COSTITUZIONE APOSTOLICA
SPONSA CHRISTI
PIO VESCOVO Servo dei Servi di Dio a
perpetua memoria
La Chiesa, Sposa di Cristo, fin dai primi inizi della sua storia, non solo
dimostrò con ripetute manifestazioni i sensi di stima e di materno amore di cui soavemente circondava le vergini consacrate a Dio, ma
le confermò con
importantissimi documenti.
Nè ciò desta meraviglia giacchè le vergini cristiane, « parte
più eletta
del gregge di Cristo », mosse dall'amore, non facendo conto di tutte le
sollecitudini del mondo e superando la connaturale divisione di affetti
piena di pericoli, non solo si dettero totalmente a Cristo, vero Sposo delle anime, ma consacrarono integralmente la loro vita,
adorna delle gemme di tutte le virtù, in perpetuo al
servizio di Cristo Signore e della Chiesa.
Questa mistica consacrazione delle vergini a Cristo e questa dedizione alla
Chiesa, nei primi secoli del cristianesimo s'andava svolgendo spontaneamente,
e più ancora nei fatti che nelle parole. Quando poi le vergini formarono non
solo una classe, ma uno stato ben definito e un ordine riconosciuto dalla Chiesa, la professione della
verginità cominciò a emettersi pubblicamente,
e ad essere sempre più rafforzata da un vincolo ancora più stretto. In
seguito la Chiesa, quando accettava il santo voto o proposito di verginità,
consacrava la vergine come persona unita inviolabilmente a Dio e alla Chiesa con
un rito così solenne, che giustamente viene classificato tra i più belli
dell'antica liturgia; e la distingueva chiaramente da quelle che si offrivano
a Dio solo con vincoli privati.
La professione della vita verginale veniva conservata con vigilante e
severa ascesi, e nutrita e incrementata con ogni esercizio di pietà e di
virtù. Nella dottrina tanto dei primi Padri greci e degli altri orientali
quanto dei Padri latini, ci si profila dinanzi una immagine fedele e bellissima
della vergine cristiana. Nei loro scritti, tutto quanto potesse in
qualche modo riguardare, internamente come esternamente, la santità e la perfezione delle vergini, fu
in maniera accuratissima e con grande amore
illustrato e vividamente descritto.
Fino a che punto l'angelica vita delle vergini cristiane, in
questo suo primo periodo di storia, risponda alle esortazioni e alle
descrizioni dei Padri, e di quante gemme delle più alte ed eroiche virtù
cristiane ci si dimostri adorna, in parte lo conosciamo direttamente e con
certezza dai documenti e dai monumenti storici; in parte poi indubbiamente
possiamo congetturarlo, e anzi dedurlo, anche da altre sicure fonti.
Specialmente dopo la pace concessa ai cristiani, sull'esempio
degli Eremiti e
dei Cenobiti, la consacrazione a Dio della verginità, cominciò sempre più frequentemente a essere
completata e confermata coll'esplicita e pubblica professione dei consigli di
povertà e di più stretta
obbedienza.
Le donne professanti la verginità, le quali sia per amore della solitudine,
sia per difendersi dai gravissimi pericoli dovunque in agguato nella
corrotta società romana, già si erano indirizzate verso una forma di vita
comune, separata, quanto più fosse possibile, dal consorzio degli uomini,
favorendolo le circostanze, quasi subito, dietro l'esempio della immensa
moltitudine dei Cenobiti, e lasciata generalmente agli uomini la forma di vita
eremitica, imitarono la vita cenobitica, e quasi tutte vi si rifugiarono.
La Chiesa raccomandava, generalmente, alle vergini la vita comune intesa in
senso lato, ma, per lungo spazio di tempo, non volle rigorosamente imporre la vita monastica neppure alle vergini consacrate,
le quali, con tutto l'onore loro dovuto, lasciò libere nel secolo. Tuttavia queste vergini
liturgicamente consacrate che abitavano a casa propria o in una più libera
vita comune, andarono sempre più diminuendo finchè in molti luoghi
scomparvero di diritto e dappertutto di fatto; e anzi, sebbene generalmente non
fossero più ricomparse, in seguito furono anche proibite.
Giunte le cose a questo punto, la Chiesa rivolse la sua materna attenzione
soprattutto a quelle vergini, che, eleggendo la parte migliore, davano l'addio
al mondo, si consacravano ad una vita di completa perfezione cristiana, aggiungendo al
voto di verginità anche la professione di stretta povertà e di totale
obbedienza. La Chiesa ebbe cura di difendere esternamente la professione di
vita cenobitica di queste vergini mediante leggi di clausura sempre più severe.
Dal punto di vista interiore, poi, ordinò la
loro vita in maniera tale, da delineare a poco a poco, chiaramente e
precisamente, nelle sue leggi e nell'ascesi religiosa, il tipo della Monaca
dedita alla vita contemplativa, sotto una rigida e regolare disciplina.
Quasi all'inizio del medioevo, quando cioè le vergini consacrate che vivevamo
nel secolo erano scomparse del tutto, le Monache, aumentate in modo
straordinario di numero, fervore e varietà, furono considerate come le sole
eredi universali che succedevano alle antiche vergini; e non solo, eredi e
continuatrici, ma fedeli conservatrici del patrimonio ricevuto e fautrici
industriose che, dotate di cinque talenti, ne fecero fruttificare altri
cinque. Riti liturgici, documenti canonici, testimonianze storiche di ogni
genere, scritti, sculture, pitture, comprovano e rivendicano tale origine, dignità, meriti e santità delle
Monache.
