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BOLLA
INCRUENTUM ALTARIS
IL VESCOVO BENEDETTO, SERVO DEI
SERVI DI DIO.
A PERPETUA MEMORIA L’incruento sacrificio dell’Altare, poiché per natura in nulla
differisce dal sacrificio
della Croce, non solo apporta gloria agli abitanti del cielo e
giova come
rimedio di salvezza a coloro che si trovano ancora nelle miserie
di questa vita,
ma vale moltissimo anche per il riscatto delle anime dei fedeli
che riposano in
Cristo. È questa una perpetua e costante dottrina della santa
Chiesa. Le vestigia
e gli argomenti di questa dottrina — che nel corso dei secoli
portò grandissimo
conforto a tutti i cristiani e che suscitò nelle migliori
persone viva ammirazione
per l’infinita carità di Cristo — sono reperibili nelle più
antiche Liturgie della
Chiesa latina e della Chiesa orientale, negli scritti dei Santi
Padri, e sono infine
chiaramente espressi in molti decreti degli antichi Sinodi.
Il Concilio Ecumenico Tridentino, con una particolare solenne
definizione,
propose la stessa cosa alla nostra fede quando insegnò che «
le anime trattenute
nel Purgatorio vengono aiutate dai suffragi dei fedeli
specialmente con il sacrificio
dell’Altare, a Dio gradito », e colpì con la scomunica
coloro che affermassero che
il sacro sacrificio non deve essere offerto « per i vivi e
per i defunti, per i peccati,
per le pene, per le soddisfazioni e per altre necessità ».
Per la verità, la pia Madre
Chiesa non ha mai seguito un comportamento diverso da questo
insegnamento;
in nessun tempo ha mai cessato di esortare intensamente i fedeli
cristiani a non
lasciare che le anime dei defunti venissero private di quegli
aiuti spirituali che
sgorgano abbondantemente dal sacrificio della Messa. E su questo
punto si deve
lodare il popolo cristiano, che non è mai venuto meno all’amore
e all’impegno
in suffragio dei defunti. Lo testimonia la storia della Chiesa
che, quando le virtù
della fede e della carità elevavano le anime, re e popoli si
adoperavano più attivamente
ovunque si estendeva il nome cattolico, onde ottenere la
purificazione
delle anime del Purgatorio.
La sempre più accesa pietà degli antenati ha fatto sì che, molti
secoli fa, nel
Regno d’Aragona, per una consuetudine sorta a poco a poco, nel
giorno della
Solenne Commemorazione di tutti i defunti i sacerdoti secolari
celebrassero due
Messe, e i sacerdoti regolari ne celebrassero tre. Il Nostro
Predecessore d’immortale memoria Benedetto XIV confermò questo privilegio non
solo per giuste ragioni,
ma in verità anche su richiesta di Ferdinando VI, cattolico Re
di Spagna,
e parimenti di Giovanni V, Re del Portogallo. Pertanto, con
Lettera Apostolica
del 26 agosto 1748 decise che a qualunque sacerdote delle
regioni soggette ai
due Re fosse data facoltà di celebrare tre Messe nel giorno
della Solenne Commemorazione
dei defunti.
Con l’andar del tempo, molte persone, sia Vescovi, sia cittadini
di ogni categoria,
inviarono alla Sede Apostolica ripetute suppliche affinché si
potesse utilizzare
questo privilegio in tutto il mondo, e la stessa concessione fu
richiesta ripetutamente
ai Nostri Predecessori, ed anche a Noi agli inizi del Nostro
Pontificato.
Per la verità, non si può dire che manchino ora le cause che
allora venivano
addotte a questo proposito; anzi, ogni giorno esse diventano
sempre più gravi.
In realtà è motivo di doglianza il fatto che talune pie
fondazioni e taluni lasciti
che i fedeli cristiani avevano stabilito in diverso modo, anche
con testamento,
affinché venissero celebrate Messe a suffragio dei defunti, in
parte sono andati
distrutti e in parte trascurati da coloro che non dovevano
assolutamente fare ciò.
