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Mos iugiter
È consuetudine costante nella Chiesa - come
scrive Paolo VI nel m.p. Firma in traditione - che «i fedeli, spinti dal
loro senso religioso ed ecclesiale, vogliano unire, per una più attiva
partecipazione alla celebrazione eucaristica, un loro personale concorso,
contribuendo così alle necessità della Chiesa e particolarmente al
sostentamento dei suoi ministri» (AAS 66[1974], 308).
Anticamente questo concorso consisteva
prevalentemente in doni in natura; ai nostri tempi è diventato quasi
esclusivamente pecuniario. Ma le motivazioni e le finalità dell’offerta dei
fedeli sono rimaste uguali e sono state sancite anche nel nuovo Codice di
diritto canonico (cf. cann. 945 § 1; 946).
Poiché la materia tocca direttamente l’augusto
sacramento, ogni anche minima parvenza di lucro o di simonia causerebbe
scandalo. Perciò la Santa Sede ha sempre seguito con attenzione l’evolversi
di questa pia tradizione, intervenendo opportunamente per curarne gli
adattamenti alle mutate situazioni sociali e culturali, al fine di prevenire o
di correggere, ove occorresse, eventuali abusi connessi a tali adattamenti (cf. CIC
cann. 947 e 1385).
Ora in questi ultimi tempi, molti vescovi si
sono rivolti alla Santa Sede per avere chiarimenti in merito alla celebrazione
di sante messe per intenzioni chiamate «collettive», secondo una prassi
abbastanza recente.
È vero che da sempre i fedeli, specialmente
in regioni economicamente depresse, sogliono portare al sacerdote offerte
modeste, senza chiedere espressamente che per ciascuna di queste venga celebrata
una singola santa messa secondo una particolare intenzione. In tali casi è
lecito unire le diverse offerte per celebrare tante sante messe, quante
corrispondono alla tassa diocesana.
I fedeli poi sono sempre liberi di unire le
loro intenzioni e offerte per la celebrazione di una sola santa messa per tali
intenzioni.
Ben diverso è il caso di quei sacerdoti i
quali, raccogliendo indistintamente le offerte dei fedeli destinate alla
celebrazione di sante messe secondo intenzioni particolari, le cumulano in un’unica
offerta e vi soddisfano con un’unica santa messa, celebrata secondo un’intenzione
detta appunto «collettiva».
Gli argomenti a favore di questa nuova prassi
sono speciosi e pretestuosi, quando non riflettano anche un’errata
ecclesiologia.
In ogni modo questo uso può comportare il
rischio grave di non soddisfare un obbligo di giustizia nei confronti dei
donatori delle offerte, ed estendendosi, di estenuare progressivamente e di
estinguere del tutto nel popolo cristiano la sensibilità e la coscienza per la
motivazione e le finalità dell’offerta per la celebrazione del santo
sacrificio secondo intenzioni particolari, privando peraltro i sacri ministri
che vivono ancora di queste offerte, di un mezzo necessario di sostentamento e
sottraendo a molte chiese particolari le risorse per la loro attività
apostolica.
Pertanto, in esecuzione del mandato ricevuto
dal Sommo Pontefice, la Congregazione per il Clero, nelle cui competenze rientra
la disciplina di questa delicata materia, ha svolto un’ampia consultazione,
sentendo anche il parere delle conferenze episcopali.
Dopo attento esame delle risposte e dei vari
aspetti del complesso problema, in collaborazione con gli altri Dicasteri
interessati, la medesima Congregazione ha stabilito quanto segue:
Art. 1 - § 1. A norma del can. 948
devono essere applicate «messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i
quali singolarmente l’offerta data, anche se esigua, è stata accettata».
Perciò il sacerdote che accetta l’offerta per la celebrazione di una santa
messa per un’intenzione particolare è tenuto per giustizia a
soddisfare personalmente l’obbligo assunto (cf. CIC can. 949), oppure a
commetterne l’adempimento ad altro sacerdote, alle condizioni stabilite dal
diritto (cf. CIC cann. 954-955).
