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IL CONSIGLIO PRESBITERALE
L'art. 97 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, sulla Curia Romana,
demanda alla competenza della Congregazione per il Clero anche tutte le
questioni riguardanti il Consiglio presbiterale.
Fissiamo, qui di seguito, in modo sintetico,
alcuni aspetti di questo organismo diocesano, che ne delineano il quadro
giuridico-dottrinale essenziale di riferimento: una breve considerazione sulla
definizione, un richiamo al presbiterio da cui provengono i sacerdoti membri del
Consiglio presbiterale, qualche puntualizzazione sulla natura della
rappresentanza di cui sono investiti, il contenuto della partecipazione al
governo della diocesi, il titolo del mandato dei membri e la sua cessazione, il
rapporto tra il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale.
1. Coetus e senato
Il can. 495 presenta una definizione del
Consiglio presbiterale, che si traduce in una descrizione realistica. Esso è
"un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il
senato del Vescovo, con il compito di coadiuvare il Vescovo nel governo della
diocesi, a norma del diritto, affinché sia promosso, il più efficacemente
possibile, il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui
affidata".
Il Consiglio presbiterale non viene designato
come "collegio", ma semplicemente come "coetus (gruppo)", a
differenza di quanto, al contrario, si afferma a proposito del Collegio dei
consultori, nel can. 502, e del Capitolo dei canonici, nel can. 503. Questa
diversità terminologica non è, tuttavia, suffragata da motivazioni sostanziali
che siano sufficientemente giustificanti. Infatti non è possibile trovare una
qualche differenza di sostanza per cui quello dei consultori è chiamato
"collegio", mentre quello presbiterale "coetus". E' vero che
i membri del Collegio dei consultori sono tutti di nomina vescovile, anche se il
gruppo dal quale vanno scelti è già predeterminato, ed è anche vero che lo
stesso Collegio dei consultori non decade quando la sede diventa vacante e che
il Consiglio presbiterale, invece, cessa di esistere; ma simili caratteristiche
sono proprie anche del Consiglio per gli affari economici della diocesi, eppure
esso non viene chiamato collegio.
Anche i membri del Consiglio presbiterale
hanno tutti, come avviene in un collegio, la stessa posizione di uguaglianza in
ordine alla convocazione, all'attività, ai pareri; inoltre, le decisioni,
quando richieste secondo le norme canoniche, possono essere formulate solo in
modo collegiale: il parere del Consiglio, ad esempio, in ordine all'erezione di
una parrocchia, è quello espresso a norma del diritto dal consiglio
legittimamente convocato.
Il Consiglio presbiterale è denominato come
il senato del Vescovo. Questa qualificazione è stata molto criticata con
motivazioni diverse. Di fatto, in un primo tempo, era stata tolta, ma poi fu
definitivamente inserita nel Codice. Vedremo in seguito come anche questa
denominazione, debba essere considerata sui generis, se viene messa a confronto
con i senati delle moderne democrazie.
2. Presbiterio rappresentato
Non indugio sulla discussione intorno alla
'identità' del presbiterio diocesano, anche se è fuori di dubbio che
l'identificazione teologicamente fondata dei componenti 'naturali' del
presbiterio di una struttura ecclesiale, quali sono quelle individuate dal
can.368, integrate dalla Prelatura personale e dall'Ordinariato militare (o
Vicariato castrense), costituisce la base per una formulazione più precisa in
ordine all'organismo che deve prestare aiuto al Vescovo nel governo della sua
diocesi.
Mi fermo soltanto al dato di fatto, fissato
nell'attuale legislazione, che provvede, con il can.498, a determinare un
'corpus' di presbiteri, costitutivo dei soggetti chiamati ad eleggere o
ad essere eletti in un Consiglio presbiterale (presbiterio elettivo, in
senso attivo e passivo). E' questo canone che ci fa individuare con sufficiente
chiarezza, pur con la necessità di qualche precisazione, a quale 'presbiterio'
facciamo riferimento.
Il presbiterio elettivo (o che sceglie i suoi
rappresentanti), quale può essere ricostruito dalla normativa codiciale, ha un
carattere pratico e tiene soprattutto presente la finalità specifica attribuita
al Consiglio presbiterale. Esso risulta così composto:
a) da tutti Ai sacerdoti secolari incardinati
nella diocesi@;
b) dai Asacerdoti secolari non incardinati
nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di
vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore
qualche ufficio@;
c) da "altri sacerdoti che abbiano nella
diocesi il domicilio o il quasi domicilio", se così è previsto negli
statuti.
Questa disposizione legislativa ci permette di
ricavare il principio per determinare l'elemento essenziale e indispensabile
perché un presbitero possa far parte del presbiterio elettivo di un Consiglio
presbiterale diocesano: si tratta del vincolo di unità (comunione
gerarchica) con il Vescovo della diocesi. Il presbiterio elettivo di una
diocesi, quindi, è costituito dai presbiteri che hanno una qualche relazione
con il Vescovo della stessa o in forza dell'incardinazione, o in forza di
uno specifico incarico, comunque esso venga conferito, o in forza di una disposizione
particolare, statutaria, che costituisca il punto di contatto tra un
presbitero e il Vescovo diocesano.