Le Monache furono le uniche, fra le donne, che, unitamente ai
Monaci e ai
Canonici regolari, per molti secoli, fino alla fine del medioevo - come si
deduce abbondantemente dalle Decretali e anzi da tutto il Corpo del Diritto
Canonico - ebbero uno stato di perfezione, già accettato solennemente e
pienamente riconosciuto come quello che fino allora perfettamente rivestiva
natura pubblica.
Successivamente, e dopo aver superato non poche e non lievi difficoltà,
in un
primo tempo tutti i Fratres che si chiamarono o Mendicanti, o
Ospitalieri, o Redentori o con altro nome, e similmente, quasi dopo tre secoli,
anche i
Chierici che si chiamarono Regolari, furono annumerati tra i veri religiosi e
regolari, insieme coi Monaci e Canonici regolari; le Monache invece, sia
quelle che aderivano all'antico monachismo o vita canonicale, sia quelle che facevano
professione nei secondi Ordini dei Frati Mendicanti, seguivano,
per quello che era il diritto canonico, un unico nobile e antico istituto, e
professavano uno stesso modo di vita religiosa.
Fino alle prime Congregazioni femminili, sorte nel secolo XVI o XVII, erano
ritenute come Monache solo quelle che di fatto e di diritto professavano
legittimamente la vita religiosa. Anzi, anche dopo che le Congregazioni furono tollerate, e
successivamente pure riconosciute prima di
fatto e poi, in un certo senso, anche di diritto, fino alla promulgazione del
Codice di Diritto Canonico, solo le Monache, furono ammesse, di pieno diritto,
come vere Religiose e Regolari.
Se a questo punto volessimo introdurci nei profondi segreti
della vita
monastica, chi potrebbe enumerare e valutare i tesori di perfezione
religiosa nascosti nei monasteri? chi i fiori e i frutti di santità che questi
orti chiusi portarono a Cristo e alla Chiesa? chi l'efficacia della preghiera, l'abbondanza di dedizione, i beni di ogni
genere, con cui le Monache, con
tutte le loro forze, adornarono, sostennero, confortarono la loro Madre
Chiesa?
Il tipo vero e ben definito delle Monache, precisato nelle leggi canoniche e
nelle pagine dell'ascesi, fu accettato con facilità e, nelle linee generali,
anche con fedeltà, da innumerevoli Ordini, Monasteri, Conventi, che esistettero
in seguito nella Chiesa e fu conservato tenacemente per molti
secoli. Da questa comune fedeltà e costanza, nel sacro istituto delle Monache sorse, tale unità che resistette, sempre e
più fortemente che non in
tutti gli altri Istituti Regolari o religiosi di ambo i sessi, a qualunque
innovazione. Questo, entro certi giusti limiti, è senza dubbio un grande loro
merito.
D'altronde questa unità dei Monasteri femminili, che abbiamo lodato,
non
impedì, per quanto riguarda l'ascesi e la disciplina interna, che fin
dall'antichità si ammettessero diversi aspetti e varietà di Monasteri, di cui
Dio, mirabile nei suoi Santi, dotò e decorò la Chiesa, Sua Sposa. Questa varietà delle religiose claustrali, del resto
sembra provenire dalla stessa varietà degli Ordini e delle Religioni maschili,
a cui gli Ordini delle Monache erano in qualche modo uniti. In realtà si può dire che non c'erano
Monaci, Canonici regolari, e soprattutto Mendicanti
che non si preoccupassero di erigere dei secondi Ordini che, pur conservando le
linee generali delle Monache, apparissero come primi Ordini diversi tra loro.
Parimenti taluni Ordini di Chierici Regolari e talune Congregazioni maschili
più recenti, fondarono Ordini di Monache sulla base del proprio Istituto.
La varietà delle Monache, cui abbiamo sopra accennato, sia che si guardi la
storia del loro istituto, sia che si contemplino le comuni interne mutazioni di
esso, merita una speciale considerazione. Senza dubbio, questa varietà messa
al sicuro la forma generale di vita contemplativa, e lasciati intatti alcuni
principi e norme fondamentali di disciplina già approvata, diede come una
nuova forza di santità al vecchio istituto.
In tempi più recenti, specialmente verso la fine del secolo
XVI furono
introdotte nuove forme di Ordini di Monache, approvate mano mano dalla Chiesa: per esempio, l'Istituto di Sant'Orsola, delle Angeliche, la Congregazione
delle Religiose di Nostra Signora, l'Ordine della Visitazione, la Società di
Nostra Signora, le Monache della Beata Vergine della Carità e molte altre. Queste nuove
fondazioni mentre all'inizio della loro istituzione, o successivamente, venivano spinte o moralmente costrette
ad accettare il diritto
comune vigente delle Monache - perchè potessero professare l'unica vita
religiosa riconosciuta allora per le donne - preparavano in vari modi la rinnovazione del diritto stesso.
Queste nuove forme di Monache, quantunque professassero la vita contemplativa
canonica e avessero ricevuto, malvolentieri ma infine sinceramente, secondo la
dottrina vigente, la stretta clausura pontificia adattata al loro sistema di
vita, tuttavia qualche volta non accettarono la recita dell'Ufficio divino.
