I nostri predecessori, al fine di provvedere alla tutela giudiziaria dei
cittadini dello stato della Città del Vaticano, tutela adatta alla natura
singolare e al fine di questo territorio, costituirono uno speciale ordinamento
dei tribunali già dal 7 giugno 1929, che in seguito sotto la spinta
dell'esperienza mutarono più volte e che ultimamente fu promulgato da Pio
XII il 1 maggio 1946 col motu proprio «Con la legge».
Ora però, volendo che questo ordinamento corrisponda il più
possibile al recente Codice di diritto canonico, ci è parso bene
emendarlo ancora una volta, soprattutto affidando a un tribunale misto, composto
da un prelato come presidente e da due giudici laici, la cognizione di quelle
cause ecclesiastiche che hanno carattere patrimoniale o economico.
Poiché infatti, dopo la costituzione della sezione seconda del
supremo tribunale della Segnatura apostolica e l'abolizione del «privilegium
fori», il numero di quelle cause da risolvere nello stato della Città
del Vaticano è notevolmente diminuito, non c'è ormai alcun motivo
per derogare alla legge generale sulla competenza della chiesa. Perciò ci
è sembrato opportuno stabilire che anche nello stato della Città
del Vaticano, su tutte le materie di cui al can. 1401, giudichi solamente il
tribunale ecclesiastico, il cui ordinamento si avvicini il più possibile
alle norme generali sui tribunali diocesani, stabilite nei cann. 1421-1426.
Con questo motuproprio non intendiamo tuttavia derogare alle prescrizioni
dei cann. 1404-1406 e 1417 del Codice di diritto canonico, né alle norme
del diritto canonico generale sulle controversie che sorgono su atti di potestà
amministrativa. Perciò, dopo aver ascoltato la commissione da noi
istituita, rimessi alle leggi dello stato della Città del Vaticano quei
cambiamenti che perciò sembreranno necessari sull'ordinamento dei
tribunali dello stato e su altre materie civili, al fine di meglio armonizzare
la legislazione dello stato con lo spirito e le prescrizioni del nuovo diritto
canonico, debitamente informati e con la nostra suprema e apostolica autorità,
stabiliamo quanto segue:
Art. 1. - In quella parte della diocesi di Roma, che è situata nel
territorio dello stato della Città del Vaticano, il tribunale
ecclesiastico di prima istanza è composto da un vicario giudiziale e da
giudici, dal promotore di giustizia, dal difensore del vincolo e dal notaio,
tutti nominati dal sommo pontefice per cinque anni.
Art. 2. - Sulla ricusazione del vicario giudiziale decide il decano della
Rota romana.
Il vicario giudiziale impedito è sostituito interinalmente dal
giudice più anziano. Quando è impedito un altro giudice o una
persona tra quelle nominate nell'art. 1, la sostituzione sarà fatta dal
vicario giudiziale.
Art. 3. - Non devono emettere giuramento, ai sensi del can. 1454, coloro che
hanno già nella chiesa un ufficio giudiziario al quale siano vincolati
con lo stesso giuramento.
Art. 4. - La sede del tribunale ecclesiastico è nello stesso edificio
in cui risiede il tribunale dello stato della Città del Vaticano; là
si stabilirà pure l'archivio del tribunale ecclesiastico.
Art. 5. - Per le notificazioni e le esecuzioni potranno essere usati
liberamente i cursori dello stato della Città del Vaticano.
Art. 6. - Al vicario giudiziale, ai giudici e a tutti coloro che vi sono
incaricati a norma degli artt. 1 e 2, verrà corrisposto uno stipendio, a
meno che non siano giudici del tribunale dello stato della Città del
Vaticano, stipendio che verrà determinato alla fine di ogni anno
giudiziario dal decano della Rota romana.
Art. 7. - L'appello dal tribunale ecclesiastico si fa solamente al tribunale
della Rota romana.
Art. 8. - Le cause appartenenti al foro ecclesiastico a norma del can. 1401,
che ora sono pendenti nello stato della Città del Vaticano, saranno
giudicate perciò dal tribunale ecclesiastico costituito col presente
motuproprio.
Le norme sopra indicate entreranno in vigore dal 1° gennaio 1988.
Vogliamo che le decisioni stabilite con questa lettera apostolica scritta «motu
proprio», tutte e singole siano definitive ed efficaci, nonostante
qualsiasi cosa in contrario.
Roma, presso San Pietro, 21 novembre 1987, anno decimo del nostro
Pontificato.
GIOVANNI PAOLO II
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Editrice Vaticana