificio Consiglio per i Laici
James Francis Stafford Presidente
Stanislaw Rylko Segretario
Congregazione per la Dottrina della Fede
Joseph Card. Ratzinger Prefetto
Tarcisio Bertone SDB Segretario
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
Jorge Arturo Medina Estévez Pro-Prefetto
Geraldo Majella Agnelo Segretario
Congregazione per i Vescovi
Bernardin Card. Gantin Prefetto
Jorge María Mejía Segretario
Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli
Jozef Card. Tomko Prefetto
Giuseppe Uhac Segretario
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica
Eduardo Card. Martínez Somalo Prefetto
Piergiorgio Silvano Nesti CP Segretario
Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi
Julián Herranz Presidente
Bruno Bertagna Segretario
INDICE
Premessa
Principi teologici
1. Il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale 2. Unità e
diversificazione dei compiti ministeriali 3. Insostituibilità del
ministero ordinato 4. La collaborazione di fedeli non ordinati al ministero
pastorale
Disposizioni pratiche
Conclusione
NOTE
(1) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 33; Decr.
Apostolicam actuositatem, 24.
(2) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Christifideles laici
(30 dicembre 1988), 2: AAS 81 (1989), p. 396.
(3) Sinodo dei Vescovi, IX Assemblea generale ordinaria, Instrumentum
laboris, n. 73.
(4) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata
(25 marzo 1996), n. 47: AAS 88 (1996), p. 420.
(5) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Apostolicam actuositatem, n. 5.
(6) Ibid., n. 6.
(7) Cf ibid.
(8) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Christifideles laici,
n. 23: l.c., p. 429.
(9) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 31;
Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Christifideles laici, n. 15:
l.c., pp. 413-416.
(10) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 32.
(11) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Apostolicam actuositatem, n. 24.
(12) Cf Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio sulla « Collaborazione
dei laici al ministero pastorale dei presbiteri » (22 aprile 1994), n. 2:
L'Osservatore Romano, 23 aprile 1994.
(13) Cf C.I.C., cann. 230, § 3; 517, § 2; 861, § 2;
910, § 2; 943; 1112; Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Christifideles
laici, n. 23 e nota 72: l.c., p. 430.
(14) Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptoris missio (7
dicembre 1990), n. 37: AAS 83 (1991), pp. 282-286.
(15) Cf C.I.C., can. 392.
(16) Cf soprattutto: Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium,
Cost. Sacrosanctum Concilium; Decr. Presbyterorum Ordinis e
Decr. Apostolicam actuositatem.
(17) Cf soprattutto le Esortazioni apostoliche Christifideles laici e
Pastores dabo vobis.
(18) C.I.C., can. 1752.
(19) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 10.
(20) Ibid., n. 32.
(21) Ibid.
(22) Ibid., n. 10.
(23) Cf ibid., n. 4.
(24) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis
(25 marzo 1992), n. 17: AAS 84 (1992), p. 684.
(25) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 7.
(26) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1547.
(27) Ibid., n. 1592.
(28) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis,
n. 74: l.c., p. 788.
(29) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, nn. 10, 18,
27, 28; Decr. Presbyterorum Ordinis, 2, 6; Catechismo della Chiesa
Cattolica, nn. 1538, 1576.
(30) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo
vobis, n. 15: l.c., p. 680; Catechismo della Chiesa Cattolica,
n. 875.
(31) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis,
n. 16: l.c., pp. 681-684; Catechismo della Chiesa Cattolica,
n. 1592.
(32) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis,
nn. 14-16: l.c., pp. 678-684; Congregazione per la Dottrina della
Fede, Lett. Sacerdotium ministeriale (6 agosto 1983), III, 2-3:
AAS 75 (1983), pp. 1004-1005.
(33) Cf Ef 2, 20; Ap 21, 14.
(34) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis,
n. 16: l.c., p. 681.
(35) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 876.
(36) Cf ibid., n. 1581.
(37) Cf Giovanni Paolo II, Lett. Novo incipiente (8 aprile 1979), n.
3: AAS 71 (1979), p. 397.
(38) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 7.
(39) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale, Christifideles laici,
23: l.c., p. 430.
(40) Cf Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Sacerdotium
ministeriale, III, 2: l.c., p. 1004.
(41) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, Nota
explicativa praevia, n. 2.
(42) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis,
n. 16: l.c., p. 682.