Si dedicarono invece, con lodevole sollecitudine, e come parte del loro
dovere, a molte opere di apostolato e di carità consentanee al loro sesso e al
loro stato giuridico.
Col volger degli anni, sia per l'esempio dei nuovi Ordini, sia per il
progresso delle Congregazioni e delle Società che con la vita di perfezione cercavano di unire feconde opere di carità, di soccorso, di educazione, sia
per il comune evolversi delle cose e delle idee, non pochi Monasteri di molti
Ordini, che per istituzione professavano unicamente la vita contemplativa, in
più luoghi, con l'approvazione e sotto la guida prudente della Santa Sede, si
diedero a opere di apostolato.
Così, quasi insensibilmente, avvenne che non solo il comune istituto delle
Monache contenesse Ordini diversi con Regole e Costituzioni proprie, ma si
venne creando una più profonda distinzione tra gli Ordini e i Monasteri che
praticavano la sola vita contemplativa, e gli Ordini e i Monasteri nei quali
per diritto speciale delle Costituzioni o per successive concessioni della Sede
Apostolica, alla vita contemplativa canonicamente approvata aggiungevano convenienti opere di apostolato.
In questo nostro tempo, tutto l'istituto delle Monache sia in quegli Ordini e
Monasteri che sono rimasti fedelmente legati alla vita contemplativa, sia
soprattutto in quelli che per statuto ecclesiastico sapevano associare la vita
contemplativa con le opere di apostolato, ha fortemente risentito la varietà
e il cambiamento delle circostanze e delle cose. Naturalmente questi Ordini
occupandosi di educazione e altre opere del genere, che per introdotte
costumanze o per intervento degli stessi poteri civili, dovevano esercitarsi in
modo tale da essere poco compatibili o del tutto incompatibili con alcune
regole classiche della clausura pontificia, tali regole di clausura, salvo il
loro concetto comune, dovettero essere sapientemente mitigate, perchè si
potessero conformare con quelle opere. Tutto questo certamente era richiesto
dall'utilità stessa della santa Chiesa e delle anime; chè se non si fosse
agito così, tali opere o non si sarebbero potute assumere, o per lo meno non
assumerle in quella forma. La necessità di mitigazione o di più
larghe interpretazioni non si è riscontrata soltanto per gli Ordini
apostolici ma anche per gli Ordini soltanto contemplativi, per le circostanze
dei tempi e la grave penuria di cui spesso soffrono.
Oggi, per esempio, il senso sociale dei cittadini a stento sopporterebbe
una
troppo stretta interpretazione del can. 601, anche trattandosi di Monache
contemplative. Per questo la S. Sede, provvede maternamente e sempre più
largamente alle innumerevoli necessità e utilità, che secondo il pensiero di
una volta non erano ritenute così gravi da poter sminuire o addirittura
abolire, la clausura pontificia. Del resto, la sicurezza e la santità del
domicilio, che furono solo una delle tante cause
che, attraverso le necessità dei tempi, resero necessaria la costituzione e
l'ordinamento della clausura pontificia, oggi è più protetta e sicura di
una volta.
Proposto per sommi capi l'origine e le glorie del sacro istituto delle Monache,
a questo punto ci vien fatto di distinguere accuratamente gli elementi propri e
necessari che attingono direttamente e in maniera primaria e principale la
vita contemplativa canonica delle monache e il loro fine. A questi originari e
principali lineamenti coi quali viene definita chiaramente nel diritto la
figura canonica delle Monache, ne accedono altri, pur essi di somma importanza,
che, sebbene non necessari, ne completano la figura, rispondendo assai
opportunamente al pubblico fine delle Monache e rendendolo sicuro. D'altra
parte nell'istituto delle Monache troviamo degli elementi che non sono nè di
necessità nè di complemento, ma solo esterni e storici, sorti cioè dalle
impellenti necessità del tempo, oggi profondamente mutate. Sono precisamente
questi elementi che, qualora non servano più, o impediscano il maggior bene,
non hanno più ragione di esistere.
Perciò, salvi tutti gli originari e principali elementi del venerando
istituto delle Monache, tutto ciò che sa di esterno e di avventizio, abbiamo decretato che venga conformato, sempre con
la dovuta cautela, alle
odierne necessità dei tempi, perchè ciò oltre a conferire decoro
all'istituto stesso gli darà anche una più completa efficacia.
A questo moderato aggiornamento dell'istituto delle Monache, ci muovono, anzi
ci costringono le accurate informazioni che su questo punto ci giungono da ogni
parte del mondo e, conseguentemente, il concetto che ci siamo formato dei gravi bisogni in
cui spesso, se non sempre,
esse si dibattano. Difatti ci sono non pochi monasteri che purtroppo soffrono la fame, la
miseria, l'inedia; e molti conducono, per difficoltà
domestiche una vita dura e non più oltre tollerabile. Tal'altri poi,
quantunque non vivano nell'indigenza, stando però completamente separati dagli
altri Monasteri, non di rado languiscono. Troppo rigide leggi di clausura
facilmente aprono la strada a non lievi difficoltà. Infine, crescendo ogni
giorno più le necessità della Chiesa e delle anime, e dovendo provvedervi con
la molteplice opera di tutti, sembra esser giunto il momento in cui la vita
monastica, generalmente, anche tra le Monache dedite alla vita contemplativa,
debba conciliarsi con una moderata partecipazione all'apostolato.
