|
GIOVANNI PAOLO VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO A PERPETUA MEMORIA
COSTITUZIONE APOSTOLICA
DIVINUS PERFECTIONIS
MAGISTER
CIRCA LA NUOVA LEGISLAZIONE PER LE CAUSE DEI
SANTI
Il Maestro divino della perfezione e il modello, Cristo Gesù, che
insieme al Padre e allo Spirito Santo «unico santo», amò la
Chiesa come una sposa e diede se stesso per lei, per santificarla e renderla
gloriosa ai suoi occhi. Pertanto, dato il precetto a tutti i suoi discepoli,
affinché imitassero la perfezione del Padre, inviò lo Spirito
Santo su tutti, che li muova internamente, affinché amino Dio di tutto
cuore, e affinché si amino reciprocamente, allo stesso modo in cui lui li
amò. I seguaci di Cristo - come si esorta attraverso il Concilio Vaticano
II - chiamati e giustificati in Gesù Cristo, non secondo le loro opere ma
secondo il disegno e la grazia di lui, nel Battesimo della fede sono stati fatti
veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò
veramente santi.
Dio sceglie in ogni tempo un gran numero di questi che, seguendo più
da vicino l'esempio di Cristo, offrano una gloriosa testimonianza del Regno dei
cieli con lo spargimento del sangue o con l'esercizio eroico delle virtù.
Invero la Chiesa, che fin dagli inizi della religione cristiana ha sempre
creduto che gli Apostoli e i Martiri siano con noi strettamente uniti in Cristo,
li ha celebrati con particolare venerazione insieme con la beata Vergine Maria e
i santi Angeli, e ha implorato piamente l'aiuto della loro intercessione. A
questi in breve tempo si aggiunsero altri che avevano imitato più da
vicino la verginità e povertà di Cristo, e infine tutti gli altri,
che il singolare esercizio delle virtù cristiane e i carismi divini
raccomandavano alla pia devozione e imitazione dei fedeli.
Considerando la vita di quelli che hanno fedelmente seguito Cristo, per una
tale insolita ragione siamo incitati a ricercare la Città futura e ci è
insegnata una via sicurissima attraverso la quale, tra le vicende del mondo,
possiamo arrivare alla perfetta unione con Cristo o, per dir meglio, alla santità,
secondo lo stato e la condizione propria di ciascuno.
Senza dubbio, avendo una tal moltitudine di testimoni, attraverso i quali
Dio si fa presente a noi e ci parla, siamo attirati con grande forza a guardare
il Regno suo nei cieli. La Sede Apostolica, accogliendo i segni e la voce del
suo Signore col massimo timore e docilità, da tempi immemorabili, per il
gravoso compito affidatole di insegnare, santificare e reggere il Popolo di Dio,
offre all'imitazione dei fedeli, alla venerazione e all'invocazione gli uomini e
le donne insigni per lo splendore della carità e di tutte le altre virtù
evangeliche e dopo aver condotto i debiti accertamenti, dichiara con un solenne
atto di canonizzazione che essi sono Santi o Sante.
L'Ordinamento delle cause di canonizzazione, che il Nostro predecessore
Sisto V affidò alla Congregazione dei Sacri Riti da lui stesso fondata, è
stato sviluppato nel corso dei tempi da sempre nuove norme, soprattutto ad opera
di Urbano VIII, che Prospero Lambertini (poi divenuto Benedetto XIV),
raccogliendo anche esperienze del tempo passato, lasciò ai posteri
nell'opera intitolata Beatificazione dei Servi di Dio e canonizzazione dei
Beati, e che rimase come regola per quasi due secoli presso la Sacra
Congregazione dei Riti. Norme di tal genere infine furono raccolte
essenzialmente nel Codice di Diritto Canonico, pubblicato nell'anno 1917.
Ma poiché il progresso delle discipline storiche, che ha fatto grandi
passi nel nostro tempo, ha mostrato la necessità di arricchire la
competente Commissione di uno strumento di lavoro più adeguato, per
rispondere meglio ai postulati dell'arte critica, il nostro predecessore Pio XI
con la Lettera apostolica «Già da qualche tempo» (Motu proprio)
pubblicata il 6 febbraio 1930, istituì presso la Sacra Congregazione dei
Riti la «Sezione storica» e le affidò lo studio delle cause «storiche».
Il 4 gennaio 1939 lo stesso Pontefice fece pubblicare le Norme da osservare
nell'istruire processi ordinari sulle cause storiche, con le quali rese di fatto
superfluo il processo «apostolico», così che nelle cause «storiche»
unico divenne il processo con autorità ordinaria.
Paolo VI poi, con la Lettera apostolica «Sanctitas clarior» del 19
marzo 1967, stabilì che, anche nelle cause più recenti, si facesse
un unico processo per quanto riguarda l'istruzione, cioè per raccogliere
le prove, che il Vescovo istruisce, previo permesso tuttavia della Santa Sede.