L'analisi più approfondita del canone,
inoltre, conduce a ritenere che un ulteriore elemento determinante (o
specificativo) perché un presbitero goda di voto attivo o passivo in ordine
alle elezioni è che esso abbia, personalmente, un mandato specifico (o licenza
o permesso, esplicito o implicito) a servizio della diocesi.
Gli altri elementi intercorrenti: residenza,
domicilio, quasi-domicilio, incardinazione come dato a sé stante, vita
consacrata, devono essere considerati soltanto 'condicio iuris', che
conferiscono eventualmente una capacità giuridica ma che, per se stessi,
non danno una capacità di agire.
Qualcuno ritiene che, per quanto riguarda i
sacerdoti secolari l'unico elemento richiesto sarebbe la incardinazione
e, pertanto, non dovrebbe essere necessario fare riferimento a un servizio.
A sostegno di questa tesi si richiama il dettato letterale del canone e si cita
quanto riportato in 'Communicationes' 13 (1981) p.130 e 14 (1982) p.216.
Non sembra che questi richiami intacchino la
validità di quanto sopra affermato, anzi ne sono proprio una conferma, sia per
una considerazione di carattere generale, sia per alcuni dati di fatto.
E' vero che il canone, per i sacerdoti
secolari, espressamente, non fa riferimento all'esercizio di un ministero. Ma la
disposizione non può essere valutata da sola, prescindendo dal resto della
normativa codiciale. Il can.17 ci insegna che "le leggi ecclesiastiche sono
da intendersi nel significato proprio delle parole, considerato nel testo e nel
contesto..."; cioè una legge va interpretata in coordinazione con le altre
esistenti e, più in generale, deve essere armonizzata all'interno dell'intero
sistema dell'ordinamento canonico, considerato come un tutt'uno organicamente
strutturato.
Non va trascurato il fatto che l'istituto
dell'incardinazione ha una sua connotazione giuridica specifica. Le norme del
Codice che configurano l'uso di tale istituto mostrano con evidenza che, nella
linea della normalità giuridica, non si dà separazione tra incardinazione e
servizio. Il can.266, '1, afferma esplicitamente che "uno diviene chierico
con l'ordinazione diaconale e viene incardinato nella Chiesa particolare o nella
Prelatura personale al cui servizio è stato ammesso". Si stabilisce
così, senza equivoci, che l'incardinazione ha una ordinazione connaturale al
servizio, il quale deve essere presente o come dato di fatto, a come situazione
soggettiva per sé possibile di essere concretizzata 'ad acta', o come
rapportato in tale maniera a un presbitero che questi può ricevere il titolo di
emerito.
Per sé, la ragione giustificante dell'incardinazione
è la necessità o l'utilità della Chiesa. L'incardinazione non ha completezza
di significato se non coimplica nel soggetto il suo essere ordinato al servizio.
L'incardinazione serve per individuare con chiarezza il soggetto respnsabile,
atto a dare una 'missio canonica', cioè a concretizzare il servizio di un
presbitero e a far sì che non esistano "chierici acefali o girovaghi"
(can.265).
Secondo quanto si desume anche dalla risposta
al n.3 di cui in Communicationes (pp.216-217), riportata precedentemente
in nota, l'incardinazione è certamente la 'radice' della capacità giuridica in
ordine al diritto attivo e passivo di voto, ma perché non si determinino
situazione giuridiche patologiche, al fine di salvaguardare la razionalità
della norma, la medesima incardinazione per generare una possibilità di agire
deve avere un nesso giuridico con il servizio.
Per una comprensione giuridicamente precisa
della disposizione del can.498, ' 1, 1, si può tener presente che mentre in
presenza di un presbitero che abbia un servizio ministeriale a favore della
diocesi, o che comunque gli è stato affidato dal Vescovo della stessa, si può
essere certi che egli goda del diritto attivo e passivo in ordine alle elezioni
per un Consiglio presbiterale, la stessa cosa non è sempre vera per i
presbiteri che presentino un legame con la diocesi costituito semplicemente
dall'istituto giuridico dell'incardinazione.
I casi in cui l'incardinazione può sussistere
da sola senza la 'possibilità' che, perdurante una determinata situazione, sia
compresente ancora un rapporto giuridico con l'ufficio o con il Vescovo che
abbia la facoltà di conferirlo, sono quelli derivanti da:
a) una sentenza o un decreto con cui si
infligge la pena della scomunica,
b) da un atto di incardinazione, come puro
fatto formale, come puro supporto giuridico per un presbitero destinato
costitutivamente ad essere soggetto a un superiore diverso dal Vescovo
incardinante e ad avere uffici non dipendenti dallo stesso Vescovo.
Consideriamoli brevemente.
a. Prendiamo ad esempio il can.1364. Esso dice
che "l'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae
sententiae...". Tale scomunica può essere dichiarata a norma di legge.
Allo scomunicato, secondo il can.1331, ' 1, 3° è fatto divieto "di
esercitare funzioni in uffici e ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o
di porre atti di governo". Un chierico che si trovasse in simile
situazione, cioè con una scomunica dichiarata, può anche non essere ancora
dimesso dallo stato clericale e, quindi, risultare ancora incardinato in una
diocesi senza nessun rapporto possibile, fino a quando perdura lo stato in atto,
con un servizio ministeriale. Questo sacerdote, giuridicamente ancora
incardinato, ha il diritto attivo e passivo in ordine alle elezioni?