Questo nostro pensiero è stato più volte confermato dalle testimonianze
degli Ordinari dei luoghi e dei Superiori religiosi, che da alcune nazioni ci
pervennero con consenso del tutto unanime.
Di quanto sarà stabilito più sotto, cioè negli Statuti Generali delle
Monache, sarà bene illustrare alcuni punti affinchè possiamo poi proporre
delle regole e dei principii dai quali facilmente e con sicurezza possano
essere rettamente interpretate le singole prescrizioni. In primo luogo per
quanto riguarda la vita contemplativa delle Monache, si tenga per fermo e
inviolato ciò che fu sempre il pensiero costante della Chiesa e cioè che tutti i
monasteri di Monache devono professare canonicamente, sempre e
ovunque, come loro primo e principale fine la vita contemplativa. Perciò tutti
quei lavori e ministeri in cui possono e debbono esercitarsi, devono essere
ordinati e disposti in maniera, quanto al luogo, al tempo, al modo, che una
vita veramente e solidamente contemplativa, tanto di tutta la comunità quanto
delle singole Monache, sia non solo salva ma alimentata e rinvigorita.
Le prescrizioni e le concessioni che una volta, per circostanze
speciali furono concesse ad alcune regioni, per cui i voti solenni venivano
commutati in semplici, comportano una odiosa dispensa (can. 19 ), tanto più
odiosa in quanto avversa la principale caratteristica delle Monache. Difatti i
voti solenni, che comportano una più stretta e più completa consecrazione a
Dio degli altri voti pubblici, mostrano una nota canonicamente necessaria e
principalissima degli Ordini. Perciò, risultando apertamente e per comprovata
esperienza, che in molti luoghi i voti solenni tanto degli istituti regolari
maschili quanto delle Monache, benchè ignorati dalla legislazione civile, possono essere osservati
con facilità e senza fatica e insieme si può per altra via provvedere convenientemente alla sicurezza degli
altri beni comuni
nonostante sia negata, come in alcuni luoghi accade, la personalità giuridica
alle Religioni e ai Monasteri, le leggi e l'opera della S. Sede già da molti
anni mirano a che le odiose dispense, di cui abbiamo parlato, vengano
ristrette e, per quanto si può, abolite. Del resto non è conveniente privare
le Monache dell'onore, del merito e del gaudio di emettere i voti solenni
che sono loro propri.
Per conseguire una maggiore protezione del voto solenne di castità e della
vita
contemplativa, e perchè l'orto chiuso dei Monasteri non venga infranto
dall'ardire del mondo, nè violato da astuzie insidiose, nè turbato da
contatti secolari e profani, ma diventi un vero rifugio delle anime, in cui le
Monache passano più liberamente servire Dio, la Chiesa, con sapiente e vigilante
sollecitudine,
stabilì una più severa clausura come prerogativa propria delle Monache,
la ordinò diligentemente e la munì in perpetuo di gravi sanzioni pontificie.
Questa venerabile clausura delle Monache che, per l'autorità suprema da
cui procede, e per le sanzioni con cui internamente ed esternamente viene
protetta, è chiamata papale, in questa nostra Costituzione, non solo viene di
proposito e solennemente confermata, secondo le diverse circostanze dei
Monasteri che fino ad oggi vi sono ancora soggetti; ma viene cautamente estesa
anche a quei Monasteri che per legittima dispensa, non vi erano obbligati.
I Monasteri che professano unicamente la vita contemplativa, e che non hanno,
entro i confini della casa religiosa, opere stabili di educazione, di carità,
di ritiro o cose del genere, riterranno, o dovranno accettare la clausura pontificia
di cui si parla nel Codice (can. 600-602), la quale sarà chiamata «
maggiore » .
Per quei Monasteri invece che, per istituzione o per legittime prescrizioni
della S. Sede, alla vita contemplativa uniscono l'esercizio di qualche
ministero compatibile con essa nell'interno delle stesse abitazioni monastiche,
la clausura pontificia, ritenuto ciò che le è essenziale e necessario,
viene mitigata in alcune cose che sono impossibili o che difficilmente si
possano osservare; riguardo invece agli elementi non ritenuti tanto necessari
alla clausura pontificia secondo il Codice (can. 599, 604, § 2) sarà perfezionata. Questa clausura pontificia moderata e adattata alle odierne necessità,
e che per distinguerla dall'antica più rigida si chiamerà « minore », si
potrà concedere anche a quei Monasteri che, pur professando solo la vita
contemplativa, o non hanno voti solenni o mancano di alcune condizioni che giustamente,
secondo la giurisprudenza e lo stile della Curia, si richiedono per una clausura
pontificia maggiore. Un'accurata definizione di
tutti gli elementi di questa clausura pontificia minore sarà data più avanti
negli Statuti Generali, e nelle Istruzioni che saranno emanate a nome e per
autorità Nostra dalla S. Congregazione dei religiosi.
