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PAOLO VI
LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO
STUDIA LATINITATIS
ISTITUZIONE DEL PONTIFICIO ISTITUTO SUPERIORE DI LATINITÀ
È sempre stata ferma persuasione dei Sommi Pontefici che lo studio della lingua
latina e delle lingue antiche sia indissolubilmente congiunto con la istruzione
e formazione dei giovani avviati al sacerdozio e su tale argomento essi hanno
pubblicato importanti e gravi documenti così in passato come ai giorni nostri.
Noi stessi, nella recente Lettera Apostolica Summi Dei Verbum, abbiamo ammonito:
Del patrimonio culturale, di cui occorre siano in possesso i giovani
chierici, fa parte, indubbiamente, una notevole conoscenza delle varie lingue,
ma, in modo particolare, della latina, specialmente per i sacerdoti di rito
latino (Lett. Ap. Summi Dei Verbum: AAS 55 (1963), p. 993). Ma
fra gli ultimi documenti che la Sede Apostolica ha emanato in materia, occupa
certamente il posto di maggior rilievo la Costituzione Apostolica Veterum
sapientia, che il Nostro Predecessore di f.m. Giovanni XXIII ha promulgato
precisamente due anni or sono (Cost. Ap. Veterum Sapientia: AAS 54
(1962), pp. 129-135). Infatti, essa raccoglie e propone in bella sintesi le
varie testimonianze con le quali i Sommi Pastori della Chiesa, avendo di mira il
vantaggio della causa cattolica, sono venuti via via ad esaltare i pregi della
lingua Latina, nonché la singolare importanza che le letterature antiche, la
Greca e la Romana, debbono avere nella buona preparazione intellettuale del
clero, precisamente in considerazione delle particolari esigenze dei suoi
compiti ministeriali. A questi richiami seguono ben precise disposizioni, intese
appunto a promuovere, con la cura e diligenza dovute, l'insegnamento di dette
lingue nei Seminari e nei collegi dei Religiosi. Tra queste prescrizioni emerge
poi, come cardine e fondamento di tutta la Costituzione, il comando impartito
alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi di
provvedere alla fondazione di un Istituto Universitario di Latinità.
Tutti sono d'accordo nel riconoscere l'opportunità di queste prescrizioni,
fondate del resto nella stessa realtà delle cose e imposte dalla esperienza. E,
invero, gli ecc.mi Vescovi e i Superiori Maggiori dei religiosi, destinatari
della Costituzione Apostolica, accolsero con piena adesione le gravi
considerazioni riguardanti l'importanza da attribuirsi all'insegnamento della
lingua Latina nella formazione della gioventù ecclesiastica, anche se non
mancarono coloro i quali fecero notare che non sarebbe stato per essi facile
eseguirne in breve tempo le prescrizioni, a causa soprattutto della
indisponibilità di maestri all'altezza dei compiti loro assegnati. È infatti
evidente, per chi esamina le cose con la dovuta saggezza e responsabilità, che
nulla vi è di più necessario, per far ben apprendere ai nostri giovani le lingue
antiche, che l'opera di valenti maestri: d'insegnanti, cioè, che, per profondità
di dottrina, per dominio della lingua e convenienti doti pedagogiche, sappiano
impartire un insegnamento tanto efficace e proficuo quanto dilettevole, sì che i
loro alunni diventino capaci di ritrasmetterlo un giorno con pari frutto. Vero e
bello, quanto sapiente, è il detto di sant'Ambrogio: Il primo stimolo
dell'apprendimento è costituito dalla nobiltà del maestro (Sant'AMBROGIO,
De Virginibus, 2, 2, 7).