Si può concludere con facilità che non può
essere soggetto passivo, in quanto non è nella possibilità giuridica di
esercitare un qualsiasi ufficio e, di conseguenza e tanto meno, quello di membro
di un Consiglio presbiterale.
Altrettanto chiara, inoltre, è anche la sua
esclusione dal diritto attivo di elezione. Infatti è il can.171, ' 1, 3° a
stabilire che "sono inabili a dare il voto" - in ordine alla elezione
per un ufficio - "... chi è legato dalla pena della scomunica sia per
sentenza giudiziale sia per decreto con il quale la pena viene inflitta o
dichiarata".
Pertanto, ci troviamo di fronte a un caso
emblematico a conferma dell'affermazione che la sola incardinazione non è
elemento sufficiente per fondare l'agire giuridico nel nostro caso, secondo il
contesto della legislazione ecclesiastica..
b. La seconda fattispecie presenta qualche
complessità in più. Si tratta dei presbiteri appartenenti a quelle società di
vita apostolica oppure aggregati alle cosiddette associazioni di presbiteri, che
richiedono l'incardinazione in una diocesi, ma che, sia dal punto di vista
giuridico sia sul piano di fatto, restano totalmente sganciati dal Vescovo della
stessa diocesi quanto all'esercizio del loro ministero sacerdotale, dipendendo
totalmente dall'Ordinario proprio o dal Moderatore dell'associazione.
Trascurando alcune particolarità legate alle
singole situazioni, prendiamo come riferimento soltanto il caso del presbitero
che con la diocesi incardinante abbia un rapporto limitato al puro fatto
giuridico dell'incardinazione. Quale posizione giuridica gli può essere
riconosciuta in ordine alle elezioni per il Consiglio presbiterale della
medesima diocesi, sulla base delle norme attuali?
Se si prendesse alla lettera la disposizione
del can.498, ' 1, 1°, si dovrebbe rispondere che a questo presbitero va
riconosciuto sia il diritto attivo che il diritto passivo.
Ma, se si tiene conto di quanto, nello stesso
canone si esige per i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una
società di vita apostolica, per i quali si richiede esplicitamente che
esercitino in favore della diocesi un qualche ufficio, si deve concludere che,
anche i sacerdoti di cui sopra, senza un servizio concreto non possono essere
portatori di un diritto di agire. Infatti, la situazione 'di fatto' di questi
presbiteri è analoga a quelli incardinati in un istituto religioso o, se
previsto dalle costituzioni, in una società di vita apostolica. La loro
incardinazione in una diocesi si riduce, in pratica, ad una pura 'fictio iuris',
perchè non genera nel presbitero quei vincoli giuridici con l'autorità
incardinante (il Vescovo diocesano) che, per sé, l'istituto dell'incardinazione
intende normalmente stabilire.
A ciò si può aggiungere, almeno per
l'aspetto passivo del diritto di elezione, che anche la finalità intrinseca
alla funzione di un Consiglio presbiterale - coadiuvare nel governo della
diocesi - rende manifestamente inidoneo a tale collaborazione chi con il Vescovo
non ha nessun rapporto né di diritto né di fatto.
Una conferma indiretta può essere ricavata
anche dal Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, dove si
dice: "...I presbiteri, poi, incardinati in una diocesi, ma per il servizio
di qualche movimento ecclesiale approvato dalla competente autorità
ecclesiastica, siano consapevoli di essere membri del presbiterio della
diocesi in cui svolgono il loro ministero e di dover sinceramente
collaborare con esso".
Per completare il quadro, vi sono ancora due
casi tipici che meritano una qualche considerazione.
Il primo è quello dei presbiteri diocesani
che, abitualmente esercitano il proprio ministero presso una diocesi diversa da
quella di incardinazione o presso altre istituzioni ecclesiastiche quali, ad
esempio, la Conferenza Episcopale o la Santa Sede. Si deve osservare che questi
sacerdoti sono in posizione giuridica diversa rispetto a quelli dei due casi
precedentemente considerati. Infatti essi, come presbiteri, non sono collegati
al proprio Vescovo solo dal fatto dell'incardinazione, ma anche da un rapporto
di subordinazione diretta e da un suo mandato (o da una sua licenza o da un suo
permesso) a esercitare un ufficio, pur se il destinatario del ministero non è
direttamente la diocesi in cui sono incardinati. In tali presbiteri, pertanto,
noi troviamo presenti sia l'incardinazione, sia il vincolo con l'autorità del
Vescovo, sia l'esercizio di un ministero, che al medesimo Vescovo rinvia come
mandante.
