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SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO
LETTERA CIRCOLARE " PRESBYTERI
SACRA"
Proemio
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1. I sacerdoti, in virtù dell’ordinazione sacra e della missione che
ricevono dai vescovi, " sono promossi al servizio di Cristo maestro,
sacerdote e re, partecipando al suo ministero, per il quale la chiesa qui in
terra è incessantemente edificata in popolo di Dio, corpo di Cristo e tempio
dello Spirito santo".(1) Pertanto, poiché il ministero sacerdotale non
può essere realizzato se non nella comunione gerarchica di tutta la chiesa, (2)
"nessun sacerdote può adempiere in pieno la sua missione se agisce da solo
e per proprio conto, ma solo se unisce le proprie forze a quelle degli altri
presbiteri, sotto la guida di coloro che governano la chiesa".(3)
I vescovi, infatti, ricevuta la missione canonica, " reggono le chiese
particolari loro affidate, come vicari e legati di Cristo"(4) e per poter
rettamente svolgere il loro compito di pascere la porzione del popolo di Dio,
assumono come loro necessari collaboratori i sacerdoti, (5) i quali da essi
dipendono nell’esercizio sacerdotale. (6)
I sacerdoti chiamati a servire il popolo di Dio costituiscono con il loro
vescovo un presbiterio unico, sebbene destinato a diversi uffici. (7) Pertanto
in ogni diocesi tra il vescovo e tutti i sacerdoti esiste una comunione
gerarchica (8) che li unisce strettamente e li rende membri di un’unica
famiglia, nella quale il vescovo è padre. (9)
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2. Il concilio ecumenico Vaticano II ha spiegato e illustrato in vari
documenti questa intima comunione, rendendosi così interprete dei segni dei
tempi. Nelle presenti circostanze infatti, in cui le attività apostoliche
esigono l’azione concorde e l’unità di tutti i fedeli e tanto gravi sono le
preoccupazioni della chiesa, a nessuno può sfuggire quanto sia profondamente
auspicabile l’unione dei sacri ministri. Da questa unione, che ha un
fondamento sacramentale, deve nascere l’unione dei cuori, basata sulla mutua
carità. (10) Soltanto così si può ottenere un’azione pastorale comune che
riguardi la diocesi intera e tutti i suoi problemi. Se e nella misura in cui
tali cose saranno realizzate, è da sperare che i sacerdoti uniranno la propria
volontà con la volontà del vescovo, rendendo più fruttuosa ed efficace l’azione.
Il nuovo organo consultivo del vescovo
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3. La legislazione canonica riguardante il governo delle chiese particolari
assegnava sempre ai vescovi un qualche organo consultivo, costituito soprattutto
da sacerdoti, che i vescovi dovevano sentire o del quale dovevano ottenere il
consenso prima di decidere su questioni di particolare importanza. Attualmente
nel codice di diritto canonico per le varie necessità del governo della diocesi
sono previsti diversi organi che hanno il compito di aiutare il vescovo, come,
ad esempio, il sinodo diocesano, gli esaminatori sinodali, i parroci consultori,
il capitolo cattedrale o il gruppo dei consultori, il consiglio amministrativo
diocesano, ecc.
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Ciò che nei secoli passati sembrava un semplice postulato o requisito di
retto e saggio governo, è stato ora anche teologicamente illustrato dal
concilio Vaticano II, che più profondamente ha studiato la natura della chiesa.
Il concilio ecumenico, infatti, ci ha insegnato che nella chiesa particolare tra
il vescovo e i suoi sacerdoti esiste una comunione gerarchica, in virtù della
quale il vescovo e i sacerdoti partecipano di un medesimo sacerdozio e di un
medesimo ministero, anche se in grado diverso, secondo l’ordine ricevuto e la
missione canonica. (11) Ciò premesso, lo stesso concilio ecumenico, nella sua
natura pastorale, ha voluto che questa unità di missione venisse attuata per il
bene della diocesi, per mezzo di un nuovo organo consultivo, con queste parole:
"È bene che esista, nel modo più confacente alle circostanze e ai bisogni
di oggi, nella forma e secondo norme giuridiche da stabilire, un corpo o senato
di sacerdoti in rappresentanza del presbiterio, il quale con i suoi consigli
possa aiutare efficacemente il vescovo nel governo della diocesi".(12)
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Al fine di attuare tale voto, il sommo pontefice Paolo VI, con la lettera
apostolica Ecclesiae sanctae dispose che in ciascuna diocesi fosse
istituito il gruppo sopra ricordato, denominato consiglio presbiterale.(13)
Questa legge esecutiva, emanata per la sperimentazione, ha determinato solo
poche cose circa il modo di comporre il consiglio presbiterale, la sua
competenza e la sua funzione, e ciò al fine di lasciare un doveroso margine per
l’ulteriore sviluppo del nuovo organo consultivo.
