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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AGLI OFFICIALI E AGLI AVVOCATI DEL
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
Giovedì, 21 gennaio 1999
1. La solenne inaugurazione dell’attività giudiziaria del
Tribunale della Rota Romana mi offre la gioia di riceverne i componenti, per
esprimere loro la considerazione e la gratitudine con cui la Santa Sede ne
segue ed incoraggia il lavoro.
Saluto e ringrazio Monsignor Decano, che ha degnamente
interpretato i sentimenti di tutti voi qui presenti, dando espressione
appassionata e profonda agli intendimenti pastorali che ispirano la vostra
quotidiana fatica.
Saluto il Collegio dei Prelati Uditori in servizio ed emeriti,
gli Officiali maggiori e minori del Tribunale, gli Avvocati Rotali e gli
Alunni dello Studio Rotale con i rispettivi familiari. A tutti un augurio
cordiale per l’anno da poco iniziato.
2. Monsignor Decano si è soffermato sul significato pastorale
del vostro lavoro, mostrandone la grande rilevanza nella quotidiana vita della
Chiesa. Condivido una simile visione e vi incoraggio a coltivare in ogni
vostro intervento questa prospettiva, che vi pone in piena sintonia con la
finalità suprema dell’attività della Chiesa. Già altra volta ho avuto
occasione di accennare a questo aspetto del vostro ufficio giudiziario, con
particolare riferimento a questioni processuali. Anche oggi vi esorto a
dare prevalenza, nella soluzione dei casi, alla ricerca della verità, facendo
uso delle formalità giuridiche soltanto come mezzo per tale fine. L’argomento
su cui intendo soffermarmi nell’odierno incontro è l’analisi della natura
del matrimonio e delle sue essenziali connotazioni alla luce della legge
naturale.
È ben noto l’apporto che la giurisprudenza del vostro Tribunale
ha dato alla conoscenza dell’istituto matrimoniale, offrendo un validissimo
punto di riferimento dottrinale agli altri Tribunali ecclesiastici. Ciò ha consentito di focalizzare sempre meglio il contenuto essenziale del
coniugio sulla base di una più adeguata conoscenza dell’uomo.
All’orizzonte
del mondo contemporaneo, tuttavia, si profila un diffuso deterioramento del
senso naturale e religioso delle nozze, con riflessi preoccupanti sia nella
sfera personale che in quella pubblica. Come tutti sanno, oggi non si mettono
in discussione soltanto le proprietà e le finalità del matrimonio, ma il
valore e l’utilità stessa dell’istituto. Pur escludendo indebite
generalizzazioni, non è possibile ignorare, al riguardo, il fenomeno
crescente delle semplici unioni di fatto, e le insistenti campagne d’opinione
volte ad ottenere dignità coniugale ad unioni anche fra persone appartenenti
allo stesso sesso.
Non è mio intendimento in una sede come questa, ove è
prevalente il progetto correttivo e redentivo di situazioni dolorose e spesso
drammatiche, insistere nella deplorazione e nella condanna. Desidero piuttosto
richiamare, non soltanto a coloro che fanno parte della Chiesa di Cristo
Signore, ma altresì a tutte le persone sollecite del vero progresso umano, la
gravita e l’insostituibilità di alcuni principi, che sono basilari per l’umana
convivenza, ed ancor prima per la salvaguardia della dignità di ogni
persona.
3. Nucleo centrale ed elemento portante di tali principi è l’autentico
concetto di amore coniugale fra due persone di pari dignità, ma distinte e
complementari nella loro sessualità.
L’affermazione, ovviamente, deve essere
intesa in modo corretto, senza cadere nel facile equivoco, per cui talora si
confonde un vago sentimento od anche una forte attrazione psico-fisica con l’amore
effettivo dell’altro, sostanziato di sincero desiderio del suo bene, che si
traduce in impegno concreto per realizzarlo. Questa è la chiara dottrina
espressa dal Concilio Vaticano II, ma è altresì una delle ragioni per le
quali proprio i due Codici di Diritto Canonico, latino e orientale, da me
promulgati, hanno dichiarato e posto come naturale finalità del connubio
anche il bonum coniugum. Il semplice sentimento è legato alla mutevolezza
dell’animo umano; la sola reciproca attrazione poi, spesso derivante
soprattutto da spinte irrazionali e talora aberranti, non può avere
stabilità ed è quindi facilmente, se non fatalmente, esposta ad estinguersi.