Si aggiunga che non pochi di questi, la cui religiosità è fuori
dubbio, sono costretti,
di fronte alla diminuzione dei redditi, a supplicare la Sede
Apostolica affinché
si riduca il numero delle Messe. Noi, pertanto, dopo avere nuovamente onerata la coscienza di
coloro che in
questa materia mancano al proprio dovere di carità verso le
anime dei defunti —
per i quali, fin dall’infanzia, abbiamo nutrito un grande
trasporto — siamo fortemente
spinti, per quanto è in Nostro potere, a riparare in qualche
modo ai suffragi
che, con grave pregiudizio, sono mancati alle anime. La
misericordia Ci
commuove oggi in modo maggiore quando, a causa dei luttuosissimi
incendi
della guerra accesi in quasi tutta l’Europa, abbiamo davanti ai
Nostri occhi tanta
gioventù che nel fiore degli anni muore immaturamente in
battaglia. Anche se la
pietà dei loro congiunti per suffragare le loro anime non
mancherà, tuttavia sarà
essa sufficiente per provvedere ai loro bisogni? Da quando, per
divina volontà,
siamo divenuti il Padre comune di tutti, vogliamo con paterna
larghezza rendere
partecipi questi carissimi ed amatissimi figli, strappati alla
vita, del tesoro dei
meriti infiniti di Gesù Cristo.
Pertanto, invocata la luce della Sapienza celeste, dopo aver
consultato alcuni Padri Cardinali di Santa Romana Chiesa, membri delle Sacre
Congregazioni sulla disciplina dei Sacramenti e dei Sacri Riti, stabiliamo in
perpetuo quanto segue:
I. Nel giorno della Solenne Commemorazione di tutti i fedeli
defunti, in
tutta la Chiesa sia lecito ai Sacerdoti celebrare tre Messe, a
condizione che una
delle tre sia applicata a libera scelta, con possibilità di
riceverne l’offerta; la seconda
Messa, senza alcuna offerta, sia dedicata a tutti i fedeli
defunti; la terza sia
celebrata secondo l’intenzione del Sommo Pontefice, come sopra
abbiamo specificato.
II. Confermiamo con la Nostra autorità, per quanto possa essere
necessario,
ciò che il Nostro Predecessore Clemente XIII concesse con la
Lettera del 19
maggio 1791, cioè che tutti gli altari nel giorno della Solenne
Commemorazione
fossero privilegiati. III. Le tre Messe di cui abbiamo parlato siano celebrate secondo
l’ordine
stabilito dal Nostro Antecessore Benedetto XIV di felice memoria
per i Regni di
Spagna e di Portogallo. Chi volesse celebrare una sola Messa,
celebri quella che
nel Messale è indicata nella Commemorazione di tutti i
fedeli defunti. Questa stessa
Messa potrà essere celebrata con il canto, con facoltà di
anticipare la seconda e
la terza.
IV. Se capitasse che fosse esposto il Santissimo Sacramento per
l’Orazione
delle quaranta ore, poiché le Messe da Requiem devono essere
celebrate con i
paramenti di colore violaceo (Decreto Generale S.R.C. 3177-3864,
n. 4), non si
celebrerà all’Altare dell’Esposizione. Per il resto, siamo
certi che tutti i Sacerdoti cattolici, sebbene nel giorno della Solenne
Commemorazione dei fedeli defunti possano celebrare una sola volta, vorranno
volentieri e con zelo utilizzare l’importante privilegio che abbiamo loro
concesso. Esortiamo vivamente tutti i figli della Chiesa affinché, memori dei
numerosi obblighi che hanno verso i fratelli che sono fra le fiamme del
Purgatorio, in questo giorno intervengano con somma fede alle sacre funzioni.
Così, in futuro, grazie ad una grande onda salutifera che penetra in Purgatorio
da tanti benèfici suffragi, moltissime anime di defunti potranno essere
felicemente associate ai celesti beati della Chiesa trionfante.
Decretiamo che quanto abbiamo stabilito con questa Lettera
Apostolica, a proposito delle Messe da non ripetersi, sia valido e costante in
perpetuo, nonostante qualsiasi legge emanata in passato dai Nostri Predecessori.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 10 agosto 1915, anno primo
del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
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Editrice Vaticana
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