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OMNES CHRISTIFIDELES
SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO LETTERA CIRCOLARE CIRCA I
CONSIGLI PASTORALI
Proemio
1902
1. Tutti i fedeli, consacrati, per mezzo dei sacramenti dell’iniziazione
cristiana, dallo Spirito santo " a formare un tempio spirituale e un
sacerdozio santo ",(1) sono chiamati dallo stesso Cristo signore a
cooperare attivamente a tradurre in atto la missione salvifica dell’intero
popolo sacerdotale di Dio. (2) Non tutti i fedeli però esercitano nello stesso
modo questa comune responsabilità, ma nella organica comunione ecclesiastica a
ciascuno è assegnato un compito speciale, secondo la propria condizione.(3)
1903
Ci sono innanzitutto i sacri ministri, che scelti tra gli altri
fedeli, sono costituiti per il servizio gerarchico di questi, (4) e che
"già in antico sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi";(5) essi,
in forza del sacramento dell’ordine ricevuto, " sono destinati
principalmente e propriamente al sacro ministero ",(6) e in virtù della
sacra potestà di cui godono istruiscono, santificano e reggono nel nome e per
autorità di Cristo(7) tutto il popolo di Dio esercitando i diversi ordini in
diversa maniera. Tutti i religiosi, poi, insigniti o meno del sacerdozio
ministeriale, con la pubblica consacrazione che professano davanti alla
comunità ecclesiale (8) " testimoniano in modo splendido e singolare che
il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle
beatitudini ".(9) I laici infine, "sono chiamati a contribuire, quasi
dall’interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo mediante l’esercizio
del proprio ufficio e sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo,
a manifestare Cristo agli altri, principalmente con la testimonianza della loro
stessa vita, e con il fulgore della loro fede, della loro speranza e carità
", essi, inoltre, " possono anche essere chiamati in diversi modi a
collaborare più immediatamente con l’apostolato della gerarchia ".(10)
1904
2. Così la missione di salvezza dell’intero popolo di Dio, in
cui tutti i fedeli hanno la loro parte di responsabilità, conformemente alla
loro condizione nella chiesa, non può essere limitata esclusivamente alla
missione dei sacri pastori o alla gerarchia ecclesiastica: " I pastori
infatti sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli
tutto il peso della missione salvifica della chiesa verso il mondo, ma che il
loro eccelso ufficio è di pascere i fedeli e di riconoscere i loro ministeri e
carismi, in modo che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene
comune ".(11) Per questo il concilio ecumenico Vaticano II aggiunge:
"Nell’esercizio di questa attività pastorale, (i vescovi) rispettino i
compiti spettanti ai loro diocesani nelle cose di chiesa, riconoscendo loro
anche il dovere e il diritto di collaborare attivamente all’edificazione del
corpo mistico di Cristo".(12)
1905
3. Tuttavia questa partecipazione di tutti i fedeli nella
missione della chiesa non è identica alla partecipazione di alcuni nell’esercizio
della potestà ecclesiastica. Nella chiesa infatti, per volontà del suo divino
fondatore, il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o
gerarchico differiscono per essenza e non solo nel grado. (13) Perciò l’ufficio
pastorale, cioè di insegnare, santificare e governare, e la sua necessaria
potestà non sono state trasmesse dal Signore a tutta la comunità dei fedeli, (14)
ma vengono conferiti ai sacri pastori con una speciale consacrazione e con la
missione canonica. (15) I vescovi diocesani " reggono le chiese particolari
a loro affidate, come vicari e legati di Cristo, con il consiglio, la
persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della
quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità
e nella santità, ricordandosi che chi è più grande deve fare come il più
piccolo, e chi è capo, come il servo (cf. Lc 22,26-27). Questa potestà
che personalmente esercitano nel nome di Cristo è propria, ordinaria e
immediata ".(16)
1906
4. I fedeli, invece, non insigniti del sacerdozio ministeriale,
oltre alla partecipazione attiva sopra ricordata nella missione apostolica della
chiesa, (17) sono in grado di prestare anche un aiuto allo stesso ufficio
pastorale proprio e irrinunciabile della gerarchia. Tutti i fedeli dunque "
secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la facoltà,
anzi talora anche il dovere di far conoscere il loro parere su cose concernenti
il bene della chiesa ",(18) cosa che può avvenire anche grazie a
istituzioni stabilite a tal fine dal diritto. Sulla base di questi principi, il
concilio Vaticano II ha annoverato e raccomandato tra i cooperatori del vescovo
diocesano nel compito pastorale (19) il consiglio pastorale " alla cui
presidenza sta il vescovo e di cui fanno parte chierici religiosi e laici,
appositamente eletti ".(20)
1907
Tenuto presente questo desiderio del concilio, il sommo
pontefice Paolo VI con il motu proprio Ecclesiae sanctae, del 6 agosto 1966 (21)
dettò alcune norme in materia, in base alle quali in parecchie diocesi sono
avvenute o avvengono le prime sperimentazioni circa l’istituzione del
consiglio pastorale. La sessione generale del sinodo dei vescovi tenuta nell’anno
1971, espresse questo desiderio: " Il consiglio pastorale, in cui hanno
parte chierici, religiosi e laici scelti (cf. CD 27), offra con il suo
studio e la sua riflessione le indicazioni necessarie, affinché la comunità
diocesana possa preordinare organicamente l’attività pastorale ed
efficacemente compierla. Quanto più invero cresce ogni giorno la cooperazione
vicendevole e responsabile dei vescovi e dei presbiteri soprattutto grazie ai
consigli presbiterali, tanto più è da desiderare che nelle singole diocesi si
costituisca il consiglio pastorale ".(22)
Riunione della congregazione plenaria
1908
5. La congregazione per il clero, cui compete attendere a tutto
quanto riguarda i consigli pastorali, (23) mandò una lettera ai presidenti
delle conferenze episcopali in data 12 marzo 1971, invitando i vescovi a
notificare a questa sacra congregazione i loro consigli o proposte riguardanti
sia le sperimentazioni finora compiute sia le eventuali norme da emanare.
Inoltre la congregazione per il clero invitò anche la congregazione per le
chiese orientali e la congregazione per l’evangelizzazione dei popoli a dare
il loro parere. Considerate le risposte, questa sacra congregazione ritenne
opportuno convocare una congregazione plenaria mista alla quale furono invitati
la congregazione dei vescovi e quella dei religiosi, e degli istituti secolari,
nonché il consiglio dei laici. Si tenne questa congregazione plenaria il 15
marzo 1972, e le conclusioni, approvate dal sommo pontefice Paolo VI, vengono
qui succintamente esposte.
Il nuovo organo consultivo del vescovo
1909
6. Dalle risposte avute e dalle decisioni prese, scaturì un
parere comune ai membri della plenaria circa l’importanza e l’opportunità
di costituire il consiglio pastorale. Poiché un lavoro di collaborazione
richiede la convergenza matura di tutti, è opportuno che i singoli vescovi
diocesani (24) considerino attentamente con una riflessione comune sia in seno
alla conferenza episcopale sia col proprio presbiterio, se esistono le
condizioni favorevoli all’istituzione del consiglio pastorale, e insieme
procurino di favorire quelle condizioni di cose e di persone richieste per la
istituzione del consiglio stesso e per il suo ordinato lavoro. Nel caso in cui
il vescovo ritenga opportuno di costituire nella propria diocesi il consiglio
pastorale, ne faccia stendere gli statuti e li approvi lui stesso.
La composizione del consiglio pastorale
1910
7. Per quanto concerne la composizione del consiglio pastorale,
sebbene i membri di questo consiglio non si possano dire rappresentanti in senso
giuridico dell’intera comunità diocesana, conviene tuttavia che esso si offra
nei limiti del possibile come una certa immagine o un segno di tutta la diocesi,
e perciò sembra sommamente conveniente che vi facciano parte sacerdoti,
religiosi e laici che esprimano le diverse esigenze ed esperienze. Perciò le
persone che vengono deputate al consiglio pastorale siano scelte in modo da
rappresentare veramente tutta la porzione del popolo di Dio che costituisce la
diocesi, tenendo conto delle varie zone della diocesi, delle condizioni sociali
e delle professioni, nonché della parte che tali persone o come singole o
associate con altre hanno nell’apostolato. Soprattutto si consideri il
prestigio e la prudenza di cui godono. Giova anche ascrivere tra quelle persone
laici e sacerdoti che ricoprono uffici da esercitare nell’intera diocesi.