L’amor coniugalis, pertanto, non è solo né soprattutto sentimento; è
invece essenzialmente un impegno verso l’altra persona, impegno che si
assume con un preciso atto di volontà. Proprio questo qualifica tale amor
rendendolo coniugalis. Una volta dato ed accettato l’impegno per mezzo del
consenso, l’amore diviene coniugale, e mai perde questo carattere. Qui entra
in gioco la fedeltà dell’amore, che ha la sua radice nell’obbligo
liberamente assunto. Il mio Predecessore, il papa Paolo VI, in un suo incontro
con la Rota, sinteticamente affermava: « Ex ultroneo affectus
sensu, amor fit
officium devinciens ».
Già di fronte alla cultura giuridica dell’antica
Roma, gli autori cristiani si sentirono spinti dal dettato evangelico a
superare il noto principio per cui tanto sta il vincolo coniugale quanto
perdura l’affectio maritalis. A questa concezione, che conteneva in se il
germe del divorzio, essi contrapposero la visione cristiana, che riportava il
matrimonio alle sue origini di unità e di indissolubilità.
4. Sorge qui talora l’equivoco secondo il quale il
matrimonio è identificato o comunque confuso col rito formale ed esterno che
lo accompagna. Certamente, la forma giuridica delle nozze rappresenta una
conquista di civiltà poiché conferisce ad esse rilevanza ed insieme efficacia
dinanzi alla società, che conseguentemente ne assume la tutela. Ma a voi,
giuristi, non sfugge il principio per cui il matrimonio consiste
essenzialmente, necessariamente ed unicamente nel consenso mutuo espresso dai
nubendi. Tale consenso altro non è che l’assunzione cosciente e
responsabile di un impegno mediante un atto giuridico col quale, nella
donazione reciproca, gli sposi si promettono amore totale e definitivo. Liberi
essi sono di celebrare il matrimonio, dopo essersi vicendevolmente scelti in
modo altrettanto libero, ma nel momento in cui pongono questo atto essi
instaurano uno stato personale in cui l’amore diviene qualcosa di dovuto,
con valenze di carattere anche giuridico.
La vostra esperienza giudiziaria vi
fa toccare con mano come detti principi siano radicati nella realtà
esistenziale della persona umana. In definitiva, la simulazione del consenso,
per portare un esempio, altro non significa che dare al rito matrimoniale un
valore puramente esteriore, senza che ad esso corrisponda la volontà di una
donazione reciproca di amore, o di amore esclusivo, o di amore indissolubile o
di amore fecondo. Come meravigliarsi che un simile matrimonio sia votato al
naufragio? Una volta cessato il sentimento o l’attrazione, esso risulta
privo di ogni elemento di coesione interna. Manca, infatti, quel reciproco
impegno oblativo che, solo, potrebbe assicurarne il perdurare.
Qualcosa di
simile vale anche per i casi in cui dolosamente qualcuno è stato indotto al
matrimonio, ovvero quando una costrizione esterna grave ha tolto la libertà che
è il presupposto di ogni volontaria dedizione amorosa.
5. Alla luce di questi principi può, essere stabilita e
compresa l’essenziale differenza esistente fra una mera unione di fatto - che
pur si pretenda originata da amore - e il matrimonio, in cui l’amore si
traduce in impegno non soltanto morale, ma rigorosamente giuridico. Il
vincolo, che reciprocamente s’assume, sviluppa di rimando un’efficacia
corroborante nei confronti dell’amore da cui nasce, favorendone il perdurare
a vantaggio della comparte, della prole e della stessa società.
È alla luce
dei menzionati principi che si rivela anche quanto sia incongrua la pretesa di
attribuire una realtà «coniugale» all’unione fra persone dello stesso
sesso. Vi si oppone, innanzitutto, l’oggettiva impossibilità di far
fruttificare il connubio mediante la trasmissione della vita, secondo il
progetto inscritto da Dio nella stessa struttura dell’essere umano. È di
ostacolo, inoltre, l’assenza dei presupposti per quella complementarità
interpersonale che il Creatore ha voluto, tanto sul piano fisico-biologico
quanto su quello eminentemente psicologico, tra il maschio e la femmina. È soltanto nell’unione fra due persone sessualmente diverse che
può attuarsi
il perfezionamento del singolo, in una sintesi di unità e di mutuo
completamento psico-fisico. In questa prospettiva, l’amore non è fine a se
stesso, e non si riduce all’incontro corporale fra due esseri, ma è una
relazione interpersonale profonda, che raggiunge il suo coronamento nella
donazione reciproca piena e nella cooperazione con Dio Creatore, sorgente
ultima di ogni nuova esistenza umana.
