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I SANTUARI
CONFIGURAZIONE GIURIDICA
E DIMENSIONE PASTORALE
Giovedì 19 novembre 1998, Santuario di Pompei
Introduzione
Ringrazio di cuore per l’invito che mi è stato rivolto di
presentare, in questa sede, una riflessione sui Santuari, che, pur nella sua
brevità, possa evidenziare la loro importanza pastorale e, al servizio di
questa, la loro configurazione giuridica. Il mio intervento sarà diviso in tre
punti: la realtà umana e divina dei santuari; la normativa canonica; la
dimensione pastorale.
I. Realtà umana e divina
1. Il Santuario è costituito, innanzitutto, da una realtà
vissuta dal popolo di Dio, in cui concorrono la dimensione soprannaturale e una
dimensione umana. Se è vero che ogni Santuario è eretto mediante un regolare
decreto, come vedremo, è prioritariamente vero che l’iniziativa originaria
non appartiene all’uomo, bensì a Dio stesso. Infatti S.Giovanni della Croce
afferma che Dio stesso sceglie dei luoghi in cui lascia una impronta
specialissima della sua presenza , luoghi che richiamano in modo del tutto
peculiare il bisogno che l’uomo ha del divino e quasi, lasciatemi dire, il
bisogno che Dio ha di fare irrompere fra gli uomini i torrenti impetuosi della
grazia e del suo amore misericordioso.
Di norma i Santuari, grandi o piccoli che siano,
architettonicamente splendidi o umili e rupestri, trovano la propria origine in
una qualche apparizione, attorno ad una reliquia insigne o in un luogo
particolarmente segnato dalla santità di qualche servo di Dio o, ancora, da
molteplici forme di quel fecondo fenomeno che comunemente viene definito come
"pietà popolare".
Ribadisco questi concetti in quanto, se vogliamo veramente
cogliere la mente e la ricchezza pastorale dell’attuale normativa attinente ai
Santuari, dobbiamo tenere presente questa realtà. Le norme, infatti, nascono
dalla vita e sono finalizzate a far sì che essa si sviluppi in modo corretto e,
proprio per questo, sempre più profondo.
L’attuale Codice di diritto canonico, nel tracciarne la
definizione, suppone la dottrina precedente di cui abbiamo un riassunto nella
risposta della Congregazione per gli Studi (attuale per l’Educazione
Cattolica) dell’8 febbraio 1956 che stabiliva: "Sanctuarii nomine
intelligitur ecclesia, seu aede sacra, divino cultui publice exercenda dicata,
quae ob peculiarem pietatis causam (ex.gr. ob immaginem sacram ibi veneratam, ob
reliquiam ibi conditam, ob miraculum quod Deus ibi operatus est, ob peculiarem
indulgentiam ibi lucrandam), a fidelibus constituitur meta peregrinationum ad
gratias impetrandas vel vota solvenda" (cf X. Ochoa, Leges Ecclesiae,
II, n.2558).
2. Il can.1230 dell’attuale Codice di diritto canonico
propone, quindi, una definizione che, senza scendere nei dettagli concreti,
illustra le condizioni che devono essere necessariamente presenti . Così recita
la norma: "con il nome di santuario si intendono la chiesa o altro luogo
sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in
pellegrinaggio, con l’approvazione dell’Ordinario del luogo".
Tali elementi sono:
I) il luogo sacro contraddistinto da un peculiare
motivo di pietà, che potrà essere chiesa, oratorio, cappella o altro (es. una
grotta...);
II) il concorso di numerosi
pellegrini;
III) l’approvazione dell’Ordinario diocesano.
Il Santuario, pertanto, esiste in funzione dell’accoglienza
dei pellegrini, accoglienza che si esprime, soprattutto, mediante una
intelligente metodologia di evangelizzazione.
2. normativa giuridica
1. Il can. 1231 distingue vari tipi di Santuari: diocesani,
nazionali, internazionali, a seconda che l’approvazione sia concessa dall’Ordinario
diocesano, dalla Conferenza dei Vescovi, per quelli nazionali o dalla Santa
Sede, tramite la competenza della Congregazione per il Clero, per i Santuari
internazionali. E’ evidente che le varie approvazioni suppongono una diversa
tipologia dei pellegrinaggi, i diversi livelli di risonanza, l’ambito di
benefico influsso ed altri fattori concomitanti. Di norma ben si comprende come
si proceda gradualmente dal livello diocesano iniziale fino, eventualmente, a
quello internazionale. Anche qui le decisioni giuridiche vengono a seguito dell’evolversi
del fatto umano, secondo la volontà santa di Dio, che sempre agisce per il bene
degli uomini.
2. Per ordinare e favorire le molteplici attività poste al
servizio dell’evangelizzazione, come altresì di promozione umana e di
assistenza sociale che, molto spesso, fioriscono attorno a questi luoghi
privilegiati dello spirito, conviene che si curi la redazione di appropriati
Statuti.