§ 2. Contravvengono pertanto a questa norma e
si assumono la relativa responsabilità morale i sacerdoti che raccolgono
indistintamente offerte per la celebrazione di messe secondo particolari
intenzioni e, cumulandole in un’unica offerta all’insaputa degli offerenti,
vi soddisfano con un’unica santa messa celebrata secondo un’intenzione detta
«collettiva».
Art. 2 - § 1. Nel caso in cui gli
offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che
le loro offerte siano cumulate con altre in un’unica offerta, si può
soddisfarvi con una sola santa messa, celebrata secondo un’unica intenzione
«collettiva».
§ 2. In questo caso è necessario che sia
pubblicamente indicato il giorno, il luogo e l’orario in cui tale santa messa
sarà celebrata, non più di due volte per settimana.
§ 3. I pastori nelle cui diocesi si
verificano questi casi, si rendano conto che questo uso, che costituisce un’eccezione
alla vigente legge canonica, qualora si allargasse eccessivamente - anche in
base a idee errate sul significato delle offerte per le sante messe - deve
essere ritenuto un abuso e potrebbe ingenerare progressivamente nei fedeli la
desuetudine di offrire l’obolo per la celebrazione di sante messe secondo
intenzioni singole, estinguendo un’antichissima consuetudine salutare per le
singole anime e per tutta la Chiesa.
Art. 3 - § 1. Nel caso di cui all’art.
2 § 1, al celebrante è lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella
diocesi (cf. CIC can. 950).
§ 2. La somma residua eccedente tale offerta
sarà consegnata all’ordinario di cui al can. 951 § 1, che la destinerà ai
fini stabiliti dal diritto (cf. CIC can. 946).
Art. 4 - Specialmente nei santuari e
nei luoghi di pellegrinaggio, dove abitualmente affluiscono numerose offerte per
la celebrazione di messe, i rettori, con obbligo di coscienza, devono
attentamente vigilare che vengano accuratamente applicate le norme della legge
universale in materia (cf. principalmente CIC cann. 954-956) e quelle del
presente decreto.
Art. 5 - § 1. I sacerdoti che ricevono
offerte per intenzioni particolari di sante messe in grande numero, per esempio
in occasione della commemorazione dei fedeli defunti o di altra particolare
ricorrenza, non potendovi soddisfare personalmente entro un anno (cf. CIC
can. 953), invece di respingerle, frustrando la pia volontà degli offerenti e
distogliendoli dal buon proposito, devono trasmetterle ad altri sacerdoti (cf. CIC
can. 955) oppure al proprio ordinario (cf. CIC can. 956).
§ 2. Se in tali o simili circostanze si
configura quanto è descritto nell’art. 2 § 1 di questo decreto, i sacerdoti
devono attenersi alle disposizioni dell’art. 3.
Art. 6 - Ai vescovi diocesani
particolarmente incombe il dovere di far conoscere con prontezza e con chiarezza
queste norme, valide sia per il clero secolare che religioso, e curarne l’osservanza.
Art. 7 - Occorre però che anche i
fedeli siano istruiti in questa materia, mediante una catechesi specifica, i cui
cardini sono:
a) l’alto significato teologico dell’offerta
data al sacerdote per la celebrazione del sacrificio eucaristico, al fine
soprattutto di prevenire il pericolo di scandalo per la parvenza di un commercio
con il sacro;
b) l’importanza ascetica dell’elemosina
nella vita cristiana, insegnata da Gesù stesso, di cui l’offerta per la
celebrazione di sante messe è una forma eccellente;
c) la condivisione dei beni, per cui
mediante l’offerta di intenzioni di messe i fedeli concorrono al sostentamento
dei ministri sacri e alla realizzazione di attività apostoliche della Chiesa.
Il Sommo Pontefice, in data 22 gennaio 1991 ha
approvato in forma specifica le norme del presente decreto e ne ha ordinato la
promulgazione e l’entrata in vigore.
Roma, dal palazzo della Congregazione per
il clero, 22 febbraio 1991.
Antonio card. Innocenti
Prefetto
+ Gilberto Agustoni
Arciv. tit. di Caorle
Segretario
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