Il medesimo Pontefice con la costituzione apostolica «Sacra Congregazione
dei Riti» dell'8 maggio 1969, in luogo della Sacra Congregazione dei Riti
istituì due nuovi Dicasteri, ad uno dei quali affidò l'incarico di
dare un assetto al Culto divino, all'altro quello di trattare le cause dei
santi; in questa stessa occasione mutò alquanto l'ordine di procedere
nelle medesime.
Dopo le più recenti esperienze, infine, ci è parso opportuno
di rivedere la via di istruzione delle cause e dare un ordinamento alla stessa
Congregazione per le cause dei Santi, per venire incontro alle esigenze degli
studiosi e ai desideri dei nostri fratelli nell'Episcopato, che hanno più
volte sollecitato l'agilità del modo di procedere, mantenendo tuttavia
ferma la sicurezza delle investigazioni in una questione di tanta gravità.
Crediamo inoltre, privilegiando la dottrina della collegialità proposta
dal Concilio Vaticano II, che sia assolutamente opportuno che gli stessi Vescovi
si sentano maggiormente uniti alla Sede Apostolica nella trattazione delle cause
dei santi.
Per il futuro dunque, abrogate tutte le leggi di qualsiasi genere in
materia, abbiamo stabilito che si debbano osservare le norme che seguono.
- Ai Vescovi diocesani o alle autorità ecclesiastiche e agli altri
equiparati nel diritto, entro i confini della loro giurisdizione, sia d'ufficio,
sia su istanza dei singoli fedeli o di legittime aggregazioni e dei loro
procuratori, compete il diritto di investigare circa la vita, le virtù o
il martirio e fama di santità o martirio, i miracoli asseriti, e, se è
il caso, l'antico culto del Servo di Dio, del quale viene chiesta la
canonizzazione.
- In ricerche di tal genere il Vescovo proceda secondo le Norme particolari
da stabilirsi dalla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, in questo
ordine:
1) Richieda al postulatore della causa, nominato legittimamente dal
promotore, una accurata informazione sulla vita del Servo ci Dio, e si faccia
contemporaneamente da quello accuratamente illustrare i motivi che sembrano
richiedere una causa di canonizzazione.
2) Se il Servo di Dio ha pubblicato suoi scritti, il Vescovo li faccia
esaminare dai censori teologici.
3) Se non si è trovato nulla in tali scritti contro la fede e la
morale, allora il Vescovo faccia esaminare gli altri scritti inediti (lettere,
diari, ecc.) e tutti i documenti, che in qualunque modo riguardino la causa, da
persone adatte allo scopo, che, dopo aver compiuto il loro compito con
scrupolosità, devono stendere una relazione sugli accertamenti fatti.
4) Se da quanto fatto finora il Vescovo riterrà nella sua prudenza
che si possa procedere oltre, faccia interrogare i testimoni addotti dal
postulatore e gli altri che d'ufficio devono essere chiamati secondo il rito. Se
poi fosse urgente l'esame dei testimoni per non perdere la possibilità di
avere le prove, devono essere interrogati anche se non è ancora stata
terminata l'indagine sui documenti.
5) La ricerca sui miracoli asseriti si faccia separatamente dall'indagine
sulle virtù o sul martirio.
6) Terminate le indagini, si trasmettano tutti gli atti in duplice copia
alla Sacra Congregazione, insieme a un esemplare dei libri del Servo di Dio
esaminati dai censori teologici con il relativo giudizio. Il Vescovo inoltre
deve aggiungere una dichiarazione sull'osservanza dei decreti di Urbano VIII sul
non culto.
3. E' compito della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, presieduta
dal Cardinale Prefetto, con l'aiuto del Segretario, di fare ciò che
concerne la canonizzazione dei Servi di Dio, sia assistendo i Vescovi
nell'istruire le cause con il consiglio e le istruzioni, sia studiando a fondo
le cause, sia infine pronunziandosi con il voto. Alla Congregazione spetta
ancora di decidere su tutte quelle cose che si riferiscono all'autenticità
e alla conservazione delle reliquie.
4. E' compito del Segretario: 1) curare le relazioni con gli esterni, in
particolare con i Vescovi che istruiscono le cause; 2) partecipare alle
discussioni in merito alla causa, portando il voto nella Congregazione dei Padri
Cardinali e dei Vescovi; 3) stendere la relazione sui voti dei Cardinali e dei
Vescovi, da consegnare al Sommo Pontefice.
5. Nell'adempiere al suo compito il Segretario è aiutato dal
Sottosegretario, a cui spetta in particolare di vedere se sono state osservate
le prescrizioni di legge nell'istruzione delle cause, ed è aiutato anche
da un congruo numero di Ufficiali minori.