Per quanto riguarda l'autonomia o mutua indipendenza dei
Monasteri di
Monache, riteniamo opportuno ripetere qui e applicarlo alle Monache, quanto
pensatamente dicemmo per i Monaci nell'Omelia del 18 settembre del 1947 nella
Patriarcale Basilica di S. Paolo fuori le mura, in occasione del decimoquarto
centenario della morte di S. Benedetto da Norcia. Essendo cambiate le
circostanze, molteplici motivi ormai consigliano, anzi spesso richiedono la
consociazione dei Monasteri delle Monache, onde ottenere una più facile e
conveniente distribuzione degli uffici, un transito temporaneo utile e spesso
necessario, per varie cause, delle Religiose da uno ad altro Monastero, un
aiuto economico vicendevole, una coordinazione di lavoro, una difesa dell'osservanza comune e
altri motivi di questo genere. Che tutto ciò si possa
fare ed ottenere senza togliere la necessaria autonomia, senza sminuire in
qualche modo il vigore della clausura e senza arrecare danno al raccoglimento
e a una più severa disciplina di vita monastica, è provato con certezza e
sicurezza tanto dalla lunghissima esperienza delle Congregazioni monastiche
maschili quanto dai non rari esempi di unioni e di federazioni che tra le
Monache furono approvate fino ad oggi. Del resto l'erezione delle federazioni e
l'approvazione degli Statuti che debbono governarle, saranno
sempre riservate alla Santa Sede.
Al lavoro, manuale o intellettuale, sono obbligati tutti, non esclusi gli
uomini e le donne che si dedicano alla vita contemplativa, non solo per legge
naturale ma anche per un dovere di penitenza e di soddisfazione. Il lavoro
inoltre è il mezzo comune con cui l'anima è preservata dai pericoli e si
eleva a cose più alte; il mezzo con cui noi, come è nostro dovere, prestiamo
la nostra opera alla divina Provvidenza, tanto nell'ordine naturale che
nell'ordine soprannaturale; il mezzo con cui si esercitano le opere di carità.
Il lavoro infine è norma e legge fondamentale della vita religiosa fin dalle sue
origini, secondo il motto « prega e lavora ». E senza dubbio, le norme
disciplinari della vita monastica, in gran parte furono stabilite per
comandare, ordinare ed eseguire il lavoro.
Il lavoro delle Monache, se si considera sotto l'aspetto soprannaturale,
deve essere tale che la Religiosa lo assuma con santa intenzione, lo compia alla
presenza di Dio, lo prenda nell'obbedienza e lo congiunga con la volontaria
rinuncia di se stessa. Chè, se il lavoro sarà compiuto in tal modo, sarà
un potente e costante esercizio di tutte le virtù e pegno di una soave ed efficace unione della vita contemplativa con
l'attiva, sull'esempio della
famiglia di Nazareth.
Se poi si guarda la natura del lavoro monastico e le norme che lo devono
regolare, allora bisogna che esso, dalle Regole, dalle Costituzioni e dalle
consuetudini legittime dei singoli Ordini, risulti non solo adatto alle forze delle Monache, ma anche
ordinato e compiuto in modo che, secondo il corso
e le circostanze dei tempi, dia il vitto necessario alle Monache e procuri
utilità ai bisognosi, alla società e alla Chiesa.
Consistendo la perfezione della vita cristiana soprattutto nella carità, e
siccome la carità per la quale amiamo Iddio sopra tutte le cose e in Lui
tutti gli altri, è in concreto una e identica, la Chiesa Madre, da tutte le
Monache che canonicamente professano la vita contemplativa, assieme a un perfetto amore di Dio esige anche un perfetto amore del prossimo. In forza di
questa carità e del loro stato, è necessario che i religiosi e le
religiose sentano di essere completamente consacrati alle necessità della
Chiesa e di tutti i bisognosi.
Le Monache quindi tengano ben presente che la loro è una vocazione pienamente
apostolica, non circoscritta da limiti di luogo, di tempo e di
circostanze, ma sempre e dovunque pronta a zelare tutto ciò che in qualche modo
può riguardare l'onore dello Sposo e la salute delle anime. Questa universale
vocazione apostolica delle Monache, non impedisce in alcun modo che i singoli
Monasteri nelle loro preghiere raccomandino le necessità della Chiesa e dei
singoli uomini, o di ceti particolari.
L'apostolato comune col quale tutte le Monache devono zelare
l'onore dello Sposo Divino e promuovere il bene della Chiesa e di tutti i fedeli cristiani,
si attua soprattutto con questi tre mezzi:
1. Con l'esempio di perfezione cristiana: la vita claustrale infatti,
pur
nel silenzio, fa sentire potentemente la sua voce e irresistibilmente conduce
i fedeli a Cristo e alla perfezione cristiana, e come vessillo incita i soldati di Cristo a combattere la
buona battaglia e li attira al
premio.
2. Con la preghiera fatta, sia pubblicamente a nome della Chiesa colla solenne
recita delle ore canoniche sette volte al giorno, sia privatamente, da offrirsi perennemente a Dio in tutte le forme.
3. Con l'immolazione, di maniera che alle penitenze che provengono dalla
vita
comune, e dalla fedele e regolare osservanza, si aggiungano altri esercizi di abnegazione prescritti dalle regole e dalle costituzioni o assunti del tutto
volontariamente, per compiere cioè generosamente « ciò che manca alla passione di Cristo, per il suo corpo, che è la Chiesa » .
Dopo aver descritta la storia meravigliosa dell'istituto delle
Monache e in quali termini l'istituto stesso possa adattarsi alle odierne necessità, diamo
le norme secondo le quali tale aggiornamento deve praticamente attuarsi. La S.