Pertanto, se fanno difetto, bisogna prepararli, pur con grandi sacrifici, gli
abili maestri dei nostri seminari, anche minori, ben dipendendo spesso gli
ulteriori progressi nel sapere dalla serietà delle prime scuole. Per questa
ragione bisogna compiere ogni sforzo per avere insegnanti qualificati, non
improvvisati; capaci di interessare vivamente gli alunni, e, quindi, colti; per
lungo studio in possesso di un metodo razionale, non soltanto empirico e
mnemonico: stolta sarebbe la presunzione che per insegnare il Latino ai
giovanetti basti al maestro conoscerlo un poco più. È dunque desiderabile che si
faccia tutto il possibile, affinché coloro i quali sono destinati a una mansione
di così grande responsabilità, ricevano una istruzione superiore in Istituti
universitari, nei quali essi possano nello stesso tempo apprendere da professori
di grande valore una maggiore e più solida scienza delle antiche lingue e,
parimenti, l'arte d'insegnarle agli altri. Ben a ragione, dunque, il Nostro
Predecessore di f.m. Giovanni XXIII, nella citata Costituzione Apostolica, dava
mandato alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, di
provvedere alla fondazione in Roma di un Pontificio Istituto di Latinità, cui
fosse affidato il compito di istruire un eletto stuolo di sacerdoti, i quali,
sia per la solida conoscenza di tutta la Latinità, sia per l'esercizio assiduo e
metodico dello scrivere Latino, siano in grado di dedicarsi al nobile ufficio di
insegnarlo nei Seminari e nei Collegi ecclesiastici, o di praticarlo, secondo le
migliori tradizioni, presso i vari Dicasteri della Santa Sede, nelle Curie
diocesane e in quelle dei Religiosi (Cost. Ap. Veterum Sapientia: AAS 54
(1962), n. 6).
Considerata dunque la somma convenienza per questa Sede Apostolica, che si
costituisca in Roma un Istituto superiore, il quale, accanto e a giusto
complemento degli altri Atenei che illustrano per vari titoli quest'alma Città,
assicuri lo studio della lingua Latina nel modo più completo e perfetto, noi,
accettando con animo grato la bella e spaziosa sede che la Società salesiana,
pur con non lievi sacrifici, ci ha offerto per questo nobile scopo, di motu
proprio e in forza della nostra autorità apostolica, decretiamo: I. In
esecuzione della Costituzione Apostolica Veterum Sapientia del Nostro
Predecessore Giovanni XXIII, fondiamo ed erigiamo presso il Pontificio Ateneo
Salesiano il Pontificio Istituto Superiore di Latinità, disponendo che esso
inizi i corsi accademici il più presto possibile. II. L'Istituto dipenderà
dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, non solo
per la generale vigilanza che essa esercita in materia a norma del c. 256 del
CIC, ma anche in forza di uno speciale vincolo di diretto patronato, affinché il
detto Istituto possa servire alla Sede Apostolica in tutto ciò che riguarda
l'efficace incremento della lingua latina nella Chiesa. III. Pertanto, Gran
Cancelliere ne sarà il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Seminari
e delle Università degli Studi. E poiché la Società salesiana si è assunta
l'obbligo di promuovere la prosperità dell'Istituto, al Gran Cancelliere
presteranno la loro collaborazione il Rettor Maggiore «pro tempore» della stessa
Congregazione Salesiana in qualità di vice Gran Cancelliere, nonché il Rettore
Magnifico del Pontificio Ateneo Salesiano. IV. Il governo immediato e
ordinario dell'Istituto sarà affidato a un Preside, scelto e nominato, con la
Nostra approvazione, dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università
degli Studi. Egli, assistito dal Consiglio accademico per quanto riguarda gli
affari più importanti, terrà stretti contatti con il medesimo Sacro Dicastero
per tutto ciò che concerne fattività e le iniziative dell'Istituto. V.
L'Istituto dovrà disporre di un congruo numero di docenti di chiara fama e
prestigio culturale, profondamente versati nelle rispettive discipline. Essi
verranno scelti tra il clero secolare e religioso e il laicato di tutti i paesi.