6. Per lo studio delle cause presso la Sacra Congregazione c'è il
Collegio dei Relatori, presieduto dal Relatore generale.
7. E' compito dei singoli Relatori: 1) studiare le cause loro affidate con i
cooperatori esterni e preparare le «Positiones super virtutibus et martyrio»;
2) illustrare per scritto tutti i chiarimenti storici, se sono stati richiesti
dai Consultori; 3) partecipare come esperti, senza diritto di voto, alla
riunione dei teologi.
8. Ci sarà in particolare uno dei Relatori che avrà l'incarico
di occuparsi a fondo della «Positio super miraculis», che parteciperà
alla riunione dei medici e al Congresso dei teologi.
9. Il Relatore generale, che presiede la riunione dei Consultori storici, è
aiutato da alcuni Collaboratori nei suoi studi.
10. Presso la Sacra Congregazione c'è un «Promotor fidei» o
Prelato teologo, che ha il seguente compito: 1) presiedere il Congresso dei
teologi, in cui ha diritto di voto; 2) preparare la relazione sullo stesso
Congresso; 3) partecipare alla Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi
come esperto, senza tuttavia diritto di voto. Per una o un'altra causa, se sarà
necessario, dal Cardinale Prefetto potra essere nominato un «Promotor »fidei
che faccia al caso.
11. Per trattare le cause dei Santi sono a disposizione Consultori, chiamati
da diverse parti, con specifica esperienza, chi in campo storico, chi in campo
teologico.
12. Per l'esame delle guarigioni, che vengono presentate come miracoli, si
tiene presso la Sacra Congregazione una commissione di medici.
13. Dopo che il Vescovo ha inviato a Roma tutti gli atti e i documenti
riguardanti la causa nella Sacra Congregazione per le Cause Santi si proceda in
tal modo:
1) Innanzitutto il Sottosegretario esamina attentamente se nelle inchieste
fatte dal Vescovo sono state osservate tutte le norme di legge e riferisce nel
Congresso ordinario sull'esito dell'esame.
2) Se il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita
secondo le norme di legge, stabilirà di affidarla a uno dei Relatori; il
Relatore, a sua volta, aiutato da un Cooperatore esterno, farà la «Positio
super virtutibus vel super martyrio», secondo le regole della critica
agiografica.
3) Nelle cause antiche e in quelle recenti, la cui indole particolare
richiederà il giudizio del Relatore generale, la «Positio», una
volta stesa, dovrà essere sottoposta all'esame dei Consultori esperti
specifici della materia, perché esprimano il voto sul suo valore
scientifico sulla sufficienza all'effetto. In singoli casi la Sacra
Congregazione può affidare la «Positio» anche ad altri
studiosi, non compresi nel numero dei Consultori.
4) La «Positio» (con i voti scritti dei Consultori storici e con
gli ulteriori chiarimenti del Relatore, se saranno necessari) sarà
consegnata ai Consultori teologi, che esprimeranno il voto sul merito della
causa; è loro compito, insieme al «Promotor fidei», studiare
tanto a fondo la causa fino a che sia stato completato l'esame delle questioni
teologiche controverse, qualora ve ne siano, prima che si arrivi alla
discussione nel Congresso specifico.
5) I voti definitivi dei Consultori teologi, insieme alle conclusioni stese
dal «Promotor fidei», saranno affidate al giudizio dei Cardinali e dei
Vescovi.
14. Sui miracoli la Congregazione giudica con il seguente criterio:
1) I miracoli asseriti, sui quali il Relatore incaricato di ciò
prepara la «Positio», sono esaminati nella riunione degli esperti (se
si tratta di guarigioni, nella riunione dei medici); i voti e le conclusioni
degli esperti sono esposti in una accurata relazione.
2) In secondo luogo si devono discutere i miracoli nello specifico Congresso
dei teologi; e infine nella Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi.
15. Il parere dei Padri Cardinali e dei Vescovi viene riferito al Sommo
Pontefice, al quale solo compete il diritto di decretare il culto pubblico
ecclesiastico del Servo Di Dio.
16. Nelle singole cause di canonizzazione, il cui giudizio per il momento
dipenda dalla Sacra Congregazione, la stessa Sacra Congregazione stabilirà,
con un decreto particolare, il modo di procedere oltre, nell'osservanza tuttavia
di questa nuova legge.
17. Le norme stabilite con questa Nostra costituzione cominciano ad entrare
in vigore da oggi. Vogliamo che queste norme e prescrizioni siano valide ed
efficaci ora e per il futuro, non essendo in opposizione, fin dove è
necessario, con le Costituzioni e gli ordinamenti apostolici fatti dai nostri
predecessori, e le altre prescrizioni degne anche di particolare menzione e
deroga.
Roma, San Pietro, 25 gennaio 1983, V anno del nostro Pontificato.
© Copyright 1983
- Libreria Editrice Vaticana
|