I NORME GENERALI
Nozione di Curia romana
Articolo 1
La Curia romana è l'insieme dei dicasteri e degli organismi che
coadiuvano il romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale
per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari,
esercizio col quale si rafforzano l'unità di fede e la comunione del
Popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo.
Struttura dei Dicasteri
Articolo 2
§ 1. Col nome di dicasteri si intendono: la Segreteria di Stato, le
Congregazioni i Tribunali, i Consigli e gli Uffici, cioè la Camera
apostolica, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica, la
Prefettura degli affari economici della Santa Sede.
§ 2. I dicasteri sono giuridicamente pari tra di loro.
§ 3. Tra gli istituti della Curia romana si collocano la Prefettura
della Casa Pontificia e l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del sommo
Pontefice.
Articolo 3
§ 1. I dicasteri, a meno che in ragione della loro particolare natura o
di una legge speciale non abbiano una diversa struttura, sono composti dal
Cardinale prefetto o da un Arcivescovo presidente, da un determinato numero di
padri Cardinali e di alcuni Vescovi con l'aiuto del segretario. Li assistono i
consultori e prestano la loro collaborazione gli officiali maggiori e un congruo
numero di altri officiali.
§ 2. Secondo la natura peculiare di alcuni dicasteri, nel numero dei
Cardinali e dei Vescovi possono essere annoverati chierici ed altri fedeli.
§ 3. Peraltro, i membri propriamente detti di una congregazione sono
Cardinali e Vescovi.
Articolo 4
Il prefetto o il presidente regge il dicastero, lo dirige e lo rappresenta.
Il segretario, con la collaborazione del sottosegretario, aiuta il prefetto
o il presidente nel dirigere le persone e nel trattare gli affari del dicastero.
Articolo 5
§ 1. Il prefetto o il presidente, i membri, il segretario e gli altri
officiali maggiori, nonché i consultori, vengono nominati per un
quinquennio dal sommo Pontefice.
§ 2. Compiuto il settantacinquesimo anno di età, i Cardinali
preposti sono pregati di presentare le loro dimissioni al romano Pontefice, il
quale, ponderata ogni cosa, procederà. Gli altri capi di dicastero, così
come i segretari, compiuto il settantacinquesimo anno di età, decadono
dal loro incarico; i membri, raggiunta l'età di ottant'anni; tuttavia,
quelli che appartengono ad un dicastero in ragione di altro incarico, decadendo
da questo incarico, cessano anche di essere membri.
Articolo 6
Alla morte del sommo Pontefice, tutti i capi dei dicasteri e i membri
decadono dall'incarico. Fanno eccezione il Camerlengo della Chiesa romana ed il
Penitenziere maggiore, i quali sbrigano gli affari ordinari, proponendo al
collegio dei Cardinali quelli, di cui avrebbero dovuto riferire al sommo
Pontefice.
I segretari si occupano del governo ordinario dei dicasteri, curando
soltanto gli affari ordinari; essi hanno, però, bisogno della conferma
del sommo Pontefice entro tre mesi dalla sua elezione.
Articolo 7
I membri sono presi tra i Cardinali dimoranti sia nell'Urbe che fuori di
essa, ai quali si aggiungono, in quanto particolarmente esperti nelle cose di
cui si tratta, alcuni Vescovi, soprattutto diocesani, nonché, secondo la
natura del dicastero, alcuni chierici ed altri fedeli, ma fermo restando che gli
affari, i quali richiedono l'esercizio della potestà di governo, devono
essere riservati a coloro che sono insigniti dell'ordine sacro.
Articolo 8
Anche i consultori sono nominati tra i chierici o gli altri fedeli che si
distinguono per scienza e prudenza, rispettando, per quanto è possibile,
il criterio dell'universalità.
Articolo 9
Gli officiali sono assunti tra i fedeli, chierici o laici, che si
distinguono per virtù, prudenza, esperienza debita, scienza confermata da
adeguati titoli di studio, e sono scelti, per quanto è possibile, dalle
diverse regioni del mondo, così che la Curia rispecchi il carattere
universale della Chiesa. L'idoneità dei candidati venga dimostrata,
all'occorrenza, con esami o in altri modi appropriati.