Bisogna tuttavia che tutti i membri del consiglio siano in piena comunione con
la chiesa cattolica e idonei ad accettare questo incarico nella chiesa e a
svolgerlo convenientemente.
1911
Qualunque sia la forma che il vescovo liberamente sceglie per
determinare la composizione del suo consiglio pastorale, conviene però che la
maggior parte dei membri siano laici, perché la comunità diocesana è
costituita in massima parte dai fedeli laici.
1912
Oltre a presbiteri, è necessario che in questo consiglio siano
cooptati anche i diaconi permanenti, là dove ci sono. Quanto ai religiosi ed
alle religiose, siano nominati dal vescovo, con la licenza del superiore o della
superiora competente.
1913
Conviene da ultimo che il numero dei membri del consiglio
pastorale non sia troppo grande, cosicché possa attendere in modo soddisfacente
al lavoro affidatogli.
1914
Il consiglio pastorale, per quanto sia per natura sua costituito
in modo stabile, tuttavia " quanto ai membri e all’attività può essere
a tempo determinato e può adempiere al suo ufficio occasionalmente".(25)
Conviene dunque che i membri del consiglio pastorale, eccetto quelli che a norma
degli statuti sono designati a motivo dell’ufficio che ricoprono in diocesi,
siano nominati per il tempo determinato negli statuti. Affinché però non venga
meno il consiglio nella sua totalità, sembra essere conveniente che nella sua
rinnovazione si ricorra al sistema rotatorio, in modo che, alle scadenze
stabilite, una parte cessi dalla carica e nuovi membri siano nominati al loro
posto.
La natura consultiva del consiglio pastorale
1915
8. Il consiglio pastorale " ha voce soltanto consultiva
". (26) Infatti i consigli e i suggerimenti dei fedeli che vengono proposti
nell’ambito della comunione ecclesiastica e in uno spirito di vera unità,
possono recare non piccola utilità per giungere ad una deliberazione. L’obbedienza
attiva e il rispetto poi, che i fedeli devono mostrare verso i sacri pastori,
invece di impedire, favoriscono piuttosto l’aperta e sincera manifestazione su
ciò che richiede il bene della chiesa. Il vescovo pertanto faccia gran conto
delle proposte e dei suggerimenti del consiglio e dia molto peso a un parere
votato alla unanimità, (27) salva però restando la libertà e l’autorità
che gli competono di diritto divino per pascere la porzione del popolo di Dio a
lui affidata.
I problemi che possono essere affidati allo studio del
consiglio pastorale
1916
9. Compito del consiglio pastorale è " di studiare ed
esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre
pratiche conclusioni, sì da promuovere la conformità col vangelo della vita e
dell’attività del popolo di Dio ".(28) Al suo studio possono perciò
essere affidate quelle questioni che o indicate dal vescovo diocesano o proposte
dai membri del consiglio e da lui accolte, si riferiscono all’esercizio della
cura pastorale nell’ambito della diocesi. Tuttavia il consiglio non ha
competenza per pronunciarsi circa le questioni generali riguardanti la fede, l’ortodossia,
i principi morali o le leggi della chiesa universale; maestro della fede nella
diocesi è infatti soltanto il vescovo, sempre - come è ovvio - in comunione
col capo e coi membri del collegio episcopale. (29)
1917
Circa le questioni pastorali concernenti l’esercizio della
giurisdizione o della potestà di governo, il vescovo ha già un proprio senato
che lo aiuta con i suoi consigli, cioè il consiglio presbiterale. (30) Nulla
però impedisce che il consiglio pastorale esamini questioni e dia al vescovo
suggerimenti per la cui messa in esecuzione si richieda un atto di
giurisdizione: in questo caso il vescovo considererà la cosa e prenderà una
decisione dopo aver ascoltato, se sarà opportuno, il consiglio presbiterale.