Congregazione plenaria
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4. Mentre decorrerà il terzo anno della promulgazione della suddetta legge,
la congregazione per il clero, che ha il compito di vigilare sui consigli
presbiterali, (14) il 15 gennaio 1969 inviò una circolare ai presidenti delle
conferenze episcopali, nella quale, interpretando il pensiero della stessa
legge, (15) pregava i vescovi che si compiacessero di far conoscere le proprie
osservazioni e note circa gli esperimenti riguardanti il nuovo organo. Ricevute,
insieme agli statuti dei consigli presbiterali, le risposte di quasi tutte le
province ecclesiastiche di diritto comune, la sacra congregazione per il clero,
uditi i suoi consultori, il 10 ottobre 1969, tenne una congregazione plenaria
per esaminare le principali questioni relative ai consigli presbiterali, le cui
conclusioni vengono qui brevemente riferite.
Obbligo di costituire il consiglio presbiterale
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5. Il fine e il compito del consiglio presbiterale provengono necessariamente
dalla comunione gerarchica tra il vescovo e i sacerdoti e in qualche modo la
esprimono istituzionalmente. Perciò l’istituzione di tale consiglio, viene
prescritta dal motu proprio "Ecclesiae sanctae" come
obbligatoria in ciascuna diocesi.
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Questo obbligo inoltre è del tutto consono ai tempi. Oggi infatti è
sommamente opportuno e utile che tra il vescovo e i sacerdoti sia istituito un
organo di comune colloquio o dialogo. L’utilità dei consigli presbiterali
già appare da numerosissime risposte inviate dai vescovi alla sacra
congregazione. Infatti per mezzo di tali consigli diviene più facile il
contatto con i sacerdoti; si conoscono meglio i loro pareri e i loro desideri;
si possono ottenere più accurate informazioni sullo stato della diocesi; si
possono scambiare più facilmente le varie esperienze; le necessità dei pastori
e del popolo di Dio vengono più evidenziate; le iniziative di apostolato
adattate alle odierne contingenze vengono prese con coerenza; infine, attraverso
un comune lavoro, le difficoltà possono essere adeguatamente risolte o almeno
meglio studiate.
Composizione del consiglio presbiterale
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6. È necessario che il consiglio presbiterale sia espressione di tutto il
presbiterio diocesano. Questo requisito, secondo l’opinione dei vescovi e dei
padri della plenaria, tanto più si ottiene quanto maggiormente si mettono a
confronto le opinioni e le esperienze dei presbiteri. Perciò l’indole
rappresentativa del consiglio si verifica quando esso, per quanto possibile,
rappresenta: a) i vari ministeri (parroci, cooperatori, cappellani, ecc.); b) le
regioni e zone pastorali della diocesi; c) le differenti età e generazioni dei
sacerdoti. Nel caso in cui a una tale composizione si opponessero delle
difficoltà sembra da preferirsi una rappresentanza proporzionata dei principali
ministeri dei sacerdoti.
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Anche i religiosi che esercitano la cura d’anime o si dedicano alle opere
di apostolato in diocesi, sotto la giurisdizione del vescovo, potranno essere
cooptati tra i membri del consiglio. (16)
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7. Il criterio per la designazione dei membri del consiglio è rimesso ai
vescovi. (17) Essi però, come appare dalle loro risposte, hanno quasi
unanimemente stabilito che una notevole parte dei membri fosse eletta mediante
il libero suffragio dei sacerdoti. Piacque così ai padri della plenaria di
proporre che la maggior parte dei membri sia scelta attraverso il suffragio di
tutti i sacerdoti. (18)
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Gli altri membri o sono designati direttamente dal vescovo o diventano tali
ipso facto per rappresentare nel consiglio l’ufficio che esercitano (ad es.:
il vicario generale, il rettore del seminario, ecc.).
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Tale composizione, risultante di membri eletti dai sacerdoti, nominati dai
vescovi, e di membri nati o designati a motivo del loro incarico, mentre da una
parte alimenta la fiducia dei sacerdoti che si sentono così presenti nel
consiglio, dall’altra offre al vescovo un modo sicuro per conservare l’equilibrio
e la possibilità di meglio esprimere, in alcuni casi, l’indole
rappresentativa del consiglio stesso.
