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NOTIFICAZIONE SU ALCUNI ASPETTI
DEI CALENDARI E DEI TESTI LITURGICI PROPRI
1. Il Concilio Vaticano Secondo ha riaffermato il principio che le
celebrazioni dei Santi, nelle quali le meraviglie di Cristo vengono proclamate
nei Suoi servitori, pur importanti, non dovevano comunque prevalere sulle
celebrazioni dei misteri della salvezza che si svolgono settimanalmente la
Domenica e nel corso dell'anno liturgico. Questa percezione determinò poi che
la celebrazione di molti Santi doveva essere lasciata alle diocesi, alle nazioni
e alle famiglie religiose (Sacrosanctum Concilium, n. 111). Questo principio,
insieme con altri stabiliti dal Concilio, serviva per il restauro dell'anno
liturgico e del Calendario Generale di Rito Romano.
2. Le Normae universales de anno liturgico et de calendario, insieme con la
Tabula dierum liturgicorum, hanno lo scopo di applicare concretamente questo
criterio sia al Calendario Generale sia ai calendari propri. Inoltre
l'Istruzione Calendaria particularia della S. Congregazione per il Culto Divino,
del 24 giugno 1970, esplicita alcune considerazioni complementari per quanto
riguarda i calendari propri.
3. Da quando furono promulgate queste norme due nuovi fattori si sono
introdotti. Da un lato, l'elevato numero di beatificazioni e canonizzazioni,
celebrate in questi ultimi anni dal Sommo Pontefice, ha portato, a volte, ad un
notevole incremento nelle celebrazioni inscritte nei calendari propri.
Dall'altro lato, l'inserimento di un certo numero di celebrazioni nel Calendario
Generale o l'aumento del grado di celebrazioni, che già vi si trovavano, hanno
diminuito in maniera corrispondente il numero di giorni non impediti.
4. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti non
giudica opportuno, per ora, un cambiamento delle norme vigenti; nello stesso
tempo, però, ritiene necessario sottolineare alcuni punti di tali norme, la cui
osservanza potrebbe contribuire ad evitare una notevole alterazione dei
Calendari liturgici.
Infine, si tratteranno alcuni aspetti legati alla scelta e alla composizione dei
relativi testi liturgici propri.
I
5. Il giorno adatto per l'inserimento di celebrazioni in un calendario
particolare, è quello della stessa celebrazione nel Calendario Generale (Normae,
n. 56a; Calendaria particularia, n. 23), anche se il grado della celebrazione
viene cambiato.
6. Una sana prassi, per quanto riguarda i tradizionali titoli di devozione
sia del Signore Gesù Cristo che della Beata Vergine Maria da celebrarsi
liturgicamente, è quella di legare tali titoli ad una delle feste o solennità
di entrambi che si trovano nel Calendario Generale. Nel caso della Madonna, è
solito anche fissarne la celebrazione al 12 settembre, che era la data della
festa del Ss.mo Nome di Maria nel Calendario Romano. Al contempo, nello stesso
spirito di reintegrazione e di chiarificazione, è consigliabile evitare la
creazione di nuovi titoli o celebrazioni di devozione intorno al Signore o alla
sua Madre, limitandosi a quelli già in uso nei libri liturgici, a meno che essi
rispondano ad una sensibilità molto diffusa nel popolo cristiano, e siano
previamente e dovutamente esaminati sotto l'aspetto dottrinale.
7. Nel caso di un Santo, in assenza di una celebrazione nel Calendario
Generale, il giorno più adatto per il calendario particolare sarà il dies
natalis del Santo. Qualora, tuttavia, si ignorasse questo giorno, o che esso
fosse impedito da una solennità o festa o memoria obbligatoria, già inscritte
nel Calendario Generale o in quello particolare, la nuova celebrazione si
fisserà normalmente in un altro giorno appropriato: potrebbe essere il giorno
del suo battesimo, della sua ordinazione, dell'" inventio corporis ",
o della " translatio ", o semplicemente il giorno più vicino non
impedito (Normae, nn. 56b, 56c.) È preferibile che non venga scelto il giorno
della canonizzazione (cf. sotto, n. 39).
8. Nel caso che una memoria facoltativa del calendario particolare nel giorno
più appropriato fosse impedita da un'altra memoria obbligatoria, sia essa
iscritta nel Calendario Generale o, ad esempio, nel calendario nazionale, è
consigliabile una delle due soluzioni seguenti (cf. Calendaria particularia, n.
