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PAOLO VI LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO ECCLESIAE SANCTAE Vengono promulgate norme per l'applicazione di alcuni Decreti del Concilio Vaticano II
Il governo della Santa Chiesa esige senza alcun dubbio che, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, siano stabilite nuove norme e siano sanciti nuovi ordinamenti che rispondano alle necessità che il Concilio ha posto in rilievo, e siano sempre più adatti ai nuovi scopi e settori d'apostolato. Questi ultimi, grazie al Concilio, sono stati aperti alla Chiesa nel mondo attuale, il quale, in seguito a profonde trasformazioni, ha bisogno di un irraggiamento di luce e attende un ardore soprannaturale di carità. Già dalla fine del Concilio Ecumenico, spinti da queste riflessioni, Noi abbiamo costituito Commissioni di studio, ognuna delle quali, per parte sua, applicasse le sue consegne e la sua esperienza al fine di definire le norme fisse d'esecuzione di Decreti del Concilio, per i quali era stata concessa una vacanza della legge. Come volentieri scrivemmo nel motu proprio Munus Apostolicum dello scorso 10 giugno, queste Commissioni si dedicarono con zelo al compito loro affidato e Ci fecero conoscere le loro conclusioni nel tempo indicato. Dopo aver attentamente considerato queste conclusioni, Noi giudichiamo che è ormai venuto il tempo di promulgare le norme di cui sopra. Tuttavia, poiché si tratta di una materia che riguarda la disciplina, per la quale l'esperienza può ancora suscitare molti suggerimenti, e poiché, d'altra parte, una Commissione apposita lavora alla revisione del Codice di Diritto Canonico, nel quale tutte le leggi della Chiesa universale saranno coordinate secondo un criterio più appropriato, esatto e preciso, Ci pare di agire con saggezza e prudenza promulgando queste norme ad esperimento. Nell'intervallo, vi sarà agio per le Conferenze Episcopali di comunicarCi le riflessioni e le osservazioni che l'applicazione delle norme potrebbe suggerire, e di proporCi nuovi pareri. Così dunque, dopo aver profondamente riflettuto, di Nostra iniziativa e con la nostra autorità apostolica, decretiamo e promulghiamo le seguenti norme per l'applicazione dei Decreti del Conci- lio: Christus Dominus (sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa), Presbyterorum Ordinis (sul ministero e la vita sacerdotale), Perfectae caritatis (sul rinnovamento della vita religiosa) e Ad gentes divinitus (sull'attività missionaria della Chiesa). Noi prescriviamo che queste norme siano osservate a titolo di esperimento, e cioè fino alla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, a meno che, nell'intervallo, la Sede Apostolica non decida altrimenti. Queste norme entreranno in vigore il prossimo 11 ottobre, giorno consacrato alla Maternità della Beata Vergine Maria e giorno in cui, quattro anni or sono, il Sacro Concilio fu inaugurato solennemente dal Nostro Predecessore Giovanni XXIII di venerata memoria. Tutto ciò che abbiamo stabilito in questa Lettera data in forma di motu proprio, Noi ordiniamo che sia tenuto per fermo e ratificato, nonostante ogni cosa contraria, anche degna di specialissima menzione. Dato a Roma, presso San Pietro, il 6 agosto 1966, nella festa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, anno quarto del Nostro Pontificato. PAOLO PP. VI
I. NORME PER L'APPLICAZIONE DEI DECRETI
L'ufficio episcopale, che il Concilio Vaticano II ha messo più vivamente in luce nella Costituzione dogmatica Lumen gentium e nel Decreto Christus Dominus, è stato divinamente istituito in vista dell'edificazione del Corpo Mistico di Cristo, che è la Chiesa. Perciò i Sacri Pastori sono tenuti a compiere, con cura costante, l'ufficio che essi hanno di insegnare, di santificare e di pascere il Popolo di Dio, sia assumendo generosamente la loro parte nella sollecitudine di tutte le Chiese col Romano Pontefice, sia provvedendo con maggiore attenzione al buon governo delle diocesi che sono loro affidate, sia infine collaborando attivamente tra loro per il bene comune di più Chiese. Nel governo delle diocesi a loro affidate, i Vescovi hanno, come necessari aiuti e come consiglieri, in primo luogo i Sacerdoti, perciò volentieri li ascolteranno e ancor più li vorranno consultare, restando sempre salvo il potere degli stessi Vescovi di agire liberamente in ogni cosa, di stabilire criteri e norme e di emanare leggi secondo la coscienza ch'essi hanno del loro ufficio e i principi del governo della Chiesa (cf Cost. dogm. Lumen gentium, n. 27). E affinché i Vescovi siano più facilmente e più opportunamente in grado di esercitare il loro ufficio pastorale, e per applicare con maggiore efficacia i principi che il Sacro Concilio ha solennemente approvato, sia nel Decreto Christus Dominus, sia nel Decreto Presbyterorum ordinis, vengono stabilite le norme seguenti.
RIPARTIZIONE DEL CLERO 1. Sia istituito presso la Sede Apostolica, se si crederà opportuno, uno speciale Consiglio con il compito di stabilire i principi con cui la distribuzione del clero sia resa più adatta alle necessità delle varie Chiese. 2. Spetterà ai Sinodi Patriarcali e alle Conferenze Episcopali, tenendo presente quanto prescritto dalla Sede Apostolica, stabilire ordinanze ed emettere norme per i Vescovi, per ottenere un'opportuna distribuzione del clero sia del proprio territorio, sia di quello che provenga da altre regioni; con tale distribuzione si provveda alle necessità di tutte le diocesi del proprio territorio, e si pensi anche al bene delle Chiese in terra di Missione e nelle Nazioni che soffrono per scarsezza di clero. Perciò si costituisca, presso ogni Conferenza Episcopale, una Commissione, il cui compito sarà di prendere in considerazione le necessità delle varie diocesi del suo territorio e la loro possibilità di cedere ad altre Chiese alcuni elementi del proprio clero, e di dare esecuzione alle conclusioni, stabilite e approvate dalla Conferenza, che riguardano la distribuzione del clero, riferendole ai Vescovi di quei territori.