Il secondo caso è quello dei presbiteri
secolari incardinati in diocesi e che, di fatto, sono 'senza servizio', pur
dimorando nella propria diocesi oppure vivendo fuori. Anche questi presbiteri
sono in una posizione giuridica particolare. Innanzi tutto essi sono nella
situazione personale di poter ricevere un diretto comando da parte del proprio
Vescovo e, quindi, nella possibilità di ricevere un servizio. Qualora per
disobbedienza o negligenza non volessero assumersi un incarico, allora al
Vescovo è riconosciuta la facoltà di esautorarli, a norma di legge,
dall'esercizio del diritto attivo e passivo di elezione. Questa facoltà
concessa al Vescovo, secondo il suggerimento contenuto nella risposta riportata
da Communicationes, è una dimostrazione diretta della connessione,
percepita anche dagli esperti che stavano elaborando le norme codiciali, tra l'incardinazione
e l'esercizio di un ufficio perché entri in gioco il diritto di agire in ordine
alle elezioni. Certo fino a quando la 'condicio iuris', in simili casi, risulta
ancora giuridicamente libera e perciò è nella possibilità di essere portata
'ad acta' con il conferimento di un ufficio da parte del Vescovo, il presbitero
non può essere privato del suo diritto.
Come ultima annotazione, si può rilevare che,
in base alla norma del Codice, diventa teoricamente possibile che un presbitero
faccia parte di più presbitèri elettivi e anche di più Consigli presbiterali.
Infatti, egli diventa membro del presbiterio elettivo di tutte le diocesi nelle
quali esercita un ufficio, in collegamento con il Vescovo diocesano della
stessa.
3. La rappresentanza
Il Consiglio presbiterale ha diretto
riferimento sia al Vescovo diocesano sia a tutti i presbiteri della diocesi.
Esso diventa organo rappresentativo del presbiterio diocesano.
Il concetto di rappresentanza è entrato nella
norma con qualche difficoltà, perché ritenuto ambiguo, in quanto potrebbe
richiamare atteggiamenti di contrasto, o comunque di contrapposizione, tra i
presbiteri e il Vescovo. E' fuori di dubbio che l'applicazione del contenuto
della rappresentanza al Consiglio presbiterale ha bisogno di qualche
precisazione per essere correttamente intesa.
La dottrina civilistica conosce almeno quattro
tipologie di rappresentanza: quella volontaria, quella legale, quella organica e
quella politica.
Sono certamente da escludersi, per il nostro
caso, le prime tre, poiché esse dicono riferimento rispettivamente a una
persona fisica, a una persona giuridica e ad un organo che rappresenta un ente
giuridico.
Resta quindi la rappresentanza politica che è
propriamente quella di coloro che hanno titolo per esercitare un potere in forza
di un mandato, ottenuto per elezione da parte del soggetto che detiene la base
del potere stesso. La rappresentanza politica è una delega, nel senso che
coloro che la ricevono non hanno in sé la potestà vera e propria, ma viene
loro demandato l'esercizio puro e semplice di una potestà che si trova in modo
nativo e completo in un altro soggetto, il popolo. Per alcuni autori tale
rappresentanza non creerebbe alcun vincolo giuridico tra rappresentato e
rappresentante; per altri, invece, avrebbe anche una certa rilevanza giuridica.
Anche se alcuni elementi della rappresentanza
politica si possono intravvedere nel Consiglio presbiterale, tuttavia vi sono
ragioni che rendono alquanto limitato il rapporto tra la medesima rappresentanza
e quella dei membri del Consiglio.
Infatti, occorre tener presente la realtà
teologica della Chiesa. Il soggetto della piena sovranità, nella Chiesa, non è
il popolo (come realtà sociologica di base), ma Gesù Cristo stesso; inoltre il
metodo di trasmissione dei cosiddetti poteri non è la elezione fatta dai
componenti della comunità, ma la via sacramentale, specificata dalla missio
canonica.
E' vero che qualche analogia con la
rappresentanza politica esiste. Tutti i presbiteri sono costituiti, in forza
dell'Ordine sacro e della missione, "necessari collaboratori e consiglieri
(dei Vescovi) nel popolo di Dio" (PO, 7), per cui essi divengono soggetti
portatori di un certo diritto di partecipare, in qualche modo e sotto
l'autorità del Vescovo, al governo della diocesi. Nulla vieta, e le circostanze
talvolta possono anche consigliarlo, che il depositario di questa facoltà
giuridica la conceda ad un altro che diviene così suo 'rappresentante politico'.
In tal caso potremmo dire che vi è una trasmissione di esercizio dei diritti: i
singoli sacerdoti, nelle forme stabilite dall'autorità della Chiesa, concedono
un certo uso concreto della loro facoltà ad altri, per garantirne l'efficacia o
perché non vi è concretamente altra possibilità per il suo esercizio.
Ma questa qualità di 'rappresentanza
politica' avrebbe una applicabilità al Consiglio presbiterale se i suoi membri
fossero tutti eletti direttamente dal presbiterio (come realtà sociologica di
base). Invece, sappiamo che tale Consiglio è un gruppo di presbiteri, dei quali
solo una parte sono eletti direttamente. Eppure è tutto il Consiglio che deve
rappresentare il presbiterio diocesano.
Pertanto la rappresentanza del Consiglio
presbiterale è "sui generis": esso è costituito, dalla legge della
Chiesa, oggettivamente come rappresentante del presbiterio. Ciò significa che
tutti i membri, sia quelli eletti, sia quelli di diritto o nominati dal Vescovo
sono chiamati ad esprimere in atti di rilevanza giuridica (consultazioni,
pareri, elezioni, ecc.) la partecipazione dei presbiteri della diocesi al
governo della stessa. La qualifica assunta dai membri nominati o di diritto è
sempre quella di rappresentate del presbiterio (non del Vescovo), perché
restano sempre presbiteri senza nessun'altra facoltà specifica in ordine al
Consiglio e al presbiterio.