1918
Il consiglio pastorale dunque potrà prestare un aiuto
utilissimo al vescovo, facendo proposte e dando suggerimenti riguardo alle
iniziative missionarie, catechetiche e apostoliche nell’ambito diocesano;
riguardo alla promozione della formazione dottrinale e della vita sacramentale
dei fedeli; riguardo all’aiuto da dare all’azione pastorale dei sacerdoti
nei diversi ambiti sociali, o zone territoriali della diocesi; circa il modo di
sensibilizzare sempre meglio la pubblica opinione sui problemi che riguardano la
chiesa, ecc. Il consiglio pastorale può essere anche molto utile per effettuare
uno scambio reciproco di esperienze e per proporre iniziative di vario genere,
così da rivelare più chiaramente al vescovo le concrete necessità della
popolazione diocesana e suggerirgli la linea più conveniente di azione
pastorale.
1919
Anche dopo la creazione del consiglio pastorale, rimane sempre
intatto il diritto di cui godono tutti i fedeli, anche se non sono membri del
consiglio stesso, di manifestare onestamente ai sacri pastori le necessità e i
loro desideri con la libertà e la fiducia che si addicono ai figli di Dio e ai
fratelli in Cristo, sempre con veracità e con prudenza e nel rispetto della
integrità della fede. (31)
La convocazione e la durata del consiglio pastorale
1920
10. Compete al vescovo della diocesi convocare il consiglio
pastorale secondo le necessità dell’apostolato. Presiede di diritto il
consiglio lo stesso vescovo della diocesi, e in casi particolari un suo
delegato, se lo riterrà opportuno. Dal momento che gli studi e le conclusioni
pratiche del consiglio pastorale sono per loro natura informazioni e
suggerimenti offerti al vescovo, lo stesso potrà accettare e mandare ad effetto
a norma del diritto i documenti elaborati dal consiglio pastorale in base alla
sua discrezione e autorità, e provvederà a diffonderli se lo riterrà
opportuno. "Affinché il consiglio raggiunga veramente il suo scopo, è
conveniente che studi preventivi precedano il lavoro in comune, con l’ausilio,
se occorre, degli istituti e degli uffici che operano a questo fine ".(32)
Pertanto sarà opportuno che, sotto la guida del vescovo, sia preparato per
tempo un elenco dei problemi da trattare e sia trasmesso a tutti i membri del
consiglio insieme con i voti o gli studi che possono essere più utili ad un
esame più profondo dei predetti problemi.
1921
11. In caso di vacanza della sede episcopale il consiglio
pastorale decade. Nulla vieta tuttavia che, se le circostanze lo suggeriscono,
chi svolge le funzioni di ordinario, mentre la sede episcopale è vacante,
convochi i membri del consiglio pastorale per consultarsi con loro.
Gli altri consigli che presentano somiglianze con il
consiglio pastorale
1922
12. I membri della congregazione plenaria, tenendo conto della
natura diocesana del consiglio pastorale, hanno ritenuto che niente impedisce
che nell’ambito della diocesi siano istituiti consigli della stessa natura e
della stessa funzione, tanto parrocchiali che zonali (per diversi vicariati
foranei, o per categorie sociali, ecc.). Gli stessi padri, invece, non hanno
ritenuto opportuno, almeno per ora, che vengano istituiti consigli pastorali o
altri organismi simili in ambito interdiocesano, provinciale, regionale,
nazionale o internazionale, senza peraltro escludere la costituzione di organi
speciali di natura tecnica o esecutiva, che abbiano il compito di prestare aiuto
ai vescovi riuniti nelle conferenze, valorizzando la collaborazione di fedeli
scelti.
Conclusioni
1923
13. Con la presente lettera questo sacro dicastero intende
proporre i principi e i criteri di ordine generale, approvati dal romano
pontefice, che sono emersi dalla consultazione delle conferenze episcopali e
dalla discussione dei membri della plenaria, e che potranno aiutare i vescovi
nell’attuare il loro grave compito per ciò che riguarda la costituzione e il
modo di procedere del consiglio pastorale. Si nutre inoltre la speranza che le
conferenze episcopali vorranno comunicare a questa sacra congregazione le
esperienze effettuate in questa materia, perché di esse si possa tenere il
debito conto anche in futuro.