Il can. 1232 non prevede l’obbligatorietà di tali Statuti,
anzi, in fase di redazione codiciale, è stata rifiutata una proposta in tale
senso (cf Communicationes 12 [1980] 343). Il canone intende riferirsi soltanto
all’autorità competente per l’approvazione, ossia, l’Ordinario diocesano
per i Santuari diocesani, la Conferenza dei Vescovi per i Santuari nazionali e
la Santa Sede - tramite la Congregazione per il Clero - per quelli
internazionali. Tale approvazione suppone, evidentemente, un certo specifico
legame del singolo Santuario con l’autorità che concede l’approvazione e
della quale gli Statuti stessi dovranno tenere conto.
L’esperienza plurisecolare, di cui i Rettori qui presenti
sicuramente sapranno confermarne la validità, suggerisce tuttavia la cogente
opportunità di tali Statuti che, d’altronde, sono atti ad assicurare il retto
ordinamento, i necessari strumenti operativi e di controllo, gli organismi di
coordinamento e, infine, ma non di minore rilievo, i talvolta complessi aspetti
economici.
Non a caso il paragrafo 2° del citato canone stabilisce:
"negli Statuti siano determinati, in particolare, il fine, l’autorità
del Rettore, la proprietà e l’amministrazione dei beni".
3. L’Ordinario del luogo, evidentemente, mantiene la piena
potestà sua propria ed immediata, su tutti i Santuari (diocesani, nazionali,
internazionali) così come la esercita su tutti gli altri luoghi di culto che
sorgono nel territorio a lui sottoposto.
A lui spetta assicurare l’ordine e la disciplina, vegliare
sulla proprietà e l’integrità del culto divino, sulle attività ministeriali
esercitate, ecc. (cf, per es., cc. 381 § 1; 386 §§ 1 e 2; 391 §§ 1 e 2;
392; 394; 397, ecc.).
Fanno eccezione a questa regola i Santuari Pontifici (Loreto,
Pompei, Assisi, Padova) che, per privilegio papale, sono esenti dalla
giurisdizione dell’Ordinario diocesano e sono retti da un Delegato pontificio.
4. Credo sia importante ribadire, a questo punto, la rilevanza
del can. 1234 § 2 , che dispone espressamente la conservazione e la tutela
delle testimonianze votive dell’arte e della pietà popolare. Inoltre, va
ricordato il can. 1189 sulle immagini preziose e su quelle particolarmente
venerate (cf can. 1190 § 3) o ancora le sacre reliquie insigni (cf can. 1190
§§ 1 e 2).
Su tutti questi beni è opportuno ricordare la vigilanza della
Santa Sede la quale garantisce l’integrità del patrimonio storico- artistico
ecclesiastico e il cui permesso è richiesto per eventuali valide alienazioni (cf
can. 1292 § 2).
3 dimensione pastorale
1. Il Santo Padre Giovanni Paolo II nel viaggio pastorale del
1979 in Messico, ha definito i Santuari "luoghi di conversione, di
penitenza e di riconciliazione con Dio".
Infatti, il can. 1234 apre immense prospettive pastorali, che
noi tutti siamo chiamati a tradurre in atto con entusiasmante slancio
missionario. Esso recita: "Nei Santuari si offrano ai fedeli, con
maggior abbondanza (abundantius suppeditentur) i mezzi della salvezza,
annunziando con diligenza la parola di Dio, incrementando opportunamente la vita
liturgica, soprattutto con la celebrazione dell’Eucarestia e della penitenza,
come pure coltivando le sane forme della pietà popolare".
2. Non si tratta tanto di moltiplicare il numero delle
celebrazioni - seppur si dovrà combattere l’ideologia pericolosa, diventata
slogan con il detto "meno Messe, più Messa", a detrimento
della sostanza teologica del santo Sacrifico anche celebrato privatamente -
quanto di approfondirne l’autentica partecipazione ed offrire una esemplarità
da potersi esportare nelle proprie comunità parrocchiali di provenienza. Così
il Santuario, anche il più remoto, per la forza della irradiazione, può
contribuire ad innalzare il livello di tutta la pastorale.
I pastori sapienti sapranno identificare l’autentica
partecipazione con quel moto interiore che aderendo ai misteri celebrati, si fa
conversione. Non si tratta di sovrapporre parole e gesti umani, non si tratta di
creare uno spettacolo conforme alle sensibilità mediatiche dilaganti. Urge
recuperare la dimensione del sacro, che si esprime nella solenne semplicità
tipica della liturgia romana, urge recuperare gli spazi di silenzio
contemplativo ed orante, urge recuperare gli ambiti personali integrati nella
dimensione comunitaria, urge recuperare l’osservanza intelligente delle norme
liturgiche, urge recuperare la dimensione estetica cristiana, che della
categoria del bello ha sempre fatto uno strumento umanistico,
percepibile soprattutto dai poveri e vicino alla sensibilità delle attuali
generazioni giovanili, per l’evangelizzazione. Musica, canto, architettura,
pittura, scultura, arredi e paramenti sacri, dovrebbero, in un Santuario, essere
oggetto di particolare cura, sicchè i pellegrini possano ripartire e fare
ritorno ai propri luoghi avendo nella mente e nel cuore quasi una immagine della
Gerusalemme Celeste, una nostalgia e una aspirazione della "beata pacis
visio"! Il bello conduce al vero e al buono ed è oggi, come ben
intuiva Von Balthasar, strada privilegiata per la nuova evangelizzazione.
