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LETTERA APOSTOLICA
Stella Maris è da lungo tempo l'appellativo preferito con cui la gente del mare si rivolge a Colei nella cui protezione ha sempre confidato: la Vergine Maria. Gesù Cristo, suo Figlio, accompagnava i suoi discepoli nei viaggi in barca[1], li aiutava nelle loro fatiche e calmava le tempeste[2]. Così anche la Chiesa accompagna gli uomini del mare, prendendo cura delle peculiari necessità spirituali di coloro che, per motivi di vario genere, vivono ed operano nell'ambiente marittimo. Al fine di venire incontro alle esigenze della peculiare assistenza religiosa di cui hanno bisogno i marittimi del commercio e della pesca, le loro famiglie, il personale dei porti e tutti coloro che intraprendono un viaggio per mare, aggiornando le norme emesse nel corso di questo secolo, dopo aver sentito il parere del nostro Fratello il Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, stabiliamo quanto segue:
TITOLO I L'Opera dell'Apostolato marittimo I. L'Opera dell’Apostolato marittimo, pur non costituendo un'entità canonica con propria personalità giuridica, è l’istituzione che promuove la cura pastorale specifica rivolta alla gente del mare e mira a sostenere l'impegno dei fedeli chiamati a dare testimonianza in questo ambiente con la loro vita cristiana. TITOLO II La gente del mare II. § 1. Nelle presenti
norme, si intendono con il nome di:
§ 2. I cappellani e le autorità dell'Opera dell’Apostolato marittimo si sforzeranno affinché la gente del mare abbia abbondantemente i mezzi necessari per condurre una vita santa e riconosceranno e promuoveranno la missione che tutti i fedeli, e in particolare i laici, secondo la loro specifica condizione, esercitano nella Chiesa e nel mondo marittimo. III. In considerazione delle singolari circostanze in cui si svolge la vita della gente del mare, e attesi i privilegi che da tempo la Sede Apostolica ha concesso a questi fedeli, si dispone quanto segue: 1. I marittimi possono soddisfare per l'intero corso dell'anno il precetto pasquale circa la santa comunione, dopo aver ascoltato in precedenza un’adeguata predicazione, o catechesi intorno al medesimo precetto; 2. I naviganti non sono tenuti alla legge dell'astinenza e del digiuno di cui al can. 1251: si consiglia ad essi tuttavia, quando si avvalgono di tale esenzione, di voler compiere al posto della legge dell’astinenza una proporzionata opera di pietà e di osservare per quanto è possibile, l'una e l'altra legge almeno il giorno del venerdì santo, in memoria della passione e morte di Gesù Cristo; 3. I naviganti, purché regolarmente confessati e comunicati, possono lucrare l'indulgenza plenaria nella festa del santo titolare dell'oratorio e il giorno del 2 agosto, se visiteranno con religiosa pietà l'oratorio legittimamente eretto sulla nave, ed ivi reciteranno devotamente l’orazione del Signore e il simbolo della fede (Padre nostro e Credo) secondo le intenzioni del Sommo Pontefice; 4. Gli stessi fedeli, alle stesse condizioni, possono lucrare per una volta l'indulgenza plenaria, applicabile soltanto in suffragio dei defunti, il giorno del 2 novembre, se visiteranno con religiosa pietà il predetto oratorio, ed ivi reciteranno devotamente l'orazione del Signore e il simbolo della fede (Padre nostro e Credo) secondo le intenzioni del Sommo Pontefice; 5. Le indulgenze, di cui si è detto ai nn. 3 e 4, possono essere lucrate, rispettando le stesse condizioni, dalla gente del mare nelle cappelle o oratori delle sedi dell'Apostolato marittimo. Nelle navi ove non esista un oratorio, i naviganti possono lucrare tali indulgenze recitando le stesse preghiere davanti ad un’immagine sacra. TITOLO III II cappellano dell'Opera dell'Apostolato Marittimo IV. § 1. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo è il sacerdote nominato a norma dell'art. XII, § 2, a cui la medesima autorità che lo nomina conferisce l'ufficio di cui al can. 564 del Codice di Diritto Canonico per attendere alla cura spirituale della gente del mare. Per quanto è possibile, è opportuno che egli sia incaricato stabilmente di siffatto ministero. § 2. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo deve distinguersi per integrità di vita, zelo, prudenza e conoscenza del mondo marittimo. Conviene che egli sia fornito di una buona conoscenza delle lingue e goda di buona salute. § 3. Perché il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo riesca sotto ogni aspetto idoneo a svolgere convenientemente il singolare suo ministero, bisogna che egli sia opportunamente istruito ed accuratamente preparato prima che gli venga affidata questa peculiare opera pastorale. § 4. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo deve identificare, tra i marittimi locali o di passaggio, coloro che dimostrino di avere qualità di leader, e li aiuterà ad approfondire la loro fede cristiana, il loro impegno verso Cristo, e la loro attitudine a creare e a guidare una comunità cristiana di bordo. § 5. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo deve identificare quei marittimi con una particolare devozione per il Santissimo Sacramento e prepararli perché possano essere incaricati dall'autorità competente ministri straordinari dell'eucaristia ed essere capaci di esercitare degnamente tale ministero soprattutto a bordo delle loro navi. § 6. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo presta assistenza spirituale nei centri “Stella Maris" e in altri centri che accolgono i marittimi. V.§ 1. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo, in forza dell'ufficio, può compiere tra la gente del mare tutti gli atti che sono propri della cura d'anime ad eccezione della materia matrimoniale. § 2. Le facoltà del cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo sono cumulative con quelle del parroco del territorio in cui appunto sono esercitate. Per tale ragione, il cappellano deve svolgere il suo pastorale ministero mantenendosi in fraterno collegamento con il parroco del territorio e scambiando i suoi consigli con lui. § 3. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo deve compilare accuratamente i libri dei battezzati, dei cresimati e dei morti. Alla fine dell'anno egli dovrà inviare una relazione delle cose compiute al direttore nazionale, di cui all'art. IX, § 2, unitamente a una copia autentica dei libri, a meno che gli atti siano stati registrati nei libri della parrocchia del porto. VI. Tutti i cappellani dell'Opera dell’Apostolato
Marittimo, in forza del loro ufficio, hanno le seguenti facoltà
speciali: VII. § 1. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo, che è designato dalla competente autorità per svolgere il ministero nei viaggi a bordo di una nave, è obbligato a prestare assistenza spirituale a tutti coloro che fanno il viaggio, fin dal suo primo inizio, sia esso per mare, per lago o per fiume, fino alla sua conclusione. § 2. Fermo restando il disposto del can. 566 del Codice di Diritto Canonico, il cappellano, di cui al paragrafo precedente, ha la facoltà speciale di amministrare il sacramento della confermazione, durante il corso del viaggio, a qualsiasi fedele, purché non ci sia a bordo nessun vescovo in regolare comunione con la Sede Apostolica, e sempre osservando tutte le prescrizioni canoniche. § 3. Per assistere validamente e lecitamente al matrimonio durante il viaggio, il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo dovrà ricevere la delega dall'Ordinario o dal parroco della parrocchia in cui l'una o l'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi, della parrocchia del porto dove hanno preso la nave. Il cappellano ha l'obbligo di trasferire al delegante i dati della celebrazione, agli effetti del registro del matrimonio. VIII. § 1. La medesima autorità competente per nominare i cappellani può affidare a un diacono, o a una persona laica o religiosa il compito di collaboratore dell'Opera dell’Apostolato marittimo. Detto collaboratore aiuta il cappellano e, a norma del diritto, lo supplisce nelle funzioni in cui non si richiede il sacerdozio, ministeriale. § 2. I collaboratori dell'Opera dell’Apostolato Marittimo devono distinguersi per integrità di vita, prudenza e conoscenza della fede. Conviene che essi siano opportunamente istruiti ed accuratamente preparati prima che venga loro affidato questo compito. TITOLO IV La direzione dell'Opera dell'Apostolato Marittimo IX. § 1. In ciascuna Conferenza Episcopale con territorio marittimo ci deve essere un vescovo promotore con il compito di favorire l'Opera dell’Apostolato Marittimo. La Conferenza Episcopale stessa provvederà alla nomina del vescovo promotore, preferibilmente fra i vescovi delle diocesi aventi porto di mare, indicando la durata dell'incarico, e comunicherà al Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti gli estremi della nomina. § 2. Il vescovo promotore sceglierà un sacerdote adatto e lo presenterà alla Conferenza Episcopale, la quale, con suo decreto messo per iscritto, lo nominerà per un determinato periodo di tempo direttore nazionale dell'Opera dell’Apostolato Marittimo, con i compiti di cui all'art. XI, comunicandone anche il nome e la durata al Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Il direttore nazionale potrà essere aiutato da un operatore apostolico. X. I compiti del vescovo promotore sono i seguenti: XI. I principali doveri del direttore nazionale
sono quelli di: XII. § 1. E' diritto e dovere del vescovo diocesano offrire con sollecito zelo l'assistenza pastorale a tutti i marittimi che, sia pure per un tempo limitato, risiedono nell'ambito della sua giurisdizione. § 2. Spetta al vescovo diocesano: XIII. § 1. Il Pontificio Consiglio della Pastorale
per i Migranti e gli Itineranti, a cui spetta l'alta direzione dell'Opera
dell'Apostolato Marittimo, ha il compito precipuo di: § 2. Perché la cura pastorale della gente del mare riesca più efficace e meglio organizzata, spetta al Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti favorire e sviluppare la cooperazione e la reciproca coordinazione delle iniziative con le Conferenze Episcopali e con gli ordinari del luogo. Il medesimo Dicastero stabilirà rapporti con gli istituti di vita consacrata e con le associazioni e gli organismi che possono cooperare a livello intenzionale con l'Opera dell'Apostolato Marittimo. Tutto ciò, nonostante qualunque cosa in contrario. Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 31, del mese di gennaio dell'anno 1997, diciottesimo del Nostro Pontificato.
[1] Cfr. Mt 8, 23-27; Mc 4, 35-41; Lc 8, 22-25 [2].Cfr. Mt 14, 22-33; Mc 6, 47-52; Gv 6, 16-21.
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