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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AGLI OFFICIALI E AVVOCATI DEL
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
17 gennaio 1998
1. Ho ascoltato con interesse le parole con le quali Ella,
venerato Fratello, nella qualità di Decano della Rota Romana, ha interpretato
i sentimenti dei Prelati Uditori, degli Officiali maggiori e minori del
Tribunale, dei Difensori del vincolo, degli Avvocati rotali, degli Alunni
dello Studio Rotale e dei rispettivi familiari, presenti a questa speciale
Udienza, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Nel
ringraziarLa per i sentimenti espressi, desidero rinnovarle, anche in questa
circostanza, le mie felicitazioni per l’elevazione alla dignità
arcivescovile, che costituisce una manifestazione di stima nei suoi confronti
e di apprezzamento per l’attività del secolare Tribunale della Rota
Romana.
Conosco bene la competente collaborazione che il vostro
Tribunale offre al Successore di Pietro nel disimpegno dei Suoi compiti in
ambito giudiziario. È un’opera preziosa, svolta non senza sacrificio da
persone altamente qualificate in campo giuridico, le quali si muovono nella
costante preoccupazione di adeguare l’attività del Tribunale alle necessità
pastorali dei nostri tempi.
Mons. Decano ha doverosamente ricordato che in questo 1998 si
compiono i novant’anni della Costituzione Sapienti consilio, con cui
il mio venerato Predecessore, san Pio X, nel riordinare la Curia Romana,
provvedeva anche alla ridefinizione della funzione, giurisdizione e competenza
del vostro Tribunale. Giustamente egli ha ricordato questa ricorrenza,
prendendone spunto per un rapido cenno al passato e, soprattutto, per
delineare i futuri impegni nella prospettiva delle esigenze che si vanno
prefigurando.
2. Mi è data l’opportunità, oggi, di proporvi alcune
riflessioni, in primo luogo, sulla configurazione e collocazione dell’amministrazione
della giustizia e, conseguentemente, del giudice nella Chiesa e, in secondo
luogo, su qualche problema più concretamente e direttamente attinente al
vostro lavoro giudiziario.
Per comprendere il senso del diritto e della potestà
giudiziaria nella Chiesa, nel cui mistero di comunione la società visibile e
il Corpo mistico di Cristo costituiscono una sola realtà, sembra conveniente,
nell’odierno incontro, ribadire in primo luogo la natura soprannaturale
della Chiesa e la sua essenziale ed irrinunciabile finalità. Il Signore l’ha
costituita quale prolungamento e realizzazione nei secoli della sua universale
opera salvifica, che ricupera anche l’originaria dignità dell’uomo quale
essere razionale, creato ad immagine e somiglianza di Dio. Tutto ha senso,
tutto ha ragione, tutto ha valore nell’opera del Corpo mistico di Cristo
esclusivamente nella linea direttiva e nella finalità della redenzione di
tutti gli uomini.
Nella vita di comunione della « societas » ecclesiale, segno
nel tempo dell’eterna vita che pulsa nella Trinità, i membri sono elevati,
per dono dell’amore divino, allo stato soprannaturale, ottenuto e sempre
riacquistato per l’efficacia dei meriti infiniti di Cristo, Verbo fatto carne.
Fedele all’insegnamento del Concilio Vaticano II, il Catechismus
Catholicae Ecclesiae, affermando che la Chiesa è una in ragione della sua
fonte, ci ricorda: « Huius mysterii supremum exemplar et principium est in
Trinitate Personarum unitas unius Dei Patris et Filii in Spiritu Sancto ». Ma
insieme lo stesso Catechismus afferma: « Omnes qui filii Dei sumus et
unam familiam in Christo constituimus, dum in mutua caritate et una
Sanctissimae Trinitatis laude invicem communicamus, intimae Ecclesiae
vocationi correspondemus ».