Competenza del consiglio presbiterale
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8. Il consiglio presbiterale è competente ad assistere il vescovo nel regime
della diocesi. Per cui vengono trattate dal consiglio le questioni più
importanti che si riferiscono alla santificazione dei fedeli, alla dottrina e,
in genere, al governo della diocesi sempreché il vescovo ne proponga o almeno
ne ammetta la trattazione. Nel proporre o nell’ammettere una questione il
vescovo curerà che siano rispettate le leggi universali della chiesa.
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Il consiglio, in quanto rappresenta tutto il presbiterio della diocesi, è
istituito per promuovere il bene della diocesi stessa. Possono perciò essere
trattate dal consiglio tutte le questioni, e non solo quelle che riguardano la
vita dei sacerdoti, in quanto si riferiscono al ministero sacerdotale che i
sacerdoti stessi svolgono in favore della comunità ecclesiastica.
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È in genere compito del consiglio suggerire le norme eventualmente da
emanare e proporre le questioni di principio; non quello di trattare le
questioni che per loro natura esigono discrezione nel modo di procedere, come
avviene nella designazione degli offici.
Carattere consultivo del consiglio presbiterale
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9. Il consiglio presbiterale è un organo consultivo di natura particolare.
È detto consultivo perché non possiede voto deliberativo; per cui non può
emettere decisioni che obblighino il vescovo, a meno che il diritto universale
della chiesa abbia provveduto in modo diverso o il vescovo, in casi singoli,
abbia ritenuto opportuno attribuire al consiglio voce deliberativa. Si chiama
poi organo consultivo di natura peculiare perché per sua natura e per il modo
di procedere occupa un posto eminente tra gli organi dello stesso genere.
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Infatti detto consiglio, segno della comunione gerarchica, esige, per natura
sua propria, che le deliberazioni, per il bene della diocesi, siano prese
assieme al vescovo e mai senza lui, attraverso cioè il comune lavoro del
vescovo e dei membri. Questo stile è richiesto dal Vaticano II (19) e
richiamato dal motu proprio "Ecclesia sanctae" con le parole: "
In questo consiglio il vescovo ascolti i suoi sacerdoti, li consulti e discuta
con essi di quanto si riferisce alla necessità del lavoro pastorale e al bene
della diocesi ".(20)
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Questo studio comune, attraverso il quale si comunicano notizie ed opinioni
sulle questioni, si espongono le necessità pastorali, si pesano gli argomenti e
si propongono soluzioni esige che da ambo le parti gli animi siano preparati e
ornati, attraverso una intima conversione, di umiltà e pazienza.
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Dopo svolto questo lavoro in comune, la decisione spetta al vescovo, che è
personalmente responsabile nei confronti della porzione del popolo di Dio a lui
affidata. (21) L’opera del consiglio infatti aiuta, ma in nessun modo
sostituisce la responsabilità del vescovo.
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10. Spinti da tali considerazioni, i padri della plenaria espressero l’opinione
che il titolo e la funzione di " senato del vescovo nel governo della
diocesi " spetti unicamente al consiglio presbiterale.
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Quanto invece all’antico senato del vescovo, cioè al capitolo cattedrale e
al gruppo dei consultori, dove essi esistono, i medesimi padri si sono attenuti
alla norma del motu proprio Ecclesiae sanctae, dove è prescritta l’opportunità
che tali istituti conservino la propria competenza, fino a che non siano stati
riformati. (22)
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Siccome, peraltro, le circostanze che riguardano la evoluzione storica dei
capitoli cattedrali sono diverse a seconda delle varie regioni della chiesa,
toccherà alle conferenze episcopali esprimere il loro pensiero circa l’aggiornamento
del capitolo cattedrale e la riforma o la conferma del gruppo dei consultori.
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Nel frattempo, fino a che il CIC non sia stato riformato, il consiglio
presbiterale cessa con la vacanza della sede vescovile. (23) Pertanto il
capitolo cattedrale o il gruppo dei consultori, a meno che la santa sede
provveda diversamente, elegge il vicario capitolare a norma dei canoni 429-444 e
427 del CIC che rimangono in vigore.
Conclusioni
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I. Tutto questo considerato, questa sacra congregazione per il clero
vivamente prega e insiste: a) dove ancora non è stato fatto, si istituisca
quanto prima il consiglio presbiterale, al quale compete il titolo e la funzione
di senato del vescovo; b) ogni consiglio presbiterale prepari i propri statuti
da sottoporre alla approvazione del vescovo, tenendo conto di quanto è indicato
nella presente lettera circolare.