La loro nomina sarà riservata alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle
Università degli Studi.
VI. L'insegnamento dovrà comprendere un numero adeguato di discipline principali
e ausiliarie, atte ad introdurre gli alunni profondamente e attraverso una
metodologia scientificamente accreditata, nella migliore conoscenza dell'antica
e più recente Latinità. Detto insegnamento sarà accompagnato e sostenuto da un
continuo esercizio dello scrivere Latino, affinché gli alunni, non solo abbiano
a possedere una solida conoscenza della lingua Latina, ma riescano anche a
scriverla in modo spedito, con purezza ed eleganza. VII. Nel novero delle
discipline si dovrà dare la giusta considerazione all'insegnamento della lingua
Greca, la cui conoscenza è a ragione ritenuta indispensabile per la formazione
di un buon latinista, essendo la lingua Latina assai congiunta alla Greca, sia
che dell'una o dell'altra si consideri l'intima struttura, sia che si valuti
l'importanza dell'influsso esercitato da questa su quella lungo i secoli.
VIII. Il corso completo degli studi sarà di quattro anni: chi avrà compiuto
lodevolmente il primo biennio conseguirà il Baccellierato, dopo il terzo anno la
Licenza, la Laurea dopo il quarto. Ma per il conseguimento di questi gradi
accademici sarà necessario aver superato gli esami di tutte le materie
prescritte, nonché l'aver eseguito le esercitazioni scritte, secondo
l'ordinamento da stabilirsi accuratamente nei programmi di studio. IX. Onde
soddisfare particolari esigenze dell'alunnato, il piano generale degli studi
dovrà essere disposto in modo che, oltre al corso completo per la Laurea,
abbiano a prevedersi corsi più brevi destinati al conseguimento di speciali
diplomi sia in lettere latine che in lettere Greche.
X. Il Pontificio Istituto di alta Latinità avrà carattere internazionale e sarà
aperto agli alunni del clero secolare e religioso, e ai laici. Raccomandiamo
vivamente ai Vescovi e ai Superiori degli Ordini e Congregazioni religiose
perché provvedano ad inviarvi, soprattutto se giovani, i professori dei loro
Seminari e Collegi, affinché possano perfezionarsi nello studio delle lettere
cui sono applicati. XI. Disponiamo che gli alunni migliori per diligenza,
applicazione e profitto abbiano a fruire di facilitazioni e benefici nel
sostenere le spese dei loro studi. A tal fine raccomandiamo la costituzione di
borse di studio, nonché la creazione di fondi atti a promuovere il progresso e
le iniziative culturali e scientifiche dell'Istituto. L'amministrazione di dette
borse e fondi verrà disciplinata da un apposito regolamento da approvarsi dalla
Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, e posta sotto
la sua vigilanza. XII. L'Istituto provvederà alla pubblicazione delle opere
e atti di scrittori appartenenti a tutta la Latinità e prenderà tutte le
deliberazioni e favorirà le iniziative orientate alla conoscenza e alla pratica
della lingua Latina. XIII. Diamo infine mandato alla Sacra Congregazione dei
Seminari e delle Università degli Studi di preparare, sulla scorta delle
presenti disposizioni, opportuni statuti. In essi, considerati la natura e gli
scopi dell'Istituto, si dovrà contemplare partitamente le norme riguardanti sia
il suo buon funzionamento disciplinare e scientifico, sia la condizione dei
moderatori e professori. Un'attenzione particolare si consacrerà
all'approntamento dei programmi di studio e agli aspetti pedagogico -didattici
dell'insegnamento.
Tutto quanto in questo documento, promulgato di motu proprio, è stato da Noi
decretato, ordiniamo che resti definitivamente fermo e sancito, nonostante
qualsiasi cosa in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 22 del mese di febbraio, sacro alla
memoria della Cattedra di San Pietro, l'anno del Signore 1964, primo del Nostro
Pontificato.
PAOLO PP. VI
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