E' fuori discussione il legame giuridico di
base (iniziale) tra i presbiteri e i futuri membri eletti del Consiglio: la
deputazione è un atto necessario, secondo le norme vigenti. Ma, oltre l'atto di
deputazione (che stabilisce il collegamento con la rappresentanza politica), in
linea di principio, non sorge altro vincolo giuridico tra gli stessi presbiteri
e i loro eletti. Infatti, ciò che i singoli sacerdoti concedono ai membri del
Consiglio presbiterale è la possibilità concreta ed efficiente di partecipare
direttamente, anche a nome loro, al governo della diocesi. Essi, pertanto, non
conferiscono un mandato per dire sì o no a determinate scelte concrete, in
rapporto a quello che vuole la "base" elettorale, ma un mandato
generale. Così, quando i consiglieri sono chiamati a dare un parere, impegnano
direttamente la propria responsabilità, per il bene comune e non settoriale. Il
presbiterio diocesano, nell'atto di formazione del Consiglio presbiterale, è
chiamato a scegliere delle persone, non dei programmi politici.
Da queste affermazioni di principio deriva che
la rappresentanza del Consiglio Presbiterale, in rapporto ai vari
ministeri, alle regioni o zone pastorali, alle varie età o generazioni dei
sacerdoti, dal punto di vista dottrinale, ha un collegamento solo in ordine al
momento 'formativo' del Consiglio, non a quello della sua 'attività',
una volta costituito.
Le cosiddette zone pastorali hanno solo
carattere di funzionalità, che va tenuto presente, ma che non intacca il
principio secondo il quale i rappresentanti eletti in una zona non sono
costituiti solo per gli interessi di questa, ma per il bene dell'intera diocesi.
Per il fatto che i membri del Consiglio presbiterale collaborano al governo
della diocesi, la loro funzione nello stesso Consiglio non può essere collegata
ad una rappresentatività territoriale, quasi che questa sia
determinante.
4. Partecipazione
al governo
Il Consiglio presbiterale è stato istituito
al fine di aiutare efficacemente il Vescovo nel "governo della diocesi".
Non è pertanto una "camera di deputati o di senatori". Esso non è un
organo legislativo, ma entra nella sfera dell'esecutività o del 'consiglio',
secondo quanto è stabilito nell'ordinamento canonico.
Due sono i punti da focalizzare: il contenuto
dell'attività di governo, cioè che cosa rientra nel concetto di governo, e chi
è il soggetto avente potestà di governo nella diocesi, con il riflesso che
questo comporta in ordine alla potestà del Consiglio presbiterale.
E attività di governo, in senso generale,
tutto ciò che serve all'attuazione del bene comune in senso tecnico, cioè la
organizzazione della vita comunitaria. Tale bene comune, nel suo aspetto
statico, è la stessa organizzazione della vita sociale, quale risulta dalle
norme che reggono l'attività dei fedeli e dalle istituzioni che tutelano il
bene comune; nel suo aspetto dinamico, invece, è Ail complesso dele condizioni
pubbliche che rendono possibile la vita sociale, l'attività comune in ordine
all'attuazione dei beni umani comuni@.
Applicando questi concetti al governo della
diocesi, la quale ha pure un bene comune in senso tecnico, si può dire che
costituisce attività di governo diocesano tutto ciò che serve (norme,
istituti, azioni) a creare quelle condizioni che rendono possibile, o
facilitano, a tutti i fedeli cristiani l'attuazione dei beni soprannaturali
comuni, beni che, nel presente ordine di salvezza, si attuano nella sfera della
visibilità.
Può essere superflua una elencazione minuta
di quali siano le azioni del Vescovo che possono essere incluse nella categoria
del governo, anche per il fatto che è impossibile fissare una volta per sempre
tali azioni; anche il bene comune in senso tecnico di una diocesi è soggetto a
migliore comprensione e a mutamenti, in relazione a determinate circostanze
storiche e ai luoghi. Ha una sua rilevanza, invece, un breve accenno alla
questione teorica di quali azioni possono richiamare l'aiuto del Consiglio
presbiterale nel governo diocesano.
E evidente che l'ultima parola spetta al
diritto positivo; sarà questo, universale o particolare, a fissare in modo
specifico, ambiti precisi di intervento. In linea di principio, però, si deve
rimarcare che il Consiglio presbiterale può essere chiamato ad agire nell'esercizio
di tutto ciò che rientra nella potestà pastorale del Vescovo. Motivi di
opportunità possono anche suggerire di riservare qualche campo al Vescovo
personalmente o di demandarlo ad altri uffici o persone; tuttavia, per sé,
nulla sarebbe tale da essere escluso dalla competenza del Consiglio.
Per quanto riguarda la potestà, in senso
proprio, va affermato con chiarezza che il soggetto a cui è attribuito
l'esercizio pieno della potestà pastorale (nelle sue articolazioni:
legislativa, giudiziaria, esecutiva) nella diocesi è solo il Vescovo, il quale
nella sua azione deve tener conto del bene di tutta la diocesi. Il diritto
positivo può anche regolamentare (in senso distributivo) la potestà
giudiziaria e quella esecutiva e può anche determinare alcuni vincoli specifici
per l'agire del Vescovo (cf., ad esempio, i cann.515, ' 2 e 1222, ' 2), ma resta
fuori discussione che al Consiglio presbiterale è concesso, in linea di
principio, solo un "potere di natura consultiva".