3. Per rendere più facile il passaggio di un chierico da una diocesi all'altra -
fermo restando l'istituto dell'incardinazione e dell'escardinazione, anche se
adattato alle nuove circostanze - si stabiliscono le seguenti norme:
4. Inoltre, per favorire speciali iniziative pastorali o missionarie in favore
di certe regioni o di gruppi sociali, che abbisognano di speciale aiuto, possono
fruttuosamente essere erette dalla Sede Apostolica delle Prelature composte di
presbiteri del clero secolare, in possesso di una particolare formazione, dotate
di propri statuti e sotto la direzione di un proprio Prelato. 5. È dovere dei Sinodi Patriarcali e delle Conferenze Episcopali stabilire quegli opportuni regolamenti sull'uso dei beni ecclesiastici, con cui, facendo attenzione anzitutto alle necessità delle diocesi del proprio territorio, vengano imposti dei tributi da versare in favore sia delle opere di apostolato e di carità, sia delle Chiese povere o che, per particolari circostanze, si trovano in necessità.
POTERI DEI VESCOVI DIOCESANI 6. Le norme per l'applicazione di ciò che prescrive il n. 8 sono state stabilite con il motu proprio De Episcoporum muneribus, del 15 giugno 1966.
FAVORIRE LO STUDIO E LA SCIENZA PASTORALE
7. Procurino i Vescovi da soli o uniti tra di loro, che tutti i Presbiteri,
anche se incaricati di un ministero, seguano una serie di lezioni pastorali,
subito dopo l'ordinazione, per la durata di un anno e frequentino in giorni
prestabiliti altri corsi, sia ad essi offerta l'occasione sia di acquisire una
più piena conoscenza dei metodi pastorali, della scienza teologica, morale e
liturgica, sia di irrobustire la vita spirituale e di comunicarsi tra loro, come
fratelli, le esperienze apostoliche.
ASSICURARE AI SACERDOTI UNA GIUSTA REMUNERAZIONE
8. I Sinodi Patriarcali e le Conferenze Episcopali provvedano, ognuno nella
propria diocesi o riunendosi in gruppi o su scala nazionale, ad emanare delle
norme che garantiscano un decoroso sostentamento di quanti svolgono o hanno
svolto una funzione al servizio del Popolo di Dio. Si richiede che la
retribuzione da assegnare ai chierici sia anzitutto uguale per tutti coloro che
si trovano nelle stesse condizioni, tenendo conto però sia della natura
dell'ufficio sia delle circostanze di tempo e di luogo, nonché sufficiente a una
vita decorosa dei chierici e anche a soccorrere i poveri.
SOLLECITUDINE PER ALCUNE CATEGORIE DI FEDELI 9. Le Conferenze Episcopali, dato l'odierno grande numero di emigranti e di turisti, sono pregate d'affidare ad un sacerdote delegato a questo scopo, o a una speciale Commissione, tutto ciò che si riferisce allo studio e all'organizzazione del loro servizio spirituale.
NOMINA DEI VESCOVI 10. Fermo restando il diritto del Romano Pontefice di nominare liberamente i Vescovi e di conferir loro l'ufficio, e salva la disciplina delle Chiese Orientali, le Conferenze Episcopali ogni anno trattino prudentemente sotto segreto degli ecclesiastici degni d'essere promossi all'ufficio Episcopale e propongano alla Sede Apostolica i nomi dei candidati, secondo le norme stabilite o da stabilirsi dalla Sede Apostolica stessa.
RINUNCIA DEI VESCOVI AL LORO UFFICIO
11. Per rendere possibile l'esecuzione della prescrizione del n. 21 del Decreto
Christus Dominus, tutti i Vescovi diocesani e gli altri ad essi
equiparati per diritto sono vivamente pregati di presentare spontaneamente, non
più tardi dei 75 anni compiuti, la rinuncia all'ufficio all'Autorità competente,
la quale, esaminati tutti gli aspetti di ogni singolo caso, provvederà.
DELIMITAZIONE DEI CONFINI DELLE DIOCESI
12. § 1. Affinché la delimitazione delle diocesi possa essere adeguatamente
riveduta, le Conferenze Episcopali, ognuna per il suo territorio, esamineranno
le attuali divisioni territoriali delle Chiese, istituendo, se occorre, una
Commissione particolare. A tale fine bisogna studiare con cura lo stato delle
diocesi quanto al territorio, alle persone e ai beni. Sarà ascoltato ognuno dei
Vescovi direttamente interessati, e così pure i Vescovi di tutta la provincia o
regione ecclesiastica nei limiti della quale ha luogo la revisione delle
diocesi; sarà domandato l'apporto, se possibile, di esperti veramente
competenti, ecclesiastici o laici; le ragioni obiettive che potrebbero suggerire
un mutamento delle circoscrizioni saranno ponderate con calma; dovranno essere
proposte tutte le modifiche che dovrebbero essere introdotte secondo quanto
affermato nei nn. 22-23 del Decreto Christus Dominus; nella divisione o
nello smembramento delle diocesi si avrà cura di una giusta e opportuna
distribuzione dei sacerdoti e dei seminaristi, tenuto conto sia delle necessità
che presenta l'esercizio del ministero della salvezza in ciascuna diocesi, sia
delle condizioni particolari e dei desideri dei sacerdoti e dei seminaristi.
FACOLTÀ
DEI VESCOVI AUSILIARI
13. § 1. È necessario costituire Vescovi Ausiliari per una determinata diocesi
ogni qual volta lo esigano ragioni di vera necessità nell'esercizio
dell'apostolato. Orbene, i principi da tener presenti quando si tratta della
potestà da attribuire al Vescovo Ausiliare sono: il bene della cura del gregge
del Signore, l'unità di direzione nel governo della diocesi, la condizione di
membro del Collegio Episcopale di cui è insignito l'Ausiliare e l'efficace
cooperazione col Vescovo diocesano.
I VICARI EPISCOPALI
14. § 1. Il nuovo ufficio di Vicario Episcopale è stato introdotto nel diritto
dal Concilio, affinché il Vescovo, assistito da nuovi cooperatori, possa
esercitare il governo pastorale della diocesi nel miglior modo. Perciò la nomina
di uno o più Vicari Episcopali è lasciata alla libera iniziativa del Vescovo
diocesano, secondo le particolari necessità del luogo; anzi rimane immutata la
sua facoltà di nominare uno o diversi Vicari Generali, a norma del can. 366 CIC.