E’ anche la strada della cultura, tema centrale di questo
incontro. Nel passato le manifestazioni culturali ed artistiche hanno prestato
un grande servizio alla liturgia e all’identità dei luoghi sacri e sono stati
veicoli privilegiati di catechesi. Non poche interpretazioni errate della
preziosa Costituzione dedicata dal Concilio Vaticano II alla Liturgia hanno
indotto molti, con grave nocumento del culto divino e della catechesi, a
trascurare questo contributo dell’arte e della cultura.
Lo stesso Concilio si è rivolto agli artisti con queste ben
significative espressioni: "Non rifiutate di mettere il vostro talento al
servizio della verità divina. Il mondo nel quale noi viviamo ha bisogno di
bellezza per non cadere nella disperazione" (Conc.Vat.II,Messaggio agli
artisti).
Un documento della Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti, pubblicato nel 1987, ha impartito criteri e
suggerimenti molto utili in merito ai concerti di musica sacra nelle Chiese.
Nel pieno rispetto delle indicazioni e dello spirito che
informa tale documento, i Santuari potrebbero, anche in tale modo, rendere un
servizio ai pellegrini e - come dice il citato documento - costituiranno anche
una testimonianza del modo con cui la fede cristiana promuove la cultura ed è
lievito di umanesimo plenario.
Nei locali adatti dei Santuari, potrebbero altresì trovare
collocazione manifestazioni artistiche di pittura, scultura, sacre
rappresentanzioni allestite con buon gusto e sostenute da congrui contenuti
dottrinali, di oggetti per il culto. Questi ultimi, tuttavia, sarebbe triste se,
forgiati dalle mani dell’uomo, come espressione di amore e di adorazione,
rimanessero soltanto, seppur ammirevolmente, disposti dietro le apposite
vetrine. Il loro uso, nelle nostre celebrazioni, testimonierà, fra l’altro,
la continuità delle generazioni nella fede e nella carità e terrà così,
quasi vivi quegli oggetti, quei parati, quegli arredi. E’ come la musica e
come il canto sacri: si possono eseguire ovunque ma se vengono eseguiti negli
ambiti per i quali sono stati composti, allora vivono davvero!
3. Peculiarissima attenzione va certamente attribuita alla
celebrazione del sacramento della penitenza che, nei Santuari, trova ideale
collocazione. Essa, fra l’altro, costituisce il naturale sfociare del
pellegrinaggio ed è garanzia di fecondità.
Non di rado ho sentito le preoccupazioni di saggi parroci che
mi hanno confidato la loro preoccupazione nel vedere aumentare le folle
pressanti per ricevere la santa comunione e proporzionatamente diminuire quelle
davanti ai confessionali.
Mi sia consentito rilevare che, a mio avviso, il metro per
misurare la riuscita della pastorale dei Santuari e la fecondità del ministero
dei Rettori e dei loro collaboratori è quello dato dall’afflusso dei
pellegrini ai confessionali. Ciò che poi avviene quanto a trasformazioni di
vita le vede soltanto Iddio. Non vorrei dimenticare che tutti i rinnovamenti
autentici, tutte le ricchezze delle opere sociali e la vitalità stessa delle
comunità hanno lì la loro sorgente.
Conclusione
1. Cari amici, come Prefetto della Congregazione per il Clero,
sono veramente lieto di questo incontro avvenuto sotto lo sguardo della Regina
del Santo Rosario di Pompei.
Il Dicastero riconosce ed apprezza quello che voi già fate e
certamente farete, anche stimolati dall’ormai imminente grande Giubileo del
Terzo Millennio dall’Incarnazione del Verbo. Nell’ambito delle nostre
competenze, sappiate che siamo sempre al vostro servizio e saremo sempre lieti
di prestarvi tutta la collaborazione che riterrete opportuna. La nostra
Congregazione non è certamente un Santuario ma in essa i Santuari e i loro
rettori sono di casa!
Un grazie particolare va al Pontificio Consiglio, che ha
organizzato, con la consueta intelligenza pastorale e signorilità, il presente
incontro.
2. La dolce corona del Santo Rosario, quasi distintivo di
questo Santuario ospitante, così come è composta di tanti grani rannodati alla
Croce, ci tenga uniti insieme, da provenienze così diverse, in quell’unica
grande geografia della fede e della pietà, che è costituita dai luoghi di
particolare pellegrinaggio del popolo di Dio (cf Giovanni Paolo II, Enc. Redemptoris
Mater, n.28)!
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