Le Chiese particolari, i superiori di istituti di vita consacrata e delle
società di vita apostolica non manchino di offrire la collaborazione alla
Sede apostolica, permettendo, se sarà necessario, che loro fedeli o
membri siano assunti presso la Curia romana.
Articolo 10
Ciascun dicastero ha il suo archivio corrente, nel quale con ordine,
sicurezza e secondo i criteri moderni dovranno essere custoditi i documenti
ricevuti e le copie di quelli spediti, dopo essere stati protocollati.
Modo di procedere
Articolo 11
§ 1. Gli affari di maggiore importanza, a seconda della natura di
ciascun dicastero, sono riservati alla Plenaria.
§ 2. Per le questioni aventi carattere di principio generale o per
altre che il prefetto o il presidente abbia ritenuto necessario che siano
trattate in questo modo, tutti i membri devono essere convocati tempestivamente
per le sessioni plenarie, da celebrare, per quanto è possibile, una volta
all'anno. Per le sessioni ordinarie, però, è sufficiente la
convocazione dei membri che si trovano nell'Urbe.
§ 3. A tutte le sessioni partecipa il segretario con diritto di voto.
Articolo 12
Spetta ai consultori e a coloro che ad essi sono equiparati, di studiare con
diligenza la questione proposta e di dare, ordinariamente per iscritto, il loro
parere intorno ad essa.
All'occorrenza e secondo la natura di ciascun dicastero, possono essere
convocati i consultori, perché esaminino collegialmente le questioni
proposte e, se è il caso, diano il loro comune parere.
Nei casi singoli possono essere chiamati, per essere consultati, anche altri
che, pur non essendo annoverati tra i consultori, si distinguono tuttavia per
essere particolarmente esperti nella questione che si deve trattare.
Articolo 13
I dicasteri, ciascuno secondo la rispettiva competenza, trattano gli affari
che, per la loro particolare importanza, sono riservati per loro natura o di
diritto alla Sede apostolica, oltre a quelli che superano l'ambito di competenza
dei singoli Vescovi o dei loro organismi (conferenze o Sinodi episcopali), come
pure quelli che vengono loro affidati dal sommo Pontefice; studiano i problemi
più gravi del nostro tempo, affinché sia più efficacemente
promossa e adeguatamente coordinata l'azione pastorale della Chiesa, conservando
i dovuti rapporti con le Chiese particolari; promuovono le iniziative per il
bene della Chiesa universale; giudicano, infine, le questioni che i fedeli,
usando del loro diritto, deferiscono alla Sede apostolica.
Articolo 14
La competenza dei dicasteri si determina in ragione della materia, se non è
stato esplicitamente stabilito altrimenti.
Articolo 15
Le questioni vanno trattate in base al diritto, sia universale che peculiare
della Curia romana, e secondo le norme di ciascun dicastero, ma sempre in fore e
con criteri pastorali, con l'attenzione rivolta sia alla giustizia e al bene
della Chiesa, sia soprattutto alla salvezza delle anime.
Articolo 16
Si può ricorrere alla Curia romana, oltre che nella lingua ufficiale
latina, anche in tutte le lingue oggi più largamente conosciute.
Per comodità di tutti i dicasteri, è costituito un centro per
i documenti da tradurre in altre lingue.
Articolo 17
I documenti generali, che sono preparati da un solo dicastero, siano
comunicati agli altri dicasteri interessati, affinché il testo possa
essere perfezionato con gli emendamenti eventualmente suggeriti e, confrontati i
punti di vista, si proceda più concordemente anche all'esecuzione dei
medesimi.
Articolo 18
Devono essere sottoposte all'approvazione del sommo Pontefice le decisioni
di maggiore importanza, ad eccezione di quelle per le quali sono state
attribuite ai capi dei dicasteri speciali facoltà, e ad eccezione delle
sentenze del Tribunale della Rota romana e del Supremo Tribunale della Segnatura
apostolica, pronunciate entro i limiti della rispettiva competenza.
I dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di
legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se
non in singoli casi e con specifica approvazione del sommo Pontefice.
Sia norma inderogabile di non far nulla di importante e straordinario, che
non sia stato prima comunicato dai capi dei dicasteri al sommo Pontefice.
Articolo 19
§ 1. I ricorsi gerarchici sono ricevuti dal dicastero competente per
materia, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 21 § 1.
§ 2. Le questioni, da trattarsi in via giudiziaria, sono invece rimesse
ai tribunali competenti, fermo restando quanto prescritto dagli articoli 52 e
53.
Articolo 20
Qualora insorgano conflitti di competenza tra i dicasteri, essi saranno
sottoposti al Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, a meno che il sommo
Pontefice non voglia provvedere altrimenti.
Articolo 21
§ 1. Gli affari, che sono di competenza di più dicasteri,
saranno esaminati congiuntamente dai dicasteri interessati.
La riunione per confrontare i vari punti di vista sarà convocata dal
capo del dicastero che ha incominciato a trattare la questione, sia d'ufficio
sia ad istanza di un altro dicastero interessato. Tuttavia, se lo richiede
l'argomento in questione, la cosa sia deferita alla sessione plenaria dei
dicasteri interessati.
Presiede la riunione il capo del dicastero, che l'ha convocata, o il suo
segretario, se vi intervengono i soli segretari.
§ 2. Quando sia necessario, saranno costituite opportunamente
commissioni interdicasteriali permanenti, per trattare quegli affari che
richiedono una reciproca e frequente consultazione.
Riunioni di Cardinali
Articolo 22
Per mandato del sommo Pontefice, i Cardinali che presiedono ai dicasteri si
riuniscono più volte all'anno per esaminare le questioni di maggiore
importanza, per coordinare i lavori e perché possano scambiarsi notizie e
prendere decisioni.
Articolo 23
Gli affari più importanti di carattere generale, se piacerà al
sommo Pontefice, possono essere utilmente trattati dai Cardinali riuniti in
Concistoro plenario secondo la legge propria.
Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed
economici della Santa Sede.
Articolo 24
Il Consiglio consta di quindici Cardinali, nominati per cinque anni dal
romano Pontefice e scelti fra i Vescovi delle Chiese particolari delle diverse
parti del mondo.
Articolo 25
§ 1. Il Consiglio è convocato dal Cardinale Segretario di Stato
ordinariamente due volte all'anno per esaminare i problemi organizzativi ed
economici della Santa Sede e degli organismi collegati. Esso può
avvalersi della consulenza di esperti.
§ 2. Il Consiglio viene informato anche circa l'attività
dell'istituto eretto e con sede nello Stato della Città del Vaticano,
allo scopo di provvedere alla custodia e all'amministrazione di capitali
destinati ad opere di religione e di carità. Quest'istituto si regge
secondo proprie norme.
Rapporti con le Chiese particolari
Articolo 26
§ 1. Si favoriscano frequenti rapporti con le Chiese particolari e con
gli organismi di Vescovi (conferenze o Sinodi episcopali), chiedendo il loro
parere quando si tratta di preparare documenti di rilevante importanza, aventi
carattere generale.
§ 2. Per quanto è possibile, i documenti generali o quelli
riguardanti specificamente le Chiese particolari, prima che siano resi pubblici,
siano notificati ai Vescovi diocesani interessati.
§ 3. Le questioni presentate ai dicasteri siano esaminate con diligenza
e, ove occorra, si dia ad esse sollecitamente risposta o almeno un cenno di
riscontro.
Articolo 27
I dicasteri non tralascino di consultare i rappresentanti pontifici circa
gli affari riguardanti le Chiese particolari in cui essi esercitano la loro
funzione, né trascurino di notificare agli stessi rappresentanti le
decisioni prese.