CONSIGLIO PRESBITERALE E CONSIGLIO PASTORALE
15. Per ciò che concerne il Consiglio Presbiterale:
16. Per ciò che riguarda il Consiglio Pastorale, vivamente comandato dal Decreto
Christus Dominus:
17. § 1. È opportuno che, per le questioni che riguardano sia il Consiglio
Presbiterale, sia il Consiglio Pastorale, nonché le loro mutue relazioni, o le
relazioni con i Consigli Episcopali già esistenti secondo il diritto in vigore,
i Vescovi, specialmente riuniti nelle Conferenze, prendano disposizioni comuni
ed emanino norme simili in tutte le diocesi del territorio.
SOPPRESSIONE DI DIRITTI E PRIVILEGI
18. § 1. Il bene delle anime esige che il Vescovo goda della libertà richiesta
per conferire con giustizia ed equità ai sacerdoti più idonei gli uffici e
benefici, anche non curati. La Sede Apostolica stessa non si riserva più il
conferimento di uffici o di benefici, siano essi curati o non curati, salvo i
benefici concistoriali. Nel testo di fondazione di qualsiasi beneficio sono
proibite per sempre le clausole che limitassero la libertà del Vescovo quanto al
loro conferimento; sono abrogati i privilegi non onerosi, eventualmente concessi
fino ad oggi a persone fisiche o morali, che comportano un diritto di elezione,
di nomina, o di presentazione per qualsiasi ufficio o beneficio non
concistoriale vacante; sono abrogate le consuetudini e ritirati i diritti quanto
alla nomina, all'elezione, alla presentazione di sacerdoti ad un ufficio o
beneficio parrocchiale; la legge del concorso, anche per gli uffici o benefici
non curati, è soppressa.
VICARI FORANEI
19. § 1. Tra i più prossimi collaboratori del Vescovo diocesano si pongono i
sacerdoti che esercitano un ufficio pastorale superparrocchiale, e tra essi
occorre rammentare i Vicari Foranei, chiamati anche Arcipreti, o Decani e,
presso gli Orientali, Protopresbiteri. Ad esercitare questo ufficio siano
chiamati sacerdoti che si distinguono per scienza e zelo apostolico, in modo
che, muniti da parte del Vescovo delle facoltà necessarie, possano
convenientemente promuovere e dirigere un'azione pastorale d'insieme nel
territorio loro affidato. Perciò questo ufficio non è legato ad una determinata
sede parrocchiale.
RIMOZIONE, TRASFERIMENTO E RINUNCIA DEI PARROCI
20. § 1. Il Vescovo può, restando salvo il diritto vigente per i Religiosi,
legittimamente rimuovere qualsiasi parroco dalla sua parrocchia, ogni qual volta
il suo ministero, anche se egli non ha commesso colpa grave, è reso
pregiudizievole o almeno inefficace per una delle ragioni indicate dal diritto o
altra simile a giudizio del Vescovo: fino alla riforma del Codice si segua la
procedura stabilita per i parroci amovibili (cann. 2157-2161 CIC), e resti salvo
il diritto delle Chiese Orientali.
EREZIONE, SOPPRESSIONE E MODIFICAZIONE DI PARROCCHIE
21. § 1. Bisogna assolutamente adoperarsi, in modo conveniente alle diverse
circostanze, di dividere o smembrare le parrocchie nelle quali, a motivo del
troppo grande numero di fedeli o dell'estensione eccessiva del territorio o per
qualsiasi altro motivo, l'attività apostolica non può svolgersi che con
difficoltà o in modo inadeguato. Parimenti, bisogna raggruppare in una sola le
parrocchie troppo piccole, nella misura in cui la realtà lo richieda e le
circostanze lo permettano.
I RELIGIOSI 22. Le norme che sono qui stabilite valgono per tutti i Religiosi dei due sessi, di qualunque rito siano, restando salvi i diritti dei Patriarchi per gli Orientali.
23. § 1. Tutti i Religiosi, anche esenti, che svolgono l'attività in un luogo in
cui non esiste che un solo rito diverso dal loro, o in cui il numero dei fedeli
del rito è talmente dominante che esso è considerato come unico secondo
l'opinione generale, dipendono dall'Ordinario del luogo o dal Gerarca di questo
rito in tutto ciò che riguarda le attività esteriori del ministero, e gli sono
sottomessi secondo il diritto. 24. Benché anche nelle terre di Missione sia in vigore l'esenzione dei Religiosi nel suo legittimo campo, tuttavia le circostanze particolari dell'esercizio del sacro ministero in queste regioni richiedono che siano osservate, secondo lo spirito del Decreto Ad gentes divinitus, gli statuti speciali dati o approvati dalla Sede Apostolica in ciò che concerne le relazioni tra l'Ordinario del luogo e il Superiore dei religiosi, soprattutto in una Missione affidata ad un Istituto determinato.
25. § 1. Tutti i Religiosi, anche esenti, sono tenuti alle leggi, decreti e
disposizioni dati dall'Ordinario del luogo circa le diverse opere, in quanto
riguardano l'esercizio dell'apostolato, dell'azione pastorale e sociale
prescritta o raccomandata dall'Ordinario del luogo. 26. Gli stessi Religiosi sono tenuti, inoltre, alle leggi e decreti emanati dal Vescovo del luogo a norma del diritto, concernenti l'esercizio pubblico del culto nelle proprie chiese e oratori pubblici e semipubblici, se i fedeli vi hanno generalmente accesso, restando salvo il loro proprio rito, che essi utilizzano legittimamente solo per la loro comunità, e il loro modo di recitare in coro t'Ufficio Divino e di praticare gli esercizi religiosi che mirano al fine speciale del loro Istituto. 27. § 1. La Conferenza Episcopale di ogni nazione può, dopo aver udito i Superiori religiosi interessati, stabilire norme per la questua, che dovranno essere osservate da tutti gli Ordini e Congregazioni Religiose, senza escludere quelli che, per loro istituzione, portano il nome di mendicanti e lo sono in effetti, restando salvo tuttavia il diritto che hanno questi ultimi di mendicare. § 2. Parimenti, i Religiosi non procederanno alla raccolta di sussidi con pubblica sottoscrizione senza il consenso degli Ordinari del luogo in cui tali sussidi sono raccolti. 28. Le opere proprie o particolari di ciascun istituto, cioè quelle che, con l'approvazione della Sede Apostolica, sono legate alla stessa fondazione o a venerabili tradizioni, e in seguito sono state definite e regolate dalle Costituzioni e dalle altre leggi proprie dell'Istituto, i Religiosi devono promuoverle con zelo, tenendo conto specialmente dei bisogni spirituali delle diocesi e avendo cura di conservare la concordia fraterna con il Clero diocesano e gli altri Istituti che dirigono opere simili.