Congregazione applicherà questa Costituzione e gli Statuti Generali a tutte le
federazioni di Monasteri già fatte o che si faranno nonchè ai singoli Monasteri; e, per Nostra autorità, per mezzo di
istruzioni, chiarimenti,
responsi e altri documenti del genere, potrà fare quanto è necessario per
applicare diligentemente ed efficacemente la Costituzione e per far osservare
fedelmente e prontamente gli Statuti Generali.
STATUTI GENERALI DELLE MONACHE
Art. I
§ 1. In questa Costituzione col nome di Monache a norma del diritto (can. 488,
7), si intendono, oltre le religiose di voti solenni, anche quelle che professano voti semplici perpetui o temporanei in quei Monasteri in cui o si
emettono attualmente voti solenni o per istituzione si dovrebbero emettere; a
meno che dal contesto o dalla natura della cosa non consti con certezza
diversamente.
§ 2. Al legittimo nome di Monache (can. 488, 7) e applicazione del diritto
delle Monache, non si oppone affatto: 1) la professione semplice emessa
legittimamente nei Monasteri (§ 1); 2) la clausura pontificia minore
prescritta o debitamente concessa ai Monasteri; 3) l'esercizio delle opere di
apostolato, congiunto colla vita contemplativa sia per istituzione approvata e
confermata dalla S. Sede per alcuni Ordini, sia per legittima prescrizione o
concessione della S. Sede a favore di alcuni Monasteri.
§ 3. Questa Costituzione Apostolica giuridicamente non
riguarda: 1) le
Congregazioni religiose (can. 488, 2) e le suore membri delle medesime (can. 488,
7) che per istituzione emettono soltanto voti semplici; 2) le Società di
donne che vivono in comune come le religiose, e i loro membri (can. 673).
Art. II
§ 1. La forma particolare di vita religiosa monastica che le
Monache debbono
fedelmente vivere sotto una rigida disciplina regolare, e alla quale vengono destinate dalla Chiesa, è la vita contemplativa canonica.
§ 2. Col nome di vita contemplativa canonica non si intende
quella interna e
teologica alla quale sono invitate tutte le anime che vivono nelle Religioni e
perfino nel secolo ed alla quale le singole anime ovunque vi
possono attendere; ma la professione esterna della disciplina religiosa la
quale, sia per gli esercizi di pietà, orazione e mortificazione, sia per le
occupazioni cui le Monache debbono attendere, è talmente ordinata alla
contemplazione interiore che tutta la vita e tutta l'azione possono facilmente e
debbono efficacemente essere imbevute del desiderio di essa.
§ 3. Se la vita contemplativa canonica non può essere abitualmente osservata
sotto una rigida disciplina regolare, il carattere monastico nè si deve
concedere, nè, se già è stato concesso, può essere ritenuto.
Art. III
§ 1. I voti religiosi solenni emessi da tutti i membri del Monastero o almeno da
una classe di essi, costituiscono la nota principale per cui i Monasteri di
donne non sono annoverati tra le Congregazioni religiose ma tra gli Ordini
religiosi (can. 488, 2). Tutte le religiose quindi che hanno professato in
questi Monasteri, a norma del can. 490, nel diritto cadono sotto l'appellativo
di Regolari e vengono chiamate col nome proprio, non di Suore, ma di
Monache (c. 488. 7).
§ 2. Tutti i Monasteri nei quali vengono emessi soltanto voti semplici, potranno impetrare la restaurazione dei
voti solenni. Anzi
se non vi sono gravissime ragioni in contrario, procureranno di emetterli nuovamente.
§ 3. Le antiche formule solenni di consacrazione delle Vergini che si trovano
nel Pontificale Romano, sono riservate alle Monache.
Art. IV
§ 1. La clausura rigida delle Monache, o papale, pur rimanendo ferme, e per
tutti i Monasteri, quelle note che alla clausura sono come naturali, d'ora
in poi si distinguerà in maggiore e minore.
§ 2. - 1. La clausura papale maggiore, quella cioè che è descritta nel Codice
(can. 600 - 602), viene interamente confermata da questa Nostra
Costituzione apostolica. La Sacra Congregazione dei Religiosi, per Nostra
autorità, dichiarerà per quali cause potrà essere concessa la dispensa dalla
clausura maggiore, affinchè rimanendo intatta la natura di essa, sia più
opportunamente adattata alle circostanze del nostro tempo.
2. La clausura papale maggiore, restando salvo il § 3, n. 3, per regola
deve essere in vigore in tutti i Monasteri che professano solo la vita
contemplativa.
§ 3. - 1. La clausura papale minore riterrà
dell'antica clausura delle Monache
quegli elementi, e sarà protetta con quelle sanzioni, che nelle Istruzioni della
S. Sede saranno espressamente ritenute come necessarie a mantenerne e difenderne la sua specifica natura.
2. A questa clausura papale minore, sono soggetti i Monasteri di
Monache
di voti solenni, che, per istituzione o per legittima concessione devono
esercitare tali ministeri con gli estranei, in modo che molte religiose e una notevole
parte della casa deve essere adibita abitualmente in questi ministeri.
3. Del pari devono essere soggetti almeno ai proscritti della clausura minore
tutti e singoli i Monasteri nei quali, sebbene di vita unicamente
contemplativa, si emettono soltanto i voti semplici.
§. 4. - 1. La Clausura papale maggiore o minore, deve essere ritenuta come
necessaria condizione, non solo perchè possano essere emessi i voti solenni (§
2) ma anche perchè i Monasteri in cui si professano i voti semplici (§
3), possano essere considerati in futuro, come veri Monasteri di Monache a
norma del can. 488, 7.