Ecco, allora, che il giudice ecclesiastico, autentico «
sacerdos iuris » nella società ecclesiale, non può non essere chiamato ad
attuare un vero « officium caritatis et unitatis ». Quanto mai impegnativo,
quindi, è il vostro compito ed al tempo stesso di alto spessore spirituale,
divenendo voi effettivi artefici di una singolare diaconia per ogni uomo ed
ancor piu per il « christifidelis ».
È proprio l’applicazione corretta del diritto canonico, che
presuppone la grazia della vita sacramentale, a favorire questa unità nella
carità, perché il diritto nella Chiesa altra interpretazione, altro
significato e altro valore non potrebbe avere senza venir meno all’essenziale
finalità della Chiesa stessa. Né può essere eccettuata da questa
prospettiva e da questo scopo supremo alcuna attività giudiziaria che si
svolga dinanzi a codesto Tribunale.
3. Ciò vale a partire dai procedimenti penali, nei quali la
ricomposizione dell’unità ecclesiale significa il ristabilimento di una
piena comunione nella carità, per giungere, attraverso le liti in materia
contenziosa, ai procedimenti vitali e complessi attingenti lo stato personale
e, in primo luogo, la validità del vincolo matrimoniale.
Sarebbe qui superfluo ricordare che anche il « modus », con
il quale i processi ecclesiastici sono condotti, deve tradursi in
comportamenti idonei ad esprimere tale afflato di carità. Come non pensare
all’icona del Buon Pastore che si piega verso la pecorella smarrita e
piagata, quando vogliamo raffigurarci il giudice che, a nome della Chiesa,
incontra, tratta . . e giudica la condizione di un fedele che fiducioso a lui
si è rivolto?
Ma è poi, in fondo, lo stesso spirito del Diritto Canonico che
esprime ed attua questa finalità dell’unità nella carità: di ciò si deve
tener conto sia nell’interpretazione ed applicazione dei vari suoi canoni,
sia - e soprattutto - nell’adesione fedele a quei principi dottrinali che,
come substrato necessario, danno ai canoni significato e li sostanziano. In
tal senso nella Costituzione Sacrae disciplinae leges, con cui
promulgavo il Codice di Diritto Canonico del 1983, scrivevo: « Quod si fieri
nequit, ut imago Ecclesiae per doctrinam Concilii descripta perfecte in
linguam canonisticam convertatur, nihilominus ad hanc ipsam imaginem semper
Codex est referendus tamquam ad primarium exemplum, cuius lineamenta is in se,
quantum fieri potest, suapte natura exprimere debet».
4. Né può il pensiero, a questo proposito, non correre
particolarmente alle cause che hanno preponderanza nei processi sottoposti all’esame
della Rota Romana e dei Tribunali della Chiesa intera: mi riferisco alle cause
di nullità di matrimonio.
In esse, l’« officium caritatis et unitatis » a voi
confidato si deve esplicare sia sul piano dottrinale sia su quello più
propriamente processuale. Precipua appare in questo ambito la funzione
specifica della Rota Romana, quale operatrice di una saggia ed univoca
giurisprudenza cui debbono, come ad autorevole esemplare, adeguarsi gli altri
Tribunali ecclesiastici. Né diverso senso avrebbe la ormai tempestiva
pubblicazione delle vostre decisioni giudiziarie, che riguardano materia di
diritto sostanziale nonché problematiche procedurali.
Le sentenze Rotali, al di là del valore dei giudicati singoli
nei confronti delle parti interessate, contribuiscono ad intendere
correttamente e ad approfondire il diritto matrimoniale. Si giustifica,
pertanto, il continuo richiamo, che in esse si riscontra, ai principi
irrinunciabili della dottrina cattolica, per quanto concerne lo stesso
concetto naturale del connubio, con obblighi e diritti ad esso propri, ed
ancor più per quanto attiene alla sua realtà sacramentale, quando è
celebrato fra battezzati. Qui sovviene l’esortazione di Paolo a Timoteo: «
praedica verbum, insta opportune, importune... Erit enim tempus, cum sanam
doctrinam non sustinebunt ». Monito valido indubbiamente anche ai nostri
giorni.