29. § 1. Le opere proprie o particolari che sono dirette nelle case
dell'Istituto, anche nelle case affidate, dipendono dai Superiori di questo
Istituto; costoro le dirigono e le amministrano secondo le Costituzioni. Ma tali
opere sono sottoposte anche alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, a norma
del diritto.
30. § l. Per ogni opera di apostolato che sarà affidata dall'Ordinario del luogo
a un Istituto, senza pregiudizio delle altre norme del diritto, sarà fatta una
convenzione scritta tra l'Ordinario del luogo e il Superiore competente
dell'Istituto, nella quale, fra le altre cose, sarà chiaramente definito ciò che
riguarda l'opera da compiere, i membri da impegnarvi, e gli elementi di natura
economica. 31. Anche quando un Ordinario del luogo o una Conferenza Episcopale dovrà conferire un incarico a un Religioso, ciò sia fatto col consenso del suo Superiore e mediante una convenzione scritta. 32. Per una causa grave, ogni religioso può essere rimosso dall'incarico a lui affidato sia a piacimento dell'Autorità che lo affida, dopo aver avvertito il Superiore religioso, sia a piacimento del Superiore dopo aver avvertito l'Autorità che affida l'incarico, secondo un diritto uguale per le due parti, senza che sia richiesto il consenso dell'altra parte; né l'una né l'altra parte è tenuta a comunicare le proprie ragioni e ancor meno a provarle, restando salvo il ricorso alla Sede Apostolica in devolutivo.
33. § 1. L'Ordinario del luogo può, di sua propria autorità, con il consenso del
Superiore competente, affidare una parrocchia a un Istituto religioso, anche
erigendola in una chiesa religiosa del medesimo Istituto. Questa parrocchia può
essere affidata, sia in perpetuo, sia per un tempo determinato. In entrambi i
casi si dovrà procedere per convenzione scritta tra l'Ordinario e il Superiore
competente dell'Istituto; in essa, tra le altre cose, sarà espressamente ed
accuratamente indicato ciò che riguarda l'opera da compiere, le persone da
impegnarvi e gli elementi di natura economica.
34. § 1. Una casa religiosa, formata o non formata, appartenente a un Istituto
religioso esente, non può essere soppressa senza il beneplacito della Sede
Apostolica e senza che sia stato consultato l'Ordinario del luogo. 35. Le associazioni di fedeli che sono poste sotto la guida e la direzione di un Istituto religioso, anche se sono state erette dalla Sede Apostolica, sono sottomesse alla giurisdizione e alla vigilanza dell'Ordinario del luogo, il quale, a norma dei sacri canoni, ha il diritto e il dovere di visitarle. Queste associazioni, se si dedicano ad attività esteriori di apostolato o di promozione del culto divino, devono seguire le prescrizioni emanate su tale materia dall'Ordinario del luogo o dalla Conferenza Episcopale.
36. § 1. L'attività apostolica dei membri degli Istituti di perfezione che non
sono votati alla vita puramente contemplativa non sarà circoscritta alle opere
proprie dell'Istituto, o ad altre occasionalmente assunte, fino al punto che, in
ragione dei bisogni urgenti delle anime o della penuria del Clero, gli Ordinari
del luogo non possano chiamare, pur avendo riguardo al carattere proprio di
ciascun Istituto e col consenso del Superiore religioso competente, non solo i
Sacerdoti ma anche tutti i membri, uomini e donne, perché essi apportino il
soccorso della loro attività nei diversi ministeri delle diocesi o delle
regioni. 37. In tutte le chiese e tutti gli oratori pubblici o semipubblici dipendenti da Religiosi, quando questi edifici sono di fatto abitualmente aperti ai fedeli, l'Ordinario del luogo può prescrivere che i documenti episcopali siano letti pubblicamente e che vi si tenga il catechismo, ed altresì che vi sia fatta una colletta speciale per opere determinate, parrocchiali o diocesane, nazionali o universali; questa colletta dovrà essere poi sollecitamente inviata alla Curia Vescovile. 38. L'Ordinario del luogo ha il diritto di visitare le chiese e gli oratori, anche semipubblici, dei Religiosi, anche esenti, se i fedeli vi hanno comunemente accesso, relativamente all'osservanza delle leggi generali e delle decisioni del Vescovo circa il culto divino. Se vi riscontrasse degli abusi e l'avvertimento dato al Superiore religioso restasse senza risultato, l'Ordinario può di propria autorità provvedervi direttamente.
39. § 1. Secondo la norma n. 35, 4 del Decreto Christus Dominus,
l'organizzazione generale delle scuole cattoliche degli Istituti religiosi
comporta, restando salvo il diritto degli Istituti a dirigere queste scuole e
osservate le norme ivi stabilite (n. 35, 5) circa la previa intesa a cui devono
pervenire i Vescovi e i Superiori religiosi, la distribuzione generale di tutte
le scuole cattoliche nella diocesi, la loro collaborazione reciproca e la
sorveglianza su di esse affinché non siano meno idonee delle altre scuole a
perseguire i fini culturali e sociali. 40. Le norme relative all'introduzione dei religiosi nelle opere e nei ministeri diocesani, che devono essere esercitati sotto la direzione dei Vescovi, vanno applicate, con gli opportuni adattamenti, anche alle opere e ai ministeri che oltrepassano i limiti di una diocesi.
LE CONFERENZE EPISCOPALI
41. § 1. I Vescovi delle nazioni o dei territori nei quali la Conferenza
Episcopale non esiste ancora, a norma del Decreto Christus Dominus,
provvederanno a costituirla il più presto possibile e a redigerne gli Statuti
che dovranno essere rivisti dalla Sede Apostolica.
CIRCOSCRIZIONI DELLE PROVINCE E DELLE REGIONI ECCLESIASTICHE 42. Le Conferenze dei Vescovi esamineranno attentamente se per promuovere maggiormente il bene delle anime nel territorio: a) non sia richiesta una più approfondita delimitazione delle province ecclesiastiche; b) se non sia consigliabile l'erezione di regioni ecclesiastiche. In caso affermativo esse presenteranno alla Sede Apostolica i motivi per i quali dovrebbero essere stabilite di diritto la revisione della delimitazione delle province e l'erezione delle regioni. Inoltre esse faranno conoscere alla Santa Sede le modalità secondo cui dovrebbero essere aggregate le diocesi del territorio che sono state fino ad ora immediatamente soggette alla Sede Apostolica.