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II. Poiché è opportuno che in ordine ai consigli presbiterali, i vescovi
prendano decisioni in comune in seno alle conferenze episcopali, (24) questa
sacra congregazione per il clero chiede rispettosamente: a) le conferenze
episcopali suggeriscano le questioni più importanti che devono essere trattate
nel consigli presbiterali; b) le stesse conferenze propongano anche le norme che
devono regolare il modo di procedere, la periodicità delle riunioni, la
cooperazione con gli altri organismi consultivi, e favorire i rapporti del
consiglio con tutti i sacerdoti della diocesi.
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III. Insiste infine questa sacra congregazione affinché ogni conferenza
episcopale, entro il 31 dicembre del 1970, favorisca inviare il suo voto circa
il capitolo cattedrale e il gruppo dei consultori, di cui al n. 10.
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Con la presente lettera questo sacro dicastero intende indicare i principi e
i criteri più generali che sono emersi dalla consultazione delle conferenze
episcopali e dalla discussione del padri allo scopo di offrire un aiuto ai
vescovi nell’adempimento del grave compito che ad essi spetta in ordine alla
istituzione e al funzionamento dei consigli presbiterali. Si confida che le
conferenze episcopali vorranno informare questa sacra congregazione sulle
esperienze da esse fatte in materia, in modo che se ne possa tener conto in una
eventuale seconda assemblea plenaria che si ritenesse di celebrare prima della
promulgazione del Codice di diritto canonico.
Dato a Roma, l’11 aprile 1970, festa di s. Leone Magno, papa e dottore
della chiesa.
GIOVANNI card. WRIGHT, prefetto.
PIETRO PALAZZINI, segretario.
Note:
1 Decr. de Presbyt. ministerio et vita Presbyterorum ordinis, n. I.
[LE 3365].
2 Ibidem, n. 15.
3 Ibidem, n. 7.
4 Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium n 27 [LE 3232].
5 Decr. de Presbyt. ministerio et vita Presbyterorum ordinis,
n. 7.
6 Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n 28;
7 Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 28; Decr. de Presbyt.
ministerio et vita Presbyterorum ordinis, n. 8.
8 Decr. de Presbyt. ministerio et vita Presbyterorum ordinis, n. 7.
9 Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 28
[LE 3332].
10 Decr. de Presbyt. ministerio et vita Presbyterorum ordinis n. 8.
11 Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus n. 28;
Decr. de Presbyt. ministerio et vita Presbyterorum ordinis, n. 7.
12 Decr. de Presbyt. ministerio et vita Presbyterorum ordinis, n 7.
13 A, A. S. 55 (1966), pp. 776 sq [LE 3457].
14 Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 68; A. A. S. 59
(1967), p. 68 [LE. 3588].
15 Motu proprio Ecclesiae Sanctae, Prooemium [LE 3457].
16 Motu proprio Ecclesiae Sanctae, I, I5, § 2.
17 Ibidem, I, 15, § 1.
18 Statuta Consilii ab Episcopo approbanda praescribant oportet modum
procedendi in electione ad analogiam canonum 160 et sq. necnon can. 2294 Codicis
Iuris Canonici.
19 Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 28.
20 Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 1, 15, § 1.
21 Cfr. Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia Christus Dominus,
n. II; Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, n. 23.
22 I, 17, § 2.
23 Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 1, I5, § 4; "nisi in
peculiaribus adiunctis a Sancta Sede recognoscendis Vicarius Capitularis vel
Administrator Apostolicus illud confirmet". Cfr. quoque Const. Ap.
Regimini Ecclesiae Universae, n. 68, § 4.
24 Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 1, 17, 1.
AAS 62 (1970) 459-465 ; Cf. Enchiridion Vaticanum Vol. III, 2449-2476
; Leges Ecclesiae 3846.
Adn. J. BEYER in PrM 60 (1971) 29-101; 61 (1972) 31-46; A. BOCQUET. L. DE
NAUROIS, P. EYT et J. PASSICOS in RDC 20 (1970) 97-183; G. CARRETTo in Pal.
clero 49 (1970) 1038-1102; 50 (1971) 220-269, J. DENIS in Studia canonica I
(1967) 179-190; M. MARCHESI in PrM 61 (1972) 423-429; R. D. MOTTE in Doc. Cath.
65 (1968) 1989-1980; M. PAQUETTE in PrM 61 (1972) 431-437; H. SCHMITZ in AKKR
139 (1970) 125-131; A. VILELA in NrT 104 (1972) 586-603.
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