 |
PAOLO VI
LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO
FINIS CONCILIO OECUMENICO VATICANO II
VENGONO ISTITUITE ALCUNE COMMISSIONI POSTCONCILIARI
Dato che si è concluso il Concilio Ecumenico Vaticano II, indetto e iniziato,
dal Nostro Predecessore, di venerata memoria, Giovanni XXIII e da Noi continuato
e concluso, dal quale nessuno dubita che siano scaturiti avvenimenti di
grandissima importanza per la cattolicità, pensiamo confacente al Nostro ufficio
Apostolico, di porre la massima cura e sollecitudine, affinché tutto ciò che è
stato stabilito in quel Consesso e fu da Noi promulgato, venga quanto prima
stabilito in pratica. Per questo, come si può accertare, abbiamo istituito
sia il Consiglio per applicare la Costituzione sulla Sacra Liturgia, sia
il Consiglio Pontificio preposto agli strumenti di comunicazione sociale.
Per quanto riguarda la revisione del Codice di Diritto Canonico, il Nostro
Predecessore di felice memoria Giovanni XXIII istituì una Commissione speciale,
che, secondo le giuste norme del Concilio, è già al lavoro. Ma poiché, dopo
la costituzione di queste Commissioni, il sacrosanto Concilio ha emanato nuovi
decreti, ne deriva che debbono essere istituite delle nuove Commissioni, in modo
che possiamo usare del loro studio e dei loro consigli per stabilire le norme
con cui vengano messi in pratica quei decreti. Per la qual cosa con questa
Lettera Apostolica data in forma di motu proprio, stabiliamo e comandiamo quanto
segue.
1. Affinché siano promossi studi e formulate norme adatte per realizzare le
nuove leggi emanate dal Concilio, con la Nostra autorità istituiamo delle nuove
Commissioni, denominate post-conciliari.
2. Conformemente ai decreti del Concilio vengono da Noi costituite le seguenti
Commissioni post-conciliari: a) Commissione per i Vescovi e il governo delle
diocesi; b) Commissione per i Religiosi; c) Commissione per le Missioni;
d) Commissione per l'educazione cristiana; e) Commissione per l'apostolato
dei laici.
3. Ciascuna di queste Commissioni si occuperà soltanto di quanto si occupava la
corrispondente Commissione del Concilio.
4. Avranno come Preside, Vice-Preside, Membri e Segretari gli stessi che avevano
tale ufficio nella corrispondente Commissione conciliare. Ogni Commissione poi è
retta dalle norme, per quanto a ciascuna compete, fissate nel Regolamento per
la celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano II.
5. Inoltre istituiamo una Commissione denominata Centrale, che ha il compito di
coordinare i lavori di tutte le commissioni post-conciliari, e riportare a Noi
le loro deliberazioni, dopo averle studiate con ogni diligenza. È inoltre
compito della medesima Commissione di dare una esatta interpretazione delle
Costituzioni e dei Decreti del Concilio, quando ciò sembrerà necessario od
opportuno. Per questo essa è designata con questo nome specifico di
Commissione Centrale per il coordinamento dei lavori post-conciliari e per
l'interpretazione dei Decreti del Concilio.
6. Presiederanno questa Commissione Centrale, come Nostri delegati, sia il
Cardinale che era il Primo nel Consiglio di Presidenza durante lo svolgimento
del Concilio, sia il Cardinale che, durante il medesimo periodo, era Presidente
della Commissione per il coordinamento dei lavori del Concilio.
Saranno poi Membri della Commissione Centrale, quei Padri Cardinali che erano
Membri della Commissione sopra ricordata.
7. La Commissione Centrale avrà un suo Prelato, denominato Segretario Generale e
dei Sottosegretari, che lo aiuteranno nelle sue mansioni e lo sostituiranno
qualora fosse assente o impedito. In questa Commissione avranno l'ufficio di
Segretario Generale e di Sottosegretari, coloro che occupavano lo stesso ufficio
nel Concilio Ecumenico. I medesimi faranno parte della Commissione Centrale.
8. Al Segretario Generale non solo compete di raccogliere tutti gli atti e i
documenti del Concilio e di disporli nell'archivio generale, ma anche di dare
alla stampa ciò che bisogna pubblicare.
9. Saranno a disposizione della Commissione Centrale, come delle singole
Commissioni post-conciliari, dei Consultori che, per le varie questioni in cui
siano veramente competenti, dietro proposta del Presidente e con l'approvazione
del Sommo Pontefice, saranno scelti dalla Commissione per la maggior parte tra
coloro che avevano lo stesso compito di Periti nel Concilio.
10. Le Commissioni porranno ogni cura affinché coloro che ne fanno parte
assolvano con alacrità i lavori, in modo che i decreti del Concilio vengano
quanto prima realizzati. Una volta terminati questi lavori, le Commissioni non
sussisteranno più.
11. Per continuare poi i rapporti con coloro che sono insigniti del nome di
cristiani, ma sono ancora separati da questa Sede Apostolica, riconfermiamo il
Segretariato per favorire l'unione dei cristiani, istituito dal Nostro
Predecessore di venerata memoria Giovanni XXIII, il 5 giugno dell'anno 1960, con
la Lettera Apostolica Superno Dei nutu. Tale Segretariato
comprenderà le stesse persone, da cui era formato durante lo svolgimento del
Concilio. Per mostrare infine la sollecitudine, che Ci urge, verso tutti gli
uomini, abbiamo istituito altri due Segretariati, di cui uno si occupa dei non
cristiani, l'altro dei non-credenti. Tutto ciò che è stato decretato con
questa Lettera Apostolica data in forma di motu proprio, stabiliamo che sia
fermo e inamovibile, nonostante qualsiasi altra cosa in contrario.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il 3 gennaio dell'anno 1966, terzo del Nostro
Pontificato.
PAOLO PP. VI
|