REDAZIONE DEI DIRETTORI PASTORALI 43. In ciò che concerne i Direttori di pastorale, i Sinodi Patriarcali e le Conferenze Episcopali sono pregati di studiare rapidamente quali sono i problemi di cui dovranno trattare i Direttori generali e speciali e di comunicare quanto prima alla Sede Apostolica i loro desideri e pareri.
II. NORME PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO
Perché i frutti del Concilio possano diligentemente giungere a maturazione,
bisogna che gli Istituti religiosi promuovano anzitutto uno spirito nuovo e,
partendo di qui, che essi abbiano a cuore di realizzare con prudenza certo, ma
anche con premura, l'opportuno rinnovamento della vita e della disciplina,
dandosi assiduamente allo studio in particolare della Costituzione dogmatica
Lumen gentium (cap. V e VI) e del Decreto Perfectae caritatis,
e dando applicazione all'insegnamento e alle norme del Concilio. Parte I
Norme per promuovere un adeguato rinnovamento I. Chi deve promuovere il rinnovamento adeguato 1. Nel rinnovamento e nell'adattamento della vita religiosa, la parte principale spetta agli Istituti stessi che la realizzeranno soprattutto attraverso i Capitoli generali o, presso gli Orientali, attraverso le Sinassi. Il ruolo dei Capitoli non si esaurisce nella sola promulgazione delle leggi, ma si compie promovendo anche la vitalità spirituale e apostolica. 2. È necessaria la collaborazione di tutti, Superiori e membri, per rinnovare la vita religiosa in loro stessi, per preparare lo spirito dei Capitoli, per adempiere il loro compito, e perché le leggi e le norme promulgate dai capitoli siano fedelmente osservate. 3. Per promuovere il rinnovamento adeguato in ciascun Istituto, uno speciale Capitolo generale, ordinario o straordinario, sarà riunito nello spazio di due o al massimo tre anni. Questo Capitolo potrà essere diviso in due periodi distinti, separati da un intervallo che non supererà in generale un anno, se così il Capitolo stesso avrà deciso a votazione segreta. 4. In preparazione di questo Capitolo, il Consiglio generale organizzerà con cura una consultazione ampia e libera dei membri e classificherà opportunamente i risultati di questa consultazione per aiutare e dirigere il lavoro del Capitolo. E ciò potrà essere realizzato, per esempio, ascoltando i Capitoli conventuali e provinciali, costituendo commissioni, proponendo serie di quesiti, ecc. 5. Per i Monasteri stauropegiaci è compito del Patriarca emanare le norme per realizzare questa consultazione.
6. Questo Capitolo generale ha il potere di modificare, a titolo di esperimento,
certe prescrizioni delle Costituzioni o, presso gli Orientali, delle Tipiche,
purché siano rispettati il fine, la natura e il carattere dell'Istituto.
Esperienze contrarie al diritto comune, ma fatte con prudenza, saranno, secondo
l'opportunità, autorizzate volentieri dalla Santa Sede. 7. Della stessa facoltà, per il periodo di tempo che separa questi due Capitoli, alle condizioni che questi dovranno determinare, godrà il Consiglio generale e, presso gli Orientali nei Monasteri autonomi, l'Igumeno con la piccola Sinassi. 8. L'approvazione definitiva delle Costituzioni è riservata all'Autorità competente. 9. Per quanto concerne la revisione delle Costituzioni di Monache, ogni Monastero in forma capitolare o addirittura ciascuna Monaca, esprimerà i suoi voti che saranno raccolti dall'Autorità suprema dell'Ordine, se essa esiste, e ciò in vista di salvaguardare l'unità della famiglia religiosa, secondo il carattere proprio di ciascuna di queste famiglie. Se non c'è autorità suprema, questi voti saranno raccolti dal Delegato della Santa Sede e, presso gli Orientali, dal Patriarca o dal Gerarca del luogo. Voti e pareri potranno essere ottenuti anche dalle assemblee delle Federazioni o da altre riunioni legittimamente convocate. La sollecitudine pastorale dei Vescovi rechi anche in questo un benevolo aiuto. 10. Se nei Monasteri di Monache alcuni esperimenti temporanei fossero a volte giudicati opportuni in materia di osservanza, essi potranno essere autorizzati dai Superiori generali o dai Delegati della Santa Sede e, presso gli Orientali, dal Patriarca o dal Gerarca del luogo; ma si terrà conto della mentalità particolare o dello stato d'animo delle monache che hanno bisogno soprattutto di stabilità e di sicurezza. 11. È compito delle Autorità di cui si è parlato sopra provvedere, dopo la consultazione e con l'aiuto dei Monasteri, alla revisione del testo delle Costituzioni e presentarlo all'approvazione della Santa Sede o del Gerarca competente. II Revisione delle Costituzioni e delle Tipiche
12. Per ogni Istituto le leggi generali (Costituzioni, Tipiche, Regole o
comunque si chiamino) abbracceranno ordinariamente i seguenti elementi: 13. L'unione di questi due elementi, spirituale e giuridico, è necessaria perché i testi fondamentali dell'Istituto abbiano una base stabile e perché il vero spirito e la norma vitale li penetrino; bisogna dunque guardarsi dal comporre un testo o solo giuridico o di pura esortazione. 14. Si escludano dal testo fondamentale degli Istituti gli elementi già caduti in disuso, o soggetti a mutazioni secondo i costumi di ciascuna epoca, o che rispondono a consuetudini puramente locali. Le norme che corrispondono all'epoca attuale, alle condizioni fisiche e psicologiche dei membri, e a circostanze particolari, saranno poste in testi annessi, chiamati «direttori», libri di usanze, o con altri nomi. III. Criteri di rinnovamento adeguato 15. Le norme e lo spirito ai quali bisogna che risponda il rinnovamento adeguato, devono essere cercati non solo nel Decreto Perfectae caritatis, ma anche negli altri documenti del Concilio Vaticano II, in particolare nei capitoli V e VI della Costituzione dogmatica Lumen gentium.