6. Com’è noto, queste deviazioni dalla legge naturale,
inscritta da Dio nella natura della persona, vorrebbero trovare la loro
giustificazione nella libertà che è prerogativa dell’essere umano. In
realtà, si tratta di giustificazione pretestuosa. Ogni credente sa che la
liberta è - come dice Dante - « lo maggior don che Dio per sua larghezza /
fêsse creando ed alla sua bontade / più conformato », ma è dono che va
bene inteso per non trasformarsi in occasione di inciampo per l’umana dignità. Concepire la
libertà come liceità morale od anche giuridica di
infrangere la legge significa travisarne la vera natura. Questa, infatti,
consiste nella possibilità che l’essere umano ha di uniformarsi
responsabilmente, cioè con scelta personale, al volere divino espresso nella
legge, per diventare così sempre più somigliante al suo Creatore.
Scrivevo già nell’Enciclica Veritatis splendor: « L’uomo è certamente libero, dal
momento che può comprendere ed accogliere i comandi di Dio. Ed è in possesso
d’una libertà quanto mai ampia, perché può, mangiare “di tutti gli alberi
del giardino”. Ma questa libertà non è illimitata: deve arrestarsi di
fronte all”albero della conoscenza del bene e del male”, essendo
chiamata ad accettare la legge morale che Dio dà all’uomo. In realtà,
proprio in questa accettazione la libertà dell’uomo trova la sua vera e
piena realizzazione. Dio, che solo è buono, conosce perfettamente ciò, che è
buono per l’uomo, e in forza del suo stesso amore glielo propone nei
comandamenti ».
La cronaca quotidiana reca, purtroppo, ampie conferme
circa i miserevoli frutti che tali aberrazioni dalla norma divino-naturale finiscono per produrre. Sembra quasi che si ripeta ai nostri giorni la
situazione di cui Paolo Apostolo parla nella lettera ai Romani « Sicut non
probaverunt Deum, habere in notitia, tradidit eos Deus in reprobum sensum,
ut faciant quae non conveniunt ».
7. L’accenno doveroso ai problemi dell’ora presente non
deve indurre allo scoraggiamento né alla rassegnazione. Deve anzi stimolare ad
un impegno più deciso e più mirato. La Chiesa e, conseguentemente, la legge
canonica riconoscono ad ogni uomo la facoltà di contrarre matrimonio; una
facoltà, tuttavia, che può, essere esercitata soltanto da coloro « qui iure
non prohibentur ». Tali sono, in primo luogo, coloro che hanno una sufficiente
maturità psichica nella duplice componente intellettiva e volitiva, insieme
con la capacità di adempiere gli oneri essenziali dell’istituto
matrimoniale. In proposito, non posso non richiamare ancora una volta quanto
ebbi a dire, proprio dinanzi a questo Tribunale, nei discorsi degli anni 1987
e 1988: una indebita dilatazione di dette esigenze personali, riconosciute
dalla legge della Chiesa, finirebbe per infliggere un gravissimo vulnus a quel
diritto al matrimonio che è inalienabile e sottratto a qualsiasi potestà
umana.
Non mi soffermo qui sulle altre condizioni poste dalla normativa
canonica per un valido consenso matrimoniale. Mi limito a sottolineare la
grave responsabilità che incombe ai Pastori della Chiesa di Dio di curare una
adeguata e seria preparazione dei nubendi al matrimonio: solo così, infatti,
si possono suscitare nell’animo di coloro che si apprestano a celebrare le
nozze le condizioni intellettuali, morali e spirituali, necessarie per
realizzare la realtà naturale e sacramentale del matrimonio.
Queste
riflessioni, carissimi Prelati ed Officiali affido alle vostre menti e ai
vostri cuori, ben conoscendo lo spirito di fedeltà che anima il vostro
lavoro, mediante il quale intendete dare attuazione piena alle norme della
Chiesa, nella ricerca del vero bene del Popolo di Dio.
A conforto della vostra
fatica imparto con affetto a tutti voi qui presenti, ed a quanti sono in
qualche modo collegati al Tribunale della Rota Romana, la Benedizione
Apostolica.
© Copyright 1999 - Libreria Editrice
Vaticana
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