5. Non è assente dal mio animo di Pastore l’angoscioso e
drammatico problema che vivono quei fedeli, il cui matrimonio è naufragato
non per propria colpa e che, ancor prima di ottenere una eventuale sentenza
ecclesiastica che ne dichiari legittimamente la nullità, annodano nuove
unioni, che essi desiderano siano benedette e consacrate davanti al ministro
della Chiesa.
Già altre volte ho richiamato la vostra attenzione sulla
necessità che nessuna norma processuale, meramente formale, debba
rappresentare un ostacolo alla soluzione, in carità ed equità, di tali
situazioni: lo spirito e la lettera del vigente Codice di Diritto Canonico
vanno in questa direzione. Ma, con altrettanta preoccupazione pastorale, ho
presente la necessità che le cause matrimoniali siano portate a termine con
la serietà e la celerità richieste dalla loro propria natura.
In proposito, ed allo scopo di favorire una sempre migliore
amministrazione della giustizia, sia nei profili sostanziali che in quelli
processuali, ho istituito una Commissione Interdicasteriale incaricata di
preparare un progetto di Istruzione circa lo svolgimento dei processi
riguardanti le cause matrimoniali.
6. Pur con queste imprescindibili esigenze di verità e di
giustizia, l’« officium caritatis et unitatis » nel quale ho contenuto le
riflessioni fin qui svolte, non potrà mai significare uno stato di inerzia
intellettuale, per cui della persona oggetto dei vostri giudicati si abbia una
concezione avulsa dalla realtà storica ed antropologica, limitata ed anzi
inficiata da una visione culturalmente legata ad una parte o all’altra del
mondo.
I problemi in campo matrimoniale, cui faceva cenno all’inizio
Monsignor Decano, esigono da parte vostra, principalmente di voi che componete
questo Tribunale ordinario d’appello della Santa Sede, una intelligente
attenzione al progredire delle scienze umane, alla luce della Rivelazione
cristiana, della Tradizione e dell’autentico Magistero della Chiesa.
Conservate con venerazione quanto di sana cultura e dottrina il passato ci ha
trasmesso, ma accogliete con discernimento quanto parimenti di buono e di
giusto il presente ci offre. Anzi, lasciatevi guidare sempre solo dal supremo
criterio della ricerca della verità, senza pensare che la giustezza delle
soluzioni sia legata alla mera conservazione di aspetti umani contingenti né
al frivolo desiderio di novità non consone con la verità.
In particolare, il retto intendimento del « consenso
matrimoniale », fondamento e causa del patto nuziale, in tutti i suoi aspetti
e in tutte le sue implicanze non può essere coartato in via esclusiva in
schemi ormai acquisiti, validi indubbiamente ancor oggi, ma perfezionabili col
progresso nell’approfondimento delle scienze antropologiche e giuridiche.
Pur nella sua autonomia e specificità epistemologica e dottrinale, il Diritto
Canonico deve, soprattutto oggi, avvalersi dell’apporto delle altre
discipline morali, storiche e religiose.
In tale delicato processo interdisciplinare, la fedeltà alla
verità rivelata sul matrimonio e sulla famiglia, interpretata autenticamente
dal Magistero della Chiesa, costituisce sempre il definitivo punto di
riferimento e la vera spinta per un rinnovamento profondo di questo settore
della vita ecclesiale.
Così, il compiersi dei novant’anni di attività della Rota
restaurata diviene motivo di nuovo slancio verso il futuro, in una ideale
attesa che si realizzi anche in modo visibile nel Popolo di Dio, che è la
Chiesa, l’unità nella carità.
Lo Spirito di verità vi illumini nel vostro gravoso ufficio, che
è servizio ai fratelli i quali a voi ricorrono, e la mia Benedizione, che vi
imparto con affetto, sia auspicio e pegno della continua e provvida assistenza
divina.
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