16. Gli Istituti avranno cura che i principi stabiliti nel n. 2 del Decreto
Perfectae caritatis guidino realmente il rinnovamento della loro vita
religiosa; per cui: 17. Bisogna considerare caduti in disuso gli elementi che non costituiscono la natura e i fini dell'Istituto e che, avendo perduto il loro senso e la loro forza, non aiutano più realmente la vita religiosa; si terrà fermo tuttavia che c'è una testimonianza che lo stato religioso ha il dovere di portare. 18. Il metodo di governo sarà tale che «i Capitoli e i Consigli... ciascuno a suo modo, esprimano la partecipazione e l'interesse di tutti i membri al bene di tutta la comunità» (Decr. Perfectae caritatis, n. 14), il che avverrà in particolare se i religiosi avranno un ruolo veramente efficace nella scelta dei membri di questi organi; parimenti, che renda l'esercizio dell'autorità più efficace e più agevole, secondo le esigenze dell'epoca attuale. Perciò i Superiori di tutti i gradi saranno dotati di facoltà opportune, in modo da non moltiplicare i ricorsi inutili o troppo frequenti alle autorità superiori. 19. Il rinnovamento adeguato del resto non può essere realizzato una volta per tutte, ma deve essere attuato continuamente in un certo senso, attraverso il fervore dei membri e la preoccupazione dei Capitoli e dei Superiori. Parte II Alcuni elementi da adattare e da rinnovare nella vita religiosa
I. L'ufficio divino dei Religiosi e delle Religiose 20. Benché i religiosi che recitano il piccolo Ufficio debitamente approvato abbiano parte nella preghiera pubblica della Chiesa (cf Cost. Sacrosanctum Concilium, n. 98), si raccomanda agli Istituti di recitare t'Ufficio divino in parte o integralmente al posto del piccolo Ufficio, al fine di partecipare più intimamente alla vita liturgica della Chiesa. I membri Orientali recitino le dossologie e le Lodi divine secondo le loro Tipiche e le loro Consuetudini. II. L'Orazione mentale (Decr. Perfectae caritatis, n. 6) 21. Perché i religiosi partecipino più intimamente e con più frutto al sacrosanto mistero dell'Eucaristia e alla preghiera pubblica della Chiesa, e perché tutta la loro vita spirituale sia più abbondantemente nutrita, si sostituirà la molteplicità delle preghiere con un maggiore tempo dedicato alla preghiera mentale, mantenendo tuttavia i pii esercizi comunemente accolti nella Chiesa, e vegliando che i membri siano formati con cura nelle vie della vita spirituale. III. La Mortificazione (Decr. Perfectae caritatis, nn. 5 e 12) 22. I Religiosi più degli altri fedeli si diano alle opere di penitenza e di mortificazione. Gli Istituti rivedano, se è necessario, le loro proprie osservanze penitenziali, in modo che, tenuto conto delle tradizioni, sia dell'Oriente, sia dell'Occidente, e altresì delle condizioni attuali, i loro membri possano realmente praticarle, anche in forme nuove improntate al modo di vita attuale. IV. La Povertà (Decr. Perfectae caritatis, n. 13) 23. Gli Istituti, specialmente ad opera dei Capitoli generali, favoriscano con cura e con misure concrete lo spirito e la pratica della povertà secondo il n. 13 del Decreto Perfectae caritatis, cercando anche e instaurando, secondo il carattere loro proprio, nuove forme che rendano più efficace nel nostro tempo l'esercizio e la testimonianza della povertà. 24. Spetta agli stessi Istituti di voti semplici decidere in Capitolo generale se la rinuncia ai beni patrimoniali, acquisiti o acquisibili, deve essere introdotta nelle Costituzioni e, in questo caso, se essa deve essere obbligatoria o facoltativa, e il tempo in cui dovrà essere fatta, cioè prima della professione perpetua o dopo diversi anni. V. La Vita da condurre in comune (Decr. Perfectae caritatis, n. 15) 25. Negli Istituti dediti alle opere di apostolato, la vita comune, che è così importante perché i membri, come una famiglia unita nel Cristo, intrattengano relazioni fraterne, dovrà essere favorita ad ogni costo nel modo che è conforme alla vocazione dell'Istituto. 26. Spesso l'orario quotidiano in questi Istituti non può essere identico in tutte le case, né a volte per tutti i membri in una stessa casa. Ma esso deve sempre essere stabilito in modo tale che i religiosi dispongano, oltre al tempo consacrato alla vita spirituale e ai loro impegni, di un po' di tempo per se stessi, e possano godere della ricreazione conveniente. 27. I Capitoli generali e le Sinassi cercheranno il modo in forza del quale i membri chiamati conversi, cooperatori, o con altro nome, possano ottenere per gradi il diritto di voto attivo in determinati atti della comunità e nelle elezioni e anche di voto passivo per certi incarichi; in questo modo avverrà veramente che essi siano più strettamente uniti alla vita e alle attività della comunità e che i sacerdoti possano dedicarsi più liberamente ai propri ministeri. 28. Nei Monasteri in cui si sarà giunti a un solo tipo di Monache, le obbligazioni corali siano definite nelle Costituzioni, tenendo conto della diversità delle persone, come esige la distinzione dei compiti e delle vocazioni speciali.