23): in determinate circostanze si potrebbe ottenere che il grado della memoria
obbligatoria sia ridotto a memoria facoltativa, permettendo così una giusta
libertà pastorale di scelta tra le due celebrazioni; oppure si potranno anche
unire, ma raramente, due celebrazioni dello stesso genere.
9. I Beati non figurano, ovviamente, nel Calendario Generale, ma il loro
inserimento in un calendario particolare segue in genere gli stessi principi
sopra enunciati per un Santo.
II
10. Negli ultimi anni i Dicasteri della Santa Sede competenti in Sacra
Liturgia, in seguito a motivata richiesta dei Vescovi diocesani e per motivi
pastorali, hanno concesso un certo numero di spostamenti, anche di celebrazioni
che figurano nel Calendario Generale. Ora sembra, però, opportuno fare in
proposito qualche breve riflessione.
11. Bisogna custodire l'integrità del Calendario Generale come espressione,
tra l'altro, dell'unità sostanziale del Rito Romano (cf. Sacrosanctum
Concilium,
n. 38). Il rischio infatti è che una prassi troppo larga porti
all'indebolimento dell'unità e della coesione interna del Calendario Generale
e, subordinatamente, di ciascuno dei calendari delle nazioni o delle regioni
interdiocesane.
12. Per il futuro, quindi, la Congregazione intende insistere di più sulla
necessità di mantenere le celebrazioni del Calendario Generale al giorno loro
assegnato, e di non concedere il trasferimento ad altro giorno delle
celebrazioni impedienti, se non per motivi pastorali eccezionali, che
interessino un considerevole numero di fedeli. Lo stesso sarà per i calendari
nazionali e quelli di regioni interdiocesane nei confronti del calendario
diocesano.
13. Qualora, infatti, si trattasse dell'impedimento di una celebrazione da
svolgersi a livello sussidiario, ci si atterrà normalmente al principio che
stabilisce il trasferimento della celebrazione impedita piuttosto che quello
della celebrazione che impedisce.
14. Trasferimenti di celebrazioni impedienti, talvolta, vengono motivati
dall'esistenza di processioni o altri festeggiamenti di tradizione popolare tra
il popolo cattolico. Questi casi meritano un'attenzione particolare. Quando,
però, tali manifestazioni sono di indole più popolare o folcloristica che
liturgica, possono svolgersi indipendentemente dalle funzioni liturgiche e non
hanno bisogno, quindi, del trasferimento di una celebrazione. Rimangono,
tuttavia, solennità e feste proprie dove una radicata ed immemorabile
tradizione popolare costituirà motivo sufficiente per il trasferimento della celebrazione
impediente (Cf. Calendaria particularia, n. 23b).
15. Più raramente il motivo avanzato per un trasferimento di
una celebrazione è la considerazione di un coordinamento con una celebrazione
analoga presente nel calendario liturgico o popolare di una comunità cristiana
acattolica. Salve considerazioni veramente eccezionali, una tale motivazione non
deve ritenersi sufficiente. Ciò vale, in modo particolare, per il Calendario
Generale, il quale è un'espressione della comunione esistente tra le Chiese
locali dello stesso rito: non devono prevalere considerazioni, anche di per sé
lodevoli, in ordine ai rapporti con comunità ecclesiali con cui non esiste la
piena comunione.
III
16. La legislazione ha previsto la possibilità di cambiare la data di
celebrazione di alcune solennità, quelle cioè dell'Epifania, dell'Ascensione,
e del Corpo e Sangue del Signore. Esse, quando non sono più di precetto,
vengono trasferite alla domenica più vicina (Normae, n. 7). La Solennità di S.
Giuseppe, quando non è di precetto, può anch'essa essere trasferita fuori
della Quaresima, se i Vescovi lo ritengono opportuno (Normae, n. 56). Nel caso
della Solennità di Tutti i Santi, ad esempio, ci potrebbe essere motivo valido
per un trasferimento, in modo che essa coincida con un giorno più in armonia
con la cultura locale (cf. Calendaria particularia, n. 36). Al di fuori di
questi casi, ci si dovrà attenere alle date del Calendario Generale ed in
genere bisogna salvaguardare con grande attenzione l'anno liturgico, e
soprattutto il carattere del tutto particolare della domenica quale "giorno
del Signore", in cui la Chiesa fa memoria della passione, della
risurrezione e della gloria dei Signore Gesù (cf. Sacrosanctum Concilium, n.