Roma, 25 gennaio 1973.
Giovanni card. Wright, prefetto.
Pietro Palazzini, segretario.
Note :
1 Concilium Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 10.
2 Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 33;
Decr. Apostolicam actuositatem, n. 3; Decr. Ad Gentes, n. 11.
3 Cfr. Conc. Vat. Il, Decr. Apostolicam actuositatem, n.
2; Const. dogm. Lumen gentium, n. 32; Presbyterorum Ordinis, n. 2.
4 Cfr. Conc. Vat. Il, Const. dogm. Lumen gentium, n. 24; Presbyterorum
Ordinis, n. 12.
5 Conc. Vat. Il, Const. dogm. Lumen gentium, n. 28.
6 Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 31.
7 Cfr. Conc Vat II, Const. dogm. Lumen gentium, nn. 11,
17 et 35, Decr. Christus Dominus, n. l l; Decr. Apostolicam
actuositatem, n. 2; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 2.
8 Cfr. Conc. Vat. Il, Decr. Perfectae caritatis, nn. 1 et
5; Const. dogm. Lumen gentium, n. 44.
9 Conc. Vat. Il, Const. dogm. Lumen gentium, n. 31.
10 Conc. Vat. Il, Const. dogm. Lumen gentium, nn. 31, 33;
cfr. Const. past. Gaudium et spes, n. 43; Decr. Apostolicam
actuositatem, n. 15.
11 Conc Vat. II Const. dogm. Lumen gentium, n. 30.
12 Conc. Vat. II, Decr. Christus Dominus, n. 16.
13 Cfr. Conc. Vat. II Const. dogm. Lumen gentium, n. 10.
14 Cfr. Paulus VI Alloc. diei 17 maii 1972; Alloc. diei 28 ian
1971 ad Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos Tribunalis Sacrae Romanae
Rotae: AAS 63, 1971, pp. 135 ss.; Alloc diei 25 aug. 1971: Scritti e
Discorsi, 30, Siena 1971, p. 108, Alloc. diei 1 sept. 1971: ibid., pp.
111-116; Alloc diei 6 oct. 1971: ibid, pp. 186-190; Alloc. diei 23 dec. 1971 ad
Em.mos Patres Cardinales, ad Romanae Curiae Pontificalisque Domus Praelatos AAS
64, 1972, p. 32.
15 Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium n 21 et
Nota explicativa praevia, n. 2.
16 Conc. Vat. II, Const dogm Lumen gentium, nn 27.
17 Conc. Vat. II, Const dogm Lumen gentium, nn 37.
18 Ibid.
19 "Episcopi in munere pastorali cooperatores" est
titulus sub quo veniunt nn. 25-35 Decr. Christus Dominus.
20 Conc. Vat. II, Decr. Christus Dominus, n. 27.
21 Cfr. AAS 58, 1966, pp. 757-787.
22 Propositiones De sacerdotio ministeriali, Pars altera,
II, n. 3, publici iuris factae iussu Summi Pontificis, die 30 novembris
1971.
23 Cfr Const. ap. Regimini Ecclesiae Universae, 15 aug.
1967, n. 68, par. 1.
24 Cfr. Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 1, n. 17, § 1.
25 Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 1, n. 16, § 2.
26 Ibid., 1, n. 16, § 2.
27 Cfr. Servatis servandis, CIC, can. 105, 1.
28 Conc. Vat. II, Decr. Christus Dominus, n. 27; Cfr.
Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, I n. 16 § 1.
29 Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 25
Decr. Christus Dominus, nn. 12-14.
30 Conc. Vat. II, Decr. Christus Dominus, n. 27; Cfr.
Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 1, n. 15; S. Congregatio pro Clericis, Litterae
Circulares, diei 11 apr. 1970.
31 Cfr. Conc. Vat. II, Const, dogm. Lumen Gentium, n. 37.
32 Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 1, n. 16, § 4.
* E foliis eiusdem S. Congregationis; Enchiridion Vaticanum vol.
IV, 1902-1923 ; Leges Ecclesiae 4166.
Adn. H. SCHMITZ in AKKR 142 (1973) 417-435; Il Regno - doc. 18
(1973) 508.
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