29. Le suore dedite al servizio esterno dei Monasteri, dette oblate o designate
con qualche altro nome, avranno regolamenti particolari, nei quali si terrà
conto della loro vocazione che non è solo contemplativa, e altresì delle
esigenze della vocazione delle Monache con le quali esse vivono in stretta
relazione, benché non siano monache. VI. La Clausura delle Monache (Decr. Perfectae caritatis, n. 16)
30. La clausura papale dei Monasteri deve essere considerata come un'istituzione
ascetica singolarmente coerente con la vocazione particolare delle monache, e
come il segno, la protezione e la forma speciale del loro ritiro dal mondo. 31. Questa clausura deve essere sistemata in modo che la separazione materiale da tutto ciò che è esterno sia sempre assicurata. Ma ogni Famiglia religiosa, secondo il suo spirito specifico, può stabilire e definire nelle sue Costituzioni le norme particolari di questa separazione materiale. 32. La clausura minore è soppressa. Di conseguenza le Monache che per istituzione si dedicano ad attività esterne, definiranno nelle Costituzioni la propria clausura. Ma le Monache che hanno assunto attività esterne, mentre sono contemplative per istituzione, dopo un tempo conveniente che sarà loro accordato perché possano deliberare, dovranno o abbandonare le attività esterne e prendere la clausura papale, o, se conservano queste attività, definire nelle Costituzioni la clausura loro propria, ferma restando la loro condizione di Monache. VII. La Formazione dei Religiosi (Decr. Perfectae caritatis, n. 18) 33. La formazione dei membri non sarà regolata nella stessa maniera in tutti gli Istituti fin dal noviziato, ma sarà tenuto conto del carattere proprio di ciascun Istituto. Nella sua revisione e adattamento si dia spazio sufficiente all'esperienza, secondo prudenza. 34. Quanto è fissato nel Decreto Optatam totius (sulla formazione dei sacerdoti) dovrà essere osservato fedelmente nel metodo di formazione dei religiosi chierici, dopo essere stato convenientemente adattato al carattere di ciascun Istituto. 35. Il proseguimento della formazione dopo il noviziato, in modo adeguato a ciascun Istituto, è assolutamente indispensabile per tutti i religiosi, anche per i contemplativi; per i fratelli delle Congregazioni laicali e le suore d'Istituti dedicati all'apostolato essa sia protratta generalmente per tutta la durata dei voti temporanei, come già avviene in molti Istituti, sotto il nome di iuniorato o scolasticato o altro. 36. Questa formazione sarà data in case adatte e, perché essa non sia semplicemente teorica, sarà completata con l'esercizio, a titolo di addestramento, di attività o di incarichi conformi al carattere e alle circostanze particolari di ciascun Istituto, in modo che i membri s'inseriscano gradualmente nella vita che più tardi dovranno condurre. 37. Quando degli Istituti non possono ciascuno per suo conto fornire una sufficiente formazione, dottrinale o tecnica, vi si potrà supplire mediante la collaborazione fraterna di più congregazioni, salvaguardando sempre la formazione propria a ciascuna. Questa collaborazione può avere forme e gradi diversi: lezioni o corsi comuni, prestiti di professori e persino raggruppamenti di questi ultimi e contribuzione ad una scuola comune frequentata dai membri di più Istituti. Gli Istituti che hanno i mezzi necessari aiuteranno volentieri gli altri. 38. Dopo aver compiuto le esperienze necessarie, spetterà a ciascun Istituto redigere le norme proprie che convengono alla formazione dei suoi membri. VIII. Unione e Soppressione di Istituti (Decr. Perfectae caritatis, nn. 21-22) 39. La promozione di una qualsiasi unione tra Istituti suppone una conveniente preparazione spirituale, psicologica, giuridica, nello spirito del Decreto Perfectae caritatis. A tal fine sarà spesso opportuno che un Assistente, approvato dall'Autorità competente, aiuti gli Istituti. 40. Nei suddetti casi e circostanze, bisogna mirare al bene della Chiesa, tenuto conto tuttavia del carattere proprio di ciascun Istituto e della libertà di ciascuno dei membri. 41. Fra i criteri che possono concorrere a determinare un giudizio riguardo la soppressione di un Istituto o di un Monastero, dopo aver vagliato tutte le circostanze, si porrà attenzione soprattutto ai seguenti punti nel loro insieme: il piccolo numero di religiosi relativamente agli anni d'esistenza, la mancanza di candidati da parecchi anni, l'età avanzata della maggior parte dei membri. Se si arriva a decidere la soppressione, bisogna provvedere che il gruppo sia aggregato, «se sarà possibile, a un altro Istituto o Monastero più fiorente che non molto differisca nelle finalità e nello spirito» (Decr. Perfectae caritatis, n. 21). Prima sia udito ogni religioso e tutto si faccia nella carità. IX. Conferenze o Unioni dei Superiori e delle Superiore Maggiori (Decr. Perfectae caritatis, n. 23) 42. Bisognerà procurare che l'unione dei Superiori generali e l'unione delle Superiore generali possano essere ascoltate e consultate attraverso un Consiglio costituito presso la Sacra Congregazione dei Religiosi. 43. È della massima importanza che le Conferenze o Unioni nazionali dei Superiori e delle Superiore Maggiori collaborino con le Conferenze Episcopali nella fiducia e nel rispetto (cf Decr. Christus Dominus, n. 35, 5; Decr. Ad gentes divinitus 33). È perciò auspicabile che le questioni concernenti l'una e l'altra parte siano trattate da Commissioni miste, costituite di Vescovi e di Superiori o Superiore Maggiori. Conclusione 44. Queste norme, che varranno per i Religiosi della Chiesa universale, lasciano intatte le leggi generali della Chiesa, sia della Chiesa Latina sia delle Chiese Orientali, come pure le leggi proprie degli Istituti religiosi, a meno che non vi apportino esplicitamente o implicitamente delle modifiche.
III. NORME PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO
Poiché il Decreto del Sacro Concilio Vaticano II Ad gentes divinitus
(sull'attività missionaria della Chiesa) deve essere fedelmente osservato da
tutti, in modo che tutta la Chiesa si faccia realmente missionaria e tutto il
Popolo di Dio sia cosciente del suo dovere missionario, gli Ordinari del luogo
facciano in modo che tutti i fedeli cristiani conoscano il Decreto: si tengano
conferenze al clero sullo stesso e lo si predichi al popolo al fine di
illustrare e inculca re la comune responsabilità di coscienza sull'attività
missionaria.
1. La teologia della Missione sia inserita nell'insegnamento della dottrina
teologica in modo tale che nella sua progressiva evoluzione di forma appaia in
piena luce la natura missionaria della Chiesa. Si faccia inoltre attenzione alle
vie del Signore le quali preparano l'evangelizzazione e la possibilità di
salvezza dei non evangelizzati, inculcando la necessità dell'evangelizzazione e
dell'incorporazione alla Chiesa (Ad gentes divinitus, cap. 1). 2. Si invitano le Conferenze Episcopali a proporre al più presto alla Santa Sede i quesiti più generali relativi alle Missioni, affinché possano essere studiati nella prossima assemblea del Sinodo dei Vescovi (n. 29).