Poiché il Consiglio è strettamente congiunto
al Vescovo nel governo diocesano, la sua potestà si presenta, in relazione agli
altri organismi della curia diocesana, che sono puramente esecutivi, con una
natura dispositiva, mentre, in relazione al Presbiterio diocesano, essa
deve considerarsi non esclusiva, in quanto il medesimo Consiglio non è
tutto il Presbiterio, ma solo il rappresentante di esso e, in particolari casi,
deve essere sempre possibile, per il Vescovo diocesano. il ricorso alla
consultazione di tutti i presbiteri della diocesi, anche dopo un parere, già
espresso, del Consiglio.
Prima di concludere queste considerazioni sul
governo, è opportuno tener presente che un'azione governativa non nasce dal
nulla, ma ha una sua storia particolare, si realizza in una situazione concreta.
Pertanto, si partecipa al governo non solo quando si è chiamati a dare un voto
deliberativo su questo o su quel problema, ma anche quando si è chiamati al
semplice consiglio, quando si provocano determinati problemi o si prospettano
possibili soluzioni.
L'attuale Codice di Diritto Canonico ha così
concretizzato l'ambito dell'esercizio della potestà del Consiglio Presbiterale:
- i membri hanno diritto di designare due di
essi per la partecipazione al concilio provinciale (can.443, ' 5);
- deve essere sentito per l'indizione del
sinodo diocesano (can.461, ' 1);
- i membri hanno il diritto di essere
convocati al sinodo diocesano (can.463, ' 1, n.4);
- deve essere sentito negli affari di maggiore
importanza (can.500, ' 2);
- deve essere sentito quando si tratta di
erigere, sopprimere, modificare notevolmente le parrocchie (can.515, ' 2);
- deve essere sentito per stabilire norme
sulla destinazione delle offerte di cui al can.531;
- deve essere sentito per rendere obbligatoria
la costituzione dei consigli pastorali parrocchiali (can.536, ' 1);
- deve essere sentito per l'erezione di chiese
nuove (can.1215, ' 2);
- deve essere sentito per la riduzione ad usi
profani di una chiesa (can.1222, ' 2);
- deve essere sentito per imporre tributi
straordinari alle persone fisiche e a quelle giuridiche (can.1263);
- deve essere sentito per la costituzione del
gruppo dei parroci, dal quale vengono scelti i due parroci che valutano con il
Vescovo i casi di rimozione dei parroci (can.1742).
5. Titolo del mandato dei membri e sua
cessazione
Alcuni aspetti riguardanti i membri del
Consiglio presbiterale sono già stati evidenziati, quando si è parlato del
presbiterio elettivo. Vi sono, però, altre questioni da focalizzare.
Tenendo presenti i diversi elementi
intercorrenti, sembra che si possa costruire questo schema, in ordine al titolo
per la presenza di un presbitero nel Consiglio presbiterale della diocesi.
a) Il titolo remoto che rende atto un
sacerdote ad essere candidato al Consiglio è l'appartenenza al Presbiterio
diocesano. Questo titolo (risultante da due elementi: l'Ordine sacro e la
missione canonica) è comune a tutti i sacerdoti e preesiste a qualsiasi
attività procedurale tendente alla formazione del Consiglio.
b) In un secondo tempo avviene, sulla linea di
opportune norme, la designazione dei membri. Con questa operazione si generano
in alcuni sacerdoti dei nuovi titoli che possono essere riassunti in: - titolo
di diritto (nel quale è inglobato anche quello di ufficio); - titolo di nomina
vescovile; - titolo di elezione (cf. can.497).
Il titolo di elezione presenta alcune
caratteristiche particolari che è bene mettere in risalto.
Tra le modalità previste per la
"provvista" di un ufficio il can.147 menziona esplicitamente:
"...per conferma o ammissione fatta (dall'autorità ecclesiastica)
dopo una elezione o una postulazione; infine per semplice elezione e
accettazione da parte dell'eletto, se l'elezione non abbia bisogno di
conferma".
La elezione a membro di un Consiglio
presbiterale di un sacerdote secolare ha bisogno di conferma o no?
Anche se nessun autore ne parla in modo
esplicito, sembra ovvio che si debba ritenere che, una volta eletto, il
presbitero ha un vero e proprio diritto in ordine al Consiglio. Si tratta,
però, di un diritto 'sui generis', in quanto, prima di entrare in atto deve
attendere la 'proclamatio' delle persone e la 'institutio', da parte
dell'autorità ecclesiastica, del coetus entro il quale l'ufficio ecclesiastico
si deve esercitare. Poiché l'esercizio effettivo dell'ufficio del Consiglio
presbiterale dipende da quanto è stabilito nella legge comune e in quella
particolare, alla prima non contraria, anche il Consiglio ha bisogno della
missione canonica (la 'costituzione') per l'esercizio efficace delle sue
funzioni. Dopo la 'designazione', non abbiamo ancora la 'costituzione formale';
i presbiteri designati non sono ancora membri effettivi fino a quando non esiste
il decreto vescovile che dichiari costituito il Consiglio a tutti gli effetti.