2. Se le regole della Clausura papale, almeno minore, generalmente non possono
essere osservate, devono essere tolti i voti solenni.
§ 5. - 1. La Clausura papale minore, specialmente in quelle caratteristiche che
la distinguono dalla clausura delle Congregazioni e degli Ordini maschili,
deve essere osservata nei luoghi in cui le Monache non professano i voti
solenni.
2. Se appare con certezza che in un Monastero non può essere osservata
abitualmente almeno la clausura minore, tale Monastero dovrà essere mutato in
casa di Congregazione o di Società.
Art. V
§ 1. La Chiesa, fra le donne consacrate a Dio, designa le sole
Monache
all'impegno della preghiera pubblica, che in suo nome si innalza a Dio sia in
coro (c. 610, § 1) sia in privato (c. 610, § 3); e le obbliga gravemente, per regola, a norma delle loro Costituzioni,
ad attendere quotidianamente a questa preghiera con le ore canoniche.
§ 2. Tutti i Monasteri di Monache e le singole Monache professe di voti
solenni o semplici, sono tenute dovunque a recitare l'Ufficio divino in coro a
norma del can. 610, § 1, e delle loro Costituzioni.
§ 3. A norma del can. 610. § 3, le Monache che furono assenti dal coro, qualora
non abbiano professato i voti solenni, non sono strettamente tenute alla
recita privata delle ore, a meno che non. prescrivano diversamente le
Costituzioni (can. 578, 2.); tuttavia non solo il pensiero della Chiesa,
come abbiamo detto sopra (art. IV), è che i voti solenni delle Monache siano
ristabiliti dovunque, ma anche, se non possono temporaneamente essere ristabiliti,
che le Monache che hanno professato i voti perpetui semplici in luogo dei
solenni, assolvano fedelmente il compito dell'Ufficio divino.
§ 4. La Messa Conventuale rispondente all'Ufficio del giorno, secondo le
rubriche, deve essere celebrata, per quanto si può, in tutti i Monasteri (can.
610, § 2).
Art. VI
§ 1. - 1. I Monasteri di Monache, diversamente da tutte le altre case religiose femminili,
dal Codice e secondo le sue norme, sono sui iuris (can. 488, 8).
2. Le Superiore dei singoli Monasteri di Monache giuridicamente sono
Superiore Maggiori e hanno tutte le facoltà che competono ai Superiori
Maggiori (c. 488, 8), a meno che dal contesto o dalla natura della cosa, alcune
facoltà riguardino solo gli uomini (c. 490) .
§ 2. - 1. L'ambito della condizione sui iuris o, come si suol dire, di autonomia
dei Monasteri delle Monache, è definito dal diritto comune e dal diritto
particolare.
2. Alla tutela giuridica, che il diritto concede sui singoli Monasteri sia agli
Ordinari dei luoghi sia ai Superiori regolari, non viene in alcun modo derogato
nè da questa Costituzione nè dalle Federazioni dei Monasteri permesse dalla
Costituzione (art. VII) e introdotte per autorità della medesima.
3. Le relazioni giuridiche dei singoli Monasteri con gli Ordinari dei
luoghi o
coi Superiori regolari, continuano a essere regolate dal diritto comune e dal
diritto particolare.
§ 3. Con questa Costituzione in nessuna maniera viene definito se i singoli
Monasteri siano soggetti alla potestà dell'Ordinario del luogo, o se, entro i
limiti del diritto, siano esenti da essa e soggetti al Superiore regolare.
Art. VII
§1. I Monasteri di Monache non solo sono sui iuris (can. 488, 8), ma sono
anche giuridicamente distinti e indipendenti l'uno dall'altro, uniti e
legati tra loro da nessun vincolo all'infuori di quelli spirituali e morali,
anche se sono soggetti di diritto a un medesimo primo Ordine o Religione.
§ 2. - 1. Alla mutua libertà dei Monasteri, ottenuta piuttosto di fatto che
imposta di diritto, in nessun modo si oppone la costituzione di Federazioni;
nè tali Federazioni debbono ritenersi come proibite dal diritto o in qualche
modo meno consentanee alla natura e ai fini della vita religiosa delle Monache.
2. Le Federazioni di Monasteri quantunque non vengano imposte per regola
generale, tuttavia sono assai raccomandate dalla Sede Apostolica non solo per
togliere i mali e gli inconvenienti che possono sorgere dalla completa
separazione, ma anche per promuovere la regolare osservanza e la vita
contemplativa.
§ 3. La costituzione di qualunque forma di Federazione e Confederazione di
Monasteri di Monache è riservata alla Sede Apostolica.
§ 4. Ogni Federazione o Confederazione di Monasteri deve
necessariamente
organizzarsi e reggersi con proprie leggi approvate dalla S. Sede.
§ 5. - 1. Salvo l'art. VI, §§ 2, 3, e salva la condizione fondamentale di
autonomia, sopra definita (§ 1), nulla vieta che nel costituire Federazioni di
Monasteri, sull'esempio di alcune Congregazioni monastiche e Ordini sia di
Canonici che di Monaci, si stabiliscano quelle eque condizioni e limitazioni di
questa autonomia che sembrassero necessarie o molto utili.