(43) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Optatam totius, n. 2.
(44) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Apostolicam actuositatem, n. 24.
(45) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Christifideles laici,
n. 23: l.c., p. 429.
(46) Cf C.I.C., cann. 208-223.
(47) Cf ibid., cann. 225, § 2; 226; 227; 231, § 2.
(48) Cf ibid., cann. 225, § 1; 228, § 2; 229; 231, §
1.
(49) Cf ibid., can. 230, §§ 2-3, per quanto riguarda
l'ambito liturgico; can. 228, § 1, in relazione ad altri campi del sacro
ministero; quest'ultimo paragrafo si estende anche ad altri ambiti fuori del
ministero dei chierici.
(50) Ibid., can. 228, § 1.
(51) Ibid., can. 230, § 3; cf 517, § 2; 776; 861, §
2; 910, § 2; 943; 1112.
(52) Cf Sacra Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti, Istr. Inaestimabile donum (3 aprile 1980), proemio: AAS
72 (1980), pp. 331-333.
(53) Cf Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio sulla « Collaborazione
dei fedeli laici al ministero dei presbiteri », n. 3: l.c.
(54) Ibid.
(55) Cf Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio sulla « Collaborazione
dei fedeli laici al ministero dei presbiteri », n. 3: l.c.
(56) Cf Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice
di Diritto Canonico, Risposta (1o giugno 1988): AAS 80 (1988) p.
1373.
(57) Cf Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi,
Risposta (11 luglio 1992): AAS 86 (1994) pp. 541-542. Quando si
prevede una funzione per l'inizio dell'affidamento di un compito di cooperazione
degli assistenti pastorali al ministero dei chierici, si eviti di far coincidere
o di unire detta funzione con una cerimonia di sacra ordinazione, come pure di
celebrare un rito analogo a quello previsto per il conferimento dell'accolitato
o del lettorato.
(58) In tali esemplificazioni si devono includere tutte quelle espressioni
linguistiche che, negli idiomi dei diversi Paesi, possono essere analoghe o
equivalenti ed indicanti un ruolo direttivo di guida o di vicarietà
rispetto ad essa.
(59) Per le diverse forme di predicazione, cf C.I.C., can. 761;
Missale Romanum, Ordo lectionum Missae, Praenotanda: ed. Typica
altera, Libreria editrice Vaticana 1981.
(60) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, n. 24.
(61) Cf C.I.C., can. 756, § 2.
(62) Cf ibid., can. 757.
(63) Cf ibid.
(64) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 35.
(65) Cf C.I.C., cann. 758-759; 785, § 1.
(66) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 25;
C.I.C., can. 763.
(67) Cf C.I.C., can. 764.
(68) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, n. 52; cf
C.I.C., can. 767, § 1.
(69) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Catechesi tradendae (16
ottobre 1979), n. 48: AAS 71 (1979), pp. 1277-1340; Pontificia
Commissione per l'Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, Risposta
(11 gennaio 1971): AAS 63 (1971), p. 329; Sacra Congregazione per il
Culto Divino, Istruzione Actio pastoralis (15 maggio 1969), n. 6d: AAS
61 (1969), p. 809; Institutio Generalis Missalis Romani (26 marzo
1970), nn. 41, 42, 165; Istruzione Liturgicae instaurationes (15
settembre 1970), n. 2a: AAS 62 (1970), 696; Sacra Congregazione per i
Sacramenti e il Culto Divino, Istruzione Inaestimabile donum (3 aprile
1980), n. 3: AAS 72 (1980), p. 331.
(70) Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di
Diritto Canonico, Risposta (20 giugno 1987): AAS 79 (1987), p.
1249.
(71) Cf C.I.C., can. 266, § 1.
(72) Cf ibid., can. 6, § 1, 2o.
(73) Cf Sacra Congregazione per il Culto Divino, Direttorio Pueros
Baptizatos per le Messe dei fanciulli (1° novembre 1973), n. 48: AAS
66 (1974), p. 44.
(74) Per quanto riguarda i sacerdoti che abbiano ottenuto la dispensa dal
celibato, cf Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Normae de
dispensatione a sacerdotali coelibatu ad
instantiam partis (14 ottobre 1980), « Normae substantiales »,
art. 5.
(75) Cf C.I.C., can. 517, § 1.