Il 'titolo' di efficacia è proprio questo mandato del Vescovo. Pertanto,
la elezione di un membro del Consiglio Presbiterale è uno dei casi in cui è
necessaria la conferma.
Avvenuta la elezione (con gli atti formali
successivi della 'intimazione' e della 'accettazione'), si stabilisce nel
presbitero eletto un diritto personale che può essere avversato solo
richiamandosi al can.149, ' 1: "Perché una persona sia nominata ad un
ufficio ecclesiastico, dev'essere nella comunione della Chiesa; dev'essere
inoltre idoneo, ossia fornito delle qualità richieste per quell'ufficio, per
diritto universale o particolare oppure per legge di fondazione".
Una volta inserito nel Consiglio presbiterale,
un membro, ha il diritto di parteciparvi fino alla sua naturale scadenza, salvo
che intervenga una delle altre modalità previste dalla legislazione canonica
per la cessazione di un ufficio ecclesiastico.
Il can.184, ' 1, prevede sei modi di
cessazione dall'ufficio: "...cessazione del tempo stabilito, compimento
dell'età fissata, rinuncia, trasferimento, rimozione, privazione".
Se si applicano queste modalità a un membro
del Consiglio Presbiterale si ha che un membro cessa dal suo ufficio, oltre che
alla scadenza naturale del mandato, anche:
- quando vi rinuncia
- quando ne è privato da un precetto penale
- quando vi è una scomunica o altro di simile
che rende inabili all'ufficio (cf. can.171, ' 1).
Gli altri modi di cessazione non sono,
ovviamente, applicabili al caso.
Il Codice non prevede una figura giuridica che
possa far cessare dall'ufficio di membro del Consiglio presbiterale per
passaggio da una zona all'altra o per cambio di categoria presbiterale o per
cambiamento di ufficio.
Tuttavia non va dimenticato che, tenendo conto
degli Statuti specifici, ai quali rimanda il can.496, possono anche essere
configurati modi di cessazione dall'ufficio non previsti dalla legge comune.
L'analisi dottrinale fa ritenere molto più
comune la convinzione che non possa esistere cessazione per cambiamento di zona
o di ufficio relativamente ai membri eletti direttamente dal clero, perché essi
sono visti più come rappresentanti di persone (presbiteri) che di categorie o
di zone.
Le esperienze pratiche, però, hanno
evidenziato che, negli statuti, talvolta sono state previste particolari forme
di decadenza dall'ufficio e anche di 'sostituzione' dei membri ('ipso iure',
'ipso facto', cambiamento d'ufficio...). Resta giuridicamente determinante il
fatto che queste modalità nuove di cessazione e di sostituzione, durante munere,
quando sono applicate, sono espressamente previste nello Statuto. Quando
la nuova modalità è chiaramente affermata, essa non può essere considerata 'contra
legem'. Ma se nessuna modalità nuova è specificamente richiamata dalle norme
particolari, le uniche che possono essere applicate sono quelle contenute nella
legislazione comune.
6. Rapporto tra Consiglio Presbiterale e
Consiglio Pastorale
Il rapporto tra Consiglio Pastorale e
Consiglio Presbiterale e stato, forse, l'aspetto più discusso e meno compreso
dei due nuovi organismi della Chiesa particolare.
Mi pare che la difficoltà non sia tanto da
porre dal punto di vista dottrinale, quanto da quello pratico. Una certa
facilità di costituzione del Consiglio presbiterale e la sua precisa
prescrizione, hanno portato diverse chiese locali a dare ad esso una prevalenza:
lo si è formato con prontezza e con una abbondanza di membri. La sua non chiara
posizione, sempre sul piano pratico, nell'ambito giurisdizionale (forse anche
per un certo vago timore, in ordine al suo ruolo, da parte dei vescovi) ha fatto
si che, molto spesso, il Consiglio presbiterale si sia trasformato anche in
Consiglio pastorale, naturalmente composto da soli sacerdoti.
Questa percezione la si è avuta in diverse
diocesi ed è stata tale da far pensare seriamente all'inutilità dell'uno o
dell'altro Consiglio.
Sul piano dottrinale, mi pare, non esistano
dubbi sulla finalità specifica dei due Consigli.
Il Consiglio presbiterale ha il compito di
aiutare efficacemente, con il suo consiglio, il vescovo, nel governo della
diocesi.
Il Consiglio pastorale ha il compito specifico
di scoprire, studiare, valutare i problemi generali della pastorale diocesana,
farne un piano organico, scoprire ciò che è predominante come importanza,
suggerire strumenti e mezzi per arrivare a conclusioni pratiche.
Il compito dei due consigli, secondo i
documenti che li prescrivono o li descrivono, presenta, con chiarezza, identità
di contenuto generale. La loro differenza deve essere posta in un diverso
rapporto nei confronti di esso: il Consiglio presbiterale considera le opere
pastorali in relazione a una decisione, il Consiglio pastorale le considera
nella fase di studio e di proposta.