Visite «ad limina»
Articolo 28
Secondo la veneranda Tradizione e la prescrizione della legge, i Vescovi,
che sono a capo di Chiese particolari, compiono nei tempi stabiliti la visita «ad
limina Apostolorum», ed in tale occasione presentano al romano Pontefice la
relazione circa lo stato della loro diocesi.
Articolo 29
Tali visite hanno un'importanza peculiare nella via della Chiesa, in quanto
costituiscono come il culmine delle relazioni dei pastori di ciascuna Chiesa
particolare col romano Pontefice. Egli, infatti, ricevendo in udienza i suoi
fratelli nell'episcopato, tratta con loro delle cose concernenti il bene delle
Chiese e la funzione pastorale dei Vescovi, li conferma e sostiene nella fede e
nella carità. In tal modo si rafforzano i vincoli della comunione
gerarchica, e si evidenziano sia la cattolicità della Chiesa che l'unione
del Collegio dei Vescovi.
Articolo 30
Le visite «ad limina» riguardano anche i dicasteri della Curia
romana. Infatti, grazie ad esse si sviluppa e si approfondisce il proficuo
dialogo tra i Vescovi e la Sede apostolica, si scambiano reciproche
informazioni, si offrono consigli e opportuni suggerimenti per il maggior bene e
il progresso delle Chiese, oltre che per l'osservanza della comune disciplina
della Chiesa.
Articolo 31
Tali visite siano preparate con premurosa diligenza e in modo conveniente,
cosicché i tre principali momenti, di cui constano, ossia il
pellegrinaggio ai sepolcri dei principi degli apostoli, l'incontro col sommo
Pontefice ed i colloqui presso i dicasteri della Curia romana, si effettuino
felicemente ed abbiano esito positivo.
Articolo 32
A questo fine, la relazione sullo stato della diocesi sarà inviata
alla Santa Sede sei mesi prima del tempo fissato per la visita. Essa sarà
esaminata con somma diligenza dai dicasteri competenti, e le loro osservazioni
saranno notificate ad una speciale commissione costituita a questo fine, affinché
di tutto si faccia un breve riassunto da tener presente nei colloqui.
Carattere pastorale dell'attivita nella Curia Romana
Articolo 33
L'attività di tutti coloro che lavorano nella Curia romana e negli
altri organismi della Santa Sede è un vero servizio ecclesiale,
contrassegnato da carattere pastorale, in quanto è partecipazione alla
missione universale del romano Pontefice, e tutti devono compierlo con la
massima responsabilità e con la disposizione a servire.
Articolo 34
I singoli dicasteri perseguono i loro propri scopi specifici, pur
convergendo tra loro; perciò quanti lavorano nella Curia romana devono
far sì che la loro operosità confluisca alla stessa meta e sia ben
regolata. Tutti, pertanto, saranno sempre pronti a prestare la propria opera,
ovunque sia necessario.
Articolo 35
Anche se qualsiasi opera prestata negli organismi della Santa Sede è
una collaborazione con la missione apostolica, i sacerdoti attendano attivamente
per quanto possono alla cura d'anime, ma senza che ne derivi pregiudizio al loro
lavoro di ufficio.
L'Ufficio Centrale del Lavoro
Articolo 36
Della prestazione del lavoro nella Curia romana e delle questioni ad essa
connesse si occupa, secondo la propria competenza, l' Ufficio Centrale del
Lavoro.
Regolamenti da osservare
Articolo 37
A questa costituzione apostolica fa seguito il regolamento generale della
Curia romana, ossia le norme comuni, con le quali sono prestabiliti l'ordine e
il modo di trattare gli affari nella stessa Curia, ferme restando le norme
generali di questa costituzione.
Articolo 38
Ogni dicastero avrà il suo proprio regolamento, ossia le norme
speciali, con le quali saranno prestabiliti l'ordine e i modi di trattare gli
affari.
Il regolamento di ciascun dicastero sarà reso pubblico nelle forme
consuete della Sede apostolica.
© Copyright 1988
- Libreria Editrice Vaticana
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