3. al fine di intensificare lo spirito missionario nel popolo cristiano, si
raccomandino orazioni e sacrifici quotidiani, in modo che la celebrazione
dell'annuale giornata missionaria sia una spontanea manifestazione di quello
spirito (n. 36). 4. In ciascuna diocesi sia designato un sacerdote per promuovere efficacemente l'attività in favore delle missioni; questi dovrà anche far parte del Consiglio pastorale della diocesi (n. 38). 5. al fine di promuovere lo spirito missionario, si devono stimolare gli alunni dei Seminari e i giovani delle associazioni cattoliche affinché stabiliscano e mantengano contatti con gli alunni dei Seminari e di associazioni similari delle missioni, in modo che la mutua conoscenza accresca la coscienza missionaria ed ecclesiale nel popolo cristiano (n. 38).
6. I Vescovi, compenetrati della grande urgenza dell'evangelizzazione del mondo,
favoriscano le vocazioni missionarie tra i propri chierici e giovani, e
procurino di dar mezzi e opportunità agli Istituti che lavorano nelle missioni
affinché facciano conoscere nella diocesi le necessità delle missioni e
suscitino vocazioni (n. 38). 7. Siano promosse in tutte le diocesi le Pontificie Opere Missionarie, osservandone fedelmente gli statuti, in particolare per quanto si riferisce all'invio dei sussidi (n. 38). 8. Poiché le offerte date spontaneamente dai fedeli per le missioni non bastano in alcun modo, si raccomanda di fissare quanto prima per ciascuna diocesi, parrocchia e ogni altra comunità diocesana la consegna di una determinata quota annuale, secondo le rispettive disponibilità, la quale dovrà essere distribuita dalla Santa Sede, senza pregiudizio per l'integrità delle altre offerte dei fedeli (n. 38). 9. In seno alle Conferenze Episcopali ci sia una Commissione episcopale per le missioni, incaricata di incrementare l'attività e la coscienza missionaria e una coerente disponibilità alla cooperazione tra le diocesi; di mantenere rapporti con le altre Conferenze Episcopali e di escogitare il modo di procurare diligentemente l'equità nell'aiuto alle missioni (n. 38). 10. Gli Istituti missionari rimangono quanto mai necessari, poiché si deve riconoscere che ad essi è affidato dalle Autorità ecclesiastiche il compito di assolvere il dovere missionario di tutto il Popolo di Dio (n. 27).
11. I Vescovi devono servirsi anche degli Istituti missionari per accendere nei
fedeli lo zelo per le missioni, offrendo inoltre loro la possibilità, nei limiti
di un giusto ordine, di suscitare e coltivare vocazioni di giovani per le
missioni e di organizzare questue (nn. 23, 37 e 38). 12. Ogni Istituto missionario deve provvedere al più presto possibile ad un suo opportuno rinnovamento tanto per ciò che riguarda i metodi di evangelizzazione e di iniziazione cristiana (nn. 13 e 14), quanto per ciò che riguarda la norma di vita delle comunità (Decr. Perfectae caritatis, n. 3).
13. § 1. È necessario che per tutte le missioni vi sia un solo dicastero
competente, e cioè la Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede. Però,
poiché alcune missioni per particolari ragioni dipendono temporaneamente da
altri Dicasteri, si deve nel frattempo istituire in tali Dicasteri una sezione
missionaria, la quale sia in stretti rapporti con la Sacra Congregazione per la
Propagazione della Fede affinché possa darsi una condotta e norma del tutto
costante e uniforme nell'ordinamento e direzione di tutte le missioni (n. 29).
14. Il Presidente del Segretariato per l'unità dei Cristiani, in virtù del suo
ufficio, è membro della Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede; il
segretario dello stesso Segretariato fa parte del gruppo dei consultori della
Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede (n. 29).
15. Parteciperanno con voto deliberativo alla direzione della Sacra
Congregazione per la Propagazione della Fede ventiquattro rappresentanti, salvo
che il Sommo Pontefice determini altrimenti caso per caso; precisamente: dodici
Prelati delle missioni, quattro delle altre regioni; quattro Superiori Generali
di Istituti; quattro delle Opere Pontificie, i quali dovranno essere tutti
convocati due volte all'anno. I membri di tale commissione sono nominati per un
quinquennio, e ogni anno si rinnoverà quasi la quinta parte degli stessi.
Terminato il mandato potranno essere nominati per un altro quinquennio. 16. I rappresentanti degli Istituti religiosi nelle missioni e delle Opere regionali al servizio delle missioni, come pure delle Organizzazioni dei laici, soprattutto internazionali, parteciperanno alle sessioni di questo Dicastero con voto consultivo (n. 29).
17. La Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede, dopo aver consultato
le Conferenze Episcopali e gli Istituti missionari, fissi al più presto i
principi generali in base ai quali stabilire le convenzioni tra gli Ordinari del
luogo e gli Istituti missionari, per regolare i loro mutui rapporti (n. 32).
18. È desiderabile che le Conferenze Episcopali nelle Missioni si riuniscano in
assemblee organiche corrispondenti alle citate zone socio-culturali (cf il
precedente n. 9) e pertanto la Sacra Congregazione per la Propagazione della
Fede (n. 29) promuova questo coordinamento delle Conferenze Episcopali. 19. Nella distribuzione dei sussidi dovrà essere riservata ogni anno una congrua parte alla formazione e al sostentamento tanto del clero locale, dei missionari e dei catechisti, come pure dei gruppi di esperti citati al n. 18. I Vescovi invieranno relazioni di tutto ciò alla Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede (nn. 17, 29). 20. Si costituisca debitamente il Consiglio Pastorale; al quale spetta, secondo il n. 27 del Decreto Christus Dominus, «studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre pratiche conclusioni», e anche cooperare alla preparazione del Sinodo diocesano e curare l'applicazione degli Statuti del Sinodo (n. 30). 21. Nelle missioni si fondino Conferenze di Religiosi e Unioni di Religiose alle quali prendano parte i Superiori Maggiori di tutti gli Istituti della stessa nazione o regione, e mediante le quali si coordinino le loro attività (n. 33). 22. Si moltiplichino nelle missioni, secondo la possibilità e la necessità, gli istituti scientifici i quali devono agire di comune accordo, per coordinare rettamente i lavori di indagine e di specializzazione, evitando così che nella stessa regione appariscano opere similari (n. 34). 23. Perché i Vescovi delle nazioni di antica cristianità accolgano come si deve gli immigrati dai territori di missione e li aiutino con una conveniente cura pastorale, è necessaria la cooperazione con i Vescovi delle missioni (n. 38).
24. Quanto ai laici nelle missioni:
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