106).
17. In ottemperanza al desiderio del
Concilio, le norme insistono che sia lasciato libero da celebrazioni dei Santi
il periodo che cade abitualmente durante la Quaresima o i giorni dell'Ottava di
Pasqua oltre ai giorni che vanno dal 17 al 24 dicembre. Dette norme possono,
però, ammettere delle eccezioni nel quadro generale. Innanzitutto, su
quest'ultimo punto si lascia una certa libertà per quanto riguarda le feste
proprie e le memorie proprie non obbligatorie.
IV
18. E' importante notare che le celebrazioni da iscriversi nei calendari propri
sono regolate con esattezza dalla normativa vigente.
19. Nel calendario diocesano si iscrivono: la Festa del Patrono (principale)
della diocesi, la Festa della Dedicazione della chiesa cattedrale nonché la
memoria obbligatoria dell'eventuale Patrono secondario. Vi si iscrivono anche le
celebrazioni di quei Santi e Beati, che hanno un legame particolare con la
stessa diocesi: per esempio, vi sono nati, vi hanno svolto un lungo servizio
ecclesiale, o vi sono morti, soprattutto se vi sono conservati i loro corpi o le
reliquie maggiori, o ancora se vi sono oggetti di un culto immemorabile e sempre
vivo (cf. Normae, n. 52a; Tabula nn. 8a, 8b, 11 a; Calendaria
particularia, n.
9).
La richiesta, fatta non di rado, che il Patrono (principale) della diocesi possa
avere una celebrazione con grado di Solennità non è in piena armonia con le
norme (cf. Tabula, n. 8a) ed è sconsigliabile.
20. Nel calendario religioso si iscrive con grado di Solennità la celebrazione
o del Titolo o del Fondatore o del Patrono (principale) della famiglia
religiosa. Quindi: una sola celebrazione con il grado di Solennità e le altre
due con il grado di Festa (cf. Tabula, n. 4d, 8d). Qualora, però, il Fondatore
sia un Beato, la celebrazione avrà il grado di Festa (cf. Calendaria
particularia, n. 12a).
Si ha, inoltre, la memoria obbligatoria dell'eventuale Patrono secondario e le
celebrazioni di quei Santi e Beati che hanno avuto un legame particolare con la
stessa famiglia religiosa, soprattutto di coloro che appartennero all'Ordine o
alla Congregazione (cf. Normae, n. 52b; Tabula, n. 8f, 11a, 11b; Calendaria
particularia, n. 12).
21. Per precisare meglio l'accenno fatto alla celebrazione di un Patrono
secondario, occorre ricordare le Normae de Patronis constituendis del 1973, le
quali prescrivono che ci dovrebbe essere un solo Patrono (n. 6), escludendo
quindi, da quella data in poi, la possibilità di eleggere Patroni secondari (nn.
5, 14). Qualche eccezione è stata concessa a questa norma, che sarebbe
importante non trascurare per il futuro.
22. Ne consegue che, in assenza di eccezionali motivi pastorali, non è
opportuno introdurre nei calendari particolari altre celebrazioni. Tali casi
eccezionali richiedono l'indulto della Santa Sede.
23. Meno sviluppati sotto il profilo legislativo sono gli altri calendari. Si
tratta da un lato dei calendari interdiocesani (regionali, nazionali) o quelli
intradiocesani (delle città o di altri luoghi, di chiese determinate), e
dall'altro di quelli di congregazioni o provincie di cui constano le famiglie
religiose, o quelli comuni a diversi rami di un'unica famiglia religiosa.
Accenni basilari si rinvengono nella Tabula dierum liturgicorum, ed anche in
Calendaria particularia (nn. 8, 10, 11).
24. Spesso viene trascurata soprattutto l'esistenza dei calendari propri
delle singole chiese, i quali si compongono di celebrazioni riconosciute nella
Tabula dierum liturgicorum. Oltre alla Solennità dell'anniversario della
Dedicazione della chiesa stessa, e alla Solennità titolare, vi possono essere
feste proprie.