(76) Si eviti, pertanto, di denominare con il titolo di « Guida della
Comunità » o con altre espressioni indicanti lo stesso
concetto il fedele non ordinato o un gruppo di essi ai quali viene
affidata una partecipazione all'esercizio della cura pastorale.
(77) Cf C.I.C., can. 519.
(78) Cf ibid., can. 538, §§ 1-2.
(79) Cf C.I.C., can. 186.
(80) Cf Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita
dei presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), n. 44.
(81) Cf C.I.C., cann. 497-498.
(82) Cf Conc. Ecum. Vat. II, decr. Presbyterorum Ordinis, n. 7.
(83) Cf C.I.C., cann. 514, 536.
(84) Cf ibid., can. 537.
(85) Cf C.I.C., can. 512, §§ 1 e 3; Catechismo della
Chiesa cattolica, n. 1650.
(86) Cf C.I.C., can. 536.
(87) Cf ibid., can. 135, § 2.
(88) Cf ibid., can. 553, § 1.
(89) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, nn.
26-28; C.I.C., can. 837.
(90) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, nn.
26-28; C.I.C., can. 1248, § 2.
(91) Cf C.I.C., can. 1248, § 2; Sacra Congregazione dei Riti,
Istruzione Inter oecumenici (26 settembre 1964), n. 37: AAS 66
(1964), p. 885; Sacra Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le
celebrazioni domenicali in assenza del presbitero Christi Ecclesia (10
giugno 1988), Notitiae 263 (1988).
(92) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione (5 giugno 1993): AAS
86 (1994), p. 340.
(93) Sacra Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le
celebrazioni domenicali in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n.
35: l.c.; cf anche C.I.C., can. 1378, § 2, n. 1 e § 3;
can. 1384.
(94) Cf C.I.C., can. 1248.
(95) Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Immensae
caritatis (29 gennaio 1973), proemio: AAS 65 (1973), p. 264.
(96) Cf C.I.C., can. 910, § 1; cf pure Giovanni Paolo II,
Lettera Dominicae Coenae (24 febbraio 1980) n. 11: AAS 72
(1980), p. 142.
(97) Cf C.I.C., can. 910, § 2.
(98) Cf Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione
Immensae caritatis, n. 1: l.c., p. 264; Missale Romanum,
Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae;
Pontificale Romanum: De institutione lectorum et acolythorum.
(99) Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di
Diritto Canonico, Risposta (1o giugno 1988): AAS 80 (1988), p.
1373.
(100) Cf Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione
Immensae caritatis, n. 1: l.c., p. 264; Sacra Congregazione per
i Sacramenti e il Culto Divino, Istruzione Inestimabile donum, n. 10:
l.c., p. 336.
(101) Il can. 230, § 2 e § 3 del C.I.C., afferma che i
servizi liturgici ivi recensiti possono essere svolti dai fedeli non ordinati
solo « ex temporanea deputatione » o per supplenza.
(102) Cf Rituale Romanum - Ordo Unctionis Infirmorum, praenotanda,
n. 17: Editio typica, 1972.
(103) Cf Giac 5, 14-15; San Tommaso d'Aquino, In IV Sent., d.
4, q. un.; Conc. Ecum. di Firenze, bolla Exsultate Deo (DS 1325); Conc.
Ecum. Trid., Doctrina de sacramento extremae unctionis, cap. 3 (DS 1697,
1700) e can. 4 de extrema unctione (DS 1719); Catechismo della
Chiesa Cattolica, n. 1516.
(104) Cf C.I.C., can. 1003, § 1.
(105) Cf ibid., cann. 1379 e 392, § 2.
(106) Cf ibid., can. 1112.
(107) Cf ibid., can. 1111, § 2.
(108) Cf ibid., can. 1112, § 2.
(109) Cf C.I.C., can. 861, § 2; Ordo baptismi parvulorum,
praenotanda generalia, nn. 16-17.
(110) Cf C.I.C., can. 230.
(111) Cf Ordo Exsequiarum, praenotanda, n. 19.
(112) Cf C.I.C., can. 231, § 1.
(113) Sono da escludersi i cosidetti seminari « integrati ».
(114) Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio sulla « Collaborazione
dei laici al ministero pastorale dei presbiteri », n. 3: l.c.
(115) Cf ibid., n. 6.
(116) Ibid., n. 2.
(117) Ibid., n. 5.
(118) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Christifideles laici,
n. 58: l.c., p. 507.
(119) C.I.C., can. 392.
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