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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AGLI OFFICIALI E AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
Lunedì, 22 gennaio 1996
1. La ringrazio di cuore, Monsignor Decano, per le
significative parole con le quali ha voluto interpretare i sentimenti di tutti
i presenti. Insieme con Lei, saluto con affetto i Prelati Uditori, i Promotori
di giustizia, i Difensori del vincolo, gli Officiali della Cancelleria, gli Avvocati
rotali e gli Alunni dello Studio Rotale. All’inizio del nuovo Anno
Giudiziario rivolgo a tutti il mio fervido augurio di pace e di proficua
attività nell’impegnativo campo dell’approfondimento e della concreta
applicazione del diritto.
È per me sempre una grande gioia accogliervi in occasione di
questo nostro tradizionale incontro, nel quale ho la possibilità di
esprimervi la mia viva riconoscenza ed il mio apprezzamento per la fedeltà e
l’impegno coi quali svolgete il vostro peculiare servizio ecclesiale.
Nel suo indirizzo Monsignor Decano ha sottolineato i problemi che,
nell’esercizio della potestà giudiziaria, si impongono all’intelligenza,
alla coscienza e al cuore dei Giudici Prelati Uditori. Sono problemi che
trovano in me piena comprensione. Su di essi vorrei, anzi, soffermarmi per
qualche considerazione.
Prenderò l’avvio da alcuni concetti fondamentali circa la
vera e genuina natura dei processi di nullità di matrimonio, per poi parlare
del compito, proprio del Giudice canonico, di attendere alla peculiarità di
ogni singolo caso, nel contesto della specifica cultura in cui esso s’inquadra.
2. L’autentica natura dei processi di nullità di matrimonio
è desumibile, oltre che dal loro oggetto proprio, dalla stessa loro
collocazione all’interno della normativa canonica che regola l’instaurarsi,
lo svolgersi e il definirsi del processo.
Così il Legislatore, mentre da una parte ha stabilito alcune
norme specifiche per le cause di nullità di matrimonio, dall’altra ha
disposto che, per il resto, in esse debbano applicarsi i canoni «de iudiciis
in genere et de iudicio contentioso ordinario». Nello stesso tempo, ha
espressamente ricordato che si tratta di cause attinenti allo stato delle
persone, cioè alla loro posizione in rapporto all’ordinamento canonico e al
bene pubblico della Chiesa.
Non sarebbe possibile, senza queste premesse, intendere varie
prescrizioni di entrambi i Codici, sia latino che orientale, in cui appare
prevalente l’attività del pubblico potere. Si pensi, ad esempio, al ruolo che
svolge il Giudice nel guidare la fase istruttoria del processo, supplendo
anche alla negligenza delle stesse parti; oppure all’indispensabile presenza
del difensore del vincolo, in quanto tutore del Sacramento e della validità
del matrimonio; oppure, ancora, all’iniziativa esercitata dal promotore di
giustizia nel farsi parte attrice in determinati casi.
Nello stesso tempo, tuttavia, l’attuale legislazione della
Chiesa mostra viva sensibilità per l’esigenza che lo stato delle persone,
se messo in discussione, non resti troppo a lungo soggetto a dubbio. Da ciò
deriva la possibilità di adire diversi tribunali in ordine ad una maggiore
facilità istruttoria; così pure, in grado di appello, l’attribuzione di
competenza su nuovi capi di nullità da giudicare «tamquam in prima instantia»;
od anche il processo abbreviato di appello, dopo una sentenza che dichiari la
nullità, eliminate tutte le formalità processuali e con decisione data con
semplice decreto di ratifica.
3. Ma su tutto sovrasta la natura pubblicistica del processo
di nullità di matrimonio ed insieme la specificità giuridica di accertamento
di uno stato, che è la costatazione processuale di una realtà oggettiva,
dell’esistenza cioè di un vincolo valido oppure nullo.
Questa qualificazione non può essere oscurata, nella
procedura effettiva, dall’essere il processo di nullità inserito nel più
ampio quadro processuale contenzioso. Occorre, inoltre, ricordare che i
coniugi, ai quali peraltro compete il diritto di accusare la nullità del
proprio matrimonio, non hanno però né il diritto alla nullità né il diritto
alla validità di esso. Non si tratta, in realtà, di promuovere un processo che
si risolva definitivamente in sentenza costitutiva, ma piuttosto della facoltà
giuridica di proporre alla competente autorità della Chiesa la questione
circa la nullità del proprio matrimonio, sollecitandone una decisione in
merito.
Ciò non toglie che ai coniugi medesimi, trattandosi di
questione attinente alla definizione del proprio stato personale, siano
riconosciuti e concessi gli essenziali diritti processuali: essere ascoltati
in giudizio, addurre prove documentali, peritali e testimoniali, conoscere
tutti gli atti istruttori, presentare le rispettive « difese ».
4. Mai, tuttavia, dovrà dimenticarsi che si tratta di un bene
indisponibile e che finalità suprema è l’accertamento di una verità
oggettiva, che tocca anche il bene pubblico. In questa prospettiva, atti
processuali quali la proposizione di certe « questioni incidentali », o
comportamenti moratori, estranei, ininfluenti o che addirittura impediscono il
raggiungimento di detto fine, non possono essere ammessi nel giudizio
canonico.