2. Tuttavia le forme di Federazioni che sembrano contrarie alla
predetta
autonomia, di cui abbiamo parlato al § 1, e si avvicinano alla forma di governo centrale, sono riservate in modo speciale alla S. Sede, nè possono
essere costituite senza una espressa concessione della medesima.
§ 6. Le Federazioni dei Monasteri, per la fonte da cui
derivano e per l'autorità da cui direttamente dipendono e sono rette, sono di diritto
pontificio a norma del diritto canonico.
§ 7. La S. Sede potrà, secondo i casi, esercitare immediata vigilanza e autorità
sulla Federazione mediante un Assistente religioso, il cui ufficio sarà non solo di rappresentare la S. Sede ma anche di
fomentare la conservazione dello spirito genuino proprio dell'Ordine e di aiutare con l'opera e col consiglio le
Superiore nel retto e prudente governo della Federazione.
§ 8. - 1. Gli Statuti della Federazione devono essere conformi non solo alle
norme che dovrà dare, per Nostra autorità, la S. Congregazione dei
religiosi, ma anche alla natura, alle leggi, allo spirito e alle tradizioni sia
ascetiche, sia disciplinari, sia giuridiche ed apostoliche dell'Ordine stesso.
2. Il fine principale delle Federazioni dei Monasteri è prestarsi fraterno
aiuto vicendevole, non solo per favorire lo spirito religioso e la regolare
vita monastica, ma anche per facilitare l'andamento economico.
3. Secondo i casi, negli Statuti da approvarsi si daranno speciali norme
con le
quali si possa regolare la facoltà e l' obbligo morale di chiedere e di scambiarsi vicendevolmente le
Monache che siano ritenute necessarie sia
per il governo dei Monasteri, sia per la formazione delle candidate in un
Noviziato comune a tutti o a più Monasteri; sia infine per provvedere alle
altre necessità spirituali o materiali dei Monasteri o delle Monache.
Art. VIII
§ 1. Il lavoro monastico, cui devono attendere anche le Monache di vita
contemplativa, deve essere conforme, per quanto possibile, alla Regola, alle
Costituzioni e alle tradizioni dei singoli Ordini.
§ 2. Il lavoro deve essere ordinato in modo che, insieme agli altri mezzi
economici disposti dalla Chiesa (cc. 547-551, 582) e ai sussidi forniti dalla Divina Provvidenza,
renda
sicuro e conveniente il sostentamento delle Monache.
§ 3. - 1. Gli Ordinari dei luoghi, i Superiori regolari e le Superiore dei
Monasteri e delle Federazioni, devono usare la massima diligenza affinchè
un necessario, adeguato e proficuo lavoro non manchi mai alle Monache.
2. Le Monache d'altra parte sono tenute, per obbligo di coscienza, non solo,
secondo l'ammonimento dell'Apostolo, a guadagnarsi onestamente col sudore della
fronte il pane di cui vivono; ma anche a rendersi, secondo che i tempi lo
richiedono, sempre più abili nelle diverse opere.
Art. IX
Tutte le Monache, perchè siano trovate fedeli alla divina vocazione
apostolica, non solo devono adoperare i mezzi generali dell'apostolato
monastico, ma procureranno inoltre di asservire quanto segue:
§ 1. Le Monache che in forza delle proprie Costituzioni o legittime
prescrizioni, devono esercitare speciali opere di apostolato, sono tenute a
dedicarvisi e a consacrarvisi fedelmente a norma delle Costituzioni o Statuti,
e delle prescrizioni legittime.
§ 2. Le Monache che professano unicamente la vita contemplativa:
1. Se nelle proprie tradizioni hanno o hanno avuto, una qualche forma speciale
di apostolato esterno, la ritengano fedelmente, adattata alle odierne necessità
e salva sempre la loro vita contemplativa; qualora poi tale forma sia andata
perduta, cerchino diligentemente di ristabilirla. Se però sorgesse qualche dubbio circa
l'adattamento, consultino la S. Sede.
2. Al contrario, se la vita puramente contemplativa, nè in forza delle
Costituzioni dell'Ordine, nè per tradizione, fu mai unita all'apostolato
esterno in modo abituale e costante, allora, in casi di necessità e per un
tempo limitato potranno o, almeno per carità, dovranno attendere a quelle forme di apostolato soprattutto
individuale, che siano compatibili con la vita
contemplativa propria dell'Ordine, secondo i criteri da fissarsi dalla Santa
Sede.
Tutto ciò che è decretato e contenuto in questa Lettera, vogliamo e ordiniamo
che resti stabilito, ratificato e valido, non ostante qualunque cosa in
contrario, anche se degna di specialissima menzione.
Alle copie o estratti anche stampati di questa Lettera,
purchè firmati
autenticamente da qualche pubblico notaio e muniti del sigillo di qualcuno
costituito in dignità ecclesiastica, vogliamo si presti la stessa fede che si
presterebbe a questa qualora fosse presentata o mostrata.
A nessuno perciò sia lecito trasgredire questa pagina della
Nostra
dichiarazione e volontà o temerariamente contraddirvi; se qualcuno avesse la presunzione di farlo, sappia che incorrerà nell'indignazione
di Dio Onnipotente
e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.
Dato a Roma, presso S. Pietro il 21 Novembre, Festa della Presentazione
della
B. M. Vergine, Anno giubilare 1950, dodicesimo del Nostro Pontificato.
PIO PAPA XII
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