Tutto ciò è ben espresso nella lettera
circolare sui Consigli pastorali "Omnes christifideles", della
Sacra Congregazione dei Clero. Vi si legge: "Circa le questioni pastorali
concernenti l'esercizio della giurisdizione o della potestà di governo, il
vescovo ha già un proprio senato che lo aiuta con i suoi consigli, cioè il
Consiglio presbiterale. Nulla però impedisce che il Consiglio pastorale esamini
questioni e dia al vescovo suggerimenti per la cui messa in esecuzione si
richieda un atto di giurisdizione: in questo caso il vescovo considererà la
cosa e prenderà una decisione dopo aver ascoltato, se sarà opportuno, il
Consiglio presbiterale".
Da qui, come da altri riferimenti, si
specifica la giusta collocazione dei Consigli in ordine al vescovo.
Schematizzando possiamo esprimerci in questo
modo.
Il soggetto a cui e attribuito l'esercizio
pieno della potestà di governo (potestà pastorale nelle sue diverse
articolazioni) nella diocesi è il vescovo (Cf. L.G., n. 27).
Un esercizio corretto di questo servizio
pastorale esige, da parte del vescovo, una conoscenza vera dei problemi della
Chiesa particolare che gli è affidata e dei doni che lo Spirito Santo
liberamente vi elargisce. Prima di disporre, deve conoscere. In questo lavoro di
conoscenza dei problemi e dei doni si colloca il Consiglio Pastorale.
Realizzata la conoscenza, al vescovo si
presentano due modalità, in ordine alla decisione: può assumersi la
responsabilità di una decisione autonoma; oppure, può (e gli si consiglia)
assumerla in unione ai rappresentanti di coloro che gli sono diventati, per il
sacramento dell'Ordine, i suoi necessari collaboratori.
Ambedue i Consigli sono, per sé, di carattere
consultivo. Nulla vieta che in determinati casi, stabiliti dal diritto
universale o particolare, il parere del Consiglio pastorale su certi problemi, e
quello del presbiterale su altri, possa diventare determinante. Certo, in nessun
caso, l'uno o l'altro dei Consigli potrà dare un parere vincolante, se non è
la legge universale o il Vescovo a ritenerlo tale; ma, anche in questo caso, il
vincolo non nasce dalla natura dei Consigli, ma da chi è il soggetto investito
della autorità pastorale.
La comprensione della finalità specifica dei
Consigli pastorale e presbiterale comporta conseguenze rilevanti, sul piano
pratico.
Per il Consiglio pastorale si giustifica una
certa abbondanza di membri (da non esagerare per non costruire una struttura
mastodontica); per il presbiterale, invece, il numero dei membri è meglio che
sia ristretto, pur se deve essere significativo.
Per il Consiglio pastorale il lavoro
prevalente si realizza nelle commissioni permanenti di lavoro e le assemblee
plenarie possono essere relativamente poche e in momenti importanti (formazione
del piano pastorale - sua verifica - situazioni di particolare gravità); per il
presbiterale il lavoro normale è come Consiglio, deve risultare facile la sua
convocazione e, quindi, anche frequente.
Se si tiene presente che una commissione e un
organo di studio e di proposta, si può comprendere che la struttura in
commissioni permanenti non ha significato nel Consiglio presbiterale. Forse, una
sola potrebbe avere il carattere di permanenza: la commissione di controllo
sull'effettiva esecuzione delle deliberazioni consigliari approvate dal vescovo.
L'attenzione a far risaltare, sul piano
operativo, la finalità specifica dei due Consigli, aiuterebbe certamente a
rendere più agile e meno burocratico il governo pastorale della diocesi;
porterebbe ad evitare sovrapposizioni o doppioni (attuali o futuri) sia nelle
strutture che nel lavoro, con un migliore utilizzo delle persone e con un più
efficace uso del tempo.
7. Conclusione
Sembra utile concludere con quanto la S.
Congregazione per il Clero scriveva nel proemio della lettera circolare Presbyteri
Sacra:
AI sacerdoti, in virtù dell'ordinazione sacra
e della missione che ricevono dai Vescovi, sono promossi al servizio di Cristo
maestro, sacerdote e re, partecipando al suo ministero, per il quale la Chiesa
qui in terra è incessantemente edificata in popolo di Dio, corpo di Cristo e
tempio dello Spirito Santo. Pertanto, poiché il ministero sacerdotale non può
essere realizzato se non nella comunione gerarchica di tutta la Chiesa, nessun
sacerdote può adempiere in pieno la sua missione se agisce da solo e per
proprio conto, ma solo se unisce le proprie forze a quelle degli altri
presbiteri, sotto la guida di coloro che governano la Chiesa.
AI Vescovi, infatti, ricevuta la missione
canonica, reggono le chiese particolari loro affidate, come vicari e legati di
Cristo per poter rettamente svolgere il loro compito di pascere la porzione del
popolo di Dio, assumono come loro necessari collaboratori i sacerdoti, i quali
da essi dipendono nell'esercizio del loro ministero e con essi sono congiunti
per l'onore sacerdotale.
AI sacerdoti chiamati a servire il popolo di
Dio costituiscono con il loro Vescovo un presbiterio unico, sebbene destinato a
diversi uffici. Pertanto in ogni diocesi tra il Vescovo e tutti i sacerdoti
esiste una comunione gerarchica che li unisce strettamente e li rende membri di
un'unica famiglia, nella quale il Vescovo è padre (n.1).
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