V
25. Bisogna avvertire sul possibile rischio che si corre, introducendo nel vari
Calendari un numero eccessivo di celebrazioni (Normae, n. 53; Calendaria
particularia, n. 17). Si renderebbe troppo pesante il calendario della diocesi o
di una famiglia religiosa nonché quello della nazione, della regione
interdiocesana o della provincia religiosa, e altri ancora. Possibili rimedi: il
raggruppamento di Santi e Beati in una celebrazione comune (Normae, n. 53a;
Calendaria particularia, n. 17a); l'applicazione del principio di sussidiarietà
delle celebrazioni a livello particolare, insistendo nel lasciare ai luoghi
ristretti le celebrazioni di Santi e Beati verso i quali non c'è una devozione
molto estesa (Normae, nn. 53b, 53c; Calendaria particularia, n. 17b).
26. Quando si intendono raggruppare più Santi in una celebrazione comune, è
necessario assicurare un certo grado di omogeneità, tenendo conto dell'epoca
storica, del genere di attività ecclesiale da essi svolta, della tipologia
della loro vita, delle differenti tradizioni spirituali e della storia del culto
di ciascuno di essi così da evitare l'introduzione di un nuovo culto
artificialmente concepito ed estraneo alla Tradizione.
27. Qualora si proceda a tali raggruppamenti, occorre ribadire che i singoli
Santi abbiano una sola celebrazione nel corso dell'anno liturgico (cf. Normae,
n. 50b). Si evitino, quindi, dei doppioni, che si avrebbero, ad esempio, se si
celebrasse, una prima volta, in una celebrazione collettiva e, una seconda
volta, in una celebrazione a se stante.
VI
28. In particolare bisogna essere cauti nell'inserire nuovi Beati o Santi nel
calendario della diocesi, in quello nazionale o quello generale di una famiglia
religiosi. Spesso sarà più opportuno stabilire una celebrazione limitata alle
località legate più intimamente con il Beato o Santo.
29. La distinzione tra celebrazione di un Beato e di un Santo generalmente
richiede, infatti, che quella del Beato sia limitata ad una determinata area
geografica.
30. Occorre ancora essere particolarmente cauti nell'inserimento di nuovi
Beati nel calendario di un territorio interdiocesano più ampio, come quello di
una nazione od anche nel calendario generale di una famiglia religiosa. E'
auspicabile procedere gradualmente in un lasso più esteso di tempo.
31. In qualche caso sarà giustificabile, soprattutto nelle Chiese giovani,
inserire un Beato anche nel calendario della sua diocesi di origine, o dove è
morto o ancora dove ha svolto l'attività ecclesiale. E' consigliabile, però,
che il grado sia quello di una memoria facoltativa e che si proceda, poi, ad
un'estensione verso numerose diocesi o all'intera nazione solo dopo un congruo
periodo di tempo nel quale si sviluppi con ritmi naturali la devozione spontanea
del popolo.
32. In certe diocesi di antica evangelizzazione - aventi evidentemente un
calendario proprio più nutrito - sarebbe pure opportuno iniziare con misure
ancor più limitate, inserendo la celebrazione di un Beato unicamente nel
calendario di un territorio ristretto: ad esempio, la chiesa dove è conservato
il corpo o le reliquie maggiori (cf Calendaria particularia, n. 11), oppure la
città d'origine.
VII
33. E' bene ricordare, inoltre, le possibilità offerte dalla Institutio
Generalis Missalis Romani (nn. 316b, 316c) al sacerdote celebrante nelle ferie
del Tempo " per annum ", come anche nelle ferie di Avvento prima del
17 dicembre, in quelle natalizie a partire dal 2 gennaio o in quelle del Tempo
pasquale. In tali periodi, anche quando c'è una memoria facoltativa, egli può
celebrare sia la messa della feria che quella di un Santo inscritto quel giorno
nel Martirologio Romano. Lo stesso vale, analogamente, per la celebrazione della
Liturgia delle Ore (cf. Institutio Generalis de Liturgia Horarum = IGLH, n.
244). E' perfettamente legittimo, quindi, in tali condizioni, celebrare in onore
di un Santo che non sia iscritto né nel Calendario Generale né in quello
proprio. Ovviamente, si fa appello, in questi casi, al buon senso pastorale del
celebrante.
VIII
34. Di recente è stata richiesta a questa Congregazione la recognitio di
Calendari diocesani, con l'inserimento di Santi e Beati che non hanno un legame
intrinseco con le diocesi interessate. Una delle motivazioni apportate a
sostegno della richiesta è stata quella di un forte desiderio di onorare una
determinata famiglia religiosa per il contributo dato alla vita della diocesi.