Pretestuoso, quindi, appare, in questo quadro generale, il
ricorso a querele fondate su presunte lesioni del diritto di difesa, come pure
la pretesa di applicare al giudizio di nullità di matrimonio norme di
procedura, valevoli in processi di altra natura, ma del tutto incongruenti con
cause le quali non passano mai in cosa giudicata.
Sono principi, questi, che occorre elaborare e tradurre in
chiara prassi giudiziaria, soprattutto ad opera della giurisprudenza del
Tribunale della Rota Romana, così che non sia fatta violenza alla legge
universale e particolare, né ai diritti delle parti legittimamente ammesse in
giudizio, sollecitando anche correttivi dal legislatore ovvero una normativa
di attuazione specifica del Codice, così come già è avvenuto nel
passato.
5. Confido che queste riflessioni valgano a rimuovere ostacoli
che si potrebbero frapporre alla sollecita definizione delle cause. Ma, per un
congruo giudizio su di esse, non meno rilevanti ritengo alcuni richiami circa
la necessità di valutare e deliberare su ogni singolo caso, tenendo conto
della individualità del soggetto e insieme della peculiarità della cultura
in cui esso è cresciuto ed opera.
Già all’inizio del mio Pontificato, volendo enucleare la
verità sulla dignità umana, sottolineavo che l’uomo è un essere uno,
unico e irripetibile.
Tale irripetibilità riguarda l’individuo umano, non
astrattamente inteso, ma immerso nella realtà storica, etnica, sociale e
soprattutto culturale, che lo caratterizza nella sua singolarità. Va,
comunque, riaffermato il principio fondamentale e irrinunciabile della
intangibilità della legge divina sia naturale sia positiva, autenticamente
formulata nella normativa canonica sulle specifiche materie.
Non si tratterà mai, quindi, di piegare la norma oggettiva al
beneplacito dei soggetti privati, né tanto meno di dare ad essa un
significato ed un’applicazione arbitrari. Parimenti deve essere tenuto
costantemente presente che i singoli istituti giuridici definiti dalla legge
canonica - penso in modo particolare, al matrimonio, alla sua natura, alle sue
proprietà, ai suoi fini connaturali - hanno e debbono sempre ed in ogni caso
conservare la propria valenza ed il proprio contenuto essenziale.
6. Ma poiché la legge astratta trova la sua attuazione
calandosi in singole fattispecie concrete, compito di grande responsabilità
è quello di valutare nei loro vari aspetti i casi specifici per stabilire se
e in qual modo essi rientrino nella previsione normativa. È appunto in questa
fase che esplica il suo ruolo più proprio la prudenza del Giudice; qui egli
veramente «dicit ius», realizzando la legge e la sua finalità, al di fuori
di categorie mentali preconcette, valevoli forse in una determinata cultura ed
in un particolare periodo storico, ma certamente non aprioristicamente
applicabili sempre e dovunque e per ogni singolo caso.
Del resto, la stessa giurisprudenza di codesto Tribunale della
Rota Romana, tradotta poi e quasi consacrata in non pochi canoni della vigente
legislazione codiciale, non avrebbe potuto esplicarsi, perfezionarsi ed affermarsi,
se non avesse coraggiosamente, seppur prudentemente, posto attenzione ad una
più articolata antropologia, ossia ad una concezione dell’uomo derivante dal
progredire delle scienze umanistiche, illuminate da una visione filosofica e
teologica chiara ed autenticamente fondata.
7. Così la vostra delicatissima funzione giudiziaria si situa
e, in qualche modo, si incanala nello sforzo secolare con cui la Chiesa,
incontrandosi con le culture di ogni tempo e luogo, ha assunto quanto ha
trovato di essenzialmente valido e congruente con le immutabili esigenze della
dignità dell’uomo, fatto a immagine di Dio.
Se queste riflessioni hanno valore per tutti i Giudici dei
Tribunali che operano nella Chiesa, tanto maggiormente esse sembrano adattarsi
a voi, Prelati Uditori di un Tribunale al quale, per definizione e per
primaria competenza, sono devoluti in appello i processi da tutti i Continenti
della terra. Non, quindi, per una questione di pura immagine, ma per coerenza
con il compito che vi è affidato, il primo articolo delle Norme della Rota
Romana prevede che il Collegio dei Giudici sia costituito da Prelati Uditori
« e variis terrarum orbis partibus a Summo Pontifice selecti ». Tribunale
internazionale, quindi, è il vostro che raccoglie in se gli apporti delle più
diverse culture e li armonizza nella superiore luce della verità
rivelata.
8. Sono certo che queste riflessioni troveranno piena adesione
nel vostro animo di Giudici prudenti ed illuminati, come pure in quello di
quanti collaborano con l’attività giudiziaria della Rota: Promotori di
giustizia, Difensori del vincolo, Avvocati rotali. Tutti esorto a nutrire
identici intenti, sia per quanto riguarda le iniziative processuali sia per
quanto concerne l’approfondimento dello studio delle singole cause.
Nell’auspicare per voi l’abbondanza delle grazie e dei
lumi, invocati dallo Spirito di verità nella liturgia che ha dato inizio a
questo giorno inaugurale dell’anno giudiziario, a tutti imparto, quale segno
di apprezzamento per la generosa dedizione a servizio della Chiesa, una
speciale Benedizione Apostolica.
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Vaticana
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