Si può, però, facilmente rendersi conto che, seguendo questo criterio, il
calendario diocesano perderebbe il suo carattere specifico per diventare in gran
parte una sorta di raccolta delle celebrazioni proprie alle famiglie religiose
presenti sul territorio.
35. Si noti inoltre che ogni famiglia religiosa celebra i propri Santi e
Beati secondo il calendario approvato dal moderatore supremo e confermato dalla
Santa Sede. Ne consegue che i fedeli che lo desiderano possono di solito
liberamente partecipare a tali celebrazioni nelle chiese della famiglia
religiosa. Così i fedeli possono associarsi spiritualmente alla comunità
religiosa, partecipando alle sue celebrazioni liturgiche, che si svolgono anche
con testi propri e nel contesto, ad es., di un pellegrinaggio. A questo scopo
non è per nulla necessario che tali celebrazioni proprie dei religiosi siano
inserite anche nei calendari diocesani.
36. Si sono già fatte presenti (sopra, n. 33) altre possibilità per la
celebrazione in onore di Santi non inscritti nel calendario diocesano. Queste
possibilità non vengono meno, qualora si voglia celebrare un Santo religioso in
qualche comunità della diocesi.
37. Per quanto riguarda il desiderio di onorare una famiglia religiosa
attraverso un'aggiunta al calendario diocesano, una riflessione teologica, anche
breve, sul senso della celebrazione liturgica di un Santo rivela quanto tale
volontà sia distante dalla Tradizione in proposito. Va anche ricordato che una
tale interpretazione non tiene in debito conto del bene pastorale dei popolo
fedele, che ha diritto all'autenticità e alla nobile semplicità del culto (cf.
Sacrosanctum Concilium, n. 34).
IX
38. Sembra opportuno, infine, in questo contesto insistere su alcuni punti
riguardanti la preparazione di testi del Proprio liturgico per la celebrazione
dei Santi e Beati inscritti nel calendario proprio, ed in particolare la scelta
della lectio altera dell'Officium Lectionis. Ciò richiede una giusta cura nel
seguire attentamente i principi esposti soprattutto dalla menzionata Istruzione
(n. 43) e dalla Institutio Generalis de Liturgia Horarum (nn. 160, 162,
166-167).
39. L'introduzione di una nota biografica (cf. IGLH, n. 168) in testa ad ogni
formulario nel Proprio dei Santi della Liturgia delle Ore sconsiglia la
composizione di un nuovo testo agiografico da usarsi come lectio altera là dove
sono disponibili altri testi adatti tra gli scritti dei Padri della Chiesa o del
Santo o Beato stesso oppure, ad es., un resoconto dell'epoca.
40. Per quanto riguarda, in genere, le possibili fonti della lectio
altera,
conviene insistere affinché gli autori scelti siano cattolici eccellenti per
dottrina e santità di vita, in primo luogo i Padri e Dottori della Chiesa, sia
d'Occidente che d'Oriente (cf. IGLH, n. 160). Si tratta, infatti, di scegliere
"autori, la cui vita e dottrina possono essere senza riserva proposte ai
fedeli" (cf. Notitiae 8 [1972] 249). Da una parte, questo consiglia
evidentemente di non prendere in ogni caso testi di autori viventi, e,
dall'altra, suggerisce insistentemente di non scegliere scritti di autori, i
quali, pur rispettando queste condizioni, non offrono di per sé un interesse
particolare per il fatto di essere Santi o Beati, o di essere scrittori di
straordinaria qualità letteraria, dottrinale e spirituale. Queste
considerazioni tendono ad escludere un buon numero di autori di libri pii, come
anche di teologi e commentatori esegeti, i quali, pur avendo goduto sia nel
lontano passato che nelle ultime generazioni di una certa popolarità, non sono
paragonabili ai capolavori della bimillenaria letteratura cristiana. Conviene
non prendere testi di qualche autore, composti prima che questi sia entrato in
piena comunione con la Chiesa. Sono, infine, da escludersi totalmente gli
scritti di autori non cristiani.
41. Talvolta si propone anche un brano dell'omelia tenuta dal Sommo Pontefice
in occasione della beatificazione o canonizzazione: in alcuni casi può anche
essere una giusta soluzione. Le esigenze tecniche e pastorali di un'omelia di
circostanza non sempre coincidono, però, con le necessità della celebrazione
dell'Officium Lectionis. Si ricorrerà, quindi, raramente a questa soluzione,
anche perché la celebrazione annuale del Santo o Beato non intende commemorare
l'evento storico della canonizzazione o beatificazione, bensì proclamare e
rinnovare il mistero pasquale di Cristo che in costui si manifesta (cf. Motu
Proprio Mysterii Paschalis, II).
42. Un caso particolare, che ripropone queste considerazioni generali in
maniera spiccata, è quello del lezionario supplementare per la lectio
altera, del quale parla l'Institutio Generalis de Liturgia Horarum (n. 162). Un tale
progetto deve caratterizzarsi, da un lato, per l'ottemperanza scrupolosa delle
norme e, dall'altro, per l'alta qualità della composizione. La maggior parte
delle letture deve limitarsi normalmente all'ambito patristico.
43. Per i rimanenti testi è auspicabile che siano veramente rappresentativi
dell'universalità della Chiesa, attingendoli ai tesori delle diverse nazioni
cristiane, senza privilegiare in maniera sistematica le scuole particolari.
Visto che si tratta di un lezionario ecclesiastico che serve soprattutto a
meditare la Parola di Dio (cf. IGLH, nn. 163-165), conviene che i testi ivi
contenuti siano di carattere meditativo ed impregnati della Sacra Scrittura e di
un vero senso liturgico.
44 Ciò non impedisce che nelle diocesi di nazioni di antica evangelizzazione
si privilegi in giusta misura una scelta tra i tesori della propria tradizione.
Lo stesso vale anche per una famiglia religiosa, soprattutto per un antico
ordine monastico o mendicante.
X
45. Per quanto riguarda l'orazione colletta, è necessario rispettare la sua
vera natura, che non deve confondersi con quella di una nota agiografica. La
colletta, infatti, si incentra sul carisma del Santo o Beato, su un unico punto
essenziale della sua vita o della sua attività, senza tentare minimamente un
racconto storico. Deve limitarsi al contrario ad un accenno molto sintetico ed
evitare degli stereotipi (Cf. Calendaria particularia, n. 40b). E' consigliabile
che si faccia riferimento ai modelli che si trovano nel Proprio dei Santi e nei
Comuni del Messale Romano, dove appare chiaramente sia la struttura tecnica che
la concisione espressiva del genere letterario della colletta nel Rito Romano.
XI
46. Importante è che in tutti questi casi ci si attenga fedelmente alle
procedure prescritte dalla menzionata Istruzione: soprattutto il ruolo di una
commissione di esperti (cf. Calendaria particularia, nn. 4, 4 b), una debita
consultazione del clero, dei fedeli o dei religiosi (cf. ibid., nn. 4, 4c), una
dettagliata relazione sul progetto presentato alla Santa Sede (cf. ibid., n. 6).
47. Nella revisione di calendari pre-conciliari il compito degli esperti
sarà quello, tra l'altro, di applicare con rigore quanto prescritto da
Calendaria particularia (nn. 18-20) circa le dovute indagini storiche.
48. In certi paesi è stato fatto un lodevole lavoro comune di studi storici,
liturgici e pastorali per coordinare il calendario nazionale con quello delle
singole diocesi, approccio che si raccomanda soprattutto alle nazioni di antica
evangelizzazione dove la situazione storica è più complessa. Qualcosa di
simile è avvenuto in certe famiglie religiose, con buoni risultati. Una volta
operato un tale sforzo, è importante che le necessarie aggiunte e i cambiamenti
successivi vengano anch'essi coordinati.
XII
49. Per quanto riguarda un calendario nazionale e i corrispondenti testi
liturgici, vale sempre la prescrizione dell'Istruzione Inter Oecumenici (n. 29),
per cui il progetto inoltrato dalla Conferenza dei Vescovi alla Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti deve essere accompagnato da
una relazione firmata dal Presidente e dal Segretario della Conferenza. In tale
relazione devono essere specificati i nomi dei vescovi che hanno partecipato al
voto, un resoconto delle decisioni prese nonché il risultato del voto per ogni
singolo decreto. Il voto, segreto, dell'Assemblea Plenaria della Conferenza
richiede una maggioranza di due terzi (cf. Inter Oecumenici, nn. 27-28).
Memoria dei SS. Andrea Tim Taegon e Compagni, martiri
20 settembre 1997
+ Jorge MEDINA ESTÉVEZ
Arcivescovo Pro-Prefetto
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